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Document 32006R1610

    Regolamento (CE) n. 1610/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006 , recante deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 327/1998 e del regolamento (CE) n. 1291/2000 per quanto riguarda determinati titoli di importazione rilasciati per la quota del mese di luglio 2006 nell'ambito dei contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso

    GU L 299 del 28.10.2006, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/02/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1610/oj

    28.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 299/11


    REGOLAMENTO (CE) N. 1610/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 27 ottobre 2006

    recante deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 327/1998 e del regolamento (CE) n. 1291/2000 per quanto riguarda determinati titoli di importazione rilasciati per la quota del mese di luglio 2006 nell'ambito dei contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1,

    Visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3), i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato oggetto dei contingenti aperti da tale regolamento sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio sino al termine del terzo mese successivo.

    (2)

    A partire dall'agosto 2006 i flussi di importazione nell'Unione europea di riso originario degli Stati Uniti sono stati perturbati dalla comparsa, sul mercato americano, di riso contaminato da riso geneticamente modificato denominato «LL RICE 601».

    (3)

    A norma dell'articolo 2 della decisione 2006/601/CE della Commissione, del 5 settembre 2006, che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso (4), la prima immissione sul mercato di riso a grani lunghi A e a grani lunghi B originario degli Stati Uniti è soggetta alla presentazione di un rapporto analitico attestante che il prodotto non contiene riso geneticamente modificato «LL RICE 601».

    (4)

    Per evitare che le misure d'emergenza previste dalla decisione 2006/601/CE possano impedire l'utilizzazione, entro il periodo di validità, dei titoli rilasciati per l'importazione di riso a grani lunghi A e a grani lunghi B originario degli Stati Uniti per la quota del luglio 2006 dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 327/98, occorre prorogarne la validità fino alla fine del 2006.

    (5)

    Inoltre, per evitare di perdere il beneficio dei titoli già rilasciati per i contingenti d'importazione «Tutti i paesi» che recano l'indicazione «Stati Uniti d'America» come paese d'origine, è opportuno autorizzarne l'utilizzazione per l'importazione di riso originario di tutti i paesi terzi.

    (6)

    È opportuno altresì autorizzare l'utilizzazione dei titoli già rilasciati per l'importazione di riso diverso dal riso a grani lunghi A e a grani lunghi B.

    (7)

    Occorre pertanto derogare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 327/98 e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5).

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 327/98, su richiesta dei titolari la durata di validità dei titoli di importazione di seguito indicati è prorogata fino al 31 dicembre 2006:

    a)

    titoli d'importazione per il riso lavorato o semilavorato recanti nella casella 8 l'indicazione «Stati Uniti d'America» come paese d'origine, rilasciati per la quota di luglio 2006 dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 e 09.4166, in conformità dell'allegato X del regolamento (CE) n. 327/98, per i seguenti codici NC:

    NC 1006 30 25,

    NC 1006 30 27,

    NC 1006 30 46,

    NC 1006 30 48,

    NC 1006 30 65,

    NC 1006 30 67,

    NC 1006 30 96,

    NC 1006 30 98;

    b)

    titoli d'importazione per il riso semigreggio, recanti nella casella 8 l'indicazione «Stati Uniti d'America» come paese d'origine, rilasciati per la quota di luglio 2006 del contingente recante il numero d'ordine 09.4148, in conformità dell'allegato X del regolamento (CE) n. 327/98, per i seguenti codici NC:

    NC 1006 20 15,

    NC 1006 20 17,

    NC 1006 20 96,

    NC 1006 20 98.

    Articolo 2

    1.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento possono essere utilizzati per l'importazione di riso corrispondente alle prime sei cifre del codice NC riportato sul titolo stesso.

    2.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento rilasciati per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4148 e 09.4166 possono essere utilizzati per l'importazione di riso originario di tutti i paesi terzi, fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 3

    1.   Le dichiarazioni in dogana relative alle importazioni effettuate a norma del presente regolamento recano nella casella 44 la seguente dicitura:

    «Importazione effettuata in applicazione del regolamento (CE) n. 1610/2006 della Commissione».

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, entro il 15 febbraio 2007, le seguenti informazioni:

    a)

    quantitativi (tonnellate) di prodotti importati in applicazione del presente regolamento, per codice della nomenclatura combinata (codici NC);

    b)

    il numero e la data di rilascio del titolo in base al quale è stata effettuata l'importazione.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

    (2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

    (3)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 965/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 12).

    (4)  GU L 244 del 7.9.2006, pag. 27.

    (5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2006 (GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4).


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