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Document 32006R0835

Regolamento (CE) n. 835/2006 della Commissione, del 6 giugno 2006 , relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento polacco

GU L 152 del 7.6.2006, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/835/oj

7.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/3


REGOLAMENTO (CE) N. 835/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2006

relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento polacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento (2), detti cereali devono essere venduti nell’ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

(2)

La Polonia dispone di scorte d’intervento di frumento tenero che è opportuno riassorbire.

(3)

Tenuto conto della situazione del mercato, in particolare della tensione sui prezzi, è opportuno rendere disponibili sul mercato interno dei cereali le scorte di frumento tenero detenute dall’organismo d’intervento polacco.

(4)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

(5)

È inoltre importante mantenere l’anonimato degli offerenti nella comunicazione dell’organismo d’intervento polacco alla Commissione.

(6)

Al fine di ammodernare la gestione, occorre prevedere la trasmissione per via elettronica delle informazioni chieste dalla Commissione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’organismo d’intervento polacco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 150 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenute.

Articolo 2

La vendita di cui all’articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

a)

le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell’offerta;

b)

il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e non può essere comunque inferiore al prezzo d’intervento in vigore per il mese considerato, comprese le maggiorazioni mensili.

Articolo 3

In deroga all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l’offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata.

Articolo 4

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 7 giugno 2006 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade il 28 giugno 2006 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

2.   Le offerte devono essere presentate all’organismo d’intervento polacco al seguente indirizzo:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dzial Zbóż

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Varsavia

Tel. (48) 22 661 78 10

Fax (48) 22 661 78 26

Articolo 5

Entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’organismo d’intervento polacco comunica alla Commissione le offerte ricevute. Tale comunicazione avviene per via elettronica utilizzando il modulo riportato nell’allegato.

Articolo 6

Secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).


ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita di 150 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall’organismo d’intervento polacco

Formulario (1)

[Regolamento (CE) n. 835/2006]

1

2

3

4

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo

(t)

Prezzo d’offerta

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura e sviluppo rurale (D.2).


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