This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22004D0139
Decision of the EEA Joint Committee No 139/2004 of 29 October 2004 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 102 del 21.4.2005, p. 1–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
21.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 102/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 139/2004,
del 29 ottobre 2004,
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 96/2004 del 9 luglio 2004 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 277/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nell'alimentazione degli animali (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 278/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/217/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, relativa all'adozione di un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 490/2004 della Commissione, del 16 marzo 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (Saccharomyces cerevisiae) (5). |
(6) |
La decisione 2004/217/CE abroga la decisione 91/516/CEE della Commissione (6), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato nel modo seguente.
1) |
Dopo il punto 14a (direttiva 96/25/CE del Consiglio) è inserito il punto seguente:
|
2) |
Dopo il punto 1zj [regolamento (CE) n. 2154/2003 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:
|
3) |
Il testo del punto 6 (decisione 91/516/CEE della Commissione) è soppresso. |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 277/2004, (CE) n. 278/2004, (CE) n. 490/2004 e della decisione 2004/217/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (7).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 376 del 23.12.2004, pag. 17.
(2) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 20.
(3) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 22.
(4) GU L 67 del 5.3.2004, pag. 31.
(5) GU L 79 del 17.3.2004, pag. 23.
(6) GU L 281 del 9.10.1991, pag. 23.
(7) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.