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Document 32005R0905

Regolamento (CE) n. 905/2005 della Commissione, del 16 giugno 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione effettiva del cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo d’obiettivo

GU L 154 del 17.6.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/905/oj

17.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/3


REGOLAMENTO (CE) N. 905/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione effettiva del cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo d’obiettivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all’aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2, terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d’applicazione del regime di aiuti per il cotone (3) dispone che la produzione effettiva per la campagna di commercializzazione in corso e la riduzione del prezzo di obiettivo di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1051/2001 siano determinate anteriormente al 15 giugno di detta campagna.

(2)

L’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 precisa le condizioni da rispettare affinché il quantitativo prodotto di cotone non sgranato sia contabilizzato come produzione effettiva.

(3)

Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, le autorità greche hanno riconosciuto ammissibili all’aiuto 1 135 534 tonnellate di cotone non sgranato.

(4)

Un quantitativo di 34 142 tonnellate di cotone non sgranato che, al 15 maggio 2005, non è stato riconosciuto ammissibile all’aiuto dalle autorità greche comporta, secondo le informazioni comunicate da dette autorità, 6 172 tonnellate provenienti da 2 364,9 ettari che non sono stati dichiarati in conformità all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1591/2001, 22 746 tonnellate per le quali non sono state rispettate le disposizioni nazionali di riduzione delle superfici adottate a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001, 3 580 tonnellate che non sono di qualità sana, leale e mercantile, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del suddetto regolamento e 1 644 tonnellate provenienti da 2 040 ettari per le quali ai produttori interessati è stato concesso un risarcimento finanziario per danni dovuti a cause naturali.

(5)

L’esclusione dalla produzione effettiva delle 1 644 tonnellate di cotone non sgranato non è giustificata. Si tratta di un quantitativo proveniente da particelle dichiarate in conformità all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1591/2001 ed effettivamente consegnato alle imprese di sgranatura. Il rendimento molto basso in tonnellate di cotone non sgranato delle particelle colpite dai danni è un’indicazione importante del fatto che dette particelle hanno comunque dato luogo ad una produzione. In conclusione, tale quantitativo è conforme ai criteri previsti dall’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 e deve pertanto essere aggiunto al quantitativo di 1 135 534 tonnellate.

(6)

Di conseguenza, come produzione effettiva greca di cotone non sgranato per la campagna 2004/2005 deve essere considerato un quantitativo di 1 137 229 tonnellate.

(7)

Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, le autorità spagnole hanno riconosciuto ammissibili all’aiuto 368 084 tonnellate di cotone non sgranato.

(8)

Un quantitativo di 1 638 tonnellate di cotone non sgranato che, al 15 maggio 2005, non è stato riconosciuto ammissibile all’aiuto dalle autorità spagnole comporta, secondo le informazioni comunicate da dette autorità, 1 612 tonnellate per le quali non sono state rispettate le disposizioni nazionali di riduzione delle superfici adottate a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001, 6 tonnellate che non risultano di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento, 7 tonnellate che non sono state dichiarate in conformità all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1591/2001 e 13 tonnellate per le quali non sono state rispettate le norme concernenti il contratto di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1051/2001.

(9)

L’esclusione dalla produzione effettiva delle 13 tonnellate di cotone non sgranato a causa dell’inosservanza delle norme concernenti il contratto non è giustificata. Inoltre tale quantitativo è conforme ai criteri previsti dall’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 e deve pertanto essere aggiunto al quantitativo di 368 084 tonnellate.

(10)

Ne consegue che, in considerazione del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, come produzione effettiva spagnola di cotone non sgranato per la campagna 2004/2005 deve essere considerato un quantitativo di 368 097 tonnellate.

(11)

Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, le autorità spagnole hanno riconosciuto ammissibili all’aiuto 982 tonnellate di cotone non sgranato ottenute da superfici seminate in Portogallo. Tale quantitativo è conforme ai criteri previsti dall’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 e deve pertanto essere considerato come produzione effettiva portoghese di cotone non sgranato per la campagna 2004/2005.

(12)

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che, qualora la somma delle produzioni effettive della Spagna e della Grecia superi 1 031 000 tonnellate, il prezzo di obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento venga ridotto in ogni Stato membro la cui produzione effettiva supera il quantitativo nazionale garantito.

(13)

Inoltre, qualora la somma delle produzioni effettive della Spagna e della Grecia diminuita di 1 031 000 tonnellate sia superiore a 469 000 tonnellate, la riduzione del prezzo di obiettivo del 50 % è aumentata gradualmente secondo le regole previste dall’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001.

(14)

Per la campagna 2004/2005, il superamento del quantitativo nazionale garantito si verifica sia in Spagna che in Grecia. La produzione effettiva spagnola si colloca nella seconda frazione di 4 830 tonnellate al di sopra del suo quantitativo nazionale garantito aumentato di 113 000 tonnellate. In Spagna la riduzione del prezzo di obiettivo deve essere quindi pari al 54 %. La produzione effettiva greca si colloca al di sotto del suo quantitativo nazionale garantito aumentato di 356 000 tonnellate. In Grecia la riduzione del prezzo di obiettivo deve essere quindi pari al 50 %.

(15)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a:

1 137 229 tonnellate per la Grecia,

368 097 tonnellate per la Spagna,

982 tonnellate per il Portogallo.

2.   L’importo di cui è ridotto il prezzo d’obiettivo per la campagna 2004/2005 è fissato a:

24,130 EUR/100 kg di cotone non sgranato per la Grecia,

27,425 EUR/100 kg di cotone non sgranato per la Spagna,

0 EUR/100 kg di cotone non sgranato per il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 1).

(2)  GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


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