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Document 32005R1193

Regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione, del 25 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 194 del 26.7.2005, p. 4–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 287M del 18.10.2006, p. 211–213 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogato da 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1193/oj

26.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1193/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità, purché vengano rispettate determinate condizioni.

(2)

Il regolamento (CE) n. 998/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (2), ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi. Tale elenco comprende i paesi e territori esenti dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(3)

Da informazioni fornite dall’Argentina, sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza dall’Argentina non sia superiore al rischio associato ai movimenti fra gli Stati membri o in provenienza da paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere l’Argentina nell’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

(4)

A fini di chiarezza, occorre sostituire tale elenco dei paesi e territori nella sua totalità.

(5)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(6)

I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 425/2005 della Commissione (GU L 69 del 16.3.2005, pag. 3).

(2)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

PARTE A

 

IE — Irlanda

 

MT — Malta

 

SE — Svezia

 

UK — Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

a)

DK — Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer;

b)

ES — Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla;

c)

FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione;

d)

GI — Gibilterra;

e)

PT — Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera;

f)

Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

Sezione 2

 

AD — Andorra

 

CH — Svizzera

 

IS — Islanda

 

LI — Liechtenstein

 

MC — Monaco

 

NO — Norvegia

 

SM — San Marino

 

VA — Stato della Città del Vaticano

PARTE C

 

AC — Isola dell’Ascensione

 

AE — Emirati arabi uniti

 

AG — Antigua e Barbuda

 

AN — Antille olandesi

 

AR — Argentina

 

AU — Australia

 

AW — Aruba

 

BB — Barbados

 

BH — Bahrein

 

BM — Bermuda

 

CA — Canada

 

CL — Cile

 

FJ — Figi

 

FK — Isole Falkland

 

HK — Hong Kong

 

HR — Croazia

 

JM — Giamaica

 

JP — Giappone

 

KN — Saint Kitts e Nevis

 

KY — Isole Cayman

 

MS — Montserrat

 

MU — Maurizio

 

NC — Nuova Caledonia

 

NZ — Nuova Zelanda

 

PF — Polinesia francese

 

PM — Saint-Pierre e Miquelon

 

RU — Federazione russa

 

SG — Singapore

 

SH — Sant’Elena

 

TW — Taiwan

 

US — Stati Uniti d’America

 

VC — Saint Vincent e Grenadine

 

VU — Vanuatu

 

WF — Wallis e Futuna

 

YT — Mayotte»


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