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Document 32006O0011
Guideline of the European Central Bank of 3 August 2006 amending Guideline ECB/2005/16 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) (ECB/2006/11)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 3 agosto 2006 , che modifica l’indirizzo BCE/2005/16 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) (BCE/2006/11)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 3 agosto 2006 , che modifica l’indirizzo BCE/2005/16 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) (BCE/2006/11)
GU L 221 del 12.8.2006, p. 17–18
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 1085–1086
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 14/09/2008; abrogato da 32007O0002
12.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 221/17 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 3 agosto 2006
che modifica l’indirizzo BCE/2005/16 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET)
(BCE/2006/11)
(2006/562/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo e quarto trattino dell’articolo 105, paragrafo 2, e gli articoli 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 e 22 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
Considerando quanto segue:
(1) |
Il quarto trattino dell’articolo 105, paragrafo 2, del trattato e il quarto trattino dell’articolo 3.1 dello statuto stabiliscono che uno dei compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è quello di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. |
(2) |
L’articolo 22 dello statuto stabilisce che la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) possono predisporre mezzi atti ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi. |
(3) |
Oltre al collegamento tramite interlink o attraverso un collegamento bilaterale, dovrebbe essere resa disponibile un’ulteriore forma di collegamento a TARGET, di natura transitoria, in vista del futuro assetto di TARGET 2. Qualora una BCN sia priva di un proprio sistema di RTGS, ad essa dovrebbe essere concesso di accedere all’attuale infrastruttura di TARGET mediante partecipazione remota in un sistema di RTGS di un’altra BCN. |
(4) |
L’indirizzo BCE/2005/16 del 30 dicembre 2005 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) (1) dovrebbe essere modificato in modo da includere disposizioni specifiche che regolino la partecipazione remota, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
L’indirizzo BCE/2005/16 è modificato come segue:
1) |
Nell’articolo 1 sono inserite le seguenti definizioni:
|
2) |
All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Qualora una BCN remota, enti creditizi ed altre entità del proprio Stato membro partecipino in maniera remota nel sistema di RTGS di una BCN ospite in conformità delle regole di quel sistema di RTGS, si applicano le ulteriori specifiche disposizioni seguenti:
|
Articolo 2
Disposizioni finali
1. Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.
2. Il presente indirizzo entra in vigore il 15 agosto 2006. Esso si applica a partire dal 1o gennaio 2007.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2006.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 18 del 23.1.2006, pag. 1.