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Document 32006D0640

2006/640/CE: Decisione della Commissione, del 23 novembre 2005 , relativa ai regimi di aiuti di Stato cui la Slovenia ha dato esecuzione nel quadro della normativa slovena in materia di tassazione delle emissioni di anidride carbonica [notificata con il numero C(2005) 4435] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 268 del 27.9.2006, p. 19–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/640/oj

27.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2005

relativa ai regimi di aiuti di Stato cui la Slovenia ha dato esecuzione nel quadro della normativa slovena in materia di tassazione delle emissioni di anidride carbonica

[notificata con il numero C(2005) 4435]

(Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/640/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo capoverso,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),

Considerando quanto segue:

(1)

Il 18 ottobre 2002 le autorità slovene hanno informato la Commissione circa l’esistenza di un regime di aiuto di Stato in base al quale determinate categorie di imprese beneficiano di uno sgravio fiscale dalla tassa nazionale sulle emissioni di CO2. Il regime è stato registrato presso la Commissione come caso SI 1/2003. Detto regime era stato approvato in precedenza dall’autorità nazionale slovena competente in materia di aiuti di Stato ai sensi dell’allegato IV, capo 3, paragrafo 2 del trattato di adesione della Repubblica ceca, di Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (2) («trattato di adesione»), in base alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (disciplina ambientale) (3).

(2)

A causa alla mancanza di informazioni complete concernenti la misura, la Commissione ha richiesto alla Slovenia ulteriori chiarimenti e il regime non ha potuto essere incluso nell’elenco degli aiuti esistenti di cui all’appendice dell’allegato IV del trattato di adesione.

(3)

Le autorità slovene hanno presentato alla Commissione ulteriori informazioni in data 7 novembre 2002, 1o aprile 2003, 16 maggio 2003, 1o ottobre 2003, 4 febbraio 2004, 1o giugno 2004, 17 settembre 2004 e 28 settembre 2004. Due riunioni hanno avuto luogo tra le autorità slovene e la Commissione in data 24 novembre 2003 e 8 marzo 2004.

(4)

Nel contempo sono intervenuti significativi cambiamenti della legislazione comunitaria che hanno avuto effetti significativi per il sistema sloveno di tassazione delle emissioni di CO2:

la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (4) («direttiva sulla tassazione dell’energia»),

la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (5) («direttiva sullo scambio delle quote di emissione») e

la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione (6)

sono entrati in vigore nei rispettivi giorni di pubblicazione.

(5)

Di conseguenza, le autorità slovene hanno deciso di modificare la propria normativa in materia fiscale ed hanno notificato alla Commissione le nuove disposizioni, in quel momento anche allo stadio di progetto. La Commissione ha registrato il nuovo regime nel giugno 2004, con il numero N 402/2004.

(6)

In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione nutriva dei dubbi riguardo alla compatibilità con il mercato comune di determinate parti delle misure SI 1/2003 e N 402/2004. Di conseguenza, il 14 dicembre 2004 ha avviato un procedimento formale di indagine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (7), invitando le autorità slovene a presentare le loro osservazioni (la «decisione di avvio del procedimento»). Una sintesi di detta decisione è stata pubblicata il 22 febbraio 2005 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (8). Tutte le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni entro un mese a decorrere dalla data della pubblicazione.

(7)

Dopo l’avvio del procedimento formale di indagine, la Commissione ha registrato il caso SI 1/2003 con il numero C 47/2004 e il caso N 402/2004 con il numero C 44/2004.

(8)

Con lettera del 18 gennaio 2005, registrata il 20 gennaio 2005, le autorità slovene hanno presentato le loro osservazioni in merito ai dubbi sollevati dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento. In data 4 aprile e 7 luglio 2005 la Commissione ha inviato ulteriori questioni alle autorità slovene che hanno risposto, rispettivamente, con lettere del 17 maggio e dell’8 agosto 2005.

(9)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da parte di terzi.

(10)

Per una comprensione più agevole delle modifiche introdotte dalla nuova normativa, la decisione di avvio del procedimento tratta sia il precedente sistema di sgravio fiscale (caso SI 1/2003) che il nuovo regime (caso N 402/2004). Per motivi di chiarezza e di coerenza, anche la presente decisione tratta entrambi i casi (C 44/2004 e C 47/2004).

A)   REGIME C 47/2004 (EX CASO SI 1/2003)

1.   DESCRIZIONE DEL REGIME

(11)

Il regime si basa sul «regolamento relativo alla tassa sull’inquinamento atmosferico causato da emissioni di CO2» del 17 ottobre 2002, entrato in vigore in Slovenia nell’ottobre 2002 («il regolamento»). La nuova normativa modificata (regime C 44/2004) è entrata in vigore il 1o maggio 2005 ed ha sostituito il regolamento.

(12)

Mediante la presente decisione la Commissione valuta pertanto la compatibilità del regolamento con il mercato comune per il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 (data di adesione della Slovenia all’UE) ed il 1o maggio 2005 (fine dell’applicazione del regolamento).

(13)

Il regolamento prevedeva un’imposizione sulla base della quantità di CO2 emessa da ogni impianto. Comprendeva tre categorie di sgravio fiscale che sono state presentate per approvazione alla Commissione come misure di aiuto al funzionamento nel quadro della disciplina ambientale:

i)

Alle imprese che producono energia elettrica in impianti di cogenerazione di calore ed elettricità poteva essere concessa uno sgravio fiscale qualora il risparmio di energia fosse almeno del 5 % di per gli impianti esistenti o del 10 % per gli impianti nuovi;

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha concluso che tale aiuto era compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

ii)

La seconda categoria di sgravi fiscali riguardava tutti gli impianti, operanti in Slovenia prima del 1998, che avevano una media di emissioni di almeno 10 t di CO2 annue nel periodo 1986-1998 e che avevano richiesto un permesso di emissione al Ministero dell’ambiente prima del 2002. Speciali percentuali di sgravio fiscale erano previste per le seguenti categorie di beneficiari:

impianti di produzione di materiali per isolamento termico;

centrali elettriche che forniscono energia elettrica ad una rete di trasmissione ad alto voltaggio;

impianti per il trasporto di gas naturale in reti di trasporto di gas;

impianti di teleriscaldamento, per le emissioni di CO2 causate dall’utilizzo di combustibili fossili.

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha concluso che lo sgravio fiscale per le centrali elettriche che forniscono energia elettrica ad una rete di trasmissione ad alta tensione (cfr. supra, secondo trattino) non costituiva aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

La Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in merito a tutti gli altri sgravi fiscali previsti nell’ambito di questa categoria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.

iii)

La terza categoria di sgravi fiscali riguardava i grandi impianti di combustione delle centrali elettriche che forniscono energia elettrica ad una rete di trasmissione ad alta tensione utilizzando carbone nazionale come combustibile.

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione è giunta alla conclusione che tale misura non costituiva aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

(14)

Il procedimento di indagine della Commissione si è pertanto concentrato sulle misure d’aiuto di Stato di cui al punto ii) supra.

2.   AIUTI DE MINIMIS

(15)

Alla data della decisione di avvio del procedimento della Commissione (14 dicembre 2004), il regolamento sloveno in questione era ancora applicabile. Tuttavia, le autorità slovene hanno confermato, con lettera del 17 maggio 2005, che non era stata presa alcuna decisione amministrativa sullo sgravio fiscale relativo alla tassa sulle emissioni di CO2 in base al regolamento a partire dalla data di ricezione della decisione della Commissione da parte delle autorità slovene (22 dicembre 2004). Il 1o maggio 2005 è entrata in vigore la nuova normativa che ha sostituito il regolamento.

(16)

Su richiesta della Commissione (lettera del 4 aprile 2005), le autorità slovene hanno fornito un elenco di tutti i beneficiari che avevano ottenuto uno sgravio fiscale ai sensi del regolamento dopo la data d’adesione della Slovenia all’UE, nonché dei relativi importi corrispondenti di sgravio fiscale, fino alla scadenza dell’applicabilità del regolamento (lettera del 17 maggio 2005).

(17)

Secondo dette informazioni, l’importo complessivo dello sgravio fiscale tra il 1o maggio 2004 ed il 1o maggio 2005 è stato pari a 998 771 EUR, di cui hanno beneficiato in totale 153 imprese. Nessuna delle imprese ha ricevuto più di 100 000 EUR. In effetti, soltanto due imprese hanno ricevuto più di 27 000 EUR, ma nessuna di loro più di 100 000 EUR.

(18)

Le autorità slovene sostengono pertanto che, dato il periodo molto breve di applicazione del regolamento dopo l’adesione della Slovenia all’UE, l’importo di aiuto concesso ai sensi del regime in questione è inferiore alla soglia di 100 000 EUR stabilita dall’articolo 2 del regolamento della Commissione sugli aiuti «de minimis» (9).

(19)

Nella lettera dell’8 agosto 2005, le autorità slovene descrivono dettagliatamente il sistema utilizzato per controllare gli aiuti «de minimis» in Slovenia. Secondo tali informazioni, la Slovenia ha introdotto un sistema per controllare e monitorare la concessione di aiuti in base alla norma «de minimis» istituendo un registro centrale degli aiuti «de minimis» presso il dipartimento di controllo degli aiuti di Stato del ministero delle Finanze. Prima della concessione di qualsiasi aiuto «de minimis» da parte di qualsiasi autorità, tale dipartimento deve verificare che siano rispettate le condizioni del regolamento della Commissione sugli aiuti «de minimis». Il registro centrale è stato istituito prima dell’adesione della Slovenia all’UE.

(20)

Le autorità slovene hanno confermato, con lettera dell’8 agosto 2005, che, grazie a questo sistema centralizzato, i beneficiari della misura in questione non potrebbero ricevere alcun aiuto superiore ai 100 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.

3.   VALUTAZIONE

(21)

Alla data di ricezione della decisione di avvio del procedimento della Commissione (22 dicembre 2004) le autorità slovene hanno immediatamente sospeso l’applicazione del regime di sgravio fiscale in questione. Alcuni mesi più tardi (1o maggio 2005) è entrato in vigore un nuovo regime, significativamente modificato. Il regolamento esaminato con la presente decisione era pertanto applicabile in Slovenia per un periodo di un anno dopo l’adesione, ma è stato di fatto applicato per un periodo inferiore agli 8 mesi (dal 1o maggio 2004 al 22 dicembre 2004).

(22)

Dato il breve periodo d’applicazione, gli aiuti concessi in base a tale regime sono inferiori alla soglia di 100 000 EUR per beneficiario stabilita dall’articolo 2 del regolamento della Commissione sugli aiuti «de minimis».

(23)

Con lettere del 17 maggio 2005 e dell’8 agosto 2005, le autorità slovene si sono inoltre impegnate a rispettare tutte le altre condizioni del regolamento della Commissione sugli aiuti «de minimis» ed hanno descritto il sistema di controllo che garantisce l’applicazione corretta di tali norme.

4.   CONCLUSIONE

(24)

La Commissione conclude pertanto che la misura in questione soddisfa i criteri del regolamento della Commissione sugli aiuti «de minimis» e, in conformità all’articolo 2, paragrafo 1 di detto regolamento, ritiene che essa non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

B)   REGIME C 44/2004 (EX N 402/2004): MODIFICA DEL REGIME C47/2004

1.   DESCRIZIONE DEL REGIME

(25)

Nella lettera di informazioni registrata il 1o giugno 2004, le autorità slovene hanno informato la Commissione in merito a modifiche significative della normativa slovena, che determinano, tra l’altro, l’emendamento del regolamento relativo alla tassa sulle emissioni di CO2 in vigore dal 2002. La nuova serie di disposizioni nazionali consiste nella nuova legge della tutela dell’ambiente (10), nella legge di modifica della legge sulle accise (11) ed un regolamento sulla tassa sulle emissioni di CO2 (il «regolamento»), entrato in vigore il 1o maggio 2005.

(26)

Il regolamento mantiene invariata la logica del precedente sistema di tassazione delle emissioni di CO2: la tassa si basa sulla quantità di CO2 emessa dagli impianti.

(27)

Il regolamento comprende tre misure di sgravio fiscale che sono state presentate per approvazione alla Commissione ai sensi della disciplina ambientale. Tutte e tre le misure hanno una durata di 5 anni: dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2009.

(i)

Le imprese che producono energia elettrica in impianti di cogenerazione di calore e di energia possono beneficiare di uno sgravio fiscale se realizzano determinati risparmi di energia.

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto tale misura compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. Sebbene la misura fosse soltanto allo stato di progetto al momento di tale decisione, le autorità slovene hanno confermato, con lettera del 17 maggio 2005, che la misura in questione non era stata modificata.

(ii)

La seconda categoria di riduzioni riguarda le centrali elettriche che forniscono energia elettrica ad una rete di trasmissione ad alta tensione e taluni grandi impianti di combustione di cui all’articolo 23 del regolamento.

Per quanto riguarda le centrali elettriche, la Commissione ha concluso nella decisione di avvio del procedimento che tale misura non costituiva aiuto di Stato. Per quanto concerne i grandi impianti di combustione, la Commissione ha ritenuto compatibile con il trattato CE il relativo sgravio fiscale.

(iii)

Secondo il progetto di regolamento presentato alla Commissione prima della decisione di avvio del procedimento, tutti gli operatori che forniscono energia elettrica ad una rete di trasmissione ad alta tensione, ma non sono imprese a forte intensità energetica né hanno concluso un accordo volontario in materia ambientale né a loro si applicano regimi concernenti scambi di quote di emissione, possono beneficiare di uno sgravio fiscale del 43 % nel 2005, sgravio che diminuisce di 8 punti percentuali l’anno. Gli impianti di teleriscaldamento nella medesima situazione possono beneficiare di uno sgravio fiscale del 26 % nel 2005, sgravio che diminuisce di 8 punti percentuali l’anno.

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha sollevato dubbi in merito alla compatibilità della misura con il mercato comune ed ha avviato un procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE. Si tratta dell’unica categoria di sgravio fiscale prevista dal nuovo progetto di regolamento che è stata oggetto del procedimento di indagine della Commissione riguardo ad aiuti di Stato.

(28)

A seguito della decisione di avvio del procedimento della Commissione, le autorità slovene hanno modificato il progetto di regolamento. La versione definitiva del regolamento, entrato in vigore nel maggio 2005, sostituisce la suddetta categoria di sgravio fiscale con le categorie illustrate in appresso.

(29)

A norma dell’articolo 18, terzo comma del regolamento, le imprese che partecipano al regime UE di scambio delle quote di emissione, in linea con la direttiva sullo scambio delle quote di emissione, e che non sono imprese a forte intensità energetica, possono beneficiare di uno sgravio fiscale sulla tassa sull’emissione di CO2.

(30)

A norma dell’articolo 18, quarto comma, anche le imprese che partecipano ad accordi volontari in materia ambientale possono beneficiare dello sgravio fiscale.

(31)

Le percentuali di sgravio fiscale diminuisce di 8 punti percentuali l’anno:

2005: 43 %,

2006: 35 %,

2007: 27 %,

2008: 19 %, e

2009: 11 % di sgravio fiscale.

L’ultimo anno di sgravio fiscale è il 2009: a partire dal 2010 non si applica alcuno sgravio.

(32)

Gli impianti di teleriscaldamento beneficiano di uno sgravio fiscale del 26 % nel 2005, che diminuisce di 8 punti percentuali ogni anno.

2.   VALUTAZIONE

(33)

Le autorità slovene hanno notificato la misura d’aiuto alla Commissione prima di darvi esecuzione.

(34)

La misura oggetto del procedimento di indagine della Commissione si basa soprattutto sull’articolo 18, terzo e quarto comma, e sugli articoli da 22 a 24 del regolamento. Sebbene il regolamento sia entrato in vigore durante il procedimento di indagine della Commissione, le autorità slovene confermano nella loro lettera del 17 maggio 2005 che l’articolo 18, quarto comma, l’articolo 23 e l’articolo 24 diventeranno applicabili soltanto dopo l’approvazione definitiva della Commissione, soddisfacendo in tal modo le condizioni previste dall’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE e dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, per quanto riguarda questi articoli.

(35)

Tuttavia, anche le misure di risarcimento della tassa oggetto del procedimento di indagine della Commissione si possono basare sull’articolo 18, terzo comma, e sull’articolo 22 del regolamento. Le autorità slovene ritengono (12) che tali articoli fossero stati modificati in modo da essere in linea con il trattato CE dopo la decisione di avvio della Commissione e non ne hanno pertanto sospeso l’entrata in vigore fino all’approvazione definitiva da parte della Commissione. Detti articoli sono pertanto in vigore a partire dal 1o maggio 2005, in violazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.

2.1   Esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE

(36)

La Commissione ritiene che le modifiche introdotte dalle autorità slovene nella misura di sgravio fiscale a seguito della decisione di avvio del procedimento non modifichino in alcun modo la valutazione di cui alla decisione di avvio del procedimento relativa all’esistenza di aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le misure in esame costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

2.2   Compatibilità delle misure di aiuto con il trattato CE

(37)

La Commissione nota che le autorità slovene hanno redatto il regime sulla base della disciplina ambientale e della direttiva sulla tassazione dell’energia.

(38)

La Commissione valuta la compatibilità delle misure, in particolare, con i punti 51.2 e 51.1, lettera b), primo trattino della disciplina ambientale. Il sistema sloveno di tassazione delle emissioni di CO2 è stato introdotto nell’ottobre 2002. Di conseguenza, ai sensi del punto 51.2, le disposizioni del punto 51.1 possono applicarsi soltanto se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti due condizioni:

(a)

la tassa ha un significativo effetto positivo in termini di tutela dell’ambiente. La logica del sistema fiscale sloveno è quella di tassare le imprese con un tasso di emissioni di CO2 più elevato rispetto alle imprese che emettono meno CO2. Un sistema di tassazione di questo tipo costituisce di per se stesso un incentivo per le imprese ad agire in un modo più rispettoso dell’ambiente, producendo minori emissioni di CO2. La Commissione ritiene pertanto che il primo criterio del punto 51.2 sia soddisfatto;

(b)

la deroga a favore dei beneficiari deve essere stata decisa al momento dell’adozione della tassa. Le categorie di beneficiari previste dall’atto normativo iniziale del 2002 sulla tassazione delle emissioni di CO2 sono molto più ampie rispetto alle categorie a cui si applica il regolamento in esame. Le modifiche sono state introdotte a seguito dell’adesione della Slovenia all’UE ed ai successivi cambiamenti della normativa applicabile. La Commissione ritiene che queste modifiche lasciassero invariate la natura e la logica delle deroghe. Esse riducono soltanto il numero dei beneficiari in linea con la normativa comunitaria applicabile.

(39)

La Commissione conclude pertanto che la seconda condizione del punto 51.2 è soddisfatta.

(40)

In base a quanto sopra esposto, ai sensi del punto 51.2 della disciplina ambientale, le disposizioni del punto 51.1 possono applicarsi alle misure in esame.

(41)

Ai sensi del punto 51.1, lettera b), primo trattino, ove lo sgravio riguardi una tassa comunitaria, la Commissione può autorizzare un periodo massimo d’esenzione di 10 anni se l’importo effettivamente pagato dai beneficiari a seguito dello sgravio fiscale resta superiore al minimo comunitario.

(42)

A partire dal 1o gennaio 2004 la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici prevede un’imposizione fiscale armonizzata dell’energia negli Stati membri. La Commissione ritiene, in linea con l’articolo 4 della suddetta direttiva, che il sistema fiscale sloveno, basato sulla quantità di CO2 emessa dalle imprese, tassi prodotti energetici come definiti dall’articolo 2 della direttiva in questione e che rientrano pertanto nel suo campo d’applicazione. Il sistema di tassazione sloveno riguarda pertanto una tassa comunitaria, nell’accezione prevista dal punto 51.1, lettera b), primo trattino della disciplina ambientale.

(43)

Lo sgravio fiscale si applica soltanto per un periodo inferiore ai 5 anni e dunque minore rispetto al massimo previsto al punto 51.1.

(44)

Per quanto riguarda i diversi livelli di tassazione applicabili in Slovenia per diversi tipi di combustibili, l’aliquota della tassa da pagare per impianto dipenderà dalla natura delle materie prime che questo utilizza per il proprio funzionamento. La Commissione non può pertanto verificare ed assicurarsi a priori che i livelli minimi di tassazione stabiliti dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici siano rispettati per ogni impianto. Con lettera del 17 maggio 2005, le autorità slovene hanno ribadito il loro impegno per garantire, per entrambe le categorie di beneficiari, che la tassa da essi pagata una volta detratto lo sgravio fiscale rimanga più elevata del minimo comunitario, definito dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Poiché gli sgravi fiscali sono concessi sotto forma di rimborso, l’autorità nazionale competente, prima di procedere al rimborso, può verificare per ogni impianto la conformità con il livello armonizzato minimo.

(45)

La Commissione tiene inoltre conto della natura decrescente degli sgravi fiscali, che comporta riduzioni significativamente più basse ogni anno.

(46)

Sulla base dell’impegno summenzionato adottato dalle autorità slovene, la Commissione ritiene soddisfatta la condizione prevista al punto 51.1, lettera b), primo trattino della disciplina ambientale, in base al quale l’importo effettivamente pagato dalle imprese a seguito dello sgravio fiscale deve restare superiore al minimo comunitario.

(47)

Le condizioni del punto 51.1, lettera b), primo trattino della disciplina ambientale. sono pertanto soddisfatte per entrambe le categorie di beneficiari.

(48)

L’articolo 17, paragrafo 1 della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici prevede che, anche se i livelli di tassazione minimi prescritti da detta direttiva sono rispettati, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali soltanto se questi sono a favore delle imprese a forte consumo di energia o se il beneficiario ha concluso accordi particolari volti a conseguire obiettivi di protezione ambientale o qualora ad esso si applichino regimi concernenti scambi di quote di emissione.

(49)

I beneficiari a cui si applica l’articolo 18, terzo comma del regolamento devono partecipare al regime UE di scambio delle quote di emissioni, in linea con la direttiva sullo scambio delle quote di emissione (13), per poter beneficiare dello sgravio fiscale.

(50)

I beneficiari a cui si applica l’articolo 18, quarto comma del regolamento, devono partecipare agli accordi ambientali volontari per poter beneficiare dello sgravio fiscale. L’obiettivo ambientale che i beneficiari devono raggiungere in base agli accordi ambientali è una riduzione delle emissioni di CO2 del 2,5 % entro la fine del 2008, rispetto alle emissioni del periodo di riferimento (1999 — 2002).

(51)

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che entrambe le categorie di sgravio fiscale siano in linea con le disposizioni della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di sgravio fiscale, previste dal regolamento sloveno sulle tassazione delle emissioni di CO2, entrato in vigore il 1o maggio 2005, sono compatibili con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica agli sgravi fiscali concesse a norma del suddetto regolamento, fino al 31 dicembre 2009.

Articolo 3

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2005

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 46 del 22.2.2005, pag. 3.

(2)  GU L 236 del 23.9.2003.

(3)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(4)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(5)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(6)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(7)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(8)  GU C 46 del 22.2.2005, pag. 3.

(9)  Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).

(10)  GU della Repubblica di Slovenia 41/2004.

(11)  GU della Repubblica di Slovenia 42/2004.

(12)  Cfr. lettera delle autorità slovene del 17 maggio 2005.

(13)  Cfr. nota 3.


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