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Document 32006R1351
Commission Regulation (EC) No 1351/2006 of 13 September 2006 fixing a single allocation coefficient to be applied to the tariff quota for corn under Regulation (EC) No 573/2003
Regolamento (CE) n. 1351/2006 della Commissione, del 13 settembre 2006 , che fissa un coefficiente unico di attribuzione da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003
Regolamento (CE) n. 1351/2006 della Commissione, del 13 settembre 2006 , che fissa un coefficiente unico di attribuzione da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003
GU L 250 del 14.9.2006, p. 34–34
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
14.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 250/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1351/2006 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2006
che fissa un coefficiente unico di attribuzione da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 573/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/18/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Romania e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000 (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 573/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 149 000 tonnellate di granturco (numero d’ordine 09.4767) per la campagna 2006/2007. |
(2) |
I quantitativi richiesti in data lunedì 11 settembre 2006, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 573/2003, sono superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli, fissando un coefficiente unico di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d’importazione relative al contingente di granturco «Romania», presentate e trasmesse alla Commissione in data lunedì 11 settembre 2006 conformemente all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 573/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 2,85706 % dei quantitativi richiesti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1024/2006 (GU L 184 del 6.7.2006, pag. 7).