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Document 32005D0308

2005/308/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 2005, relativa all’autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Estonia [notificata con il numero C(2005) 1099]

GU L 98 del 16.4.2005, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/308/oj

16.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2005

relativa all’autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Estonia

[notificata con il numero C(2005) 1099]

(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)

(2005/308/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2).

(2)

Il governo dell’Estonia ha chiesto alla Commissione di autorizzare due metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati della prova di dissezione eseguita in data anteriore all’adesione, presentando la parte II del protocollo di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85.

(3)

Dall’esame della domanda suddetta risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione dei suddetti metodi di classificazione.

(4)

La prassi commerciale seguita in Estonia può comportare la necessità di asportare dalla carcassa del suino la testa, le zampe anteriori e la coda; di ciò si dovrà tenere conto adeguando il peso della carcassa a quello della presentazione tipo.

(5)

Eventuali modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione possono essere autorizzate esclusivamente mediante nuova decisione della Commissione, adottata alla luce dell’esperienza acquisita; per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Estonia è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:

a)

apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)» e i relativi metodi di stima, descritti nella parte 1 dell’allegato;

b)

apparecchio denominato «Ultra-FOM 300» e i relativi metodi di stima, descritti nella parte 2 dell’allegato.

Per quanto riguarda l’apparecchio «Ultra-FOM 300», di cui al primo comma, lettera b), al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l’apparecchio ha rilevato i valori delle misure X2 e X4 nel punto indicato nell’allegato, parte 2, punto 3. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione.

Articolo 2

In deroga alla presentazione tipo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Estonia le carcasse di suino possono essere presentate, prima della pesatura e della classificazione, senza la testa, le zampe anteriori e la coda. Per procedere alla quotazione delle carcasse di suino su una base comparabile, il peso a caldo constatato viene moltiplicato per 1,07.

Articolo 3

Non è autorizzata alcuna modifica dell’apparecchio o del metodo di stima.

Articolo 4

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)  GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).


ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN ESTONIA

Parte 1

INTRASCOPE (OPTICAL PROBE)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)».

2.

L’apparecchio comprende una sonda esagonale della larghezza massima di 12 mm (19 mm sulla lama all’estremità della sonda), avente un visore e una fonte luminosa, un’asticciola scorrevole calibrata in mm e una distanza operativa compresa fra 3 e 45 mm.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image = 69,09083 – 0,74785X

in cui:

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

X

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello dell’ultima costola.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

Parte 2

ULTRA-FOM 300

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Ultra-FOM 300».

2.

L’apparecchio è provvisto di una sonda ultrasonica a 3,5 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Il segnale ultrasonico è digitalizzato, archiviato ed elaborato da un microprocessore.

I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultra-FOM.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image = 64,19701 – 0,39379X2 + 0,08082X3 – 0,33910X4

in cui:

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

X2

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello dell’ultima costola,

X3

=

spessore, in mm, del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di X2,

X4

=

spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea media della carcassa tra la terz’ultima e la quart’ultima costola.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.


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