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Document 32007R0089

Regolamento (CE, Euratom) n. 89/2007 del Consiglio, del 30 gennaio 2007 , che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

GU L 22 del 31.1.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 4M del 8.1.2008, p. 50–51 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/89(1)/oj

31.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 89/2007 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2007

che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte dei conti (2),

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse di bilancio riservate al fondo di garanzia istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 (3) e ridurre i compiti amministrativi relativi alla gestione di bilancio di tale fondo.

(2)

È opportuno migliorare la trasparenza e la programmazione delle operazioni di bilancio connesse alla dotazione del fondo di garanzia.

(3)

L'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4), adottato il 17 maggio 2006, stabilisce il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2007-2013. Conformemente all'accordo interistituzionale, il finanziamento del fondo di garanzia è assicurato in quanto spesa obbligatoria del bilancio generale dell’Unione europea per il periodo in questione.

(4)

È opportuno preservare la funzione principale del fondo di garanzia, che consiste nel proteggere il bilancio dell’Unione dagli shock provocati da inadempienze su prestiti accordati o prestiti garantiti coperti dal fondo.

(5)

Il fondo di garanzia copre le inadempienze su prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti (in prosieguo denominata «BEI») per i quali la Comunità fornisce una garanzia a titolo del mandato esterno della BEI. Inoltre, in linea con il mandato esterno della BEI in vigore a decorrere dal 1o febbraio 2007, il fondo dovrebbe anche coprire le inadempienze sulle garanzie di prestito emesse dalla BEI per le quali la Comunità fornisce una garanzia.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94.

(7)

I trattati non prevedono, per l'adozione del presente regolamento, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308 del trattato CE e dell'articolo 203 del trattato Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 è modificato come segue:

1)

all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«È istituito un fondo di garanzia, di seguito denominato “fondo”, le cui risorse sono destinate a rimborsare i creditori della Comunità, in caso di inadempienza del beneficiario di un prestito accordato o garantito dalla stessa o di una garanzia di prestito emessa dalla Banca europea per gli Investimenti per la quale la Comunità fornisce una garanzia.»;

2)

all'articolo 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

da un versamento annuale del bilancio generale dell’Unione europea conformemente agli articoli 4 e 5,»;

3)

all'articolo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla base della differenza alla fine dell’anno “n–1” tra l'importo-obiettivo e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all’inizio dell’anno “n”, l'eventuale eccedenza viene accreditata con un’unica operazione a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell’Unione europea dell’anno “n+1”.»;

4)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Sulla base della differenza alla fine dell’anno “n–1” tra l'importo-obiettivo e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all’inizio dell’anno “n”, l’importo della dotazione richiesta viene versato dal bilancio generale dell’Unione europea al fondo con un’unica operazione nell’anno “n+1”.»;

5)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   Se, a seguito di una o più inadempienze, le chiamate in garanzia durante l’anno “n–1” superano i 100 milioni di EUR, l’importo eccedente i 100 milioni di EUR viene riversato al fondo in quote annuali che decorrono dall’anno “n+1” e continuano negli anni seguenti fino al rimborso completo (“meccanismo di lisciatura”). Il volume della quota annuale corrisponde al più basso tra i due importi seguenti:

100 milioni di EUR, o

il residuo importo dovuto in base al meccanismo di lisciatura.

Qualsiasi importo derivante dall'attivazione di garanzie negli anni precedenti all'anno “n–1” che non sia stato rimborsato integralmente a causa del meccanismo di lisciatura è rimborsato prima dell'attuazione del meccanismo di lisciatura in caso di inadempienze avvenute nell'anno “n–1” o negli anni successivi. Tali importi residui continuano ad essere detratti dall'importo massimo annuale da recuperare dal bilancio generale dell'Unione europea a titolo del meccanismo di lisciatura finché la totalità dell'importo non sarà stata riversata al fondo.

2.   I calcoli basati sul meccanismo di lisciatura vengono effettuati separatamente dai calcoli di cui all’articolo 3, terzo comma e all’articolo 4. Tuttavia, entrambi danno luogo congiuntamente ad un unico trasferimento annuale. Gli importi che devono essere versati dal bilancio generale dell’Unione europea al fondo nel quadro del meccanismo di lisciatura sono considerati come attivi netti del fondo ai fini dei calcoli di cui agli articoli 3 e 4.

3.   Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito a una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto dell'80 % dell'importo-obiettivo, la Commissione ne informa l'autorità di bilancio.

4.   Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito ad una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto del 70 % dell'importo-obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle misure eccezionali che possono rendersi necessarie per ricostituire il fondo.»;

6)

l’allegato è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  Parere del 14 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 313 del 9.12.2005, pag. 6.

(3)  GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28).

(4)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


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