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Document 32006R1387
Commission Regulation (EC) No 1387/2006 of 21 September 2006 determining the extent to which applications lodged in September 2006 for import licences for certain pigmeat products under the regime provided for by the Agreements concluded by the Community with the Republic of Bulgaria and Romania can be accepted
Regolamento (CE) n. 1387/2006 della Commissione, del 21 settembre 2006 , che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2006 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania
Regolamento (CE) n. 1387/2006 della Commissione, del 21 settembre 2006 , che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2006 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania
GU L 261 del 22.9.2006, p. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
22.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1387/2006 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2006
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2006 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2040/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria e la Romania (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre del 2006 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte. |
(2) |
È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo. |
(3) |
È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2040/2005 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2040/2005, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 328 del 15.12.2005, pag. 34.
ALLEGATO I
Numero d’ordine |
Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2006 |
|||
09.4671 |
— |
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09.4752 |
— |
|||
09.4756 |
— |
|||
|
ALLEGATO II
(t) |
|
Numero d’ordine |
Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 |
09.4671 |
3 675,0 |
09.4752 |
1 593,75 |
09.4756 |
11 718,75 |