EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2005C0144

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 144/05/COL, del 17 giugno 2005, che modifica, per la cinquantesima volta, le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di stato rimettendo in vigore il capitolo 17A: assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

GU L 294 del 10.11.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 570–571 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/144(1)/oj

10.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/9


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 144/05/COL

del 17 giugno 2005

che modifica, per la cinquantesima volta, le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di stato rimettendo in vigore il capitolo 17A: assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli 61, 62 e 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l’articolo 24, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 1 della parte I del protocollo 3,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA ha il compito di applicare le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA emette comunicazioni e adotta orientamenti sulle materie disciplinate dall’accordo SEE, qualora ciò sia previsto espressamente da tale accordo o dall’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte o qualora l’Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario,

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (3) adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità di vigilanza EFTA (4),

CONSIDERANDO che, in data 11 dicembre 2004, la Commissione delle Comunità europee (5) ha pubblicato una comunicazione riguardante la proroga della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (6),

CONSIDERANDO che detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che le norme corrispondenti alla comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine sono state riprese nel capitolo 17A degli orientamenti per gli aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che il capitolo 17A degli orientamenti per gli aiuti di Stato non è più in vigore dal 31 dicembre 2004,

CONSIDERANDO che si deve garantire l’applicazione uniforme delle norme SEE in materia di aiuti di Stato in tutto lo Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che, ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità di vigilanza EFTA, dopo aver consultato la Commissione CE, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione CE,

PREVIA consultazione della Commissione CE,

RAMMENTANDO che l’Autorità di vigilanza EFTA ha consultato su tale argomento gli Stati EFTA attraverso lettere inviate il 22 aprile 2005 a Islanda, Liechtenstein e Norvegia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1)

Gli orientamenti per gli aiuti di Stato vengono modificati rimettendo in vigore il capitolo 17A sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, che sarà valido fino al 31 dicembre 2005. Il capitolo 17A degli orientamenti per gli aiuti di Stato è contenuto nell’allegato della presente decisione (7).

2)

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3)

La presente decisione è notificata agli Stati EFTA con lettera recante copia della decisione stessa e dell’allegato.

4)

In conformità del punto d) del protocollo 27 dell’accordo SEE, la Commissione europea viene informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell’allegato.

5)

La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2005.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Einar M. BULL

Presidente

Bernd HAMMERMANN

Membro del collegio


(1)  Indicato di seguito come accordo SEE.

(2)  Indicato di seguito come accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte.

(3)  Indicati di seguito come orientamenti per gli aiuti di Stato.

(4)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE, adottata ed emessa dall’Autorità di vigilanza EFTA il 19.1.1994, pubblicata nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e nel supplemento SEE della GU n. 32 del 3.9.1994, modificata da ultimo dalla decisione dell’Autorità n. 371/04/COL, pubblicata nella GU L 63 del 10.3.2005, pag. 29, e nel supplemento SEE della GU n. 11 del 10.3.2005; di seguito «orientamenti per gli aiuti di Stato».

(5)  Indicata di seguito come Commissione CE.

(6)  Comunicazione della Commissione riguardante la proroga della comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, pubblicata nella GU C 307 dell’11.12.2004, pag. 12.

(7)  L’allegato della presente decisione non è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per la versione integrale dell’immutato capitolo 17A degli orientamenti per gli aiuti di Stato, consultare la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 45/98/COL, pubblicata nella GU L 120 del 23.4.1998, pag. 27.


Top