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Document JOL_2006_126_R_0023_01

2006/345/CE: Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2006 , relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

GU L 126 del 13.5.2006, p. 23–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 294M del 25.10.2006, p. 72–82 (MT)

13.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 126/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2006

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/345/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, in seguito denominato «l'accordo», conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.

(3)

Occorrerebbe firmare e applicare in via provvisoria l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

H. GORBACH


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA MOLDOVA, (di seguito «Moldova»),

dall'altra,

(di seguito «le parti»)

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Moldova sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione della Comunità europea.

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi.

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi.

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comunità europea.

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Moldova che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da costituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Moldova e per garantire la continuità di tali servizi aerei.

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Moldova, di compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei della Moldova, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, le definizioni figurano nell'allegato IV.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dalla Moldova, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Moldova rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3.   La Moldova può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

La Moldova esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Sicurezza

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Moldova ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Moldova si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Moldova che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Moldova in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera e), per i trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   In attesa della sua entrata in vigore a norma del paragrafo 1, le parti applicano il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Moldova che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria, sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 9

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Lussemburgo in duplice esemplare, l'undicesimo giorno di aprile duemilasei nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e moldova.

Por Ia Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeanā

Image

Image

Por la República de Moldavia

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldavie

Per Ia Repubblica moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldovja

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Moldowy

Pela República da Moldávia

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image

ALLEGATO I

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei tra la Repubblica moldova e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica moldova in materia di trasporti aerei, firmato a Vienna il 20 luglio 1993 (di seguito «accordo Moldova — Austria»); modificato da ultimo dal protocollo d'intesa fatto a Vienna il 10 ottobre 2002,

Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica moldova in materia di servizi aerei, firmato a Chisinau il 15 luglio 2002 (di seguito «accordo Moldova — Cipro»),

Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica moldova in materia di trasporti aerei, firmato a Chisinau il 24 febbraio 2004 (di seguito «accordo Moldova — Repubblica ceca»),

Accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica moldova in materia di trasporti aerei, firmato Chisinau il 21 maggio 1999 (di seguito «accordo Moldova — Germania»),

Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica moldova in materia di trasporti aerei, firmato ad Atene il 29 marzo 2004 (di seguito «accordo Moldova — Grecia»),

Accordo tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica moldova in materia di trasporti aerei, firmato a Budapest il 19 aprile 1995 (di seguito «accordo Moldova — Ungheria»),

Accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica moldova in materia di servizi aerei, firmato a Roma il 19 settembre 1997 (di seguito «accordo Moldova — Italia»); modificato da ultimo dal protocollo d'intesa firmato a Roma il 26 gennaio 2005,

Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica moldova in materia di servizi aerei, firmato a Vilnius il 5 aprile 1996 (di seguito «accordo Moldova — Lituania»),

Accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche in materia di servizi aerei, firmato il 17 giugno 1958 e convalidato dalla dichiarazione comune relativa ai trattati bilaterali nelle relazioni tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica moldova, firmata a Chisinau il 29 ottobre 1996 (di seguito «accordo Moldova — Paesi Bassi»),

Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica moldova in materia di trasporto aereo civile, firmato a Varsavia il 27 luglio 1995 (di seguito «accordo Moldova — Polonia»),

Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica moldova in materia di servizi aerei, siglato a Chisinau il 18 novembre 1994 (di seguito «accordo Moldova — Regno Unito»);

b)

Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Moldova e Stati membri della Comunità europea che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica moldova in materia di trasporti aerei, siglato a Tallinn il 23 settembre 1999 (di seguito «accordo Moldova — Estonia»),

Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica moldova in materia di trasporti aerei, siglato a Chisinau il 29 luglio 1999 (di seguito «accordo Moldova — Francia»),

Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica moldova in materia di servizi aerei, siglato a Riga il 28 aprile 2004 (di seguito «accordo Moldova — Lettonia»),

Accordo tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica moldova in materia di servizi aerei, siglato a Lisbona il 17 febbraio 2005 (di seguito «accordo Moldova — Portogallo»).

ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi elencati nell'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

Articolo 3, paragrafo 5 dell'accordo Moldova — Austria,

Articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo Moldova — Cipro,

Articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo Moldova — Repubblica ceca,

Articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo Moldova — Estonia,

Articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo Moldova — Francia,

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo Moldova — Grecia,

Articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo Moldova — Ungheria,

Articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo Moldova — Paesi Bassi,

Articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo Moldova — Polonia,

Articolo 4, paragrafo 4 dell'accordo Moldova — Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Moldova — Austria,

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Moldova — Cipro,

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo Moldova — Repubblica ceca,

Articolo 4 dell'accordo Moldova — Estonia,

Articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Moldova — Francia,

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo Moldova — Grecia,

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Moldova — Ungheria,

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Moldova — Lituania,

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Moldova — Polonia,

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo Moldova — Regno Unito.

c)

Sicurezza:

Articolo 13 dell'accordo Moldova — Cipro,

Articolo 8 dell'accordo Moldova — Repubblica ceca,

Articolo 12 dell'accordo Moldova — Estonia,

Articolo 8 dell'accordo Moldova — Francia,

Articolo 12 dell'accordo Moldova — Germania,

Articolo 7 dell'accordo Moldova — Grecia,

Articolo 16 dell'accordo Moldova — Lettonia.

d)

Tassazione del carburante per aerei:

Articolo 7 dell'accordo Moldova — Austria,

Articolo 7 dell'accordo Moldova — Cipro,

Articolo 9 dell'accordo Moldova — Repubblica ceca,

Articolo 6 dell'accordo Moldova — Estonia,

Articolo 10 dell'accordo Moldova — Francia,

Articolo 6 dell'accordo Moldova — Germania,

Articolo 10 dell'accordo Moldova — Grecia,

Articolo 6 dell'accordo Moldova — Ungheria,

Articolo 7 dell'accordo Moldova — Lettonia,

Articolo 6 dell'accordo Moldova — Lituania,

Articolo 9 dell'accordo Moldova — Polonia,

Articolo 8 dell'accordo Moldova — Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

Articolo 11 dell'accordo Moldova — Austria,

Articolo 16 dell'accordo Moldova — Cipro,

Articolo 13 dell'accordo Moldova — Repubblica ceca,

Articolo 10 dell'accordo Moldova — Estonia,

Articolo 14 dell'accordo Moldova — Francia,

Articolo 10 dell'accordo Moldova — Germania,

Articolo 13 dell'accordo Moldova — Grecia,

Articolo 13 dell'accordo Moldova — Ungheria,

Articolo 8 dell'accordo Moldova — Italia,

Articolo 11 dell'accordo Moldova — Lettonia,

Articolo 10 dell'accordo Moldova — Lituania,

Articolo 8 dell'accordo Moldova — Polonia,

Articolo 7 dell'accordo Moldova — Regno Unito.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

a)

La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

La Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei).

ALLEGATO IV

Definizioni

Per «Stato membro» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

Per «stabilimento di un vettore aereo comunitario (aerolinea) sul territorio di uno Stato membro» si intende l'esercizio effettivo e reale di un'attività di trasporto aereo mediante un'organizzazione stabile. La forma giuridica di tale stabilimento, si tratti di una succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non dovrebbe essere il fattore determinante a questo riguardo. Quando un'impresa è stabilita nel territorio di diversi Stati membri, come definito nel trattato, essa dovrebbe assicurare, per evitare che il diritto nazionale venga eluso, che ognuno degli stabilimenti adempia agli obblighi che, conformemente al diritto comunitario, possono essere previsti dal diritto nazionale applicabile alle sue attività (1).

Per «licenza di esercizio» si intende un'autorizzazione concessa dallo Stato membro competente ad un'impresa che le consente di effettuare il trasporto aereo di persone, posta e/o merci, come specificato nella licenza di esercizio, a fronte di un corrispettivo e/o un nolo.

Con «certificato di operatore aereo» si designa un documento rilasciato a un'impresa o ad un gruppo di imprese dalle autorità competenti nel quale si attesta che l'operatore in questione ha le capacità professionali e l'organizzazione per garantire l'impiego sicuro degli aeromobili nei settori dell'aviazione indicati sul certificato.

La prova del «controllo regolamentare effettivo» costituisce un requisito minimo: il vettore aereo detiene una licenza di esercizio valida rilasciata dalle autorità competenti e soddisfa i criteri per l'esercizio di servizi aerei internazionali stabiliti dalle autorità competenti, come la prova della solidità finanziaria, la capacità di soddisfare, se necessario, il requisito dell'interesse pubblico, gli obblighi in materia di assicurazione di servizio, ecc., mentre lo Stato membro che rilascia la licenza attua programmi di controllo in materia di sicurezza aerea quantomeno conformi agli standard dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.


(1)  Regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 3).


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