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Document 32005D0308
2005/308/EC: Commission Decision of 12 April 2005 authorising methods for grading pig carcases in Estonia (notified under document number C(2005) 1099)
2005/308/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 2005, relativa all’autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Estonia [notificata con il numero C(2005) 1099]
2005/308/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 2005, relativa all’autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Estonia [notificata con il numero C(2005) 1099]
GU L 98 del 16.4.2005, p. 44–46
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/44 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2005
relativa all’autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Estonia
[notificata con il numero C(2005) 1099]
(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)
(2005/308/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2). |
(2) |
Il governo dell’Estonia ha chiesto alla Commissione di autorizzare due metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati della prova di dissezione eseguita in data anteriore all’adesione, presentando la parte II del protocollo di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85. |
(3) |
Dall’esame della domanda suddetta risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione dei suddetti metodi di classificazione. |
(4) |
La prassi commerciale seguita in Estonia può comportare la necessità di asportare dalla carcassa del suino la testa, le zampe anteriori e la coda; di ciò si dovrà tenere conto adeguando il peso della carcassa a quello della presentazione tipo. |
(5) |
Eventuali modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione possono essere autorizzate esclusivamente mediante nuova decisione della Commissione, adottata alla luce dell’esperienza acquisita; per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Estonia è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:
a) |
apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)» e i relativi metodi di stima, descritti nella parte 1 dell’allegato; |
b) |
apparecchio denominato «Ultra-FOM 300» e i relativi metodi di stima, descritti nella parte 2 dell’allegato. |
Per quanto riguarda l’apparecchio «Ultra-FOM 300», di cui al primo comma, lettera b), al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l’apparecchio ha rilevato i valori delle misure X2 e X4 nel punto indicato nell’allegato, parte 2, punto 3. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione.
Articolo 2
In deroga alla presentazione tipo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Estonia le carcasse di suino possono essere presentate, prima della pesatura e della classificazione, senza la testa, le zampe anteriori e la coda. Per procedere alla quotazione delle carcasse di suino su una base comparabile, il peso a caldo constatato viene moltiplicato per 1,07.
Articolo 3
Non è autorizzata alcuna modifica dell’apparecchio o del metodo di stima.
Articolo 4
La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).
(2) GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).
ALLEGATO
METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN ESTONIA
Parte 1
INTRASCOPE (OPTICAL PROBE)
1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)». |
2. |
L’apparecchio comprende una sonda esagonale della larghezza massima di 12 mm (19 mm sulla lama all’estremità della sonda), avente un visore e una fonte luminosa, un’asticciola scorrevole calibrata in mm e una distanza operativa compresa fra 3 e 45 mm. |
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula: = 69,09083 – 0,74785X in cui:
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg. |
Parte 2
ULTRA-FOM 300
1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Ultra-FOM 300». |
2. |
L’apparecchio è provvisto di una sonda ultrasonica a 3,5 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Il segnale ultrasonico è digitalizzato, archiviato ed elaborato da un microprocessore. I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultra-FOM. |
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula: = 64,19701 – 0,39379X2 + 0,08082X3 – 0,33910X4 in cui:
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg. |