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Document JOL_2006_126_R_0023_01
2006/345/EC: Council Decision of 27 March 2006 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on certain aspects of air services#Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on certain aspects of air services
2006/345/CE: Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2006 , relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
2006/345/CE: Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2006 , relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
GU L 126 del 13.5.2006, p. 23–33
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 294M del 25.10.2006, p. 72–82
(MT)
13.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 marzo 2006
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2006/345/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, in seguito denominato «l'accordo», conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario. |
(3) |
Occorrerebbe firmare e applicare in via provvisoria l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
H. GORBACH
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA MOLDOVA, (di seguito «Moldova»),
dall'altra,
(di seguito «le parti»)
CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Moldova sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione della Comunità europea.
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi.
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi.
VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comunità europea.
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Moldova che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da costituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Moldova e per garantire la continuità di tali servizi aerei.
CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Moldova, di compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei della Moldova, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, le definizioni figurano nell'allegato IV.
2. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dalla Moldova, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Moldova rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
i) |
il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; |
ii) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e |
iii) |
il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato. |
3. La Moldova può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
i) |
il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; |
ii) |
il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o |
iii) |
il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato. |
La Moldova esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
Articolo 3
Sicurezza
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Moldova ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Moldova si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante per aerei
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Moldova che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
Articolo 5
Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Moldova in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera e), per i trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.
Articolo 6
Allegati dell'accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 7
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In attesa della sua entrata in vigore a norma del paragrafo 1, le parti applicano il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Moldova che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria, sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.
Articolo 9
Denuncia
1. La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Lussemburgo in duplice esemplare, l'undicesimo giorno di aprile duemilasei nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e moldova.
Por Ia Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Pentru Comunitatea Europeanā
Por la República de Moldavia
Za Moldavskou republiku
For Republikken Moldova
Für die Republik Moldau
Moldova Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
For the Republic of Moldova
Pour la République de Moldavie
Per Ia Repubblica moldova
Moldovas Republikas vārdā
Moldovos Respublikos vardu
A Moldovai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Moldovja
Voor de Republiek Moldavië
W imieniu Republiki Moldowy
Pela República da Moldávia
Za Moldavskú republiku
Za Republiko Moldavijo
Moldovan tasavallan puolesta
För Republiken Moldavien
Pentru Republica Moldova
ALLEGATO I
Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi in materia di servizi aerei tra la Repubblica moldova e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo
|
b) |
Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Moldova e Stati membri della Comunità europea che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo
|
ALLEGATO II
Elenco degli articoli contenuti negli accordi elencati nell'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro:
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:
|
c) |
Sicurezza:
|
d) |
Tassazione del carburante per aerei:
|
e) |
Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:
|
ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo
a) |
La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
b) |
Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
c) |
Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
d) |
La Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei). |
ALLEGATO IV
Definizioni
Per «Stato membro» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.
Per «stabilimento di un vettore aereo comunitario (aerolinea) sul territorio di uno Stato membro» si intende l'esercizio effettivo e reale di un'attività di trasporto aereo mediante un'organizzazione stabile. La forma giuridica di tale stabilimento, si tratti di una succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non dovrebbe essere il fattore determinante a questo riguardo. Quando un'impresa è stabilita nel territorio di diversi Stati membri, come definito nel trattato, essa dovrebbe assicurare, per evitare che il diritto nazionale venga eluso, che ognuno degli stabilimenti adempia agli obblighi che, conformemente al diritto comunitario, possono essere previsti dal diritto nazionale applicabile alle sue attività (1).
Per «licenza di esercizio» si intende un'autorizzazione concessa dallo Stato membro competente ad un'impresa che le consente di effettuare il trasporto aereo di persone, posta e/o merci, come specificato nella licenza di esercizio, a fronte di un corrispettivo e/o un nolo.
Con «certificato di operatore aereo» si designa un documento rilasciato a un'impresa o ad un gruppo di imprese dalle autorità competenti nel quale si attesta che l'operatore in questione ha le capacità professionali e l'organizzazione per garantire l'impiego sicuro degli aeromobili nei settori dell'aviazione indicati sul certificato.
La prova del «controllo regolamentare effettivo» costituisce un requisito minimo: il vettore aereo detiene una licenza di esercizio valida rilasciata dalle autorità competenti e soddisfa i criteri per l'esercizio di servizi aerei internazionali stabiliti dalle autorità competenti, come la prova della solidità finanziaria, la capacità di soddisfare, se necessario, il requisito dell'interesse pubblico, gli obblighi in materia di assicurazione di servizio, ecc., mentre lo Stato membro che rilascia la licenza attua programmi di controllo in materia di sicurezza aerea quantomeno conformi agli standard dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.
(1) Regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 3).