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Document JOL_2007_017_R_0015_01

2007/36/CE: Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2007 , sulla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili
Protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

GU L 17 del 24.1.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 4M del 8.1.2008, p. 20–21 (MT)

24.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2007

sulla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

(2007/36/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 marzo 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Kazakistan per modificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra (di seguito «APC»), onde garantire che i principi che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. I negoziati in parola si sono conclusi con esito positivo.

(2)

È opportuno che la Comunità concluda il protocollo recante modifica dell’APC,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei prodotti tessili tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui prodotti tessili è approvato a nome della Comunità.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


PROTOCOLLO

all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN,

dall’altra,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra (di seguito «APC»), è entrato in vigore il 1o luglio 1999.

(2)

Hanno avuto luogo negoziati per garantire che i principi dell'APC, applicati agli scambi di altre merci, siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili.

(3)

Occorre adottare le opportune modifiche dell’APC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il testo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, è modificato come segue:

1)

nell'articolo 11 è soppresso il riferimento all'articolo 16;

2)

l'articolo 16 è soppresso.

Articolo 2

Il presente protocollo è parte integrante dell’APC.

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della firma.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.


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