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Document 32006R1400
Commission Regulation (EC) No 1400/2006 of 21 September 2006 on the issuing of export licences for wine-sector products
Regolamento (CE) n. 1400/2006 della Commissione, del 21 settembre 2006 , relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo
Regolamento (CE) n. 1400/2006 della Commissione, del 21 settembre 2006 , relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo
GU L 261 del 22.9.2006, p. 25–25
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2006
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. |
(2) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo. |
(3) |
In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 20 settembre 2006, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 15 novembre 2006, per le zone di destinazione 1) Africa, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dal 16 al 19 settembre 2006 e sospendere per questa zona fino al 16 novembre 2006 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 19 settembre 2006 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 72,07 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa, rilasciati nella misura del 34,45 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale e rilasciati nella misura del 78,08 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale.
2. Fino al 16 novembre 2006, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 20 settembre 2006, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 22 settembre 2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 settembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).
(2) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).