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Document 22006D0080
Decision of the EEA Joint Committee No 80/2006 of 7 July 2006 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2006, del 7 luglio 2006 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2006, del 7 luglio 2006 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 289 del 19.10.2006, p. 11–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 80/2006
del 7 luglio 2006
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 25/2006 del 10 marzo 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1911/2005 della Commissione, del 23 novembre 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l’acetato di flugestone (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:
«— |
32005 R 1911: regolamento (CE) n. 1911/2005 della Commissione, del 23 novembre 2005 (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 30).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1911/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 147 dell'1.6.2006, pag. 37.
(2) GU L 305 del 24.11.2005, pag. 30.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.