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Document 32006D0390

2006/390/CE: Decisione della Commissione, del 24 maggio 2006 , sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica ceca in applicazione dell’articolo 95, paragrafo 4 del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi [notificata con il numero C(2006) 2036] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 150 del 3.6.2006, p. 17–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/390/oj

3.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2006

sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica ceca in applicazione dell’articolo 95, paragrafo 4 del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi

[notificata con il numero C(2006) 2036]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/390/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

(1)

Con lettera del 1o dicembre 2005, trasmessa dalla rappresentanza permanente della Repubblica ceca presso l'Unione europea, il governo ceco, in applicazione dell’articolo 95, paragrafo 4 del trattato, ha notificato alla Commissione le disposizioni nazionali relative al tenore di cadmio nei concimi che esso ritiene necessario mantenere in vigore dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1).

1.   ARTICOLO 95, PARAGRAFI 4 E 6 DEL TRATTATO

(2)

I paragrafi 4 e 6 dell'articolo 95 del trattato stabiliscono quanto segue:

«4.   Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio e della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente e dell'ambiente di lavoro, esso notifica tale disposizione alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

(…)

6.   La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 (…) sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.»

2.   NORMATIVA COMUNITARIA

(3)

La direttiva 76/116/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (2), modificata da ultimo dalla direttiva 98/97/CE (3), stabilisce le condizioni che i concimi devono soddisfare per essere immessi sul mercato con l’indicazione di «concimi CE». La direttiva 76/116/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 2003/2003.

(4)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 stabilisce la denominazione del tipo e le corrispondenti prescrizioni, attinenti ad esempio alla composizione, che ogni concime CE deve soddisfare. I concimi CE dell'elenco sono raggruppati in categorie, a seconda del contenuto di elementi fertilizzanti primari, vale a dire azoto, fosforo e potassio.

(5)

Le norme che disciplinano la composizione dei concimi oggetto del regolamento (CE) n. 2003/2003 non prevedono alcun limite per il tenore di cadmio dei concimi CE.

(6)

Secondo l’articolo 5 gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione di concimi contrassegnati con il marchio «concimi CE» e conformi alle norme del presente regolamento per motivi di composizione, identificazione, etichettatura o imballaggio.

(7)

Il considerando 15 del regolamento annuncia che la Commissione intende studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali e all’occorrenza redigere una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

(8)

I lavori per la preparazione di una proposta della Commissione sul cadmio nei concimi sono in corso.

3.   DEROGHE NAZIONALI CONCESSE AD AUSTRIA, FINLANDIA E SVEZIA

(9)

Le preoccupazioni ambientali suscitate dal cadmio nei concimi sono state sollevate per la prima volta a livello comunitario durante i negoziati per l'adesione all'Unione europea di Austria, Finlandia e Svezia. Nell’atto di adesione di questi tre Stati membri è stata prevista una deroga temporanea alla legislazione comunitaria sui concimi per consentire un'accurata valutazione dei rischi a livello comunitario dovuti al cadmio nei concimi.

(10)

In base alle conclusioni delle valutazioni nazionali dei rischi nel 2002 la Commissione ha prorogato le deroghe concesse ad Austria (4), Finlandia (5) e Svezia (6) fino al 31 dicembre 2005. A causa dei ritardi nell’adozione della legislazione comunitaria relativa al tenore di cadmio nei concimi a base di fosforo, tali deroghe sono state prorogate ancora una volta nel gennaio 2006.

(11)

Attualmente sono applicabili le seguenti disposizioni:

Secondo l’articolo 1 della decisione 2006/349/CE della Commissione (7) all’Austria è consentito vietare l'immissione sul mercato nazionale di concimi minerali a base di fosforo aventi un tenore di cadmio superiore a 75 mg/kg di P2O5.

Secondo l’articolo 1 della decisione 2006/348/CE della Commissione (8) alla Finlandia è consentito vietare l'immissione sul mercato nazionale di concimi minerali a base di fosforo aventi un tenore di cadmio superiore a 50 mg per chilogrammo di fosforo.

Infine, secondo l’articolo 1 della decisione 2006/347/CE della Commissione (9) alla Svezia è consentito vietare l'immissione sul mercato nazionale di concimi minerali a base di fosforo aventi un tenore di cadmio superiore a 100 grammi per tonnellata di fosforo.

(12)

Tali deroghe sono valide fino all’adozione a livello comunitario di misure armonizzate relative al cadmio nei concimi.

4.   LEGISLAZIONE NAZIONALE CECA

(13)

Le disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica ceca sono state introdotte dall’atto sui concimi (10). L'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) vieta l'immissione sul mercato nazionale di concimi con un contenuto di sostanze pericolose superiore al limite stabilito dalla legge.

(14)

Il decreto 474/2000 del 13 dicembre 2000, che stabilisce le prescrizioni relative ai concimi (11) fissa, tra l’altro, il tenore massimo di cadmio nei concimi minerali. Conformemente all’allegato I il tenore di cadmio nei concimi minerali a base di fosforo (5 % di P2O5 o superiore) non deve essere superiore a 50 mg/kg di P2O5.

(15)

Il 1o maggio 2004 la Repubblica ceca ha aderito all’Unione europea. L’atto di adesione non contiene disposizioni transitorie relative all’uso e alla vendita del cadmio nel territorio nazionale.

(16)

Il decreto 209/2005 del 20 maggio 2005 che modifica il decreto 474/2000 che stabilisce le prescrizioni relative ai concimi (12), adegua le norme nazionali alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003. L’articolo 1, paragrafo 1) del decreto dispone che le restrizioni di mercato riguardanti il cadmio nei concimi sono applicabili soltanto ai concimi nazionali. Esso non si applica ai concimi di tipo CE.

II.   PROCEDURA

(17)

Con lettera del 1o dicembre 2005 le autorità ceche hanno notificato alla Commissione le disposizioni nazionali riguardanti il tenore di cadmio nei concimi che intendono mantenere dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 2003/2003.

(18)

Con lettera del 13 dicembre 2005 la Commissione ha informato il governo ceco del ricevimento della notifica a norma dell'articolo 95, paragrafo 4 del trattato, indicando il periodo di sei mesi previsto per l’esame a norma dell'articolo 95, paragrafo 6 decorreva dal 6 dicembre 2005, il giorno successivo al ricevimento della notifica.

(19)

Con lettera del 2 febbraio 2006 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della notifica della Repubblica ceca. La Commissione ha pubblicato inoltre un avviso riguardante la notifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (13) al fine di informare gli interessati delle disposizioni nazionali che la Repubblica ceca intende mantenere in vigore, nonché delle motivazioni presentate.

III.   VALUTAZIONE

1.   VALUTAZIONE DELL’AMMISSIBILITÀ

(20)

L'articolo 95, paragrafo 4 del trattato prevede che se, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura d'armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del loro mantenimento.

(21)

Con la notifica del 1 dicembre 2005, le autorità ceche intendono ottenere l’autorizzazione di mantenere norme nazionali incompatibili con le disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 riguardanti la composizione dei «concimi CE».

(22)

Come indicato sopra, l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 vieta agli Stati membri di limitare, per motivi di composizione, l’immissione in commercio di concimi recanti l’indicazione «concime CE», ma le norme che disciplinano la composizione non stabiliscono un valore limite per il tenore di cadmio. Ne consegue che a norma dell'articolo 5 i concimi recanti l'indicazione «concime CE» conformi alle prescrizioni di tale regolamento possono essere immessi in commercio indipendentemente dal tenore di cadmio.

(23)

Alla luce di quanto precede, è evidente che le disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica ceca sono più restrittive di quelle del regolamento (CE) n. 2003/2003, poiché vietano l'immissione in commercio di «concimi CE» a base di fosforo con un tenore di cadmio superiore ai 50 mg/kg di P2O5.

(24)

Come indicato sopra, la Commissione ha già concesso deroghe per mantenere le leggi nazionali di Austria, Finlandia e Svezia. Sebbene l’atto di adesione contenga già disposizioni transitorie, le deroghe sono state rinnovate in base alle conclusioni delle valutazioni dei rischi messe a disposizioni dalle autorità nazionali e basate su una metodologia comune approvata dalla Commissione europea.

(25)

Secondo l’articolo 95, paragrafo 4 la notifica delle disposizioni nazionali deve precisare le esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro che la giustificano. La notifica presentata dalla Repubblica ceca contiene la dicitura esatta delle disposizioni nazionali e uno studio (14) di valutazione dei rischi dell’impiego di concimi a base di fosforo contenenti cadmio che, al parere delle autorità ceche, giustificano il mantenimento delle disposizioni nazionali. La valutazione nazionale dei rischi segue la metodologia approvata dalla Commissione europea.

(26)

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ritiene che la notifica trasmessa dalle autorità della Repubblica ceca al fine di ottenere l'autorizzazione al mantenimento delle disposizioni nazionali in deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 sia da considerarsi ammissibile a norma dell’articolo 95, paragrafo 4 del trattato CE.

2.   VALUTAZIONE DI MERITO

(27)

A norma dell’articolo 95 del trattato la Commissione deve garantire che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono a uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste in tale articolo.

(28)

In particolare, la Commissione deve valutare se le disposizioni comunicate dallo Stato membro siano giustificate da esigenze importanti, di cui all'articolo 30 del trattato, o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro.

(29)

Inoltre, a norma dell'articolo 95, paragrafo 6 del trattato la Commissione, se ritiene che le norme nazionali siano giustificate, deve verificare se esse siano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(30)

La Repubblica ceca ha fondato la sua richiesta sulla necessità di proteggere la salute umana e l’ambiente. La presenza di cadmio nei concimi è considerata una minaccia per l'ambiente e per la salute umana. A sostegno della sua richiesta, la Repubblica ceca fa riferimento alle conclusioni di uno studio nazionale che contiene una valutazione dei rischi che comportano i concimi contenenti cadmio.

2.1.   GIUSTIFICAZIONE PER MOTIVI ATTINENTI ALLE ESIGENZE IMPORTANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 O RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE O DELL'AMBIENTE DI LAVORO

2.1.1.   Informazioni generali sul cadmio

(31)

Il cadmio è un metallo pesante naturalmente presente nell'ambiente, ma la maggior parte delle sue emissioni è dovuta a diverse attività umane (produzione di metalli non ferrosi, combustione di combustibili fossili, applicazione di concimi, ecc.).

(32)

Si sta procedendo ad una valutazione di portata generale dei rischi relativi al cadmio e all'ossido di cadmio a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presenti nelle sostanze esistenti (15). La funzione di relatore è affidata al Belgio. Detta valutazione affronterà tutti gli usi e le emissioni di cadmio rilevanti. Attualmente solo un progetto di relazione è in discussione a livello tecnico.

(33)

Dai dati scientifici finora disponibili si può concludere che il cadmio e l'ossido di cadmio costituiscono un grave rischio per la salute umana, in particolare per i reni e le ossa. Inoltre, l’ossido di cadmio è stato classificato come sostanza cancerogena della categoria 2. Viene anche generalmente riconosciuto che il cadmio nei concimi è di gran lunga la fonte più importante d’immissione del cadmio nel terreno e nella catena alimentare. Il progetto di valutazione generale dei rischi invita alla prudenza, poiché il rischio per la salute umana non può essere escluso per le situazioni locali e regionali; inoltre, anche i fattori di rischio inferiori a 1,0 non possono essere di una tutela sufficiente per tutta la popolazione a causa della grande variabilità delle concentrazioni di cadmio negli alimenti, delle abitudini alimentari e dello status nutrizionale.

2.1.2.   Il cadmio nei concimi

(34)

Allo stato naturale il cadmio è presente nelle rocce minerali di fosfato, estratte come materia prima per fabbricare concimi minerali a base di fosfato. Come prodotti finiti, questi concimi contengono sempre una certa quantità di cadmio, a seconda del contenuto originale della roccia fosfatica.

(35)

Il cadmio è considerato nocivo sia per l'ambiente che per la salute umana. I concimi fosfatici sono stati identificati come un'importante fonte di cadmio nei terreni arabili, dove col tempo esso tende ad accumularsi. I raccolti assorbono il cadmio dal terreno e la sua concentrazione nei prodotti alimentari, principale fonte di cadmio per l'uomo, è divenuta preoccupante per la salute umana. Una volta ingerito con gli alimenti, il cadmio si accumula nei reni fino a condurre a disfunzioni renali in soggetti vulnerabili.

(36)

Il problema dei rischi per l'ambiente che presenta il cadmio nei concimi è stato per la prima volta sollevato a livello comunitario nel corso dei negoziati per l'adesione all'Unione europea di Austria, Finlandia e Svezia. Come si è detto, a questi tre Stati membri sono state concesse deroghe temporanee alla legislazione comunitaria sui concimi in modo da poter procedere ad un'accurata valutazione a livello comunitario dei rischi che presenta il cadmio nei concimi.

(37)

In questo contesto, la Commissione ha dapprima raccolto tutti i dati e le informazioni disponibili sulla situazione nella Comunità europea per quanto riguarda l'esposizione al cadmio contenuto nei concimi. Poiché non erano disponibili dati sufficienti per tutti gli Stati membri, la Commissione ha ordinato due studi per elaborare una metodologia e delle procedure allo scopo di valutare i rischi per la salute e l'ambiente dovuti al cadmio nei concimi (16). Gli Stati membri sono stati successivamente invitati ad effettuare valutazioni dei rischi a livello nazionale utilizzando i metodi e le procedure messi a punto.

(38)

Nove Stati membri hanno completato la valutazione dei rischi relativi al cadmio nei concimi. Tali valutazioni sono state rese pubbliche nel settembre 2001 sul sito web della Commissione (17). Inoltre, è stato pubblicato uno studio che analizza le valutazioni e sono state sviluppate su scala comunitaria varie opzioni per gestire i rischi legati al cadmio nei concimi (18).

(39)

Le valutazioni nazionali sopra menzionate sono state presentate al Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) (19) per la valutazione. In particolare, a questo comitato è stato chiesto di indicare la concentrazione massima di cadmio tollerabile nei concimi, per evitare un aumento significativo del tenore di cadmio nei terreni agricoli. Il comitato ha concluso che il tenore di cadmio nei concimi deve essere limitato al fine di evitare l’accumulazione di cadmio nel terreno. In alcuni terreni l’accumulo può verificarsi anche quando i concimi contengono concentrazioni di cadmio molto basse; inoltre in altri l’accumulo non potrà essere osservato nemmeno se vengono utilizzati concimi con tenori di cadmio molto elevati. Tuttavia, per la maggior parte dei terreni si prevede che i concimi con un tenore inferiore a 20 mg Cd/kg di P2O5 non comportino un accumulo a lungo termine se non vengono presi in considerazione altri apporti di Cd, mentre per i concimi con un tenore superiore a 60 mg Cd/kg di P2O5 si prevede un accumulo nel terreno a lungo termine. Quindi il limite per il tenore di cadmio nei concimi a base di fosforo deve essere basato su una valutazione dei rischi, tenendo conto di tutte le fonti di cadmio (20).

(40)

Il completamento della valutazione generale dei rischi del cadmio e dell’ossido di cadmio ha richiesto un periodo relativamente lungo; attualmente non è disponibile una valutazione definitiva dei rischi del cadmio che riguardi tutta l'UE. La stesura finale della valutazione generale dei rischi del marzo 2005 sostiene il parere del CSTEE sull'accumulo di cadmio nel terreno. Anche se afferma che il tenore di cadmio nei concimi potrebbe in sé non essere sufficiente a provocare rischi gravi e immediati per la salute umana e per l’ambiente, è necessario usare prudenza, dal momento che il rischio per la salute umana non può essere escluso in tutte le situazioni locali e regionali, a causa della grande variabilità delle concentrazioni di cadmio negli alimenti, delle abitudini alimentari e dello stato di nutrizione.

(41)

In attesa che siano completati la valutazione generale del rischio del cadmio e dell’ossido di cadmio e l’eventuale lavoro di seguito riguardante misure di riduzione del rischio, la proposta della Commissione sul cadmio nei concimi ha subito un certo ritardo.

2.1.3.   La valutazione dei rischi effettuata dalla Repubblica ceca

(42)

A sostegno della richiesta di tenore massimo del cadmio nei concimi a base di fosforo le autorità ceche hanno presentato una valutazione nazionale dei rischi. Lo schema utilizzato dalla Repubblica ceca per eseguire la valutazione del rischio si articola su tre moduli.

2.1.3.1.   Modulo dell'accumulo

(43)

Secondo questo modulo, l'accumulo netto di cadmio nel terreno e nella soluzione del terreno (o acqua interstiziale) (21), dovuto all'applicazione di concime, viene calcolato nel tempo e allo stato stazionario. Il modulo dell'accumulo consente di tener conto di una gamma di parametri, tra cui ad esempio tassi di applicazione medi ed estremi. La valutazione del rischio della Repubblica ceca evidenzia che sono stati considerati i seguenti parametri:

l'attuale concentrazione di cadmio nel terreno;

il tasso d'immissione di cadmio (derivante da concimi minerali, ma anche da precipitazioni atmosferiche, preparati per il condizionamento del terreno, fanghi di depurazione e corrosione della roccia madre);

il tasso di assunzione del cadmio relativo alle piante;

il tasso di lisciviazione del cadmio, in base all'eccedenza annua di precipitazioni e alla concentrazione di cadmio nel percolato delle acque interstiziali;

la concentrazione di cadmio nel terreno e i tassi di lisciviazione attuali dopo cento anni per tre scenari: condizioni attuali, condizioni di aumento di applicazione dei concimi e condizioni di aumento del tenore di cadmio nei concimi.

2.1.3.2.   Modulo dell'esposizione

(44)

Secondo questo modulo, l'assorbimento del cadmio attraverso il suolo da parte delle piante coltivate e la successiva assunzione di cadmio dagli esseri umani vengono calcolati utilizzando parametri di esposizione che caratterizzano scenari di esposizione attuale ed estrema.

2.1.3.3.   Modulo della caratterizzazione dei rischi

(45)

Questo modulo consente alla Repubblica ceca di stimare l'incidenza e la gravità degli effetti negativi che potrebbero verificarsi a causa di un'esposizione reale o probabile al cadmio. I calcoli sono eseguiti per tre scenari e per quattro valori PNEC (22).

2.1.4.   Risultato della valutazione del rischio

(46)

L’applicazione dei moduli ha prodotto indici di rischio (rapporti PEC/PNEC) (23) in una scala da 0,1 a 1,19, con un valore per lo scenario estremo di 0,93 che viene evidenziato come giustificazione delle restrizioni nazionali, a condizione che il tenore di cadmio nei concimi minerali a base di fosforo non superi 50 mg/kg di P2O5.

2.1.5.   Valutazione della posizione della Repubblica ceca

(47)

La valutazione del rischio presentata dalle autorità ceche è stata eseguita conformemente alla metodologia e alle procedure definite a livello comunitario, che si ritiene garantiscano un livello elevato di affidabilità delle informazioni ottenute.

(48)

Visto che il valore proposto dalla Repubblica ceca per giustificare il mantenimento delle disposizioni nazionali si avvicina ad un rapporto PEC/PNEC di 1, si è ritenuto opportuno presentare la valutazione dei rischi al Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (SCHER) per un’attenta valutazione.

(49)

Al comitato SCHER è stato chiesto in particolare di:

valutare la qualità scientifica globale della relazione ceca ed identificare qualsiasi carenza significativa;

presentare le proprie osservazioni sulla correttezza degli scenari studiati e sulle conclusioni relative all’accumulo di cadmio nel terreno;

presentare le proprie osservazioni sul rapporto PEC/PNEC dichiarato di 0,93, indicando se lo ritiene il più appropriato a descrivere il rischio per la salute umana e per l’ambiente.

(50)

La valutazione della posizione della Repubblica ceca è quindi deferita fino al ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato scientifico.

2.2.   RICORSO ALL’ARTICOLO 95, PARAGRAFO 6, TERZO COMMA DEL TRATTATO

(51)

Dopo un attento esame di questi dati la Commissione ritiene che le condizioni di cui all’articolo 95, paragrafo 6, terzo comma del trattato siano soddisfatte e quindi essa ha la facoltà di prorogare il periodo di sei mesi di cui dispone per approvare o respingere le disposizioni nazionali di cui a detto articolo.

2.2.1.   Giustificazione basata sulla complessità della questione

(52)

In vista dello studio presentato dalle autorità ceche, che conclude che il rapporto PEC/PNEC si avvicina al valore di 1, un esame da parte del comitato SCHER è necessario per chiarire se esiste effettivamente un rischio per l’ambiente e per la salute umana. Il comitato scientifico della Commissione è stato consultato in passato quando Austria, Finlandia e Svezia hanno presentato studi simili a sostegno della propria richiesta di deroga nazionale. La decisione della Commissione a norma dell’articolo 95, paragrafo 6, primo comma deve quindi attendere il risultato di tale esame. In queste circostanze la Commissione ritiene giustificato prorogare il periodo di sei mesi di cui essa dispone per approvare o respingere le disposizioni nazionali di un ulteriore periodo in modo da consentire un’attenta valutazione e la formulazione di un parere da parte del comitato scientifico, nonché per trarre le relative conclusioni sulle disposizioni nazionali. A questo fine occorre un ulteriore periodo di tempo che termina il 6 dicembre 2006.

2.2.2.   Assenza di rischio per la salute umana

(53)

In base alle ipotesi e agli scenari utilizzati, la relazione ceca conclude che attualmente l'impiego di cadmio nei concimi non pone un rischio per la salute umana.

(54)

La dose settimanale tollerabile consentita (PTWI) di cadmio fissata dall’Organizzazione mondiale della sanità corrisponde a 7 μg/kg/settimana. Tale limite equivale a 60 μg/giorno per un individuo con un peso medio di 60 kg. Nella Repubblica ceca l’assunzione giornaliera di cadmio da parte di un adulto è stata stimata a 12-27 μg/giorno nel 2000, a seconda dello scenario previsto, che corrisponde a circa il 19 %-45 % del limite fissato dall’OMS.

(55)

Nel modulo della caratterizzazione dei rischi per gli essere umani fornito dalle autorità ceche, le dosi di cadmio individuate nei diversi scenari sono state confrontate con i valori limiti raccomandati dall’OMS. Il risultato corrisponde al cosiddetto margine di sicurezza (MOS). Quando il margine di sicurezza supera il valore di 1, la situazione esaminata può essere considerata una fonte di potenziale rischio per la salute di una persona esposta. In base alle ipotesi e alla metodologia utilizzate nella relazione ceca, che è allo studio del comitato scientifico, il rapporto limite MOS di 1 non è stato superato in alcuno scenario di esposizione, incluso lo scenario con i valori più elevati, vale a dire che il 100 % degli alimenti forniti è prodotto in aree in cui vengono utilizzati i concimi e che il tenore di cadmio corrisponde al livello di 90 mg/kg di P2O5.

IV.   CONCLUSIONE

(56)

Alla luce di quanto sopra la Commissione conclude che la domanda a lei notificata da parte della Repubblica ceca il 1o dicembre 2005 allo scopo di ottenere l’approvazione delle disposizioni nazionali sul limite del tenore di cadmio nei concimi sia ammissibile.

(57)

Tuttavia, vista la complessità della questione e l’assenza di dati comprovanti il rischio per la salute umana, la Commissione ritiene giustificato prorogare il periodo di cui all'articolo 95, paragrafo 6, primo comma fino al 6 dicembre 2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell’articolo 95, paragrafo 6, terzo comma del trattato il periodo di cui al primo comma di detto articolo per approvare o respingere le disposizioni nazionali relative al cadmio nei concimi notificate dalla Repubblica ceca il 1o dicembre 2005 in applicazione dell’articolo 95, paragrafo 4 è prolungato fino al 6 dicembre 2006.

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21.

(3)  GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.

(4)  Decisione 2002/366/CE della Commissione del 15 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica dell'Austria ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4 del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 132 del 17.5.2002, pag. 65).

(5)  Decisione 2002/398/CE della Commissione del 24 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 15).

(6)  Decisione 2002/399/CE della Commissione del 24 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 24).

(7)  GU L 129 del 17.5.2006, pag. 31.

(8)  GU L 129 del 17.5.2006, pag. 25.

(9)  GU L 129 del 17.5.2006, pag. 19.

(10)  Atto 156/1998 del 12 giugno 1998 relativo ai concimi, alle sostanze supplementari per il terreno, alle preparazioni e ai sottostrati vegetali supplementari e ai test agrochimici del terreno agricolo (Sbírka zákonů České Republiky n. 54 del 13.7.1998, pag. 6709).

(11)  Sbírka zákonů České Republiky n. 137 del 20.12.2000, pag. 7404.

(12)  Sbírka zákonů České Republiky n. 75 del 20.5.2005, pag. 3928.

(13)  GU C 29 del 4.2.2006, pag. 8.

(14)  Čupr, P., Sáňka, M., Holoubek, I.: Studio di valutazione dei rischi per l’ambiente e per la salute derivanti dall’utilizzo di concimi a base di fosforo contenenti cadmio, Novembre 2005; RECETOX Research Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Masaryk University; TOCOEN REPORT No 285 — http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/cadmium/sctee.pdf

(15)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

(16)  ERM, Studi sulla necessità di dati e programma per la produzione e la raccolta di dati per sostenere una futura valutazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dal cadmio nei concimi, marzo 1999; Cfr. anche ERM, Studio per istituire un programma di procedure dettagliate per la valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti dal cadmio nei concimi, febbraio 2000.

(17)  http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/cadmium/reports_en.htm

(18)  ERM, Analisi e conclusioni della valutazione degli Stati membri del rischio per la salute e per l’ambiente derivante dal cadmio nei concimi, ottobre 2001.

(19)  La nuova denominazione è «Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali».

(20)  Parere del CSTEE sulle valutazioni degli Stati membri del rischio per la salute e per l’ambiente derivante dal cadmio nei concimi. Parere espresso alla 33a riunione plenaria del CSTEE, Bruxelles, 24 settembre 2002. http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/cadmium/sctee.pdf

(21)  Per acqua interstiziale s'intende quella parte di acqua contenuta nel terreno che viene mantenuta per capillarità tra le particelle solide del terreno.

(22)  PNEC: Predictable No Effect Concentration: Prevedibile concentrazione priva di effetti.

(23)  La metodologia di valutazione dei rischi di cui al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, ulteriormente descritta nel documento Technical Guidance Document on risk assessment for new and existing substances, consiste nel calcolare i rapporti tra la Predicted Environmental Concentration (PEC) (concentrazione prevedibile nell’ambiente) e la Predicted No-Effect Concentration (PNEC) (concentrazione prevedibile senza effetti) della sostanza in qualsiasi compartimento ambientale specifico. Il rischio è quantificato dal rapporto PEC/PNEC, una quantità citata nella relazione della Repubblica ceca come l’indice di rischio. Un rapporto PEC/PNEC inferiore ad 1 indica che non esiste un rischio per l’ambiente, mentre un rapporto pari o superiore a 1 indica una situazione di rischio vero o potenziale; più è alto il valore, maggiore è la portata degli effetti. Sono opportune misure proporzionali di gestione dei rischi se il rapporto PEC/PNEC è superiore ad 1.


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