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Document JOL_2007_017_R_0017_01

2007/37/CE: Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2007 , relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina, rappresentata dal governo dell'Ucraina, che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili

GU L 17 del 24.1.2007, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 4M del 8.1.2008, p. 22–24 (MT)

24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2007

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili

(2007/37/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili con l'Ucraina.

(2)

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, è opportuno applicare provvisoriamente detto accordo a partire dal 1o gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità.

(3)

L'accordo proposto dovrebbe essere firmato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione. L'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere del 1o gennaio 2007 in attesa che siano espletate le procedure per la sua convenzione e fatta salva la necessaria reciprocità di applicazione provvisoria da parte ucraina.

Articolo 3

La Commissione può, secondo le procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari da paesi terzi (1) , adottare le misure previste al punto 6 dello scambio di lettere firmato il 19 dicembre 2000 (2) e che consistono nel ripristinare il regime contingentale vigente nel 2000 qualora l'Ucraina non applichi le aliquote tariffarie di cui al paragrafo 2.2 dell'accordo in forma di scambio di lettere di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 35/2006 della Commissione (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 8)

(2)  GU L 16 del 18.1.2001, pag. 3.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina, rappresentata dal governo dell'Ucraina, che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili

Egregio Signore,

1.

Mi pregio di fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l'Ucraina siglato il 5 maggio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 9 marzo 2005 (in appresso denominato «l'accordo»).

2.

In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, l'accordo si applica fino al 31 dicembre 2006. La Comunità europea propone di prorogare l'accordo per un ulteriore periodo, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1.

L'articolo 20, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

“Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2007. Dopo questa data, l'applicazione di tutte le disposizioni del presente accordo è prorogata automaticamente per un altro anno fino al 31 dicembre 2008, a meno che una parte non notifichi all'altra, almeno sei mesi prima del 31 dicembre 2007, che è contraria a tale proroga.”

2.2.

Le aliquote tariffarie applicate dall'Ucraina alle esportazioni di prodotti CE dei capitoli da 50 a 63 del SA non superano quelle definitive concordate nell’appendice 7 dello scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina firmato il 19 dicembre 2000.

3.

Qualora l'Ucraina diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell'accordo, gli accordi e le norme dell'OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all'OMC.

4.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

 

Egregio Signore,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del …, così redatta:

«Egregio Signore,

1.

Mi pregio di fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l'Ucraina siglato il 5 maggio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 9 marzo 2005 (in appresso denominato «l'accordo»).

2.

In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, l'accordo si applica fino al 31 dicembre 2006. La Comunità europea propone di prorogare l'accordo per un ulteriore periodo, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1.

L'articolo 20, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

“Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2007. Dopo questa data, l'applicazione di tutte le disposizioni del presente accordo è prorogata automaticamente per un altro anno fino al 31 dicembre 2008, a meno che una parte non notifichi all'altra, almeno sei mesi prima del 31 dicembre 2007, che è contraria a tale proroga.”

2.2.

Le aliquote tariffarie applicate dall'Ucraina alle esportazioni di prodotti CE dei capitoli da 50 a 63 del SA non superano quelle definitive concordate nell’appendice 7 dello scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina firmato il 19 dicembre 2000.

3.

Qualora l'Ucraina diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell'accordo, gli accordi e le norme dell'OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all'OMC.

4.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità.»

Mi pregio confermarLe che quanto precede è accettabile per il mio governo e che la sua lettera e la presente costituiscono un accordo conforme alla sua proposta.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

 


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