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Document 22004D0148

    Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 102 del 21.4.2005, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/148(2)/oj

    21.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 102/21


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 148/2004,

    del 29 ottobre 2004,

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato II dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo (1), firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo.

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/20/CE della Commissione, del 2 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva chlorpropham (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/30/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/58/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham (4).

    (5)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/60/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinoxifen (5).

    (6)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/62/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva mepanipyrim (6).

    (7)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/71/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva pseudomonas chlororaphis (7),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Al punto 12a (direttiva 91/414/CE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

    «—

    32004 L 0020: direttiva 2004/20/CE della Commissione, del 2 marzo 2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 32).

    32004 L 0030: direttiva 2004/30/CE della Commissione, del 10 marzo 2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50).

    32004 L 0058: direttiva 2004/58/CE della Commissione, del 23 aprile 2004 (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 26).

    32004 L 0060: direttiva 2004/60/CE della Commissione, del 23 aprile 2004 (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 39).

    32004 L 0062: direttiva 2004/62/CE della Commissione, del 26 aprile 2004 (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 38).

    32004 L 0071: direttiva 2004/71/CE della Commissione, del 28 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).»

    Articolo 2

    I testi delle direttive 2004/20/CE, 2004/30/CE, 2004/58/CE, 2004/60/CE, 2004/62/CE e 2004/71/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Kjartan JÓHANNSSON


    (1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

    (2)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 32.

    (3)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50.

    (4)  GU L 120 del 24.4.2004, pag. 26.

    (5)  GU L 120 del 24.4.2004, pag. 39.

    (6)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 38.

    (7)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104.

    (8)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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