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Document 32006R1351

    Regolamento (CE) n. 1351/2006 della Commissione, del 13 settembre 2006 , che fissa un coefficiente unico di attribuzione da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003

    GU L 250 del 14.9.2006, p. 34–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1351/oj

    14.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 250/34


    REGOLAMENTO (CE) N. 1351/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 13 settembre 2006

    che fissa un coefficiente unico di attribuzione da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

    visto il regolamento (CE) n. 573/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/18/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Romania e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000 (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 573/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 149 000 tonnellate di granturco (numero d’ordine 09.4767) per la campagna 2006/2007.

    (2)

    I quantitativi richiesti in data lunedì 11 settembre 2006, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 573/2003, sono superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli, fissando un coefficiente unico di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le domande di titoli d’importazione relative al contingente di granturco «Romania», presentate e trasmesse alla Commissione in data lunedì 11 settembre 2006 conformemente all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 573/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 2,85706 % dei quantitativi richiesti.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2006.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

    (2)  GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1024/2006 (GU L 184 del 6.7.2006, pag. 7).


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