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Document JOL_2005_196_R_0003_01

    2005/530/,: Decisione del Parlamento europeo, del 12 aprile 2005, sulla chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003, Sezione III — Commissione
    Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003, Sezione III — Commissione

    GU L 196 del 27.7.2005, p. 3–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    27.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 196/3


    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

    del 12 aprile 2005

    sulla chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003, Sezione III — Commissione

    (2005/530/CE, Euratom)

    IL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (1),

    visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee — Esercizio 2003 — Volume I — Relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio e stati finanziari consolidati [SEC(2004) 1181 — C6-0012/2004, SEC(2004) 1182 — C6-0013/2004] (2),

    vista la relazione della Commissione sul seguito ai discarichi 2002 [COM(2004) 0648 — C6-0126/2004],

    vista la relazione annuale riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2003, presentata all'autorità competente per il discarico [COM(2004) 0740],

    viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2003 (3) e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate,

    vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità nonché la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (4),

    vista la raccomandazione del Consiglio dell'8 marzo 2005 (C6-0077/2005),

    visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

    visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6),

    visti l'articolo 70 e l'allegato V del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0070/2005),

    A.

    considerando che, a norma dell'articolo 275 del trattato CE, l'elaborazione del bilancio di chiusura compete alla Commissione,

    1.

    approva la chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale per l'esercizio 2003;

    2.

    incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti nonché alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

    Il presidente

    Josep BORRELL FONTELLES

    Il segretario generale

    Julian PRIESTLEY


    (1)  GU L 54 del 28.2.2003, pag. 1.

    (2)  GU C 294 del 30.11.2004, pag. 1.

    (3)  GU C 293 del 30.11.2004, pag. 1.

    (4)  GU C 294 del 30.11.2004, pag. 99.

    (5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (6)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.


    RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

    recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003, Sezione III — Commissione

    IL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (1),

    visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee — Esercizio 2003 — Volume I — Relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio e stati finanziari consolidati [SEC(2004) 1181 — C6-0012/2005, SEC(2004) 1182 — C6-0013/2005] (2),

    vista la relazione della Commissione sul seguito ai discarichi 2002 [COM(2004) 0648 — C6-0126/2004],

    vista la relazione annuale riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2003, presentata all'autorità competente per il discarico [COM(2004) 0740],

    viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2003 (3) e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate,

    vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità nonché la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (4),

    vista la raccomandazione del Consiglio dell'8 marzo 2005 (C6-0077/2005),

    visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

    visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6),

    visti l'articolo 70 e l'allegato V del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0070/2005),

    A.

    considerando che l'attuazione della politica UE si caratterizza soprattutto per una «gestione condivisa» tra la Commissione e gli Stati membri,

    B.

    considerando che, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento finanziario, «le funzioni di esecuzione del bilancio sono delegate agli Stati membri» quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione condivisa; che gli Stati membri devono operare in conformità degli orientamenti adottati dall'Unione,

    C.

    ribadendo (7) che l'approvazione della gestione è un processo che, fra le altre cose, persegue l'obiettivo di migliorare la gestione finanziaria dell'UE creando, sulla base delle relazioni della Corte dei conti e delle risposte e dei pareri delle istituzioni, una base migliore per prendere decisioni,

    D.

    considerando che il trattato conferisce alla Commissione il diritto di iniziativa e che la responsabilità finanziaria finale dell'esecuzione del bilancio è indivisibile e — fermo restando il principio di sussidiarietà introdotto con il trattato di Maastricht — incombe alla Commissione, come previsto dall'articolo 274 del trattato, da cui la necessità di prevedere i debiti controlli sui fondi comunitari,

    E.

    considerando che la Commissione è la prima ad avere interesse a una piena attuazione delle disposizioni in materia di supervisione,

    A.   QUESTIONI ORIZZONTALI

    1.

    deplora l'affermazione fuorviante della Corte con riferimento agli impegni ancora da liquidare nell'ambito dei Fondi strutturali, che a fine 2003 corrispondevano a «cinque anni di pagamenti al tasso di esecuzione attuale» (punto 0.6.), in quanto l'importo in questione comprende gli anni dal 2004 al 2006, che nel 2003 non potevano essere impegnati; ricorda che i fondi inutilizzati sono rimborsati agli Stati membri alla fine del periodo di programmazione;

    2.

    si compiace del fatto che l'introduzione della regola n +2 (anno dell'impegno +2) ha ampiamente contribuito a risolvere il problema, per cui negli ultimi due anni si è registrato un tasso di assorbimento superiore al 99 % per i Fondi strutturali;

    3.

    invita la Commissione, tenendo conto anche delle prospettive finanziarie per il periodo successivo al 2006, a trovare un equilibrio tra l'elaborazione delle politiche e il processo di rendere conto della loro corretta esecuzione e le chiede di effettuare un’analisi critica riconsiderando la distribuzione dei poteri al suo interno (assetto della governance) come pure le procedure amministrative;

    4.

    invita inoltre la Commissione a tenere conto dei costi di esecuzione e degli oneri amministrativi per gli Stati membri e i beneficiari finali nella valutazione d'impatto estesa dei nuovi regolamenti, creando in questo contesto un insieme di controlli incrociati che consenta di mantenere entro limiti accettabili i costi di esecuzione e gli oneri amministrativi;

    Affidabilità dei conti — un parere con riserva

    5.

    prende atto che, ad eccezione degli effetti della mancanza di procedure efficaci di controllo interno per le entrate varie e per gli anticipi versati, la Corte è del parere che i conti annuali consolidati delle Comunità europee e le relative note esplicative riflettano fedelmente le entrate e le spese delle Comunità per l'esercizio 2003, nonché la loro situazione finanziaria al termine dello stesso (Dichiarazione di affidabilità, paragrafi II e III);

    6.

    richiama l'attenzione sui seguenti estratti della «Relazione annuale riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2003, presentata all'autorità competente per il discarico» (8) relativi ai sistemi d'informazione per la contabilità e la gestione:

     

    «Il SAI (Servizio di audit interno) ritiene necessario rendere più solide e professionali … le funzioni contabili presso le Direzioni generali, in modo che, all'interno di queste e trasversalmente, la Commissione e i suoi quadri direttivi possano avere la certezza sistematica della completezza, accuratezza e pertinenza dei conti» (pag. 6),

     

    «I sistemi adottati devono assicurare che i conti comprendano tutti i dati rilevanti» (pag. 7),

     

    «I quadri direttivi e gli operatori esterni devono avere la certezza che le cifre corrispondono alla realtà» (pag. 7);

    e conclude che questa formulazione indica

    che manca la certezza sistematica della completezza, accuratezza e pertinenza dei conti,

    che i sistemi non assicurano che i conti comprendano tutti i dati rilevanti,

    che i quadri direttivi e gli operatori esterni non hanno la certezza che le cifre corrispondano alla realtà;

    7.

    deplora che la distribuzione dei poteri in seno alla struttura direttiva della Commissione riduca il ruolo del contabile all'aggregazione delle informazioni figuranti sui conti che egli riceve dagli ordinatori; ritiene che il contabile debba assumere la responsabilità generale dell'integrità dei conti dell'istituzione nel suo insieme, anziché affidarsi esclusivamente a oltre trenta ordinatori delegati;

    8.

    si attende che il contabile convalidi i conti — non la nota che li accompagna — assumendo così la responsabilità personale delle cifre che essi contengono e, se vi sono delle riserve, che spieghi con esattezza natura e portata delle stesse; sottolinea la differenza tra l'approvazione formale dei conti da parte del collegio dei Commissari e la certificazione dell'esattezza e della veridicità dei conti da parte del contabile; invita ancora una volta (9) la Commissione a presentare le proposte legislative necessarie per la modifica del regolamento finanziario e/o delle relative modalità di attuazione;

    9.

    si rammarica del fatto che la Commissione si rifiuta di rafforzare il ruolo del contabile; sottolinea che la certificazione dei conti costituisce un elemento fondamentale della struttura di controllo e che in mancanza di tale elemento altri elementi della struttura di controllo nel complesso continueranno ad essere seriamente indeboliti; approva l’orientamento della recente riforma della gestione finanziaria della Commissione volto a responsabilizzare ciascun direttore generale; è tuttavia convinto che la garanzia che può essere fornita dai direttori generali debba essere supportata da una dichiarazione di affidabilità complessiva rilasciata dal contabile, che deve essere pienamente responsabile e disporre dei mezzi necessari per assolvere a questa responsabilità;

    10.

    si attende che la Commissione includa nella proposta di revisione del regolamento finanziario disposizioni che obbligano il contabile a certificare i conti, per esempio sulla base di verifiche di convalida o di controlli di sistema; ritiene che il contabile debba essere promosso al grado di responsabile finanziario (Chief Financial Officer), assumendo il ruolo di contrappeso istituzionale dell’amministrazione nei confronti dei suoi 39 servizi, e che il suo ruolo attuale, in cui deve limitarsi a convalidare in maniera puramente formale le informazioni ricevute dai direttori generali senza poter formulare, se necessario, le proprie osservazioni (articolo 61 del regolamento finanziario), è contrario allo scopo della riforma delle gestione finanziaria;

    11.

    sottolinea che l’inquadramento a un grado superiore del contabile non è un regresso al vecchio sistema, in cui l’allora «controllore finanziario» aveva la funzione di autorizzare i pagamenti e gli impegni e di effettuare controlli ex ante sulle operazioni; sottolinea la differenza tra il vecchio sistema da un lato e la richiesta di rivalorizzare il ruolo del contabile dall’altro, affinché quest’ultimo possa effettuare controlli di sistema ex-ante e controlli ex-post sulle operazioni; si rammarica del fatto che la Commissione continua ad avanzare l’argomentazione, fuorviante ed erronea, secondo la quale una rivalorizzazione del ruolo del contabile nell’ambito della struttura di controllo costituirebbe un regresso al vecchio sistema e che la firma dei conti da parte del contabile costituisce una pura formalità;

    12.

    comunica alla Commissione di non poter accettare alcun miglioramento di natura puramente cosmetica per quanto riguarda il ruolo del contabile; si attende che il regolamento finanziario preveda l’obbligo di una dichiarazione da parte del responsabile finanziario con la quale quest’ultimo, sotto la propria responsabilità e non sulla base delle informazioni ricevute dai direttori generali, attesta che i conti forniscono un’immagine veritiera e fedele e che le relative operazioni sono legittime e regolari;

    13.

    non capisce come la Corte dei conti abbia potuto emettere per 10 anni una dichiarazione d'affidabilità negativa sugli stanziamenti di pagamento, esprimendo nel contempo un’opinione de facto positiva sui conti generali della Commissione; a tale riguardo apprezzerebbe una breve spiegazione scritta della Corte;

    14.

    ricorda che il 17 dicembre 2002 la Commissione ha approvato un piano d'azione per la modernizzazione del sistema contabile delle Comunità europee che dovrebbe essere operativo dal 1o gennaio 2005; sottolinea che la compilazione del bilancio di apertura rappresenta una tappa cruciale per il successo della transizione da una contabilità di cassa a una contabilità di competenza;

    Valutazione complessiva della Corte dei conti per l'esercizio 2003 — assenza di ragionevoli garanzie

    15.

    constata con disappunto che, ancora una volta, la Corte «non dispone di ragionevoli garanzie sulla capacità dei sistemi di supervisione e controllo di importanti settori del bilancio di fronteggiare i rischi per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti dell'UE» (punto 0.4.);

    Valutazioni specifiche della Corte dei conti

    16.

    ricorda le conclusioni specifiche della Corte per quanto riguarda le spese:

    agricoltura: «Ulteriori progressi sono necessari per l'insieme delle spese agricole, per ovviare alle gravi carenze constatate nei sistemi di supervisione e di controllo» [Dichiarazione di affidabilità, paragrafo VI, lettera a)],

    fondi strutturali: «… persistere di deficienze nei sistemi destinati a garantire, a livello degli Stati membri, la sorveglianza ed il controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario …» [Dichiarazione di affidabilità, paragrafo VI, lettera b)],

    politiche interne: «… i miglioramenti constatati nei sistemi di supervisione e di controllo non sono ancora tali da permettere di evitare errori significativi …» [Dichiarazione di affidabilità, paragrafo VI, lettera c)],

    azioni esterne: «… è essenziale che gli elementi necessari per la supervisione ed il controllo dei sistemi e delle spese siano resi operativi ai fini di un miglioramento, sempre necessario» [Dichiarazione di affidabilità, paragrafo VI, lettera d)],

    aiuti di preadesione: «le carenze nei sistemi di supervisione e di controllo che erano già state individuate nel 2002 si sono tradotte in errori e rischi accresciuti che incidono sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni» [Dichiarazione di affidabilità, paragrafo VI, lettera e)],

    gestione condivisa: «In materia di gestione condivisa o decentrata … sono necessari maggiori sforzi per un’applicazione effettiva dei sistemi di supervisione e di controllo, affinché i rischi connessi possano essere maggiormente controllati» (Dichiarazione di affidabilità, paragrafo VIII);

    17.

    constata che le conclusioni della Corte situano chiaramente i principali problemi riguardanti la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti soprattutto a livello degli Stati membri e, in misura minore, a livello della Commissione;

    18.

    ritiene che, nei casi che implicano la gestione condivisa dei fondi comunitari, la Commissione debba individuare urgentemente soluzioni per rafforzare la responsabilità a livello di Stato membro affrontando con efficacia il «rischio di delega», che risulta dal fatto che la Commissione detiene, in materia di bilancio, la responsabilità ultima per tutte le sue spese, anche quando i fondi comunitari sono spesi in un quadro di gestione condivisa con gli Stati membri;

    Rischio di delega

    19.

    prende atto che, sebbene siano gli Stati membri a provvedere all'esecuzione della maggior parte del bilancio comunitario, la Commissione ha la responsabilità ultima della sua esecuzione e — fermo restando il principio di sussidiarietà introdotto con il trattato di Maastricht — anche delle misure di controllo all'interno degli Stati membri e della Commissione stessa;

    20.

    prende atto che la distinzione tra finanziamento e attuazione di una politica comunitaria dà adito al cosiddetto «rischio di delega», che concerne questioni come:

    a)

    il riconoscimento del fatto che gli Stati membri e i beneficiari non sempre rivolgono all'utilizzazione dei fondi europei la stessa attenzione che all'utilizzazione dei fondi nazionali,

    b)

    il carattere eterogeneo delle norme di controllo degli Stati membri e la rimarchevole mancanza di coinvolgimento della maggior parte delle istituzioni di controllo nazionali nella ricerca di assicurazioni quanto all'utilizzazione regolare e legittima dei fondi europei ai fini previsti,

    c)

    l'eccessiva dipendenza dalle definizioni giuridiche e contrattuali dei meccanismi di controllo, senza adeguati tentativi di basare il rapporto tra la Commissione e le autorità amministrative degli Stati membri sui principi di buona governance e di debito rispetto dell'obbligo di rendiconto,

    d)

    il fatto che i meccanismi di recupero scattano a posteriori, il che distoglie l'attenzione dalla necessità di adottare al più presto misure correttive e, in vari casi, permette che gli errori vengano ripetuti su un periodo troppo lungo,

    e)

    la lunga catena di passaggi che va dall'impegno in bilancio alla percezione da parte dei beneficiari finali, che richiede considerevoli sforzi per assicurare che la pista di controllo possa essere seguita,

    f)

    il numero limitato di test di convalida a campione che possono essere materialmente effettuati rispetto al numero totale delle operazioni;

    21.

    ritiene che tali problemi non possano essere risolti soltanto da controlli imposti a livello centrale e che la situazione attuale dimostri chiaramente l'esigenza di nuovi strumenti per rafforzare la comprensione, da parte della Commissione, dei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri; ritiene che solo la presentazione ex ante di informazioni sufficientemente dettagliate, in una dichiarazione formale di trasparenza, e una dichiarazione annuale di affidabilità ex post per quanto concerne la legittimità e la regolarità delle operazioni da parte della massima autorità politica e di gestione (il ministro delle Finanze) di ciascuno Stato membro, come suggerito a più riprese dal servizio di audit interno della Commissione (10), consentiranno alla Commissione di ottemperare agli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 274 del trattato;

    22.

    invita la Commissione a presentare prima del 1o ottobre 2005 una relazione iniziale che studi la possibilità di un protocollo, da concludere con gli Stati membri, in cui l'autorità di gestione (il ministro delle Finanze) dichiari, prima di procedere alle spese e su base annuale, che vengono applicati adeguati sistemi di controllo in grado di fornire garanzie sufficienti nell'ottica della responsabilità della Commissione;

    23.

    raccomanda che tale relazione richieda l'inclusione, nella dichiarazione annuale di trasparenza, di

    a)

    una descrizione dei sistemi di controllo da parte dell'autorità di gestione dello Stato membro,

    b)

    una valutazione dell'efficacia di tali sistemi di controllo,

    c)

    un piano d'azione correttivo, qualora necessario, elaborato dall'autorità di gestione dello Stato membro in consultazione con la Commissione,

    d)

    la conferma della descrizione da parte di un istituto nazionale di controllo o di un altro revisore esterno, e

    raccomanda inoltre che tale relazione specifichi i diritti della Commissione di verificare la dichiarazione di trasparenza e stabilisca chiaramente qual è l'autorità giuridica preposta all'irrogazione di sanzioni riguardo al finanziamento complessivo dello Stato membro interessato, nel caso di informazioni inadeguate;

    24.

    ritiene inopportuno decidere gli stanziamenti per una politica di gestione condivisa per il periodo post 2007 senza fornire una risposta concreta alle osservazioni della Corte dei conti e senza migliorare in modo sostanziale i meccanismi di controllo degli Stati membri;

    25.

    avvisa la Commissione e il Consiglio della difficoltà di giungere alla conclusione di un accordo interistituzionale sulle nuove prospettive finanziarie finché non sarà stato pienamente accettato il principio delle dichiarazioni di trasparenza da parte della massima autorità politica e di gestione (il ministro delle Finanze) di ciascuno Stato membro, secondo le indicazioni dei paragrafi da 21 a 23, e finché non sarà data priorità alla sua effettiva applicazione;

    26.

    ritiene che non siano possibili progressi nella gestione finanziaria dell'Unione europea senza la partecipazione attiva degli Stati membri e che tale «partecipazione» debba essere stabilita a livello politico;

    27.

    è convinto che un ministro delle Finanze preferirà instaurare sistemi di supervisione e controllo ben funzionanti anziché correre il rischio di dover spiegare al suo parlamento per quali motivi il tesoro nazionale deve rimborsare somme ingenti all'Unione europea;

    28.

    invita la Commissione a mostrarsi più rigorosa nella sorveglianza degli organismi pagatori e a essere meno tollerante di fronte all'incompetenza, esaminando la possibilità di:

    chiedere a tutti gli organismi pagatori di sottoporsi a una revisione annuale da parte di un revisore esterno,

    fissare obiettivi di prestazione,

    sospendere i pagamenti se gli obiettivi di prestazione chiaramente definiti non sono soddisfatti e garantire che gli organismi siano preavvertiti che questa sarebbe la conseguenza inevitabile di una prestazione insufficiente,

    eliminare gli organismi che sistematicamente non raggiungono gli obiettivi di prestazione,

    rendere gli organismi finanziariamente responsabili dei loro errori;

    La dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti …

    29.

    ricorda che dall'entrata in vigore del trattato di Maastricht la Corte dei conti è tenuta a presentare annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione di affidabilità (nota come «DAS», abbreviazione del francese «Déclaration d'Assurance») che attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni;

    30.

    sottolinea che la scelta dei criteri e del metodo per pervenire alla DAS è stata lasciata alla discrezione della Corte e non è stata imposta dal legislatore;

    31.

    ricorda che, inizialmente, la Corte basava il proprio parere interamente su un metodo statistico che consisteva nell'effettuare test diretti di convalida su un campione globale e nell'estrapolare il tasso di errore più verosimile;

    … e i problemi che la caratterizzano

    32.

    riassume come segue la natura della DAS e alcune delle limitazioni che la caratterizzano, in quanto tali elementi devono essere presi in considerazione in sede di valutazione dei risultati dell'analisi della DAS e degli effetti di tali risultati sulla decisione di concedere o meno il discarico, nonché in vista di possibili futuri miglioramenti della metodologia:

    a)

    la DAS fa parte dell'audit finanziario svolto dalla Corte; l'obiettivo è ottenere garanzie quanto alla regolarità e alla legittimità delle operazioni sottostanti; le domande tipiche dell'audit finanziario sono: «i conti forniscono una rappresentazione veritiera e corretta?» e «quanti errori sono stati individuati nelle operazioni?»;

    b)

    la DAS fa parte solo indirettamente del controllo sulla gestione (11), che è di più ampia portata ed esamina se le risorse sono state utilizzate in maniera ottimale; in questo contesto la domanda tipica è: «le risorse sono state spese in modo giudizioso e utilizzate conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia?»;

    c)

    anche se la DAS può dimostrare che le risorse sono state utilizzate in maniera totalmente regolare e legittima, ciò non fornisce alcuna indicazione rispetto all'economicità della spesa, in quanto la DAS non pone e non può porre la domanda né dare la risposta; in altre parole, i fondi possono essere stati totalmente sprecati, pur essendo stati utilizzati in modo del tutto regolare e legittimo;

    d)

    l'accento posto attualmente sulla legittimità e regolarità della spesa non contribuisce a informare il legislatore e il pubblico quanto all'efficacia della spesa;

    e)

    l'impostazione della DAS è un corollario dell'attenzione politica rivolta alla «necessità» di ridurre frodi e irregolarità, ma non contribuisce in misura significativa a una riduzione degli sprechi;

    f)

    i mezzi di informazione molto spesso danno un’interpretazione erronea all'attuale dichiarazione di affidabilità e presentano una DAS negativa come la prova che la quasi totalità delle risorse dell'Unione è oggetto di frode; tale immagine fuorviante può avere un effetto negativo sull'atteggiamento dei cittadini nei confronti di altre questioni europee, come la Costituzione e le nuove prospettive finanziarie;

    g)

    l'impostazione della DAS non permette ancora di individuare in modo adeguato i progressi realizzati: la DAS è o positiva o negativa; la metodologia dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per ottenere informazioni sufficienti riguardo ai miglioramenti realizzati in ciascun settore da un anno all'altro nei vari Stati membri;

    L'attuale riforma della DAS …

    33.

    riconosce che negli ultimi anni la Corte dei conti si è dimostrata sensibile alle critiche mosse e ha cercato di modificare la metodologia della DAS ampliando la base di valutazione;

    34.

    osserva che la DAS globale è attualmente il risultato del consolidamento di analisi specifiche relative alle risorse proprie e ai vari capitoli operativi delle prospettive finanziarie e che le valutazioni settoriali si basano ormai su quattro fonti di informazione:

    a)

    una valutazione del funzionamento dei sistemi di supervisione e di controllo;

    b)

    l'esame approfondito di campioni di operazioni;

    c)

    un’analisi delle relazioni annuali di attività e delle dichiarazioni dei direttori generali della Commissione;

    d)

    l'esame dei lavori di altri revisori contabili;

    … è un passo nella buona direzione, ma apparentemente troppo modesto

    35.

    osserva che la questione centrale nel contesto della DAS dovrebbe essere quella di determinare se i sistemi di supervisione e di controllo instaurati a livello comunitario e nazionale forniscono alla Commissione garanzie ragionevoli quanto alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

    36.

    invita la Corte a migliorare ulteriormente la presentazione della dichiarazione di affidabilità globale e delle valutazioni specifiche continuando sulla strada di una descrizione più completa delle riserve, e a includere informazioni più esplicite e specifiche sulle carenze nei vari settori e nei vari Stati membri, nella prospettiva di stabilire, seguendo un approccio basato sul rischio, un elenco operativo delle riserve, che possono essere monitorate nel corso del tempo;

    37.

    si rende conto che l'obiettivo dell'esame di un campione di operazioni non è più quello di calcolare il tasso di errore più verosimile e che i risultati di tale esame, nel quadro del nuovo approccio, sono considerati unitamente a quelli ottenuti attraverso le altre tre fonti di informazione;

    38.

    invita la Corte, al fine di determinare se il nuovo approccio è fondamentalmente diverso da quello iniziale, a fornire ulteriori informazioni sul rapporto tra le quattro fonti di informazione nell'elaborazione delle valutazioni settoriali;

    39.

    invita la Corte a indicare dettagliatamente in quale misura ha potuto ottenere le conclusioni di audit di «altri revisori» e il ruolo che tali conclusioni hanno svolto nel suo giudizio; prende atto dell'assenza di riferimenti ai risultati di altri revisori nella relazione annuale; apprezzerebbe in particolare informazioni sui risultati e le difficoltà nel quadro della cooperazione con gli «altri revisori» nei vari Stati membri, in quanto tra questi rientrano le istituzioni nazionali di controllo, che godono di totale autonomia rispetto alle istituzioni europee;

    40.

    ritiene che, pur trattandosi di un passo nella buona direzione, l'attuale riforma della DAS non sia sufficiente a correggere i limiti e le carenze suindicati; accoglie positivamente il fatto che il nuovo approccio dà un’idea della regolarità su base settoriale, ma deplora che manchi ancora una comprensione sufficiente della regolarità delle spese per Stato membro; ritiene che la DAS resti uno strumento troppo basato sull'analisi delle operazioni e dei singoli errori; ritiene pertanto che l'analisi del funzionamento dei sistemi di supervisione e di controllo vada rafforzata nell'ottica di proporre miglioramenti concreti di tali sistemi e di individuare l'origine delle carenze constatate;

    41.

    invita la Corte a sviluppare ulteriormente il suo approccio qualitativo per tenere sufficientemente conto del carattere pluriennale di molti programmi e dei corrispondenti controlli compensativi, come i controlli ex post e le correzioni relative alla liquidazione dei conti, che servono a tutelare il bilancio UE in quanto assicurano il recupero degli importi indebitamente pagati; apprezzerebbe che la Corte presentasse una relazione speciale su questo tema fondamentale, per chiarire in tal modo il rapporto tra controlli ex ante e verifiche ex post;

    42.

    sottolinea che, sebbene rappresentino un elemento importante dei sistemi di supervisione e di controllo, i controlli compensativi non possono compensare le carenze di tali sistemi o addirittura quelle già presenti a livello di elaborazione delle politiche;

    43.

    si rammarica, a questo riguardo, del crescente numero di domande di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione e la validità del diritto comunitario; sottolinea l'importanza di evitare una legislazione comunitaria di cattiva qualità poiché essa ha effetti negativi sui risultati che l'Unione ottiene e genera incertezza giuridica fra le persone, le istituzioni e le imprese ad essa soggette negli Stati membri; prende atto dell'inequivocabile affermazione della Corte riguardo ai programmi quadro di ricerca, per i quali «[errori significativi di legittimità e regolarità a livello dei pagamenti] rischiano di ripetersi se non si procede ad una revisione delle norme che disciplinano detti programmi» [Dichiarazione di affidabilità, paragrafo VI, lettera c)];

    44.

    invita la Commissione a ridurre i rischi di errore nelle domande di finanziamento comunitario facendo in modo che la legislazione comunitaria includa norme chiare e di facile applicazione in relazione all'ammissibilità delle spese e preveda l'imposizione di sanzioni amministrative dissuasive e proporzionate nel caso in cui i costi ammissibili risultino essere stati gonfiati;

    Audit unico (single audit)

    45.

    ricorda che al paragrafo 48 della sua decisione del 10 aprile 2002 sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (12) il Parlamento chiedeva alla Corte di elaborare un parere «sull'attuabilità dell'introduzione di un modello di audit unico relativamente al bilancio UE, in cui ogni livello di controllo poggi sul precedente, al fine di ridurre il carico sull'oggetto dell'audit e di migliorare la qualità delle attività di controllo, ma senza pregiudicare l'indipendenza degli organismi di controllo interessati»;

    46.

    ricorda inoltre che nella stessa decisione è stato chiesto alla Commissione di elaborare una relazione sullo stesso argomento, e rileva che la Commissione non l'ha ancora fatto;

    47.

    accoglie favorevolmente il parere n. 2/2004 della Corte dei conti (13) sul modello di audit unico, che considera un contributo molto importante al dibattito sulla DAS e pertanto meritevole di uno studio approfondito da parte di tutti gli interessati; rileva che il parere non riguarda principalmente un modello di «audit unico» nello stretto significato del termine, cioè nel senso che un’operazione è sottoposta esclusivamente ad un unico audit da parte di una sola autorità, ma si occupa innanzitutto della creazione di un «Quadro di controllo interno comunitario (QCIC)» (punto 3);

    48.

    prende atto con particolare interesse delle raccomandazioni formulate dalla Corte per un quadro di controllo interno efficace ed efficiente:

    a)

    «principi e norme comuni … [si devono] applicare a tutti i livelli dell'amministrazione, tanto nelle istituzioni quanto negli Stati membri» (punto 57),

    b)

    «i controlli interni dovrebbero fornire una ragionevole» (non assoluta) «garanzia della legittimità e regolarità delle operazioni, e dell'osservanza dei principi di economia, di efficienza e di efficacia» (punto 57),

    c)

    «il costo dei controlli dovrebbe essere proporzionato ai benefici che ne risultano, in termini monetari e politici» (punto 57),

    d)

    «il sistema dovrebbe basarsi su una struttura logica a catena, in cui i controlli sono effettuati, registrati e i risultati comunicati secondo una norma comune che consente a tutti i partecipanti al sistema di fare affidamento su di essi» (punto 57) (14);

    49.

    si chiede, alla luce delle critiche che sono state costantemente rivolte all'impostazione tradizionale della DAS in questi ultimi dieci anni, perché queste raccomandazioni non siano state pubblicate molto prima;

    50.

    ritiene che la struttura proposta per un quadro di controllo interno comunitario possa essere uno strumento importante per giungere a sistemi di supervisione e di controllo migliori e più efficienti e possa pertanto contribuire a quella modernizzazione della metodologia della DAS di cui vi è tanto bisogno;

    51.

    sottolinea che l'obbligo di rendere conto dell'uso dei fondi comunitari comincia negli Stati membri e che le informazioni fornite dalla massima autorità politica e di gestione (il ministro delle Finanze) di ciascuno Stato membro, secondo quanto indicato ai paragrafi da 21 a 23, devono pertanto essere parte integrante del quadro di controllo interno comunitario;

    52.

    rileva che il quadro di controllo interno comunitario — come indica il nome — si situa nell'area del «controllo interno» e pertanto non riguarda gli attori dell'area dell'«audit esterno»;

    53.

    si rammarica che la Corte non abbia presentato proposte coraggiose per quanto riguarda la partecipazione delle istituzioni nazionali di controllo al miglioramento della trasparenza e del rispetto dell'obbligo di rendiconto (elementi essenziali della buona amministrazione pubblica) a livello di Stati membri, soprattutto in quanto i risultati dell'audit della Corte dimostrano chiaramente che è proprio a tale livello che ve ne è maggiore bisogno;

    54.

    prende atto con compiacimento dell'iniziativa della Corte dei conti dei Paesi Bassi di pubblicare ogni anno una «Relazione sulle tendenze nell'UE» in cui esamina la gestione finanziaria nell'Unione europea e presenta il suo parere sul monitoraggio e il controllo dell'uso dei fondi comunitari nei Paesi Bassi (15); vorrebbe incoraggiare altre istituzioni nazionali di controllo a seguire questo esempio;

    55.

    invita la Commissione ad avviare discussioni con l'autorità di discarico, il Consiglio e — nel debito rispetto della sua indipendenza — con la Corte dei conti quale osservatore, e ad elaborare un piano d'azione per la realizzazione, quanto prima possibile, di un quadro di controllo interno comunitario;

    56.

    invita inoltre la Commissione ad assicurarsi che le proposte dettagliate che definiranno il quadro giuridico delle proposte politiche da essa formulate nel quadro del progetto politico per l'Unione fino al 2013 tengano pienamente conto degli elementi contenuti nel «quadro di controllo interno comunitario» e del principio delle dichiarazioni annuali da parte della massima autorità politica e di gestione (ministro delle Finanze) di ciascuno Stato membro, secondo quanto indicato ai paragrafi da 21 a 23;

    57.

    invita la Corte dei conti a informare la commissione competente del Parlamento europeo sulla questione della conformità delle proposte della Commissione con il «quadro di controllo interno comunitario» e con il principio delle dichiarazioni annuali;

    Miglioramento delle relazioni annuali di attività e delle dichiarazioni dei direttori generali

    58.

    si compiace che la Corte dei conti constati che «per la prima volta, la Commissione ha presentato un’analisi del livello di garanzia che offrono i sistemi di supervisione e di controllo in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti» e che in tal modo essa si assume «la responsabilità dell'esecuzione del bilancio … facendo proprie le posizioni degli ordinatori delegati» (punto 1.58 della relazione annuale 2003 della Corte dei conti);

    59.

    prende atto tuttavia che la Corte dei conti constata (cfr. punto 1.69, tabella 1.2, punti da 5.57 a 5.62, 7.48, 8.36 e 8.38) che «l'ampiezza delle riserve formulate da alcuni servizi è scarsamente compatibile, o sostenuta in maniera insufficiente, rispetto alla garanzia espressa nelle dichiarazioni» e ritiene che, nonostante il miglioramento constatato, «le relazioni annuali di attività e le dichiarazioni dei direttori generali non possano ancora costituire sistematicamente una fonte utile di sostegno per le proprie conclusioni di audit nei diversi settori delle prospettive finanziarie» (cfr. punto 1.71 e tabella 1.2);

    60.

    invita la Commissione a tener conto delle suddette osservazioni della Corte dei conti e a presentare in ciascuna relazione annuale d'attività le misure adottate per limitare il rischio di errori nelle operazioni sottostanti, accompagnate da una valutazione della loro efficacia; si attende che tali misure portino ad una migliore visione generale dei rischi e ad un rafforzamento della cultura della gestione dei rischi nelle direzioni generali della Commissione; osserva tuttavia che ciò dovrà essere avvalorato e sostenuto da una metodologia di gestione dei rischi comune e guidata dal centro;

    61.

    invita inoltre la Commissione a rafforzare il processo delle relazioni annuali d'attività e della relazione di sintesi e a fornire garanzie rafforzate sulle quali la Corte dei conti possa basare la formulazione della sua dichiarazione di affidabilità; riconosce che sono stati compiuti i primi passi per migliorare la comprensione di questo processo e per rendere più significative le relazioni annuali d'attività, le riserve e le dichiarazioni; invita la Commissione a dedicare grande attenzione all'ulteriore miglioramento delle relazioni e a rafforzare il seguito dato alle osservazioni ivi contenute; invita in particolare la Commissione a chiarire la definizione delle riserve e delle altre osservazioni riprese nelle relazioni annuali di attività che potrebbero indicare eccezioni alle norme;

    62.

    invita la Commissione a trasformare la relazione di sintesi annuale in una dichiarazione di affidabilità consolidata relativa all'insieme dei controlli finanziari e di gestione della Commissione;

    63.

    invita la Corte dei conti ad indicare le condizioni necessarie che potrebbero consentirle di tenere maggiormente conto delle relazioni annuali di attività e delle dichiarazioni nel formulare la sua dichiarazione di affidabilità;

    64.

    invita la Commissione a garantire, mediante approfonditi programmi di formazione e informazione, che tutti i suoi funzionari siano consapevoli dei mezzi di cui dispongono per riferire i loro sospetti di irregolarità o cattiva gestione mediante la normale procedura gerarchica e, all'occorrenza, mediante le procedure speciali di denuncia di anomalie;

    Altre raccomandazioni

    65.

    invita la Commissione a presentare stime dei tassi d'errore per settore e Stato membro, utilizzando i risultati del lavoro di audit che già svolge e del lavoro di controllo effettuato dagli Stati membri, nonché un’analisi della qualità delle informazioni presentate dagli Stati membri, e a pubblicare i risultati nelle relazioni annuali di attività e nella sintesi di tali relazioni, in modo da fornire un quadro chiaro della qualità dei sistemi amministrativi degli Stati membri per quanto riguarda il rispetto dell'obbligo di rendiconto nell'UE;

    66.

    invita la Corte dei conti a includere nelle osservazioni della DAS una valutazione dell'esattezza delle informazioni presentate dalla Commissione e dai singoli Stati membri e a valutare i progressi realizzati;

    67.

    invita la Commissione a rivedere il regolamento finanziario al fine di migliorarne l'applicazione e la comprensibilità, e ad aumentare l'efficacia dei controlli grazie ad un’analisi critica dei controlli previsti sul piano quantitativo e qualitativo;

    68.

    ricorda ai singoli Commissari la loro responsabilità politica di garantire che le Direzioni generali di loro competenza siano ben gestite e ribadisce la proposta che all'interno di ciascun gabinetto si attribuisca a un consigliere la responsabilità specifica, tra l'altro, di controllare tutte le relazioni di audit [come proposto nella risoluzione del Parlamento del 22 aprile 2004 (16) su Eurostat], dato che in passato sono stati ignorati i preavvisi relativi ai problemi;

    69.

    rileva che l'imposizione sistematica di sanzioni agli Stati membri ha condotto a una riluttanza da parte di questi ultimi a rivelare i problemi di esecuzione; chiede alla Commissione di porre maggiormente l'accento sull'aspetto dell'apprendimento del controllo finanziario, favorendo scambi di informazioni tra gli Stati membri, l'elaborazione di parametri, la partecipazione dei revisori dei conti nazionali alle équipe di audit e gli investimenti congiunti in migliori sistemi informatici, come pure effettuando audit preventivi intesi a fornire consulenza piuttosto che a imporre sanzioni;

    70.

    si attende che la Commissione, nella relazione sul seguito dato, fornisca dettagli esaurienti delle azioni decise e attuate per tenere conto delle osservazioni e seguire le raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti nella relazione annuale 2003 e nelle tre relazioni annuali precedenti (2002-2001-2000); chiede alla Commissione di inserire nella relazione sul seguito dato un elenco dettagliato ed un calendario delle misure in programma nei casi in cui non è stata ancora adottata e/o attuata alcuna azione;

    71.

    invita la Corte dei conti a presentare una relazione annuale che illustri le attività della Corte stessa, la sua capacità di realizzare gli obiettivi di produzione, i costi unitari, i settori di sviluppo significativi ed altri fattori rilevanti per quanto riguarda le prestazioni dell'istituzione; rileva che una tale relazione di gestione sarebbe anche un modo eccellente per rendere note informazioni sulla modernizzazione della DAS e su altri sviluppi nel metodo di controllo della Corte;

    72.

    invita inoltre la Corte dei conti a studiare la possibilità di pubblicare nel suo sito web il suo manuale di audit e informazioni sull'impostazione della DAS;

    73.

    si compiace dell'intenzione del Consiglio di «approfondire ulteriormente l'esame delle questioni relative alla revisione dei conti e al controllo finanziario per assicurare maggiore efficacia e regolarità al processo di monitoraggio della raccomandazione del Consiglio sullo scarico» (17);

    74.

    invita la Corte dei conti a organizzare ogni anno una serie di «verifiche dei dati di riferimento» di voci di spese delegate, da pubblicare in relazioni speciali in cui

    tutti i 25 Stati membri sono sottoposti ad audit per lo stesso programma o la stessa attività,

    i risultati sono pubblicati per ciascuno Stato membro in modo aperto e trasparente affinché possano essere effettuati raffronti,

    e invita la Corte ad organizzare audit di seguito in momenti successivi al fine di verificare i progressi compiuti;

    75.

    invita il Consiglio a collaborare con il Parlamento e la Commissione per dare alla creazione di un quadro globale di controllo e di audit la priorità e la spinta politica necessarie, istituendo un comitato di esperti ad alto livello incaricato di:

    i)

    riunire una serie di personalità eminenti dotate di esperienza in materia di istituzioni dell'UE, di autorità nazionali di controllo e di ministeri delle Finanze, nonché esperti di istituti internazionali di audit;

    ii)

    elaborare un progetto di piano d'azione per la creazione di un ambiente coerente di controllo interno e di audit esterno, con particolare riferimento alla nozione di gestione condivisa;

    iii)

    individuare eventuali ostacoli costituzionali, politici e amministrativi da superare per consentire agli istituti nazionali di audit di partecipare attivamente al processo inteso a tutelare il denaro dei contribuenti utilizzato attraverso il bilancio dell'Unione;

    iv)

    presentare quanto prima una relazione al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento;

    76.

    intende invitare, una volta l'anno, un rappresentante del Consiglio a informare la commissione competente del Parlamento sull'andamento dei lavori in seno al gruppo di esperti, assicurando in tal modo il carattere «continuativo» dell'attività del gruppo;

    77.

    considera essenziale valutare in che modo le istituzioni nazionali di controllo possano svolgere un ruolo più operativo nel processo, tenendo presente che si tratta di istituzioni indipendenti e che non sempre esse posseggono un’esperienza sufficiente per quanto riguarda la legislazione dell'UE; invita la Corte dei conti a trasmettere una valutazione (riguardante anche l'impiego ottimale delle risorse) dei risultati del lavoro del Comitato di contatto dei presidenti delle istituzioni superiori di controllo (ISC) dell'UE e della Corte dei conti, nonché il punto di vista della Corte circa la possibilità che per effetto dell'allargamento si assista a un rilancio del ruolo di quest'organo;

    78.

    ritiene inoltre che potrebbe essere necessario esaminare l'opportunità di riformare l'attuale struttura, «sbilanciata verso l'alto», e l'attuale funzionamento della Corte dei conti; ricorda che attualmente la Corte ha 25 membri e 736 dipendenti, di cui 325 sono revisori professionisti (gradi A e B); di questi, 275 (gradi A e B) lavorano nei gruppi di audit e 50 (gradi A) nei gabinetti dei Membri;

    79.

    si rammarica che i limiti di tempo gli impediscano di dedicare alla raccomandazione del Consiglio l'attenzione che essa merita, e invita la Commissione a trasmettere — e il Consiglio ad adottare — la seguente proposta di modifica dell'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

    «Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione, entro il 30 giugno dell'anno n +2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n»;

    80.

    invita il suo presidente a trattare, nel discorso che rivolgerà al prossimo Consiglio europeo, la necessità di migliorare la gestione finanziaria dei fondi dell'UE da parte degli Stati membri;

    B.   QUESTIONI SETTORIALI

    Risorse proprie

    81.

    segnala che la quota delle risorse proprie calcolata sulla base del reddito nazionale lordo è in costante aumento e tra poco raggiungerà i due terzi delle risorse proprie; sostiene pertanto espressamente la raccomandazione della Corte dei conti (punto 3.48) secondo cui la Commissione dovrebbe eseguire un maggior numero di controlli diretti sui dati alla base dei conti nazionali;

    Agricoltura, salute degli animali e misure volte a lottare contro le frodi

    Recupero di pagamenti irregolari

    82.

    invita gli Stati membri a notificare puntualmente ogni tre mesi i casi di irregolarità, pur ammettendo che in casi eccezionali gli Stati membri possano chiedere una deroga; si attende che i servizi competenti degli Stati membri siano dotati di personale sufficiente e adeguatamente formato, e che tutti gli Stati membri, compresi Germania, Grecia e Spagna, ricorrano alla presentazione di relazioni per via elettronica entro il luglio 2005; invita la Commissione a informare la sua commissione competente dei progressi compiuti in tale settore entro il settembre 2005;

    83.

    osserva che la Commissione è responsabile del mancato recupero di almeno EUR 1 120 milioni nel periodo che va dal 1971 al settembre 2004; considera tale situazione inaccettabile e ritiene che gli Stati membri e la Commissione siano venuti meno all'obbligo di diligenza; si attende di ricevere, in tempo per la procedura di discarico relativa al 2004, una relazione che indichi tempi e modi previsti per il recupero di tali somme; rileva che EUR 812 milioni sono attualmente oggetto di controversie giudiziarie e possono parimenti essere recuperabili; si attende inoltre una valutazione dell'efficacia del «premio» del 20 % pagabile all'organismo pagatore in caso di riuscito recupero;

    84.

    invita la Commissione a proporre norme semplificate e più coerenti per quanto concerne i recuperi in vista della revisione del regolamento finanziario; si attende di essere consultato a tale riguardo prima che la proposta della Commissione sia finalizzata;

    85.

    prende atto che entro marzo 2005 la Commissione avrà riesaminato tutti i circa 4 000 casi di irregolarità (442 rilevanti e 3 500 minori) che si sono verificati nel periodo di riferimento;

    86.

    si compiace dell'intenzione della Commissione di migliorare la «lista nera» che elenca gli operatori per i quali risultano irregolarità annuali superiori a EUR 100 000;

    87.

    insiste sulla necessità che la Commissione realizzi progressi misurabili, registrando i futuri miglioramenti con un realistico benchmarking e riferendo regolarmente i progressi ottenuti alla commissione competente del Parlamento;

    88.

    invita la Commissione a migliorare il controllo degli organismi pagatori che sono responsabili dell'attuazione della politica agricola comune; sottolinea che prima dell'adesione tali organismi di pagamento nei nuovi Stati membri erano soggetti all'approvazione da parte della Commissione; invita la Commissione a seguire tale prassi e a sottoporre al Parlamento una relazione sulla possibilità di approvazione degli organismi pagatori da parte della Commissione negli attuali Stati membri;

    Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

    89.

    rileva che, in assenza di norme comuni, le banche dati nazionali create dagli Stati membri nel quadro del sistema di identificazione e registrazione non prevedono dispositivi per lo scambio di dati; si rammarica del fatto che ciò mette potenzialmente a repentaglio la tracciabilità transfrontaliera degli animali;

    90.

    riconosce che la regolamentazione attuale non consente alla Commissione di mettere a punto norme vincolanti sui sistemi di interconnessione delle banche dati nazionali; invita la Commissione, alla luce delle osservazioni contenute nella relazione speciale della Corte dei conti, a presentare una proposta legislativa che estenda le competenze di esecuzione della Commissione al fine di garantire la compatibilità tra le banche dati nazionali;

    91.

    invita la Commissione a fornire, nel contesto del quadro giuridico vigente, orientamenti e consigli sugli scambi di dati, specialmente ai nuovi Stati membri che stanno creando attualmente le loro banche dati nazionali;

    92.

    afferma che la sostituzione dell'attuale sistema dei marchi auricolari con dispositivi di identificazione elettronica non solo gioverebbe al benessere degli animali, ma inoltre assicurerebbe meglio la loro tracciabilità da uno Stato membro all'altro, purché le informazioni registrate in tali dispositivi elettronici fossero armonizzate; chiede alla Commissione di presentare una proposta concreta sull'uso di sistemi di identificazione elettronica al posto dei marchi auricolari; sottolinea che la proposta dovrebbe conferire competenze di esecuzione alla Commissione per facilitare la fissazione di norme comuni per le informazioni da memorizzare nei rispettivi dispositivi elettronici; ritiene che la tecnologia necessaria all'introduzione di un sistema di identificazione elettronica debba aver raggiunto un livello adeguato per poter essere applicata;

    Gestione e supervisione delle misure di lotta all'afta epizootica

    93.

    osserva che la legislazione comunitaria prevede che la Commissione presenti ogni tre anni una relazione al Parlamento e al Consiglio sull'applicazione delle azioni di eradicazione dell'afta epizootica e sulla relativa spesa comunitaria; si rammarica che la Commissione non abbia finora assolto tale obbligo; chiede alla Commissione di presentare tale valutazione esauriente ogni tre anni, a partire dal 2006; ritiene che la valutazione debba tenere conto di analisi costi-benefici della strategia comunitaria;

    94.

    pone in rilievo che occorre verificare da vicino non solo il recepimento formale, ma anche l'applicazione effettiva da parte degli Stati membri; chiede alla Commissione di promuovere ulteriormente la ricerca sui vaccini e i test e di aggiornare lo studio concernente la capacità dei servizi veterinari degli Stati membri di garantire un efficace e tempestivo controllo della malattia;

    95.

    osserva che nel corso dell'ultimo decennio il trasporto di animali all'interno del mercato unico si è moltiplicato, mentre i problemi riguardanti la tracciabilità dei movimenti degli animali e il loro benessere durante il trasporto non sono ancora stati risolti in modo soddisfacente; chiede alla Commissione di prendere in maggiore considerazione la possibilità di ridurre il trasporto grazie a un maggiore utilizzo dei mattatoi locali; invita inoltre la Commissione ad assumere iniziative immediate per ridurre il trasporto di animali malati o feriti;

    96.

    considera essenziale sottolineare l'importanza del ruolo svolto dagli allevatori nella strategia comunitaria di prevenzione e controllo della malattia; invita la Commissione a presentare al Consiglio e al Parlamento una proposta legislativa che subordini il rimborso comunitario dell'indennizzo versato dagli Stati membri agli allevatori per le misure di eradicazione della malattia all'assolvimento, da parte degli allevatori, dell'obbligo di notificare rapidamente il manifestarsi di un focolaio;

    97.

    afferma che occorre chiarire ulteriormente il quadro finanziario per garantire parità di trattamento per gli allevatori e trasparenza nel calcolo dell'indennizzo; nota che, nella risoluzione del 17 dicembre 2002 sulla crisi dell'afta epizootica del 2001 (18), il Parlamento riteneva che l'equa gestione degli indennizzi fosse essenziale per evitare le frodi; chiede alla Commissione di allineare i tassi di rimborso per le diverse malattie e di stabilire validi criteri per il calcolo, ad esempio il valore corrente di mercato dell'animale; riconosce che, in caso di comparsa della malattia, non vi è un valore di mercato chiaramente definito per gli animali giovani da ingrasso, gli animali da riproduzione e gli animali iscritti nel libro genealogico, ma solamente per il bestiame a fine ingrasso;

    98.

    sottolinea che, dato che la salute pubblica è nell'interesse di tutta la società, i fondi pubblici devono continuare a rappresentare la fonte principale di finanziamento per le spese comunitarie di eradicazione e che gli allevatori sono anche dei contribuenti; rileva che in taluni Stati membri gli allevatori contribuiscono finanziariamente ai costi nazionali di eradicazione (necessari a cofinanziare i costi totali), mentre altri Stati membri non richiedono contributi a tale settore, il che potrebbe pregiudicare la parità delle condizioni degli agricoltori nell'UE; ricorda che la commissione temporanea sull'afta epizootica del Parlamento europeo aveva chiesto alla Commissione di proporre soluzioni per fare in modo che gli allevatori potessero partecipare alle spese della Comunità; prende atto degli sforzi compiuti in vari Stati membri e dello studio effettuato nel 2003 per la Commissione che esplora modalità per ottenere contributi finanziari dagli allevatori;

    L'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

    99.

    valuta positivamente la riforma del sostegno ai produttori di tabacco nell'ambito della PAC adottata dal Consiglio nel 2004, che punta a dissociare l'aiuto mediante un trasferimento graduale del premio per il tabacco ad un regime di diritti al pagamento unico per azienda, in un periodo transitorio di quattro anni;

    100.

    fa propria la raccomandazione della Corte dei conti europea alla Commissione di fare in modo che le proposte di riforma siano sostenute da dati sufficienti e da analisi d'impatto; chiede alla Commissione di dedicare particolare attenzione all'importanza della produzione del tabacco per l'occupazione e l'economia delle zone svantaggiate;

    101.

    osserva che la produzione di tabacco nell'UE copre solamente il 30 % del fabbisogno dell'industria; rileva che l'ultima riforma dell'OCM ha già introdotto meccanismi per allineare la produzione europea sulla domanda nell'UE;

    102.

    osserva che, quale conseguenza dell'attuale squilibrio tra domanda e offerta, la maggior parte del tabacco prodotto nell'UE viene esportato; si rammarica che tale politica non sia in linea con l'aiuto comunitario allo sviluppo concesso ai piccoli produttori di tabacco nei paesi in via di sviluppo dipendenti dalle esportazioni, poiché le esportazioni di tabacco dell'UE riducono in misura significativa le possibilità di esportazione di tali paesi; esige che la politica agricola e la politica di sviluppo della Comunità siano rese coerenti tra loro;

    103.

    sottolinea che, anche se è possibile praticare altre colture nelle zone di coltivazione del tabacco, l'equilibrio economico delle aziende agricole dipende in ampia misura dalla tabacchicoltura; come ha riconosciuto il Parlamento nella sua relazione sull'ultima riforma OCM, «è estremamente difficile trovare alternative economiche in grado di generare lo stesso numero di posti di lavoro della produzione del tabacco»; chiede alla Commissione di portare avanti la sua politica di promozione delle colture alternative e di utilizzare il Fondo per il tabacco quale strumento importante sia per migliorare la qualità del tabacco dell'UE che per sostenere la ricerca sulle colture alternative;

    104.

    rileva che è stata trascurata la ricerca nel settore delle colture alternative e che i produttori non sono stati incoraggiati a riconvertirsi ad altre attività economiche; fa presente che il Fondo comunitario per il tabacco, che è finanziato da un prelievo sulla sovvenzione al tabacco ed è gestito dalla Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale (50 %) e dalla Direzione generale per la Salute e tutela dei consumatori (50 %), è stato sottoutilizzato e che la maggior parte di EUR 68 milioni inutilizzati erano destinati alle campagne d'informazione della Direzione generale per la Salute e tutela dei consumatori; sottolinea che a partire dal 2006 non sono finanziate misure per promuovere una riconversione delle produzioni e sollecita un approccio più coerente;

    105.

    ritiene che l'adempimento da parte degli Stati membri degli obblighi di notifica previsti dai pertinenti regolamenti comunitari sia essenziale per un efficace monitoraggio del mercato del tabacco e della spesa comunitaria in materia; insiste affinché gli Stati membri che non hanno osservato tali obblighi siano oggetto di sanzioni finanziarie;

    106.

    afferma che, poiché gli agricoltori si trovano di fronte alla prospettiva di una riduzione o di una soppressione dei pagamenti a loro favore in caso di inosservanza delle norme, è essenziale che essi siano informati in anticipo dei loro nuovi obblighi per quanto riguarda l'ecocondizionalità, cioè la subordinazione degli aiuti al rispetto delle norme ambientali, dopo la riforma del 2006; chiede alla Commissione e agli Stati membri di ottemperare al loro dovere di definire con precisione tali criteri in tempo utile prima dell'entrata in vigore della riforma, in modo da consentire agli agricoltori di adeguare le loro attività alle nuove regole;

    107.

    nota che la Commissione dovrà presentare al Consiglio, entro il 31 dicembre 2009, una relazione sull'attuazione della riforma del 2006; esprime il proprio interesse per tale relazione e chiede che essa venga presentata anche al Parlamento;

    Misure strutturali

    108.

    deplora l'incapacità di determinati Stati membri di controllare e gestire il denaro dei contribuenti del quale sono responsabili e fa notare l'ipocrisia di taluni Stati membri che accusano la Commissione di aver omesso di controllare le spese di cui tali Stati membri sono responsabili;

    109.

    rileva che la Corte dei conti non ha criticato i meccanismi interni di controllo della Commissione e ha constatato miglioramenti; deplora che, per insufficienza delle risorse, solo un numero limitato di sistemi degli Stati membri sia stato sottoposto a verifiche in loco;

    110.

    invita la Commissione a comunicare al Parlamento quali paesi non hanno dato rapida attuazione ai miglioramenti concordati dei loro sistemi di controllo e continuano a fornire attestati a norma dell'articolo 8 che risultano incompleti;

    111.

    sollecita la Commissione a sospendere i pagamenti intermedi agli Stati membri in caso di gravi irregolarità o qualora si riscontrino gravi carenze nei sistemi di controllo della gestione degli Stati membri;

    Interreg III

    112.

    osserva che la mancanza di obiettivi misurabili e di indicatori chiaramente definiti rende difficile valutare in che misura sia stato realizzato l'obiettivo del programma Interreg III — rafforzare la coesione economica e sociale nella Comunità promuovendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e lo sviluppo equilibrato del territorio comunitario; trova pertanto difficile valutare se sia stato utilizzato il mezzo più efficiente per raggiungere tale obiettivo;

    113.

    sollecita la Commissione a compiere maggiori sforzi per tracciare obiettivi e indicatori chiaramente definiti che consentano di misurare l'impatto di questo programma, in modo che possa essere valutato il valore aggiunto della spesa europea in questo campo; sottolinea la necessità di un’analisi chiara e adeguata che mostri le divergenze fra costi e benefici privati e sociali o fra costi e benefici a livello locale e a livello comunitario, poiché sono necessariamente tali divergenze che costituiscono la prima ragione del programma;

    Politiche interne

    Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare

    114.

    reputa soddisfacenti i tassi complessivi di esecuzione delle linee di bilancio relative all'ambiente, alla sanità pubblica e alla sicurezza alimentare;

    115.

    esprime apprezzamento per le misure miranti a migliorare il ciclo di attuazione dei programmi pluriennali; invita la Commissione a calibrare meglio i bandi di gara e a fornire maggiore assistenza ai candidati onde evitare la presentazione di un gran numero di domande di progetto che sono chiaramente inammissibili al finanziamento;

    116.

    rileva che il rispetto delle disposizioni amministrative e finanziarie del regolamento finanziario non dovrebbe comportare inutili ritardi nell'assegnazione di sovvenzioni o nella selezione dei progetti da finanziare;

    Ricerca

    117.

    rileva che le norme di partecipazione ai programmi quadro europei di RST sono decisamente troppo complesse; concorda con la Corte dei conti che questo costituisce un serio problema per la Commissione e per i partecipanti; si rammarica che in particolare le piccole organizzazioni con strutture amministrative meno sviluppate, e le PMI incontrino difficoltà a far fronte ad un volume eccessivo di norme e di requisiti;

    118.

    ricorda che il Sesto programma quadro (6o PQ) è gestito congiuntamente da diverse Direzioni generali; prende atto che la Corte osserva che tale frammentazione determina una diluizione delle responsabilità, una duplicazione delle funzioni e una maggiore esigenza di coordinamento;

    119.

    prende atto della raccomandazione delle Corte dei conti relativa a una revisione delle «norme che stabiliscono la partecipazione finanziaria della Comunità europea, consentendo al contempo un adeguato controllo della spesa»; si attende una piena associazione del Parlamento fin dalle prime fasi di un’eventuale revisione di questo tipo, in considerazione del suo ruolo di colegislatore per il quadro giuridico e delle disposizioni che regolano la partecipazione ai programmi quadro;

    120.

    osserva che l'«agenda di Lisbona» si rifletterà probabilmente in un aumento degli stanziamenti di bilancio per il Settimo programma quadro (7o PQ); sottolinea che tale significativo aumento della dotazione richiederà un’efficace semplificazione delle procedure amministrative sia per i partecipanti che per la Commissione;

    121.

    prende atto con preoccupazione delle conclusioni tratte dalla Corte, secondo cui gli audit finanziari ex post mostrano ancora una volta «un’elevata incidenza di errori, imputabile principalmente alle spese in eccesso dichiarate dai beneficiari finali e non individuate dai controlli interni della Commissione»; si attende che l'introduzione dei certificati di audit, e gli eventuali miglioramenti raccomandati dalla Corte, riducano in futuro la necessità di un ricorso massiccio agli audit finanziari ex post;

    122.

    esorta la Commissione a tener conto dell'esperienza derivante dalla mancanza di trasparenza della contabilità del 5o PQ a causa del numero delle categorie di spesa e a garantire che ciò non si ripeta nei programmi successivi;

    123.

    chiede alla Commissione di basare le sue proposte per il 7o PQ su reali semplificazioni quali:

    la concentrazione su un minor numero di meccanismi d'intervento,

    la riduzione del gran numero di modelli di contratto diversi,

    l'introduzione di un unico sistema di costi per affrontare il problema dei costi «gonfiati» dai partecipanti;

    124.

    sottolinea che non è sufficiente che i partecipanti osservino le regole e procedure formali, e che è importante anche garantire l'impiego ottimale delle risorse; incoraggia la Commissione a svolgere valutazioni qualitative a posteriori dei risultati scientifici e dei loro effetti;

    125.

    invita la Commissione a sviluppare le proprie procedure in modo da ricondurre a un livello ragionevole i costi di elaborazione delle domande di progetto;

    126.

    invita la Commissione a ridisegnare le norme di partecipazione, introducendo come procedura standard l'analisi della valutazione scientifica e tecnica intermedia dei progetti in corso; invita la Commissione a individuare un organo idoneo per la valutazione intermedia; chiede alla Corte dei conti di pubblicare un parere su tali nuove norme;

    127.

    rileva con preoccupazione i ritardi constatati dalla Corte nell'adozione, da parte della Commissione, di contratti tipo e degli orientamenti finanziari per il 6o PQ, nell'attuazione delle norme di controllo interno della Commissione e nello sviluppo del sistema informatico comune, ritardi che offuscano in certa misura «i miglioramenti inizialmente ottenuti grazie all'adozione tempestiva del quadro giuridico e alla semplificazione della struttura contrattuale»; si attende che la Commissione tragga insegnamento dall'esperienza per evitare in futuro ritardi simili;

    128.

    incoraggia inoltre la Commissione ad inserire nel 7o PQ strutture gestionali più efficienti:

    creando le condizioni per una migliore corrispondenza fra le risorse della Commissione (responsabili di progetto, strumenti informatici) e il numero dei progetti finanziati, in modo da garantire un adeguato monitoraggio scientifico, che attualmente si limita a pochi giorni per progetto,

    individuando e ricorrendo a un organo adeguato per la supervisione delle valutazioni scientifiche,

    sviluppando una banca dati integrata che comprenda un sistema informatico comune per la gestione di proposte, contratti e progetti;

    129.

    si compiace dell'intenzione della Commissione di introdurre un meccanismo di garanzia nel quadro del 7o PQ, che favorisca la concessione di crediti per il finanziamento di progetti e infrastrutture europee di ricerca, in particolare della BEI; esorta la Commissione a tener conto, nel quadro del regime proposto, delle particolari esigenze delle PMI e a considerare la possibilità di estendere meccanismi di questo tipo ai progetti EUREKA;

    Mercato interno

    130.

    constata che, stando alle informazioni della Direzione generale del Mercato interno e dei servizi, non è stato possibile utilizzare appieno tutti i mezzi a disposizione e che, addirittura, non sono stati commissionati taluni studi esterni, a causa delle ristrutturazioni interne;

    131.

    si dichiara, in generale, soddisfatto dell'elevata utilizzazione delle dotazioni delle linee concernenti la Direzione generale per la Salute e tutela dei consumatori, visto che il tasso di utilizzo degli stanziamenti messi a disposizione nel bilancio 2003 ammonta al 99,3 %;

    132.

    rileva che il tasso di utilizzo, pari all'86,61 %, degli stanziamenti destinati alle linee di bilancio facenti capo alla Direzione generale della Fiscalità e unione doganale è soddisfacente, ma non può certo essere considerato eccellente;

    133.

    esprime preoccupazione per la tendenza diffusa a ritardare, a causa delle disposizioni troppo restrittive del regolamento finanziario, le procedure di aggiudicazione nel settore dei programmi per i consumatori e per il fatto che l'interesse dei richiedenti potenziali diminuisce in misura considerevole a causa delle procedure burocratiche;

    Trasporti

    134.

    rileva che il bilancio 2003 definitivamente adottato e successivamente modificato nel corso dell'esercizio prevedeva, a favore delle politiche dei trasporti, un importo di EUR 661,8 milioni in stanziamenti d'impegno e di EUR 609,3 milioni in stanziamenti di pagamento; osserva inoltre che nell'ambito di tali importi:

    EUR 610,6 milioni in stanziamenti d'impegno e EUR 572 milioni in stanziamenti di pagamento erano disponibili per le reti transeuropee di trasporto (TEN-T),

    EUR 16,6 milioni in impegni e EUR 13,3 milioni in pagamenti erano destinati alla sicurezza dei trasporti,

    EUR 15,0 milioni in stanziamenti d'impegno erano assegnati esclusivamente al programma Marco Polo,

    EUR 8,4 milioni di impegni e EUR 9,55 milioni di pagamenti erano previsti per la mobilità sostenibile e

    EUR 7,4 milioni di impegni e EUR 6,35 milioni di pagamenti erano destinati alle agenzie di trasporto;

    135.

    si compiace degli aumentati tassi di utilizzazione degli stanziamenti, sia d'impegno che di pagamento, destinati ai progetti delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T), che hanno raggiunto in entrambi i casi quasi il 100 %, e si attende che ciò induca gli Stati membri ad individuare le risorse dei settori pubblico e privato necessarie ad accelerare il completamento di tali progetti;

    136.

    esprime preoccupazione per il fatto che nel 2003 i pagamenti provvisori e definitivi a favore dei progetti delle reti transeuropee di trasporto sono stati spesso autorizzati dalla Commissione senza che risultassero soddisfatte precondizioni specifiche in materia di esecuzione finanziaria, e ricorda che la Corte dei conti ha già richiamato l'attenzione della Commissione su questa carenza nelle sue relazioni annuali per il 2001 e il 2002;

    137.

    rileva che, nonostante l'alto tasso di utilizzazione degli stanziamenti di pagamento, il volume degli impegni in sospeso o RAL (arretrati da liquidare) non si è ridotto, ma è leggermente aumentato passando a EUR 1 154 milioni per le TEN-T nel corso del 2003;

    138.

    rileva con preoccupazione che, per le altre linee di bilancio relative ai trasporti, il tasso di utilizzazione degli stanziamenti d'impegno è sceso dal 93 all'83 % e che per la sicurezza dei trasporti è stato particolarmente basso, collocandosi al 65 % degli stanziamenti disponibili, mentre il tasso di utilizzazione dei pagamenti è stato pari al 72 %; ricorda che nel 2002 i tassi corrispondenti per la sicurezza dei trasporti erano stati del 99 % e del 58 %; ritiene che tassi di utilizzazione di questo livello per un obiettivo chiave stabilito dal Libro bianco sui trasporti siano assolutamente inaccettabili, in particolare per quanto riguarda il drastico calo nell'utilizzazione degli stanziamenti di pagamento;

    Cultura e istruzione

    139.

    si compiace delle iniziative finora assunte dalla Commissione per ovviare ai difetti di concezione e gestione che hanno nuociuto alla prima generazione dei programmi «Socrate» e «Gioventù»; si compiace del miglioramento della struttura e delle procedure di gestione previsti nelle sue recenti proposte relative alla prossima generazione dei programmi «Lifelong Learning» (istruzione e formazione durante l'intero arco della vita) e «Gioventù»;

    140.

    osserva che la Commissione affronta un difficile compito nel cercare di conciliare l'esigenza di alleggerire il più possibile l'onere amministrativo per coloro che chiedono sovvenzioni nel quadro di programmi di questo genere con l'obbligo di assicurare una sana gestione finanziaria, che le è imposto dalle modalità di esecuzione del regolamento finanziario;

    141.

    sottolinea la propria convinzione che nella prossima generazione dei programmi «Lifelong Learning» e «Gioventù» il principio guida per i requisiti amministrativi e contabili debba essere la proporzionalità; sottolinea i vantaggi di deroghe mirate alle modalità di esecuzione del regolamento finanziario tali da permettere:

    un maggiore ricorso alle sovvenzioni forfettarie, le quali consentono di semplificare i formulari di domanda e i contratti,

    un maggiore riconoscimento del cofinanziamento attraverso contributi in natura e, in tali casi, obblighi contabili meno onerosi per i beneficiari,

    una documentazione più semplice per quanto riguarda la capacità finanziaria ed operativa dei beneficiari;

    142.

    sottolinea l'importanza che attribuirà alla puntuale pubblicazione di relazioni di valutazione intermedie ed ex-post sui futuri programmi «Lifelong Learning» e «Gioventù»;

    Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

    143.

    si compiace dei progressi compiuti in termini di esecuzione del bilancio per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (titolo B5-8) rispetto all'esercizio 2002; rileva, tuttavia, che il livello di esecuzione, in particolare dei pagamenti, è uno dei più bassi della Commissione (68 % nel 2003, contro il 79 % per l'intero settore delle politiche interne), mentre il livello di esecuzione degli impegni raggiunge ora la media delle politiche interne; invita la Direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza a migliorare ulteriormente l'esecuzione del bilancio nei prossimi esercizi finanziari;

    144.

    prende atto delle osservazioni contenute nella relazione generale 2003 della Corte dei conti relative all'ambiente di controllo interno della Commissione, che sono basate su un’analisi di quattro delle 14 direzioni generali che attuano politiche interne, compresa la Direzione generale della Giustizia e degli affari interni, come allora si chiamava; invita la Direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza a recepire le raccomandazioni della Corte dei conti;

    145.

    prende atto con preoccupazione e rammarico delle osservazioni espresse dalla Corte dei conti nella sua Relazione annuale 2003 sull'esecuzione del Fondo per i rifugiati; in vista della ristrutturazione dei programmi di spesa in questo settore nel contesto delle nuove prospettive finanziarie, che comporterà un aumento della gestione condivisa, chiede alla Commissione di garantire un controllo adeguato a livello nazionale ed europeo;

    146.

    esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione non ha ancora reso un parere sul progetto di regolamento finanziario per Eurojust, come richiesto dalla decisione su Eurojust, nonostante quest'ultimo l'avesse trasmesso alla Commissione nel novembre 2003;

    Parità di genere

    147.

    condivide le priorità politiche della Commissione per il bilancio 2003, nella misura in cui l'allargamento e i preparativi dell'amministrazione allo stesso dovevano essere considerati quali priorità assolute dell'UE; ricorda l'importanza che annette, alla luce degli obiettivi dei vertici di Lisbona e di Barcellona, alla necessità sia di aumentare il tasso di partecipazione delle donne sul mercato del lavoro dell'UE ampliata onde promuovere, in particolare, le condizioni socioeconomiche delle donne nei nuovi Stati membri, sia di definire le corrispondenti risorse finanziarie in sede di programmazione del bilancio;

    148.

    ricorda che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, la promozione della parità tra uomini e donne costituisce un principio fondamentale dell'UE ed un obiettivo orizzontale di tutte le azioni e politiche comunitarie; reitera la sua richiesta tesa a far sì che la parità di genere sia debitamente presa in considerazione quale obiettivo prioritario permanente, in sede di programmazione di bilancio, in linea con il principio del «gender budgeting»;

    149.

    si compiace dei significativi progressi compiuti in sede di esecuzione del bilancio 2003 in relazione a tutti gli obiettivi e al periodo di programmazione dei Fondi strutturali, con un tasso di esecuzione dei pagamenti (89 %) nettamente superiore a quello raggiunto nel 2002 (71 %); richiama prioritariamente l'attenzione sulla totale mancanza di dati relativi alle azioni di promozione della parità di genere che hanno usufruito dei Fondi strutturali e invita la Commissione a porre quanto prima rimedio a detta situazione;

    150.

    muove dal principio che l'utilizzo delle risorse di bilancio incide diversamente sulle donne e sugli uomini a causa delle persistenti disparità di genere; sottolinea che i dati di bilancio per l'esercizio 2003 non forniscono alcuna informazione sull'entità e sugli effetti dei fondi assegnati alle azioni di promozione della parità di genere, nel contesto della prospettiva di genere («gender mainstreaming»), e invita la Commissione a fornire le pertinenti informazioni al Parlamento nei tempi più brevi;

    Politiche esterne

    Riforma del sistema di gestione dell'assistenza esterna

    151.

    rileva che la Commissione riponeva grandi speranze nella riforma all'epoca del suo varo nel 2000, e che l'ha dichiarata un successo; nota e approva le conclusioni del Consiglio del 22-23 novembre 2004, in cui si plaude ai progressi realizzati dalla Commissione per la gestione e la fornitura puntuale dell'assistenza comunitaria, e la si incoraggia a portare avanti gli sforzi volti a migliorare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione; osserva, pur sostenendo pienamente la deconcentrazione, che i notevoli costi aggiuntivi che essa comporta devono essere giustificati da risultati tangibili; si compiace pertanto dell'imminente valutazione, da parte della Corte dei conti, dei modi in cui la decentralizzazione ha operato in seno alle delegazioni, come indicato nel programma di lavoro 2004 della Corte e come sollecitato dalla commissione per gli affari esteri nel suo parere sul discarico 2002; confida che la relazione comprenda almeno un’analisi costi/benefici della deconcentrazione;

    152.

    osserva che, sebbene la relazione di attività 2003 della Direzione generale delle Relazioni esterne menzioni la necessità di un’ulteriore valutazione della deconcentrazione, sembrerebbe che tale valutazione riguardi soltanto il fabbisogno di personale; richiama pertanto l'attenzione, in particolare, sull'invito del Consiglio alla Commissione ad «effettuare una valutazione qualitativa dell'assistenza esterna comunitaria separata dalla relazione annuale» e a presentarla prima di luglio 2005;

    153.

    richiama l'attenzione sul fatto che mancano ancora adeguati sistemi di gestione dell'informazione nonché un sistema di supervisione del lavoro delle delegazioni relativo alla valutazione dei rischi finanziari, situazione riconosciuta dalla stessa Direzione generale Relex nella sua relazione annuale di attività 2003 e imputata alla penuria di risorse umane; rileva che, sebbene ci si debba compiacere della franchezza della Commissione e delle sue proposte volte a rimediare alla situazione, queste ultime devono essere attuate il prima possibile, ed esorta la Commissione a presentare prima di luglio 2005 una relazione intermedia sui progressi compiuti;

    154.

    esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti, negli audit svolti a livello di progetto sugli organismi incaricati dell'esecuzione, ha individuato un numero significativo di irregolarità (punti 7.38 e 7.39 della relazione annuale); prende atto che nella sua risposta la Commissione concorda con la Corte dei conti sul fatto che il rispetto delle procedure di gara e di stipulazione dei contratti da parte delle unità di gestione dei progetti e delle ONG continua a presentare problemi; si attende che i membri della Commissione responsabili dell'assistenza esterna presentino entro il 1o settembre 2005 un piano d'azione per prevenire simili problemi;

    155.

    richiama l'attenzione sul fatto che una maggiore coerenza tra le varie politiche dell'Unione europea può migliorare l'efficacia della spesa comunitaria;

    Relazione annuale della Corte dei conti

    156.

    riterrebbe opportuno, per quanto riguarda in generale la relazione annuale della Corte dei conti, che quest'ultima fornisse un quadro più preciso dei danni reali causati dalle eventuali irregolarità individuate;

    157.

    riconosce la necessità di trovare un equilibrio tra, da un lato, i requisiti imposti alle ONG in materia di procedura e di resoconto e, dall'altro, la possibilità reale per le medesime di soddisfare regolarmente tali requisiti, e accoglierebbe con soddisfazione una riflessione della Corte sulle possibilità di conciliare meglio questi due elementi;

    158.

    chiede se la Commissione abbia tentato di comparare l'efficacia dell'assistenza fornita dai vari donatori internazionali; in caso contrario, propone che venga presa al più presto un’iniziativa in tal senso;

    Fondo di solidarietà per l'America latina

    159.

    richiama l'attenzione sul sostegno dato dal Parlamento in svariate occasioni all'idea di istituire un Fondo di solidarietà per l'America latina; osserva che, sebbene esista un notevole sostegno a favore di un fondo di questo tipo, esso dovrebbe essere accompagnato da un maggiore impegno sociale da parte dei dirigenti politici ed economici dei paesi in questione; richiama l'attenzione, in particolare, sulla responsabilità che incombe ai paesi che registrano risultati particolarmente negativi in materia di distribuzione del reddito di cercare di correggere tale situazione; rileva che l'Unione europea dovrebbe perseguire gli obiettivi sociali in tali paesi tanto fornendo aiuto quanto convincendo i paesi interessati ad adoperarsi maggiormente essi stessi, e che occorrerebbe trovare un equilibrio soddisfacente tra questi due elementi;

    160.

    auspica che la Commissione fornisca al Parlamento spiegazioni (per iscritto) ogniqualvolta non dà seguito a una disposizione figurante in un commento di bilancio;

    Sviluppo

    161.

    ritiene che la politica di sviluppo sia un elemento essenziale dell'azione esterna dell'Unione, il cui fine è l'eradicazione della povertà mediante il potenziamento delle infrastrutture sociali, dell'istruzione e della sanità, l'aumento delle capacità di produzione della popolazione povera e la concessione di un sostegno ai paesi interessati affinché possano sviluppare la crescita e le potenzialità locali; sottolinea che il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) costituirebbe un importante progresso verso il raggiungimento di tale obiettivo;

    162.

    riconosce gli sforzi della Commissione di concentrare le sue azioni di sviluppo sul conseguimento degli OSM, inclusa l'individuazione di dieci indicatori chiave; chiede alla Commissione di intensificare le sue iniziative in tal senso e raccomanda di destinare alla realizzazione degli OSM il 35 % delle spese dell'Unione europea per la cooperazione allo sviluppo;

    163.

    riconosce i problemi relativi alla misurazione dell'impatto dell'assistenza comunitaria sul conseguimento degli OSM in contesti in cui intervengono più donatori; deplora che la Commissione non si sia sforzata di creare un adeguato meccanismo di misurazione di tale impatto, limitandosi a misurare i progressi compiuti dai paesi in via di sviluppo verso tali obiettivi; deplora che le risposte della Commissione al questionario della commissione per lo sviluppo siano particolarmente vaghe circa l'attuazione degli OSM nel quadro delle sue azioni di sviluppo;

    164.

    accoglie con favore i miglioramenti che la Commissione ha apportato al suo sistema di relazioni e riconosce il miglioramento qualitativo della relazione annuale 2004 sulla politica di sviluppo e sull'assistenza esterna della CE [COM(2004) 0536 e SEC(2004) 1027];

    165.

    decide di introdurre un dibattito annuale in Aula sulla relazione annuale della Commissione sulla politica di sviluppo e sull'assistenza esterna della CE;

    166.

    si compiace che la quota delle spese per infrastrutture sociali e servizi dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), finanziate a titolo del bilancio generale e del FES per un importo totale di EUR 8 269 milioni nel 2003, sia aumentata dal 31,4 % del 2002 al 34,7 % del 2003;

    167.

    deplora e considera inaccettabile che soltanto EUR 198 milioni (2,4 %) siano stati destinati all'istruzione primaria e EUR 310 milioni (3,8 %) alla sanità di base; esorta la Commissione ad aumentare i finanziamenti destinati a tali settori e chiede che il 20 % delle spese dell'Unione europea per la cooperazione allo sviluppo sia destinato all'istruzione di base e alla salute nei paesi in via di sviluppo;

    168.

    apprezza il ruolo della Commissione nella discussione sul coordinamento dei donatori e sull'armonizzazione delle procedure; deplora la mancanza di progressi a livello internazionale e la riluttanza degli Stati membri; insiste affinché la Commissione accresca gli sforzi volti a evitare doppioni delle azioni di sviluppo e a progredire verso la complementarità;

    169.

    ritiene insufficiente il sostegno dato dalla Commissione alla preparazione dei nuovi Stati membri in vista della loro partecipazione alla politica di sviluppo dell'UE; insiste perché la Commissione sostenga i nuovi Stati membri e i paesi candidati nell'elaborazione della loro politica di sviluppo e nel processo di sensibilizzazione alle questioni dello sviluppo;

    Aiuto di preadesione

    PHARE

    170.

    plaude agli sforzi fin qui compiuti dalla Commissione attraverso il programma PHARE per aiutare i paesi candidati a prepararsi alla gestione dei fondi strutturali;

    171.

    è nondimeno preoccupato per il fatto che non ci si è accertati che il processo di accreditamento di numerose agenzie incaricate dell'esecuzione di PHARE e ISPA nei nuovi Stati membri fosse completato prima dell'adesione; esorta la Commissione ad adoperarsi per garantire che il problema non si ripeta nel caso della Romania, della Bulgaria e dei futuri paesi aderenti;

    172.

    osserva tuttavia che il valore del programma PHARE ai fini dell'apprendimento sul campo («imparare attraverso la pratica») è limitato, poiché i programmi gestiti differiscono notevolmente dai programmi FESR e FSE ai quali essi dovrebbero preparare, e che permane una forte necessità di maggiore sostegno al potenziamento istituzionale per aiutare tali paesi a gestire i fondi strutturali dopo l'adesione; esprime preoccupazione in merito alla capacità dei paesi candidati di assorbire i fondi strutturali dopo l'adesione;

    173.

    accoglie pertanto positivamente, in linea di principio, la proposta di un nuovo strumento unico per la preparazione alla gestione dei Fondi strutturali, purché la sua concezione non sia troppo complicata; sottolinea tuttavia la necessità di un adeguato quadro di controllo e sollecita pertanto la Commissione a garantire che il nuovo strumento sia il più semplice possibile per non ostacolarne l'attuazione;

    SAPARD

    174.

    conclude che le finalità e gli obiettivi di Sapard, primo programma di assistenza alla preadesione totalmente decentrato, erano eccellenti, anche se non sono stati pienamente realizzati; riconosce i benefici del programma Sapard, che non solo ha stimolato lo sviluppo economico nei paesi candidati ma ha anche incoraggiato la gente a pensare in un modo nuovo, più razionale e progettuale; riconosce che il programma è stato utile ai fini dell'apprendimento sul campo in quanto ha consentito alle autorità amministrative nazionali degli Stati dell'adesione di farsi un’esperienza diretta nella gestione dei fondi comunitari; ritiene che l'esperienza complessiva acquisita con questo programma apporterà certamente un valore aggiunto al momento dell'attuazione dei futuri programmi comunitari; sollecita la Commissione a migliorare la sua analisi ex ante delle necessità, in modo da accrescere ulteriormente il valore aggiunto;

    175.

    riconosce che in generale il sistema di gestione decentrata utilizzato per attuare il programma funziona bene, ma sollecita la Commissione a migliorarlo ulteriormente traendo insegnamento dai problemi finora incontrati, fornendo maggiore assistenza agli Stati di adesione quando si riscontrano problemi e rafforzando il follow-up del programma;

    176.

    osserva che, tra l'altro, procedure complesse e incertezze giuridiche determinano una significativa sottoutilizzazione dei fondi, ed esprime disappunto per il fatto che, secondo i dati al 15 dicembre 2004, dopo cinque anni di attuazione i beneficiari (finali) hanno ottenuto solo la metà delle somme loro destinate; si compiace tuttavia del fatto che nessun importo di denaro nell'ambito di Sapard andrà perduto per ritardi; fa tuttavia presente alla Commissione che in nessun caso la pur auspicabile accelerazione dei pagamenti deve andare a detrimento della disciplina e della supervisione del programma;

    177.

    osserva che la maggior parte dei fondi Sapard sono stati spesi per progetti che aumentavano la produzione, e insiste affinché nei nuovi programmi si ponga maggiormente l'accento sugli standard qualitativi, ambientali e sanitari;

    178.

    ammette che la liquidazione dei conti è stata gestita meglio che nel caso di PHARE, ma sollecita ulteriori miglioramenti per ridurre la perdita di fondi dell'UE;

    179.

    si compiace con la Commissione per gli sforzi compiuti tramite l'assistenza finanziaria specifica nel quadro della strategia di preadesione per Malta e Cipro per aiutare questi due paesi a prepararsi all'adesione; deplora tuttavia che sia Malta che Cipro siano stati esclusi dai principali strumenti finanziari di preadesione PHARE, Sapard e ISPA, ciò che ha pertanto limitato le loro possibilità di prepararsi alla gestione dei Fondi comunitari.


    (1)  GU L 54 del 28.2.2003, pag. 1.

    (2)  GU C 294 del 30.11.2004, pag. 1.

    (3)  GU C 293 del 30.11.2004, pag. 1.

    (4)  GU C 294 del 30.11.2004, pag. 99.

    (5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (6)  GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

    (7)  GU L 330 del 4.11.2004, pag. 82.

    (8)  COM(2004) 0740.

    (9)  Paragrafo 21 della risoluzione del 4 dicembre 2003 (GU C 89 E del 14.4.2004, pag. 153) e paragrafo 68 della risoluzione del 21 aprile 2004 sul discarico 2002 (GU L 330 del 4.11.2004, pag. 82).

    (10)  Cfr. «Relazione annuale all'autorità di discarico sugli audit interni effettuati nel 2003» [COM(2004) 0740], pag. 6.

    (11)  Chiamato anche «controllo della sana gestione finanziaria» o «controllo dell'economicità».

    (12)  GU L 158 del 17.6.2002, pag. 1.

    (13)  GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.

    (14)  Cfr. Parere n. 2/2004 della Corte dei conti.

    (15)  http://www.rekenkamer.nl/9282200/v/index.htm

    (16)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1021.

    (17)  Punto 8 della raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 2004 (doc 6185/04 Budget 1). Cfr. http://register.consilium.eu.int/pdf/it/04/st06/st06185.it04.pdf

    (18)  GU C 31 E del 5.2.2004, pag. 137.


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