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Document 32006D0045

    2006/45/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2005 , recante abrogazione della decisione 2001/381/CE della Commissione, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Russia

    GU L 26 del 31.1.2006, p. 13–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/45(1)/oj

    31.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 26/13


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 dicembre 2005

    recante abrogazione della decisione 2001/381/CE della Commissione, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Russia

    (2006/45/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 950/2001 (2) il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie, tra l'altro, della Russia. Con la decisione 2001/381/CE (3), la Commissione ha accettato un impegno del produttore esportatore russo Joint Stock «United Company Siberian Aluminium», la cui ragione sociale (4) nel frattempo è cambiata in Open Joint Stock Company Rusal Sayanal (di seguito «Sayanal»).

    B.   ABROGAZIONE DELLA DECISIONE N. 2001/381/CE

    (2)

    In seguito a una richiesta presentata dalla Sayanal, la Commissione ha avviato (5) un riesame intermedio parziale, limitato alla verifica delle pratiche di dumping, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

    (3)

    Dai risultati del riesame, esposti in dettaglio nel regolamento (CE) n. 161/2006 (6) del Consiglio, è emerso che la Sayanal ha cessato le pratiche di dumping. Di conseguenza, il suddetto regolamento fissa a 0 % l'aliquota di dazio antidumping applicabile alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio provenienti da tale società.

    (4)

    In considerazione di quanto precede, la decisione 2001/381/CE, con cui la Commissione ha accettato un impegno della Sayanal, deve essere abrogata,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La decisione 2001/381/CE della Commissione è abrogata.

    Articolo 2

    La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 134 del 17.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 998/2004 (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 4).

    (3)  GU L 134 del 17.5.2001, pag. 67.

    (4)  Cfr. l’avviso 2004/C 193/03 (GU C 193 del 29.7.2004, pag. 3).

    (5)  GU C 285 del 23.11.2004, pag. 3.

    (6)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.


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