Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document JOL_2005_288_R_0059_01
Council Decision 2005/765/CFSP of 3 October 2005 concerning the conclusion of the agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Government of Indonesia on the tasks, status, privileges and immunities of the European Union Monitoring Mission in Aceh (Indonesia) (Aceh Monitoring Mission — AMM) and its personnel#Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and the Government of Indonesia on the tasks, status, privileges and immunities of the European Union Monitoring Mission in Aceh (Indonesia) (Aceh Monitoring Mission — AMM) and its personnel
Decisione 2005/765/PESC del Consiglio, del 3 ottobre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo dell’Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale
Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo dell’Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale
Decisione 2005/765/PESC del Consiglio, del 3 ottobre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo dell’Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale
Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo dell’Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale
GU L 288 del 29.10.2005, p. 59–68
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 173M del 27.6.2006, p. 102–111
(MT)
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/59 |
DECISIONE 2005/765/PESC DEL CONSIGLIO
del 3 ottobre 2005
relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo dell’Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 9 settembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/643/PESC sulla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell’Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM) (1). |
(2) |
L’articolo 7 dell’azione comune prevede che lo status del personale della missione di vigilanza in Aceh presente in Indonesia, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione stessa, sia stabilito in un accordo concluso secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato. |
(3) |
A seguito dell’autorizzazione conferita il 18 luglio 2005 dal Consiglio alla presidenza, assistita se del caso dal segretario generale/alto rappresentante, ad avviare, in caso di future missioni UE di gestione civile delle crisi, negoziati con gli Stati ospitanti per la conclusione di accordi sullo status delle missioni dell’Unione europea di gestione civile delle crisi sulla base del modello di accordo sullo status della missione dell’Unione europea di gestione civile delle crisi in uno Stato ospitante (SOMA), la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato con il governo dell’Indonesia un accordo in forma di scambio di lettere sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza UE in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale. |
(4) |
L’accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere approvato a nome dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo dell’Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (Missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale è approvato a nome dell’Unione europea.
Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.
Articolo 3
La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
D. ALEXANDER
(1) GU L 234 del 10.9.2005, pag. 13.
TRADUZIONE
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo dell’Indonesia sui compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza in Aceh — AMM) e del suo personale
Eccellenza,
mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del 14 settembre 2005 e gli allegati riguardanti i compiti, lo status, i privilegi e le immunità della missione di vigilanza in Aceh (AMM) così redatta:
Con riferimento alla Sua lettera del 9 settembre 2005, mi pregio di confermare i compiti e il mandato della missione di vigilanza in Aceh (AMM) riportati nel punto 2 delle Sue lettere di cui all’allegato I.
Mi pregio inoltre di informarLa che, al fine di agevolare l’espletamento del mandato dell’AMM, istituita conformemente al memorandum d’intesa tra il governo della Repubblica di Indonesia e il Movimento per l’Aceh libero (GAM), firmato a Helsinki il 15 agosto 2005, per apportare una soluzione pacifica, globale e sostenibile al problema dell’Aceh entro la Repubblica unitaria di Indonesia, occorre un quadro giuridico quale base affinché l’AMM possa espletare il suo mandato.
Pertanto, mi pregio di proporre tale quadro giuridico che dovrebbe determinare lo status, i privilegi e le immunità dell’AMM e del suo personale per l’espletamento delle loro funzioni, di cui all’allegato II. Per il governo della Repubblica di Indonesia, questo quadro giuridico si basa sulla legge indonesiana n. 2 del 25 gennaio 1982 relativa alla ratifica della Convenzione sulle missioni speciali (New York, 1969).
Le sarei grato se volesse confermarmi, a nome dell’Unione europea, di accettare queste disposizioni, nonché confermare il Suo consenso sul fatto che la presente lettera ed i relativi allegati, insieme alla Sua risposta, costituiscono uno strumento giuridicamente vincolante tra il governo indonesiano e l’Unione europea. Questo strumento entra in vigore il giorno della firma della Sua risposta. Qualora la Sua risposta giunga in data successiva, il governo indonesiano accetta di applicare tale strumento a titolo provvisorio dal 15 settembre 2005. Tale strumento può essere modificato mediante reciproco consenso e si concluderà il 15 marzo 2006, salvo proroga per un periodo massimo di sei mesi decisa mediante reciproco consenso.
Le disposizioni che disciplinano lo status, i privilegi e le immunità dell’AMM e del suo personale resteranno d’applicazione fino alla partenza di tutto il personale dell’AMM dalla Repubblica di Indonesia e, se del caso, alla composizione di tutte le richieste di indennizzo a norma del punto 16 dell’allegato II.
La prego di accettare, Eccellenza, l’espressione della mia più alta considerazione.
Distinti saluti,
Yusril Ihza Mahendra
Ministro degli affari esteri a.i.
ALLEGATO I
Bruxelles, 9 settembre 2005
Signor ministro,
con riferimento alla Sua lettera del 12 luglio 2005 che invitava l’Unione europea a partecipare alla Missione di vigilanza in Aceh (AMM) e alla mia risposta del 22 luglio 2005, che confermava l’accordo di principio dell’UE, mi pregio di informarLa che il 9 settembre 2005 il Consiglio dell’UE ha adottato l’azione comune che istituisce il quadro giuridico della partecipazione dell’UE all’AMM.
Con riferimento al memorandum d’intesa (MI) firmato tra il governo indonesiano e il Movimento per l’Aceh libero (GAM) il 15 agosto 2005 e all’istituzione della Missione di vigilanza in Aceh (AMM), vorrei confermare che l’AMM svolgerà i compiti seguenti:
L’AMM controlla l’attuazione degli impegni assunti dalle parti del MI.
L’AMM segnatamente:
a) |
vigila sulla smobilitazione del GAM e sul disarmo dei suoi armamenti; |
b) |
vigila sul reinsediamento delle formazioni militari non governative e delle forze irregolari di polizia; |
c) |
vigila sulla reintegrazione dei membri attivi del GAM; |
d) |
vigila sulla situazione in materia di diritti dell’uomo e fornisce assistenza in questo settore; |
e) |
vigila sul processo di modifica della legislazione; |
f) |
dirime le controversie riguardanti casi di amnistia; |
g) |
indaga e dirime le denunce e le presunte violazioni del MI; |
h) |
stabilisce e mantiene i collegamenti e la buona cooperazione tra le parti. |
Se richiesto, proporrei che le disposizioni di attuazione siano concordate dal capo-missione dell’AMM e dai rappresentanti del Suo governo.
Di conseguenza e a seguito delle consultazioni tra i nostri rappresentanti, vorrei invitarLa a iniziare uno scambio di lettere riguardo allo status, ai privilegi e alle immunità dell’AMM e del suo personale.
Auspico un’ulteriore stretta cooperazione con Lei ed il Suo governo.
La prego di accettare l’espressione della mia più alta considerazione.
Distinti saluti,
Javier SOLANA
ALLEGATO II
Disposizioni relative allo status, ai privilegi e alle immunità della missione di vigilanza in Aceh (AMM)
1. Ai fini del quadro giuridico dell’AMM valgono le seguenti definizioni:
a) |
“AMM” o “la missione”: la missione di vigilanza in Aceh nella provincia di Nanggroe Aceh Darussalam, istituita dall’Unione europea e dai Paesi contributori dell’ASEAN, conformemente al memorandum d’intesa tra il governo della Repubblica di Indonesia e il Movimento per l’Aceh libero (GAM), firmato a Helsinki il 15 agosto 2005, compresi componenti, elementi, comando, personale e locali dispiegati nel territorio della Repubblica di Indonesia e assegnati all’AMM; |
b) |
“capo missione”: il capo missione dell’AMM; |
c) |
“personale dell’AMM”: il capo missione/capo missione aggiunto principale, il personale distaccato dagli Stati membri dell’UE, da altri Stati europei e dai Paesi contributori dell’ASEAN, nonché il personale internazionale assunto su base contrattuale dall’AMM, incaricato di preparare, sostenere ed attuare la missione e il personale in missione per uno Stato d’origine o un’istituzione dell’UE nel quadro della missione, esclusi i fornitori commerciali e il personale locale; |
d) |
“comando”: il comando principale dell’AMM a Banda Aceh; |
e) |
“Stato d’origine”: lo Stato membro dell’UE, altri Stati europei o un Paese contributore dell’ASEAN che ha distaccato personale presso l’AMM; |
f) |
“installazioni”: tutti gli edifici, i locali e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività dell’AMM, nonché per l’alloggio del personale dell’AMM; |
g) |
“personale assunto in loco”: il personale che ha la cittadinanza della Repubblica di Indonesia o che vi risiede in modo permanente. |
2. Disposizioni generali
a) |
L’AMM e il relativo personale rispettano la sovranità, l’integrità territoriale, l’unità nazionale e l’indipendenza politica della Repubblica di Indonesia, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite. |
b) |
L’AMM e il relativo personale mantengono un’imparzialità, obiettività e indipendenza rigorose nell’espletamento del loro mandato e funzioni, e rispettano le leggi e le regolamentazioni nazionali della Repubblica di Indonesia, comprese le leggi e le regolamentazioni locali della provincia di Nanggroe Aceh Darussalam. |
c) |
Nello svolgimento della missione, il personale dell’AMM si astiene dal compiere qualsiasi attività incompatibile con il carattere e lo scopo della missione. Il personale dell’AMM non porta armi. |
d) |
L’AMM è autonoma per quanto riguarda l’esecuzione delle sue funzioni. Lo Stato ospitante rispetta il carattere unitario dell’AMM. |
e) |
Il capo missione comunica periodicamente al dipartimento degli Affari esteri il numero e i nomi dei membri del personale ritenuti necessari per garantire la vigilanza imparziale, oggettiva e credibile su tutti gli aspetti dell’attuazione del memorandum d’intesa tra il governo indonesiano e il GAM. |
3. Identificazione
a) |
Il personale dell’AMM è munito e identificato da una tessera di riconoscimento dell’AMM che ha l’obbligo di portare in permanenza. Alle autorità competenti del governo indonesiano è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento dell’AMM. |
b) |
I veicoli e altri mezzi di trasporto utilizzati dal personale dell’AMM sono contraddistinti dall’insegna dell’AMM e devono essere notificati alla polizia locale. Tutti i mezzi saranno utilizzati soltanto dal personale dell’AMM e dal personale locale assunto dalla missione. |
c) |
L’AMM è autorizzata ad esporre le bandiere dell’UE e dei Paesi contributori dell’ASEAN presso il comando principale, gli uffici distrettuali e le sue altre installazioni, assieme alla bandiera della Repubblica di Indonesia. Le insegne dell’AMM possono essere esposte sui locali, sui veicoli e sugli abiti civili dell’AMM, su decisione del capo missione. |
4. Punti di ingresso/uscita e circolazione nel territorio dello Stato ospitante
a) |
Il personale, i mezzi e i mezzi di trasporto dell’AMM attraversano le frontiere della Repubblica di Indonesia ai valichi di frontiera ufficiali di ingresso/uscita, nei porti marittimi e attraverso i corridoi aerei internazionali. Le deroghe per evacuazioni mediche e d’urgenza sono oggetto di accordi a norma del punto 19. |
b) |
Il governo indonesiano facilita l’ingresso nel territorio della Repubblica di Indonesia e l’uscita dallo stesso da parte dell’AMM e del relativo personale e concede le autorizzazioni necessarie per il soggiorno nel territorio della Repubblica di Indonesia per la durata della missione. Fatto salvo il controllo dei passaporti all’atto dell’ingresso nel territorio della Repubblica di Indonesia e dell’uscita dallo stesso, il personale dell’AMM, munito della tessera di riconoscimento di cui al punto 3, lettera a), non è soggetto alle normative applicabili in materia di passaporti, controlli doganali, visti e immigrazione né a qualsiasi forma di ispezione dei servizi per l’immigrazione nel territorio della Repubblica di Indonesia. |
c) |
Il personale dell’AMM è esonerato dall’applicazione delle regolamentazioni della Repubblica di Indonesia in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio della Repubblica di Indonesia. |
d) |
I mezzi e i mezzi di trasporto dell’AMM in ingresso, in transito o in uscita dal territorio della Repubblica di Indonesia a supporto dell’AMM sono esonerati dalla produzione di inventari o di altra documentazione doganale nonché da ogni ispezione, a meno che vi siano fondati motivi di ritenere che contengano articoli vietati dalla legge o soggetti alle norme di quarantena della Repubblica di Indonesia. Tali ispezioni sono effettuate soltanto in presenza del rappresentante autorizzato dell’AMM. |
e) |
Il personale dell’AMM è autorizzato alla guida di veicoli a motore, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale o internazionale in corso di validità. Il governo indonesiano accetta come validi, senza sottoporli a tasse o diritti, tali patenti, certificati e licenze. |
f) |
I veicoli e gli aeromobili utilizzati per i fini della missione non sono soggetti agli obblighi locali di immatricolazione e autorizzazione. Restano applicabili le norme e i regolamenti nazionali e internazionali riguardanti il sorvolo, l’atterraggio e il controllo del traffico aereo. Se del caso, si concluderanno accordi di attuazione conformemente al punto 19. |
g) |
L’AMM e il relativo personale, nonché i veicoli, gli aeromobili o altri mezzi di trasporto, le attrezzature e le forniture possono spostarsi liberamente e senza restrizioni attraverso la provincia di Nanggroe Aceh Darussalam e le altre parti del territorio della Repubblica di Indonesia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti indonesiani relativi alle zone in cui l’ingresso è vietato o regolamentato per motivi di sicurezza nazionale. |
h) |
Ai fini della missione, il personale dell’AMM e il personale locale assunto dall’AMM, quando viaggiano in adempimento delle proprie mansioni ufficiali, possono utilizzare strade, ponti, traghetti, aeroporti e porti senza pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse o altri oneri, fatti salvi i servizi forniti da privati. L’AMM non è esonerata dal pagamento di ragionevoli oneri per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per il personale della Repubblica di Indonesia. |
5. Privilegi e immunità dell’AMM concessi dal governo indonesiano
a) |
Le installazioni dell’AMM sono inviolabili. Non è consentito agli agenti del governo indonesiano di penetrarvi, tranne che con il consenso del capo missione. |
b) |
Le installazioni dell’AMM, il loro mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo. |
c) |
L’AMM, i suoi beni e averi, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità giurisdizionale di ogni genere. |
d) |
Gli archivi e i documenti dell’AMM, compresi i supporti multimediali in forma sia tradizionale che digitale, sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino. |
e) |
La corrispondenza ufficiale dell’AMM è inviolabile. Per corrispondenza ufficiale si intende tutta la corrispondenza relativa alla missione e alle sue funzioni. |
f) |
Il governo indonesiano concede l’importazione e l’esportazione in franchigia doganale nonché l’esenzione dalle imposte nazionali su prodotti, beni, materiali e attrezzature importati o acquistati nello Stato ospitante dall’AMM o per suo conto in relazione con le sue mansioni ufficiali. |
g) |
Per gli articoli destinati alla missione il governo indonesiano consente l’ingresso e concede l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati. |
6. Privilegi e immunità del personale dell’AMM concessi dal governo indonesiano
a) |
Il personale dell’AMM non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. |
b) |
I documenti, la corrispondenza e i beni del personale dell’AMM godono dell’inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del punto 6, lettera f). |
c) |
Il personale dell’AMM gode dell’immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica di Indonesia in ogni circostanza. Lo Stato d’origine o l’istituzione UE interessata, secondo i casi, possono rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale per il personale dell’AMM. Tale rinuncia deve sempre essere espressa. |
d) |
I membri del personale dell’AMM godono dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa della Repubblica di Indonesia per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. Il capo missione e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale dell’AMM dinanzi a un giudice della Repubblica di Indonesia. Prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, il capo missione e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione UE certificano al suddetto giudice se l’atto in questione è stato compiuto dal membro del personale dell’AMM nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione da parte del capo missione e dell’autorità competente dello Stato d’origine o dell’istituzione UE è vincolante per la giurisdizione della Repubblica di Indonesia che non può contestarla. Il membro del personale dell’AMM che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l’immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all’azione in giudizio principale. |
e) |
Il personale dell’AMM non è tenuto all’obbligo di rendere testimonianza. |
f) |
Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale dell’AMM, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale dell’AMM, certificati dal capo missione come necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili i membri del personale dell’AMM non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva. |
g) |
L’immunità di un membro del personale dell’AMM dalla giurisdizione della Repubblica di Indonesia non lo esenta dalla giurisdizione dello Stato d’origine. |
h) |
Il personale dell’AMM è esentato, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell’AMM, dalle norme di sicurezza sociale in vigore nella Repubblica di Indonesia. |
i) |
Sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall’AMM o dagli Stati d’origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori del governo indonesiano, i membri del personale dell’AMM sono esenti da qualunque forma di imposizione nella Repubblica di Indonesia. |
j) |
Il governo indonesiano, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l’ingresso e l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, per gli oggetti destinati all’uso personale di membri del personale dell’AMM. Il governo indonesiano può altresì autorizzare l’esportazione di tali oggetti. Per i beni e servizi acquisiti sul mercato interno, il personale dell’AMM è esentato dal pagamento dell’IVA e delle imposte in conformità delle leggi della Repubblica di Indonesia. |
k) |
I membri del personale dell’AMM sono esenti dall’ispezione del loro bagaglio personale, a meno che sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati ad uso personale del personale dell’AMM oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena della Repubblica di Indonesia. In tal caso l’ispezione avviene solo alla presenza del personale dell’AMM interessato o di un rappresentante autorizzato dell’AMM. |
7. Personale assunto in loco
Il personale assunto in loco che ha la cittadinanza della Repubblica di Indonesia o che vi risiede in modo permanente gode dei privilegi e delle immunità ad esso riconosciuti dalla Repubblica di Indonesia. Tuttavia quest’ultima deve esercitare la propria giurisdizione su dette persone in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni della missione.
8. Giurisdizione penale
Le autorità competenti dello Stato d’origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante tutti i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d’origine sui membri del personale conformemente alla pertinente legge dello Stato d’origine.
9. Sicurezza
a) |
Il governo indonesiano, per mezzo delle proprie capacità, assume la piena responsabilità della sicurezza del personale dell’AMM. |
b) |
A tal fine il governo indonesiano adotta tutte le misure necessarie per la protezione, l’incolumità e la sicurezza dell’AMM e del relativo personale. Eventuali disposizioni specifiche, proposte dal governo indonesiano, sono convenute con il capo missione prima di essere attuate. |
c) |
L’evacuazione medica del personale dell’AMM può essere effettuata da contraenti privati delle basi aeree più importanti; tuttavia le forze di sicurezza del governo indonesiano sono responsabili dell’evacuazione medica dalle basi della provincia di Nanggroe Aceh Darussalam fino alle basi aeree principali. In situazioni di emergenza, il contraente dell’AMM può effettuare l’evacuazione medica dalle basi locali verso le basi aeree principali previa notifica alle autorità del governo indonesiano, il cui personale medico può accompagnare il processo di evacuazione. |
10. Abbigliamento
Il personale dell’AMM indossa abiti civili con segni distintivi di identificazione dell’AMM, secondo le norme emanate dal capo missione.
11. Cooperazione e accesso all’informazione e ai media
a) |
Il governo indonesiano offre piena cooperazione e sostegno all’AMM e al relativo personale. |
b) |
Se richiesto e se necessario per il compimento della missione e pertinente al suo mandato, lo Stato ospitante fornisce al personale dell’AMM effettivo accesso a:
Se necessario, sono conclusi accordi supplementari a norma del punto 19. |
c) |
Il capo missione e il governo indonesiano si consultano regolarmente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci ad ogni livello appropriato. Il governo indonesiano può nominare un ufficiale di collegamento presso l’AMM. |
d) |
Il capo missione ha libero accesso ai rappresentanti dei media locali, nazionali e internazionali e si esprime liberamente per quanto riguarda le attività dell’AMM e l’espletamento della missione. Ai media sarà garantito analogo accesso illimitato al capo missione o al suo portavoce. |
e) |
Il capo missione ha il diritto di utilizzare i sistemi e organizzazioni di radiodiffusione disponibili o di accedere agli stessi, e/o di fornire e distribuire i suoi messaggi con mezzi propri per informare il pubblico interessato della provincia di Nanggroe Aceh Darussalam nei confini della sua missione, fatti salvi accordi con gli operatori dei media e di radiodiffusione interessati. |
f) |
A norma delle leggi e delle regolamentazioni indonesiane l’AMM ha la capacità giuridica per l’effettivo svolgimento del suo mandato, in particolare per aprire conti bancari o acquisire beni mobili o immobili o disporre degli stessi e per essere parte di procedimenti giudiziari. |
12. Supporto del governo indonesiano e contratti
a) |
Il governo indonesiano accetta, su richiesta, di assistere l’AMM a trovare installazioni adeguate. |
b) |
Se necessarie e disponibili, il governo indonesiano mette a disposizione a titolo gratuito le installazioni di sua proprietà, nella misura in cui le installazioni in questione siano richieste per lo svolgimento delle attività amministrative e operative dell’AMM. |
c) |
Il governo indonesiano, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, asseconda la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto della missione, anche per quanto riguarda i locali comuni e le attrezzature destinati agli esperti dell’AMM. |
d) |
Il governo indonesiano presta assistenza e supporto alla missione alle stesse condizioni previste per il proprio personale. |
e) |
La legislazione applicabile ai contratti conclusi dall’AMM nella Repubblica di Indonesia è determinata dal contratto in questione. |
13. Modifiche delle installazioni
a) |
L’AMM è autorizzata a costruire, variare o modificare in altro modo le installazioni in funzione delle sue necessità operative, previa consultazione delle autorità indonesiane competenti. Qualsiasi obiezione da parte di queste ultime è notificata senza indugio all’AMM. |
b) |
Per tali costruzioni, variazioni o modifiche il governo indonesiano non richiede all’AMM alcuna compensazione. |
14. Decesso di membri del personale dell’AMM
a) |
Il capo missione ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale dell’AMM, nonché dei suoi effetti personali. |
b) |
Sulla salma dei membri del personale dell’AMM non può essere praticata l’autopsia senza il consenso dello Stato interessato e la presenza di un rappresentante dell’AMM e/o dello Stato interessato. |
c) |
Il governo indonesiano e l’AMM si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale dell’AMM. |
15. Comunicazioni
a) |
L’AMM ha il diritto di utilizzare le attrezzature necessarie all’espletamento del suo mandato, quali carte geografiche e strumenti di navigazione, strumenti di osservazione, telecamere, videoregistratori e altre apparecchiature pertinenti, secondo i casi. |
b) |
L’AMM può installare e far funzionare stazioni radio trasmittenti e riceventi e sistemi satellitari. Essa coopera con le autorità competenti del governo indonesiano per evitare conflitti quanto all’utilizzazione delle frequenze idonee. L’accesso allo spettro di frequenze è concesso dal governo indonesiano a titolo gratuito. |
c) |
L’AMM ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all’interno delle installazioni dell’AMM e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini dell’operazione, previa consultazione delle autorità indonesiane. |
d) |
All’interno delle proprie installazioni l’AMM può prendere le disposizioni necessarie per l’inoltro della corrispondenza postale indirizzata al personale dell’AMM o da esso spedita. |
16. Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite
a) |
Il governo indonesiano, gli Stati d’origine, l’AMM e il relativo personale non sono responsabili dei danni e delle perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche, inerenti alle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell’AMM. |
b) |
Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e di danni o perdite riguardanti beni dell’AMM, sono trasmesse all’AMM tramite le autorità competenti del governo indonesiano, per i danni subiti da persone fisiche o giuridiche della Repubblica di Indonesia, oppure alle sue autorità competenti per danni subiti dall’AMM e relativo personale. Le richieste di indennizzo possono riguardare la responsabilità sia contrattuale che non contrattuale. |
c) |
Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo sono presentate a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti dell’AMM e di rappresentanti del governo indonesiano. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo. |
17. Collegamenti e controversie
a) |
Tutte le questioni relative all’applicazione delle presenti disposizioni sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell’AMM e delle competenti autorità del governo indonesiano. |
b) |
Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione delle presenti disposizioni sono composte esclusivamente per via diplomatica. |
18. Altre disposizioni
a) |
Allorché le presenti disposizioni fanno riferimento ai privilegi, alle immunità e ai diritti dell’AMM e del relativo personale, il governo indonesiano è responsabile dell’attuazione e del rispetto di detti privilegi, immunità e diritti da parte delle sue autorità locali competenti. |
b) |
Nessuna delle presenti disposizioni è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono gli Stati d’origine. |
19. Modalità di attuazione
Ai fini dell’attuazione delle presenti disposizioni, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il capo missione e le autorità amministrative del governo indonesiano.
Mi pregio di confermarLe, a nome dell’Unione europea, che il contenuto della Sua lettera e dei relativi allegati sono accettabili per l’Unione europea e che la Sua lettera e i relativi allegati, insieme alla presente risposta, costituiscono uno strumento giuridicamente vincolante, conformemente alla Sua proposta. Come riportato nella Sua lettera, detto strumento entra in vigore il giorno della firma della presente lettera. Vorrei inoltre cogliere l’occasione per ringraziare il governo dell’Indonesia per aver convenuto di applicare tale strumento a titolo provvisorio dal 15 settembre 2005.
La prego di comunicarmi di aver ricevuto la presente lettera.
Formula di cortesia.
Javier SOLANA
c.c: Dr. N. Hassan Wirajuda
Minister for Foreign Affairs