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Document 32005D0744

2005/744/CE: Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2005, recante disposizioni per la prevenzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, nei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici degli Stati membri [notificata con il numero C(2005) 4197] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 279 del 22.10.2005, p. 75–78 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 485–488 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/06/2006; abrogato da 32006D0474

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/744/oj

22.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/75


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

recante disposizioni per la prevenzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, nei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici degli Stati membri

[notificata con il numero C(2005) 4197]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/744/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

La direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (2), prescrive le misure di lotta indispensabili in caso d’insorgenza dell'influenza aviaria nel pollame, fatte salve le disposizioni comunitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari. Tale direttiva non si applica se l'influenza aviaria è rilevata in altri volatili, ma dispone che, in questi casi, gli Stati membri interessati comunichino alla Commissione le eventuali misure adottate.

(3)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (3), in particolare l'articolo 3, dispone che gli scambi e le importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non devono essere vietati o limitati per ragioni di polizia sanitaria diverse da quelle risultanti dall'applicazione della legislazione comunitaria, segnatamente le misure di salvaguardia eventualmente adottate. La direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (4), fornisce la definizione di giardino zoologico. Tale definizione deve essere presa in considerazione ai fini della presente decisione, sebbene sia necessario completarla con precisazioni circa gli scambi.

(4)

Recentemente è stata confermata la presenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1 in Turchia, Romania, Russia e ad occidente della catena degli Urali. Gli indizi raccolti e i dati di epidemiologia molecolare lasciano legittimamente supporre che il virus dell'influenza aviaria sia giunto in questi paesi dall'Asia centrale attraverso gli uccelli migratori. Questa conclusione è anche suggerita dalla relazione di una recente missione in Russia effettuata dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (O.I.E.), pubblicata il 14 ottobre 2005.

(5)

Riguardo al rischio che l'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, possa essere introdotta nella Comunità, la Commissione ha adottato varie decisioni, tra le quali la decisione 2005/734/CE, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (5).

(6)

È opportuno istituire a livello comunitario misure di biosicurezza per la prevenzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, nei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici degli Stati membri, al fine di proteggere la fauna selvatica e preservare la biodiversità.

(7)

La vaccinazione dei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici potrebbe costituire, in determinate circostanze, un’ulteriore misura preventiva adeguata.

(8)

Occorrerebbe pertanto istituire a livello comunitario anche le disposizioni essenziali sulla vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici, a cui gli Stati membri dovrebbero conformarsi qualora ritenessero opportuno vaccinare tali volatili.

(9)

In termini di scambi internazionali, il ricorso alla vaccinazione, sebbene limitato a particolari categorie di animali non destinate principalmente al commercio, potrebbe compromettere la situazione sanitaria dell'influenza aviaria, non solo per lo Stato membro interessato o per la parte del suo territorio in cui viene effettuata la vaccinazione. I volatili vaccinati non dovrebbero pertanto essere oggetto di scambi a meno che non siano rispettate determinate condizioni. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione entro il 30 novembre 2005 le misure adottate ai fini di un'efficace attuazione della presente decisione.

(10)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione fissa le norme per ridurre la propagazione dell’influenza aviaria provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, (di seguito denominata «influenza aviaria») dai volatili che vivono allo stato selvatico ai volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici. In funzione della specifica situazione epidemiologica, tali norme sono destinate, in particolare, a prevenire il contatto diretto e indiretto tra i volatili che vivono allo stato selvatico, segnatamente gli uccelli acquatici, e i volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«giardino zoologico»:

i)

qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per almeno sette giorni l'anno, animali vivi di specie selvatiche ad esclusione dei circhi, dei negozi di animali da compagnia e dei complessi che gli Stati membri non assoggettano ai requisiti della presente decisione per il fatto che non espongono un numero significativo di animali o di specie e che tale esenzione non compromette gli obiettivi della presente decisione; oppure

ii)

«organismo, istituto o centro riconosciuto» quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 92/65/CEE del Consiglio;

b)

«volatile sensibile», qualsiasi specie di volatili facilmente sensibili all'influenza aviaria e non destinati alla fabbricazione di prodotti d’origine animale.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano misure idonee e fattibili al fine di ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria dai volatili che vivono allo stato selvatico ai volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici, tenendo conto dei criteri e dei fattori di rischio di cui all'allegato I.

Articolo 4

In base alla valutazione dei rischi, gli Stati membri possono decidere di sottoporre alla vaccinazione contro l'influenza aviaria i volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici, considerati a rischio riguardo a tale malattia, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato II.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri che intendono ricorrere alla vaccinazione, secondo quanto disposto dall’articolo 4, trasmettono alla Commissione un programma sulla vaccinazione dei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici, nonché lo presentano ufficialmente in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2.   Il programma di vaccinazione di cui al precedente paragrafo 1 contiene almeno informazioni particolareggiate su:

a)

ubicazione e indirizzo esatti dei giardini zoologici nei quali si effettua la vaccinazione;

b)

identificazione specifica e numero di volatili sensibili;

c)

identificazione individuale dei volatili da vaccinare;

d)

tipo di vaccino da utilizzare, schema e tempi della vaccinazione;

e)

motivazioni su cui si fonda la decisione di ricorrere alla vaccinazione;

f)

calendario delle vaccinazioni da effettuare.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).

(4)  GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24.

(5)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata dalla decisione 745/2005/CE (Cfr. la pagina 79 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Criteri e fattori di rischio da prendere in considerazione all'atto dell'applicazione delle misure di cui all’articolo 3 nei singoli giardini zoologici

1.

Ubicazione del giardino zoologico in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli, in particolare di quelli che provengono dalle zone dell'Asia centrale e orientale, del mar Caspio e del mar Nero.

2.

Distanza del giardino zoologico da zone umide quali stagni, paludi, laghi o fiumi, dove potrebbero radunarsi gli uccelli acquatici migratori.

3.

Ubicazione del giardino zoologico in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici.


ALLEGATO II

DISPOSIZIONI SUL RICORSO ALLA VACCINAZIONE

1.

Portata della vaccinazione da effettuare

La vaccinazione si effettua unicamente su volatili sensibili nei giardini zoologici.

2.

Specie dei volatili da vaccinare

Si redige e si conserva per almeno 10 anni dalla data della vaccinazione un elenco di tutti i volatili da vaccinare nonché le schede d’identificazione individuali.

3.

Durata della vaccinazione

Tutti i volatili da vaccinare in un giardino zoologico sono vaccinati il più presto possibile. In ogni caso, ciascuna vaccinazione in un giardino zoologico è completata entro 96 ore.

4.

Regime d'immobilizzazione applicabile in modo specifico ai volatili vaccinati e ai loro prodotti

I volatili vaccinati non sono commercializzati o trasferiti, se non sotto sorveglianza ufficiale, tra giardini zoologici dello stesso Stato membro, o previa autorizzazione specifica di un altro Stato membro.

I prodotti derivanti da tali volatili non entrano nella catena alimentare.

5.

Identificazione e registrazione particolari dei volatili vaccinati

I volatili vaccinati devono essere identificabili singolarmente e i loro dati identificativi chiaramente annotati in conformità. Un contrassegno indelebile indicante che i volatili sono stati vaccinati è applicato, ogniqualvolta possibile, al momento della vaccinazione.

6.

Esecuzione della campagna di vaccinazione

La vaccinazione è effettuata sotto la supervisione di un veterinario ufficiale alle dipendenze dell'autorità competente. Si applicano le misure necessarie per evitare la possibile diffusione del virus. Tutti i quantitativi residui di vaccino sono restituiti al punto di distribuzione del vaccino, con una registrazione scritta del numero di volatili vaccinati e del numero di dosi utilizzate.

Ogniqualvolta possibile, si prelevano campioni di sangue 30 giorni prima della vaccinazione e almeno 30 giorni dopo la stessa da sottoporre all'esame sierologico per l'individuazione dell'influenza aviaria. Si conserva per almeno 10 anni la registrazione dei risultati delle analisi.

7.

Vaccino da utilizzare

Il vaccino inattivato da utilizzare è formulato espressamente ed è efficace contro il tipo di virus in circolazione. È utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante e/o delle autorità veterinarie.

8.

Comunicazioni alla Commissione in merito all'attuazione del programma

Una relazione particolareggiata relativa all'esecuzione del programma, comprendente i risultati degli esami effettuati, è fornita alla Commissione e agli Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.


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