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Document 32006R1345

    Regolamento (CE) n. 1345/2006 della Commissione, del 12 settembre 2006 , recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

    GU L 249 del 13.9.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1345/oj

    13.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 249/15


    REGOLAMENTO (CE) N. 1345/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 12 settembre 2006

    recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

    (2)

    Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

    (4)

    È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3) nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati dal regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (4).

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e nel regolamento (CEE) n. 1907/90.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2006.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

    (3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

    (4)  GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1039/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 1).


    ALLEGATO

    Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 13 settembre 2006

    Codice prodotto

    Destinazione

    Unità di misura

    Ammontare delle restituzioni

    0407 00 11 9000

    E16

    EUR/100 unità

    1,35

    0407 00 19 9000

    E16

    EUR/100 unità

    0,70

    0407 00 30 9000

    E09

    EUR/100 kg

    3,00

    E10

    EUR/100 kg

    20,00

    E17

    EUR/100 kg

    3,00

    0408 11 80 9100

    E18

    EUR/100 kg

    40,00

    0408 19 81 9100

    E18

    EUR/100 kg

    20,00

    0408 19 89 9100

    E18

    EUR/100 kg

    20,00

    0408 91 80 9100

    E18

    EUR/100 kg

    73,00

    0408 99 80 9100

    E18

    EUR/100 kg

    18,00

    NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

    Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

    E09

    Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

    E10

    Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

    E16

    tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'Americe, della Romania e della Bulgaria.

    E17

    tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Romania, della Bulgaria e dei gruppi E09, E10.

    E18

    tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Romania e della Bulgaria.


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