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Document 22004D0158

    Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    GU L 102 del 21.4.2005, p. 41–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/158(2)/oj

    21.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 102/41


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 158/2004,

    del 29 ottobre 2004,

    che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2004 del 24 settembre 2004 (1).

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (2) è stato integrato nell'accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004 del 26 aprile 2004 (3), con adeguamenti nazionali specifici.

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione, del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti (4),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 66l [regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il punto seguente:

    «66m.

    32004 R 1138: regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione, del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti (GU L 221 del 22.6.2004, pag. 6).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 1138/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Kjartan JÓHANNSSON


    (1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 55.

    (2)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

    (3)  GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.

    (4)  GU L 221 del 22.6.2004, pag. 6.

    (5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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