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Document 32005D0435

    2005/435/CE: Decisione della Commissione, del 9 giugno 2005, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Pisum sativum, Vicia faba e Linum usitatissimum che non soddisfano i requisiti, rispettivamente, delle direttive 66/401/CEE del Consiglio o 2002/57/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 1692] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 151 del 14.6.2005, p. 23–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 132–134 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/435/oj

    14.6.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 151/23


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 9 giugno 2005

    che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Pisum sativum, Vicia faba e Linum usitatissimum che non soddisfano i requisiti, rispettivamente, delle direttive 66/401/CEE del Consiglio o 2002/57/CE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2005) 1692]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/435/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

    vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In Finlandia la quantità disponibile di sementi di pisello (Pisum sativum), fava (Vicia faba) e lino (Linum usitatissimum) adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti di facoltà germinativa fissati, rispettivamente, dalle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di questo Stato membro.

    (2)

    È impossibile coprire la domanda di sementi di tali specie in modo soddisfacente con sementi in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati, rispettivamente, dalle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE.

    (3)

    È quindi opportuno che la Finlandia sia autorizzata ad ammettere, fino al 31 maggio 2005 la commercializzazione di sementi di queste specie soggette a requisiti meno rigorosi.

    (4)

    Occorre inoltre autorizzare altri Stati membri che siano in grado di fornire alla Finlandia sementi di dette specie a consentirne la commercializzazione, indipendentemente dal fatto che le sementi siano state raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo di cui alla decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (3).

    (5)

    È opportuno che la Finlandia svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi autorizzato ai sensi della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest’ultima.

    (6)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La commercializzazione nella Comunità di sementi di pisello (Pisum sativum) e di fava (Vicia faba) che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 66/401/CEE è autorizzata, fino al 31 maggio 2005, secondo quanto disposto nell’allegato della presente decisione e a condizione che:

    a)

    la facoltà germinativa non sia inferiore a quella stabilita nell’allegato della presente decisione;

    b)

    l’etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all’atto dell’esame ufficiale effettuato in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, punti C bis, lettera d), e C ter, lettera d), della direttiva 66/401/CEE;

    c)

    le sementi siano state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell’articolo 3 della presente decisione.

    Articolo 2

    La commercializzazione nella Comunità di sementi di lino (Linum usitatissimum) che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 2002/57/CE è autorizzata, fino al 31 maggio 2005, secondo quanto disposto nell’allegato della presente decisione e a condizione che:

    a)

    la facoltà germinativa non sia inferiore a quella stabilita nell’allegato della presente decisione;

    b)

    l’etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all’atto dell’esame ufficiale effettuato in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto iv), e lettera g), punto iv), della direttiva 2002/57/CE;

    c)

    le sementi siano state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell’articolo 3 della presente decisione.

    Articolo 3

    Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui agli articoli 1 e 2 chiede di essere autorizzato a farlo allo Stato membro in cui è stabilito o in cui importa.

    Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora:

    a)

    vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l’autorizzazione; oppure

    b)

    il quantitativo totale di cui è autorizzata la commercializzazione in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell’allegato.

    Articolo 4

    Nell’applicare la presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca.

    La Finlandia svolge il ruolo di Stato membro coordinatore per quanto concerne le disposizioni degli articoli 1 e 2, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell’autorizzazione non superi il quantitativo massimo specificato nell’allegato.

    Qualora ricevano una domanda ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l’autorizzazione comporta il superamento del quantitativo massimo.

    Articolo 5

    Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

    (2)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

    (3)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/403/CE (GU L 141 del 7.6.2003, pag. 23).


    ALLEGATO

    Specie

    Tipo di varietà

    Quantitativo massimo

    (tonnellate)

    Facoltà germinativa minima

    (% del seme)

    Pisum sativum

    Karita, Sunna, Perttu, Julia, Stok

    30

    70

    Vicia faba

    Kontu

    10

    70

    Linun usitatissimum

    Helmi

    20

    65


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