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Document 32006R0740

Regolamento (CE) n. 740/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1063/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento ceco

GU L 130 del 18.5.2006, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/740/oj

18.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/5


REGOLAMENTO (CE) N. 740/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1063/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento ceco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1063/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 395 911 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento ceco.

(2)

La Repubblica ceca ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 117 358 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Tenendo conto dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Repubblica ceca.

(3)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1063/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1063/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 513 269 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (3) e la Svizzera.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 36. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 470/2006 della Commissione (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 3).

(3)  Compreso il Kossovo quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


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