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Document 32006D0641

2006/641/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2005 , relativa all'aiuto di Stato C 26/05 (ex N 580/B/03) previsto dal programma presentato dalla Sicilia nell’ambito del regime d’interventi a favore dell’agrumicoltura italiana [notificata con il numero C(2005) 5354]

GU L 268 del 27.9.2006, p. 25–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/641/oj

27.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

relativa all'aiuto di Stato C 26/05 (ex N 580/B/03) previsto dal programma presentato dalla Sicilia nell’ambito del regime d’interventi a favore dell’agrumicoltura italiana

[notificata con il numero C(2005) 5354]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2006/641/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni conformemente a detto articolo (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 15 dicembre 2003, protocollata il 16 dicembre 2003, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione una serie di interventi a favore dell’agrumicoltura italiana, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2)

Con lettera del 20 gennaio 2004, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane informazioni complementari in merito a detti interventi.

(3)

Con lettera del 30 aprile 2004, i servizi della Commissione, non avendo ricevuto risposta alla loro richiesta di informazioni del 20 gennaio 2004, hanno inviato un sollecito alle autorità italiane.

(4)

Con lettera del 24 maggio 2004, protocollata il 25 maggio 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso ai servizi della Commissione una lettera nella quale le autorità italiane chiedevano una proroga del termine di risposta ai quesiti di cui alla lettera del 20 gennaio 2004.

(5)

La proroga è stata concessa alle autorità italiane con lettera del 3 giugno 2004.

(6)

Con lettera del 30 giugno 2004, protocollata il 2 luglio 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari chieste alle autorità italiane con lettera del 20 gennaio 2004.

(7)

Gli interventi sopra citati consistevano nell’assegnazione di uno stanziamento supplementare per il finanziamento delle misure approvate nell’ambito dell’aiuto n. N 313/01 (2), ma, secondo le indicazioni della notifica, una parte di questo stanziamento doveva servire a finanziare misure di lotta contro il virus della tristezza degli agrumi non esaminate nell’ambito del fascicolo n. N 313/01. Constatata la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per esaminare il rifinanziamento delle misure autorizzate nell’ambito del fascicolo n. N 313/01, ma non essendo ancora in possesso di alcune informazioni sulle misure di lotta contro il virus della tristezza degli agrumi, i servizi della Commissione hanno pertanto deciso, per non bloccare il rifinanziamento di misure già approvate, di suddividere il fascicolo in due parti: una parte A per il sopra citato rifinanziamento ed una parte B per le misure di lotta contro il virus della tristezza degli agrumi.

(8)

La parte A del fascicolo è stata approvata dalla Commissione (3).

(9)

Con lettera del 12 agosto 2004 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane informazioni complementari sulla parte B del fascicolo.

(10)

Con lettera del 27 settembre 2004, protocollata il 29 settembre 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari chieste alle autorità italiane nella lettera del 12 agosto 2004.

(11)

Poiché le informazioni fornite dalle autorità italiane erano incomplete, i servizi della Commissione hanno chiesto una nuova serie di precisazioni con lettera dell’11 ottobre 2004.

(12)

Con lettera del 25 ottobre 2004, protocollata il 27 ottobre 2004 e con lettera del 9 novembre 2004, protocollata il 15 novembre 2004, detta Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione le precisazioni chieste alle autorità italiane nella lettera dell’11 ottobre 2004.

(13)

Poiché le informazioni fornite dalle autorità italiane continuavano ad essere incomplete, i servizi della Commissione hanno chiesto una nuova serie di precisazioni con lettera del 23 novembre 2004.

(14)

Nel frattempo, con lettera del 19 novembre 2004, protocollata il 24 novembre 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane alla quale era allegato il programma di lotta contro la tristezza degli agrumi adottato dalla Campania.

(15)

Con lettera del 19 dicembre 2004, i servizi della Commissione hanno richiamato l’attenzione delle autorità italiane sul fatto che, poiché il fascicolo riguardava un certo numero di regioni, l’esame di compatibilità delle misure previste sarebbe stato effettuato dopo la ricezione dei piani di lotta contro la tristezza degli agrumi adottati da tutte le regioni.

(16)

Con lettera del 16 dicembre 2004, protocollata il 20 dicembre 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera in cui le autorità italiane chiedevano che ogni programma fosse esaminato immediatamente dopo la trasmissione.

(17)

Con lettera del 10 gennaio 2005, protocollata l’11 gennaio 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane alla quale era allegato il programma di lotta contro la tristezza degli agrumi adottato dalla Basilicata.

(18)

Dinanzi a questo modo di procedere i servizi della Commissione hanno ritenuto opportuno rammentare alla autorità italiane, con lettera del 19 gennaio 2005, che, per motivi di semplificazione amministrativa, sarebbe stata adottata una decisione unica per tutti i programmi di lotta presentati, invitando nel contempo dette autorità ad indicare quando ritenessero completata la trasmissione di tutti i programmi di lotta contro la tristezza degli agrumi. Tale posizione è stata ribadita alla riunione del 25 gennaio 2005, durante la quale le autorità italiane hanno infine confermato che avrebbero avvertito la Commissione non appena l’invio dei programmi di lotta avesse potuto considerarsi completato.

(19)

Con lettera del 26 gennaio 2005, protocollata il 27 gennaio 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane alla quale era allegato il programma di lotta contro la tristezza degli agrumi adottato dalla Calabria.

(20)

Con lettera del 14 febbraio 2005, protocollata il 15 febbraio 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera con cui le autorità italiane chiedevano una decisione sulle misure previste nell’ambito dei programmi di lotta contro la tristezza degli agrumi della Calabria, della Campania e della Basilicata.

(21)

Con lettera del 28 febbraio 2005, protocollata il 1 marzo 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane alla quale era allegato il programma di lotta contro la tristezza degli agrumi adottato dalla Sicilia.

(22)

Durante il mese di marzo 2005 le autorità italiane, nonostante gli accordi presi nella riunione del 25 gennaio 2005, hanno più volte insistito perché venisse adottata una decisione separata sul programma di lotta contro la tristezza degli agrumi presentato dalla Calabria.

(23)

I servizi della Commissione hanno deciso di scindere nuovamente e per l’ultima volta il fascicolo n. N 580/03 in modo da creare una parte C riservata al programma di lotta contro la tristezza degli agrumi presentato dalla Calabria. Parallelamente, con lettera del 5 aprile 2005, gli stessi servizi hanno inviato una nuova domanda di complementi di informazione sugli aspetti rimanenti della parte B del fascicolo, ossia sul finanziamento delle misure di lotta contro la tristezza degli agrumi previsto nei programmi della Campania, della Basilicata e della Sicilia.

(24)

Con lettera del 13 maggio 2005, protocollata il 18 maggio 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione i complementi di informazione chiesti alle autorità italiane nella lettera del 5 aprile 2005, ma limitatamente ai programmi della Campania e della Basilicata.

(25)

Con lettera del 10 giugno 2005, protocollata il 17 giugno 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione i complementi di informazione sul programma della Sicilia richiesti nella precitata lettera del 5 aprile 2005.

(26)

Con lettera del 22 luglio 2005 (4), la Commissione ha comunicato all’Italia la propria decisione di non sollevare obiezioni in merito ai programmi di lotta contro la tristezza degli agrumi presentati dalla Campania e dalla Basilicata ed alle misure di prevenzione e di assistenza tecnica previste dal programma di lotta contro la tristezza della Sicilia, nonché di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione al finanziamento delle attività di ricerca previste dal programma di lotta contro la tristezza degli agrumi presentato dalla Sicilia.

(27)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (5). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sugli aiuti in causa.

(28)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione in proposito da parte degli interessati.

II.   DESCRIZIONE

(29)

Il programma di lotta contro la tristezza degli agrumi presentato dalla Sicilia prevede la realizzazione di attività di ricerca sui fattori biologici e agronomici connessi all’insorgenza della malattia.

(30)

Il bilancio previsto per il finanziamento integrale di tali azioni ammonta a 4 200 000 EUR. Esso proviene da un trasferimento di risorse nazionali disciplinato dal decreto n. 25486 del 29 dicembre 2003 e dal decreto n. 1090 del 14 luglio 2004. La durata delle azioni dipende dall’analisi e dalla pubblicazione dei risultati delle ricerche.

III.   AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

(31)

La Commissione ha avviato il procedimento previsto in relazione al finanziamento delle attività di ricerca contemplate dal programma di lotta contro la tristezza degli agrumi presentato dalla Sicilia, in quanto essa nutriva qualche dubbio circa il rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato nel settore della ricerca e dello sviluppo.

(32)

In virtù di tali norme, un finanziamento integrale di attività di ricerca nel settore agricolo è possibile unicamente se sono soddisfatte le quattro condizioni enunciate nella comunicazione della Commissione del 1998 che modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo («la disciplina del 1998») (6).

(33)

Le quattro condizioni sono le seguenti:

a)

che il progetto sia di interesse generale per il particolare settore (o sottosettore) considerato e non provochi distorsioni della concorrenza in altri settori (o sottosettori);

b)

che sia data informazione in pubblicazioni adeguate, con diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di organizzazioni specifiche, al fine di garantire che ogni operatore parzialmente interessato possa essere messo al corrente in breve tempo del fatto che la ricerca è in corso o è stata effettuata e che i risultati sono o saranno a disposizione, su richiesta, di tutti gli interessati. Tali informazioni saranno pubblicate simultaneamente alle altre informazioni eventualmente fornite ai membri di organizzazioni specifiche;

c)

che i risultati del lavoro siano messi a disposizione per potere essere utilizzati da tutte le parti interessate, compresi i beneficiari dell’aiuto, a eguali condizioni in termini di costo e di tempo;

d)

che gli aiuti soddisfino le condizioni previste dall’allegato II — «Sostegno interno: base per l’esonero degli impegni di riduzione» — dell’accordo sull’agricoltura concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (7) (per quanto riguarda queste ultime condizioni è opportuno che il finanziamento delle attività di ricerca non abbia come conseguenza un sostegno dei prezzi ai produttori e non comporti versamenti diretti ai produttori od ai trasformatori).

(34)

Alla luce delle informazioni in suo possesso, la Commissione non era in grado di stabilire se queste quattro condizioni fossero sempre soddisfatte, dato che le autorità italiane non avevano preso alcun impegno in merito né alla parità delle condizioni di accesso ai risultati della ricerca né al rispetto dei requisiti di cui all’allegato II dell’accordo sull’agricoltura concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (il rispetto degli altri requisiti era stato dimostrato).

(35)

In tali circostanze, la Commissione doveva quindi esaminare il finanziamento delle attività di ricerca previste dal programma di lotta contro la tristezza degli agrumi alla luce delle disposizioni della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (8). In base alle informazioni in suo possesso, la Commissione non era neanche in grado di stabilire se il finanziamento previsto fosse conforme alle disposizioni di detta disciplina. Pertanto, la Commissione non poteva che dubitare dell’ammissibilità degli aiuti previsti per il finanziamento delle attività di ricerca previste.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

(36)

Con lettera del 16 settembre 2005, protocollata il 20 settembre 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione le osservazioni formulate dalle autorità italiane in seguito all’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, in relazione al finanziamento delle attività di ricerca previste dal programma di lotta contro la tristezza degli agrumi presentato dalla Sicilia.

(37)

In tali osservazioni le autorità italiane hanno precisato che i risultati delle attività di ricerca intraprese sarebbero stati messi a disposizione di tutte le parti interessate a eguali condizioni in termini di costo e di tempo. Esse hanno segnalato anche che i requisiti di cui all’allegato II dell’accordo sull’agricoltura concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round sarebbero stati rispettati poiché nessun versamento diretto di aiuti sarebbe stato effettuato a favore dei produttori o dei trasformatori e poiché le misure non avrebbero avuto l’effetto di sostenere i prezzi; il programma, infatti, data la sua natura di ricerca fondamentale, non interviene direttamente sulla produzione di prodotti agricoli o agro-industriali.

V.   VALUTAZIONE

(38)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il finanziamento in esame corrisponde a tale definizione poiché riguarda alcune imprese (le imprese agrumicole) e poiché è tale da poter incidere sugli scambi, data l’importanza della posizione occupata dall’Italia nella produzione agricola (a titolo d’esempio, nel 2003 l’Italia è stata il primo produttore di ortaggi dell’Unione).

(39)

Tuttavia, nei casi previsti dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, alcune misure possono, in via derogatoria, essere considerate compatibili con il mercato comune.

(40)

Nella fattispecie, tenendo conto della natura del regime di cui trattasi, l’unica deroga applicabile è quella prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in base alla quale possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(41)

Affinché tale deroga sia applicabile, la misura in parola (finanziamento integrale di attività di ricerca) deve rispettare le quattro condizioni enunciate nella disciplina del 1998 .

(42)

Alla luce delle precisazioni fornite dalle autorità italiane nelle loro osservazioni presentate successivamente all’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, sembra che le due condizioni della sopra citata comunicazione, il cui rispetto rimaneva discutibile, saranno soddisfatte.

(43)

La Commissione può quindi constatare che il finanziamento delle attività di ricerca previste dal programma siciliano di lotta contro la tristezza degli agrumi sarà effettuato in un contesto conforme alle pertinenti disposizioni della suddetta comunicazione.

VI.   CONCLUSIONE

(44)

Poiché le autorità italiane hanno dimostrato che le attività di ricerca previste dal programma siciliano di lotta contro la tristezza degli agrumi saranno finanziate in un contesto conforme alle pertinenti disposizioni della disciplina del 1998, il finanziamento di cui trattasi può beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il finanziamento delle attività di ricerca previste dal programma siciliano di lotta contro la tristezza degli agrumi è compatibile con il mercato comune.

È quindi autorizzata l’esecuzione dell’aiuto.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU C 256 del 15.10.2005, pag. 18.

(2)  V. lettera SG(2003) D/228423 del 7.2.2003.

(3)  V. lettera SG(2004)-Greffe D/203509 del 13.8.2004.

(4)  V. lettera SG(2005) — Greffe D/203803 del 22.7.2005.

(5)  V. nota 1.

(6)  GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2.

(7)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 3.

(8)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.


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