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Document 32006O0011

Indirizzo della Banca centrale europea, del 3 agosto 2006 , che modifica l’indirizzo BCE/2005/16 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) (BCE/2006/11)

GU L 221 del 12.8.2006, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 1085–1086 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/09/2008; abrogato da 32007O0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/562/oj

12.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/17


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 agosto 2006

che modifica l’indirizzo BCE/2005/16 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET)

(BCE/2006/11)

(2006/562/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo e quarto trattino dell’articolo 105, paragrafo 2, e gli articoli 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 e 22 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

Considerando quanto segue:

(1)

Il quarto trattino dell’articolo 105, paragrafo 2, del trattato e il quarto trattino dell’articolo 3.1 dello statuto stabiliscono che uno dei compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è quello di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

(2)

L’articolo 22 dello statuto stabilisce che la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) possono predisporre mezzi atti ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi.

(3)

Oltre al collegamento tramite interlink o attraverso un collegamento bilaterale, dovrebbe essere resa disponibile un’ulteriore forma di collegamento a TARGET, di natura transitoria, in vista del futuro assetto di TARGET 2. Qualora una BCN sia priva di un proprio sistema di RTGS, ad essa dovrebbe essere concesso di accedere all’attuale infrastruttura di TARGET mediante partecipazione remota in un sistema di RTGS di un’altra BCN.

(4)

L’indirizzo BCE/2005/16 del 30 dicembre 2005 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) (1) dovrebbe essere modificato in modo da includere disposizioni specifiche che regolino la partecipazione remota,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’indirizzo BCE/2005/16 è modificato come segue:

1)

Nell’articolo 1 sono inserite le seguenti definizioni:

«—

per “BCN remota” s’intende una BCN che non disponga di un proprio sistema di RTGS ma che partecipi in maniera remota nel sistema di RTGS di un’altra BCN, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3,

per “BCN ospite” s’intende la BCN che permette ad una BCN remota di partecipare nel proprio sistema di RTGS, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3,».

2)

All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Qualora una BCN remota, enti creditizi ed altre entità del proprio Stato membro partecipino in maniera remota nel sistema di RTGS di una BCN ospite in conformità delle regole di quel sistema di RTGS, si applicano le ulteriori specifiche disposizioni seguenti:

la BCN ospite concede alla BCN remota credito illimitato e non garantito,

la BCN ospite e la BCN remota possono accordarsi sui termini e condizioni complementari rispetto alle regole del sistema di RTGS della BCN ospite,

la BCN remota concede credito infragiornaliero alle entità del proprio Stato membro che partecipano nel sistema di RTGS della BCN ospite, conformemente agli obblighi previsti dall’articolo 3, lettera f,

i pagamenti effettuati tra entità dello Stato membro della BCN remota e tra tali entità e altri partecipanti nel sistema di RTGS della BCN ospite, sono considerati pagamenti domestici ai fini della determinazione del prezzo e di altre questioni pertinenti, mentre i pagamenti effettuati tra entità dello Stato membro della BCN remota e i partecipanti in un sistema di RTGS diverso da quello della BCN ospite, sono considerati pagamenti transfrontalieri a tali fini,

la BCN remota può nominare propri rappresentanti presso gli organi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e può nominare una o più persone che assumano le funzioni specificate all’articolo 7, paragrafo 3.»

Articolo 2

Disposizioni finali

1.   Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

2.   Il presente indirizzo entra in vigore il 15 agosto 2006. Esso si applica a partire dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2006.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 18 del 23.1.2006, pag. 1.


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