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Document 32005R1474

    Regolamento (CE) n. 1474/2005 della Commissione, del 9 settembre 2005, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 1218/2005

    GU L 234 del 10.9.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1474/oj

    10.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 234/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 1474/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 9 settembre 2005

    che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 1218/2005

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1218/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 1182/2005 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1218/2005 ha fissato a 2 300 capi il quantitativo del contingente per il quale gli importatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento.

    (2)

    Dato che i diritti d'importazione superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1218/2005, occorre fissare una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1218/2005 è soddisfatta a concorrenza del 74,074 % dei diritti d'importazione richiesti.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2005.

    Per la Commissione

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 160, del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 39.


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