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Document 32006D0628
2006/628/EC: Council Decision of 24 July 2006 fixing the date of application of Article 1(4) and (5) of Regulation (EC) No 871/2004 concerning the introduction of some new functions for the Schengen Information System, including in the fight against terrorism
2006/628/CE: Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2006 , che stabilisce la data di applicazione dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo
2006/628/CE: Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2006 , che stabilisce la data di applicazione dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo
GU L 256 del 20.9.2006, p. 15–15
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 76M del 16.3.2007, p. 335–335
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 16/01/2007; abrogato da 32006R1987
20.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/15 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 2006
che stabilisce la data di applicazione dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo
(2006/628/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 871/2004 precisa che il regolamento si applica a decorrere da una data che deve essere fissata dal Consiglio, non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie e che il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l’applicazione di disposizioni differenti. |
(2) |
Le condizioni preliminari menzionate nell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 871/2004 sono state adempiute relativamente al suo articolo 1, paragrafi 4 e 5. |
(3) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione rappresenta uno sviluppo nelle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo firmato tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nell’ambito dell’articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda ed il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (2), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio (3) e con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio (4) ambedue del 25 ottobre 2004, relative alla firma a nome dell’Unione europea e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del succitato accordo con la Confederazione svizzera, |
DECIDE:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 871/2004 si applica a decorrere dal 1o novembre 2006.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
K. RAJAMÄKI
(1) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29.
(2) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(3) GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.
(4) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.