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Document 32006R1928

Regolamento (CE) n. 1928/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania

GU L 406 del 30.12.2006, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1928/oj

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 406/7


REGOLAMENTO (CE) n. 1928/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

visti l'atto d'adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 571/88 (2) del Consiglio prevede che gli Stati membri vengano rimborsati, a titolo di contributo per le spese sostenute, fino ad un importo massimo per indagine.

(2)

Lo svolgimento delle indagini sulla struttura delle aziende agricole richiede considerevoli finanziamenti da parte degli Stati membri e della Comunità, al fine di soddisfare la necessità d'informazione delle istituzioni della Comunità.

(3)

In previsione dell'adesione della Bulgaria e della Romania e dello svolgimento, nel 2007, di indagini sulla struttura delle aziende agricole in tali nuovi Stati membri, è opportuno prevedere un contributo comunitario massimo per indagine; tale adeguamento è necessario a causa dell'adesione e non è stato previsto nell'atto d'adesione.

(4)

Il presente regolamento istituisce, per tutta la durata del programma quadro, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

all'articolo 14, Il regolamento (CEE) n. 571/88 è così modificato:

1)

paragrafo 1, primo comma, sono aggiunti i trattini seguenti:

«–

2 000 000 EUR per la Bulgaria,

2 000 000 EUR per la Romania.»;

2)

paragrafo 1, il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dal testo seguente:

«La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione del progetto Eurofarm, è pari a 20 400 000 EUR per il periodo 2007-2009.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 20 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il president

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2006.

(2)  GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3).

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


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