This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22006D0100
Decision of the EEA Joint Committee No 100/2006 of 22 September 2006 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2006, del 22 settembre 2006 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2006, del 22 settembre 2006 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
GU L 333 del 30.11.2006, p. 3–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
30.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 333/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 100/2006
del 22 settembre 2006
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 42/2006 del 28 aprile 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2005/362/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna, Italia (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/375/CE della Commissione, dell’11 maggio 2005, che modifica la decisione 90/255/CEE per quanto riguarda l’iscrizione degli ovini e dei caprini maschi in una sezione supplementare dei libri genealogici (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/379/CE della Commissione, del 17 maggio 2005, riguardante i certificati genealogici relativi ai bovini riproduttori di razza pura, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni nonché le indicazioni che vi devono figurare (4). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2005/392/CE della Commissione, del 17 maggio 2005, che modifica la decisione 2004/233/CE con riguardo all’elenco dei laboratori autorizzati a controllare l’efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/434/CE della Commissione, del 9 giugno 2005, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le deroghe al divieto di uscita per movimenti interni di animali a partire dalle zone soggette a restrizioni (7). |
(8) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2005/458/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, che concede all’Italia la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali (8). |
(9) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 932/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie (9). |
(10) |
La decisione 2005/379/CE abroga le decisioni 86/404/CEE (10), 88/124/CEE (11) e 96/80/CE (12) della Commissione, che sono integrate nell’accordo e che pertanto devono essere abrogate ai sensi del medesimo. |
(11) |
La decisione 2005/393/CE abroga la decisione 2003/828/CE della Commissione (13), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(12) |
La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 932/2005 e delle decisioni nn. 2005/362/CE, 2005/375/CE, 2005/379/CE, 2005/392/CE, 2005/393/CE, 2005/434/CE e 2005/458/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (14) siano pervenute al comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 86.
(2) GU L 118 del 5.5.2005, pag. 37.
(3) GU L 121 del 13.5.2005, pag. 87.
(4) GU L 125 del 18.5.2005, pag. 15.
(5) GU L 130 del 24.5.2005, pag. 17.
(6) GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22.
(7) GU L 151 del 14.6.2005, pag. 21.
(8) GU L 160 del 23.6.2005, pag. 31.
(9) GU L 163 del 23.6.2005, pag. 1.
(10) GU L 233 del 20.8.1986, pag. 19.
(11) GU L 62 dell’8.3.1988, pag. 32.
(12) GU L 19 del 25.1.1996, pag. 50.
(13) GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41.
(14) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:
1. |
Nella parte 1.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 18 (Decisione 2004/557/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
|
2. |
Dopo il punto 30 (Decisione 2002/8/CE della Commissione) della parte 2.2 è aggiunto il punto seguente:
|
3. |
Nella parte 2.2, i punti 4 (Decisione 86/404/CEE della Commissione), 6 (Decisione 88/124/CEE della Commissione) e 27 (Decisione 96/80/CE della Commissione) sono soppressi. |
4. |
Al punto 17 (Decisione 90/255/CEE della Commissione) della parte 2.2 è aggiunto il testo seguente: «, modificato da:
|
5. |
Dopo il punto 32 (Decisione 2005/176/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il punto seguente:
|
6. |
Il testo del punto 30 (Decisione 2003/828/CE della Commissione) della parte 3.2 è soppresso. |
7. |
Nella parte 3.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 31 (Decisione 2005/235/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:
|
8. |
Al punto 76 (Decisione 2004/233/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
|
9. |
Al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio), nella parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:
|