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Dokument 32005R0027
Council Regulation (EC) No 27/2005 of 22 December 2004 fixing for 2005 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required
Regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
Regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
GU L 12 del 14.1.2005, S. 1–151
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In Kraft: Dieser Rechtsakt wurde geändert. Aktuelle konsolidierte Fassung: 29/11/2005
14.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 12/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 27/2005 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2004
che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (2), in particolare gli articoli 6 e 8,
visto il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (3), in particolare l’articolo 5,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. |
(2) |
A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all’articolo 20 di detto regolamento. |
(3) |
Ai fini di un’efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca. |
(4) |
Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera. |
(5) |
Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (4), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. |
(6) |
Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia (5), le isole Faerøer (6) e la Groenlandia (7). |
(7) |
A norma dell’articolo 6 dell’atto di adesione del 2003, gli accordi di pesca conclusi dalla Lettonia e dalla Lituania con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità. Conformemente a tali accordi, la Comunità ha tenuto consultazioni con la Federazione russa. |
(8) |
La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca. Tali organizzazioni hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni. |
(9) |
Nella sua riunione annuale, tenuta nel giugno 2004, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato e misure tecniche in materia di trattamento delle catture accessorie. Benché la Comunità non faccia parte della IATTC, è necessario dare attuazione a tali misure per garantire una gestione sostenibile delle risorse che rientrano nella giurisdizione del citato organismo. |
(10) |
Nella sua riunione annuale del 2004, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti della ICCAT. In tale contesto la ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2003 la Comunità europea ha sottoutilizzato il suo contingente per vari stock. |
(11) |
Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti comunitari stabiliti dalla ICCAT, è necessario che la sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all’assegnazione annua dei TAC. |
(12) |
Nella sua riunione annuale l'ICCAT ha adottato una serie di misure tecniche per alcuni stock di grandi migratori dell'Atlantico e del Mediterraneo — specificando tra l'altro una nuova dimensione minima per il tonno rosso —, restrizioni alla pesca in zone e periodi determinati per proteggere il tonno obeso, misure riguardanti le attività di pesca sportiva e ricreativa nel Mare Mediterraneo, nonché un programma di campionamento per la stima della dimensione del tonno rosso in gabbia. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario attuare tali misure nel 2005, in attesa dell'adozione del regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (8). |
(13) |
Nella sua riunione annuale del 2004, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione volta a limitare la pesca in determinate zone per proteggere gli habitat di acque profonde vulnerabili. È opportuno che la Comunità attui tale raccomandazione. |
(14) |
Come misura temporanea, le catture di aringhe nell’ambito della pesca multispecifica, di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 973/2001, sono imputate ai relativi contingenti per le aringhe. |
(15) |
Come misura temporanea, lo sforzo di pesca concernente talune specie di acque profonde dovrebbe essere ridotto in conformità dei pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). |
(16) |
L’utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla normativa comunitaria in materia, in particolare al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca (9), al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (10), al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (11), al regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93, al regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (12), al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (13), al regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (14), al regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell’Øresund (15), al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (16), al regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano (17), al regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (18), al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (19), al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 che definisce le caratteristiche dei pescherecci (20), al regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori, (21) al regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (22) e al regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (23). |
(17) |
Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2005 vengano attuate talune misure complementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca. |
(18) |
Per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, di nasello meridionale e di scampi, è necessario attuare un regime provvisorio di gestione dello sforzo. Per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica occidentale, nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia occidentale l'attuale regime di gestione dello sforzo deve essere adattato. |
(19) |
A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio decidere in merito alle condizioni associate ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca. Secondo i pareri scientifici, ingenti catture in eccesso rispetto ai TAC convenuti arrecano pregiudizio alla sostenibilità delle operazioni di pesca. È pertanto opportuno introdurre condizioni associate che comportino una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca concordate. |
(20) |
Sulla base dei pareri del CIEM, è necessario applicare un sistema temporaneo di gestione dello sforzo della pesca industriale dei cicerelli nella sottozona IV e nella divisione IIIa nord del CIEM. |
(21) |
I pareri scientifici indicano che gli stock di passera del mare del Nord non sono pescati in maniera sostenibile e che i livelli di rigetti in mare sono molto elevati. Secondo i pareri scientifici e i pareri del Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord, occorre adeguare le opportunità di pesca in termini di sforzo di pesca delle navi che praticano la pesca della passera. |
(22) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 423/2004, sono proposte soluzioni alternative per adeguare i limiti di sforzo nella pesca del merluzzo bianco e gestirli coerentemente con i TAC fissati, come sancito dall’articolo 8, paragrafo 3 del citato regolamento. |
(23) |
Nel corso della sua 25ma riunione annuale tenuta dal 15 al 19 settembre 2003, l’organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO della NAFO. Il piano di ricostituzione prevede una riduzione dei TAC fino al 2007, come pure misure aggiuntive per assicurarne l’efficacia. È necessario attuare questo piano nel 2005 in attesa dell’adozione del regolamento del Consiglio che attua le misure pluriennali per la ricostituzione dello stock di ippoglosso nero. |
(24) |
Nella sua 26ma riunione annuale tenuta dal 13 al 17 settembre 2004, la NAFO ha adottato misure di gestione per una serie di stock che non erano soggetti a regolamentazione, ovvero gli stock di razza nella divisione 3LNO, di scorfano nella divisione 3O e di musdea americana nella divisione 3NO. È necessario pertanto dare attuazione a tali misure e di definire una ripartizione tra gli Stati membri. |
(25) |
Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell’Antartico (CCAMLR) e all’obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, dovrebbero essere applicati i TAC adottati da quest’ultima per la campagna 2004-2005 e i corrispondenti limiti temporali. |
(26) |
Alla sua XXIII riunione annuale nel 2004, la CCAMLR ha adottato limiti di cattura per gli stock aperti a tipi di pesca consolidati da qualsiasi membro CCAMLR. La CCAMLR ha inoltre approvato la partecipazione delle navi comunitarie alla pesca sperimentale di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) e 58.4.3b) e ha fissato i limiti delle catture e catture accessorie per le relative attività di pesca, oltre ad alcune misure tecniche specifiche. Tali limiti e tali misure tecniche dovrebbero parimenti essere applicati. |
(27) |
Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2005. Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per l’anno 2005 e le condizioni specifiche in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate.
Tuttavia, nel caso di taluni stock antartici, esso fissa le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all’allegato IF.
Articolo 2
Campo di applicazione
Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
a) |
alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie»); e |
b) |
alle navi battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi di paesi terzi») in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri («acque comunitarie»). |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«possibilità di pesca»:
|
b) |
«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato; |
c) |
«zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri; |
d) |
«Skagerrak», la zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese; |
e) |
«Kattegat», la zona limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen; |
f) |
«mare del Nord», la zona comprendente la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non inclusa nella definizione dello Skagerrak di cui alla lettera c); |
g) |
«Golfo di Riga», la zona delimitata a ovest dalla linea che collega il faro di Ovisi (57° 34.1234′ N, 21° 42.9574′ E) sulla costa occidentale della Lettonia alla punta meridionale di Capo Loode (57° 57.4760′ N, 21° 58.2789′ E) sull’isola di Saaremaa, proseguendo a sud fino al punto più meridionale della penisola di Sõrve, a nord-est lungo la costa orientale dell’isola di Saaremaa e a nord dalla linea che va dal punto 58°30.0′ N 23°13.2′ E al punto 58°30.0′ N 23°41′1 E; |
h) |
«Golfo di Cadice», la zona della sottodivisione CIEM IXa a est della longitudine 7°23′48″ O. |
Articolo 4
Zone di pesca
Ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) |
zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (24); |
b) |
zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale (25); |
c) |
zone NAFO (Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale) quali definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (26); |
d) |
zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell’Antartico) quali definite nel regolamento (CE) n. 601/2004. |
CAPITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE
Articolo 5
Possibilità di pesca e attribuzioni
1. Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali possibilità tra gli Stati membri sono fissate nell’allegato I.
2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all’allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Faerøer, della Groenlandia, della Norvegia, e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 9, 16 e 17.
3. La Commissione fissa le possibilità di pesca per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % della quota del TAC di capelin, non appena quest’ultimo sia stato adottato.
4. Le possibilità di pesca per gli stock di melù nelle zone I-XIV (acque comunitarie e acque internazionali) e di aringa nelle zone I e II (acque comunitarie e acque internazionali) possono essere aumentate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.
Articolo 6
Disposizioni speciali e attribuzione
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato I non pregiudica:
a) |
gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
b) |
le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1 e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93; |
c) |
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; |
d) |
i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; |
e) |
le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. |
Articolo 7
Flessibilità dei contingenti
Per i 2005 i seguenti stock sono fissati nell’allegato I del presente regolamento:
a) |
gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici; |
b) |
gli stock cui non si applicano le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96; |
c) |
gli stock ai quali si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento. |
Articolo 8
Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie
1. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, salvo nei seguenti casi:
a) |
se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure |
b) |
quando le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita, oppure |
c) |
per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e se non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco, oppure |
d) |
per le aringhe quando le catture sono conformi alle misure di cui al punto 12 dell’allegato III; oppure |
e) |
per gli sgombri, quando le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, se gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise a bordo o al momento dello sbarco; oppure; |
f) |
quando le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche eseguite in virtù del regolamento (CE) n. 850/98 o del regolamento (CE) n. 88/98. |
2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettere (c), (e) e (f).
3. In deroga al paragrafo 1, quando uno Stato membro ha esaurito le possibilità di pesca all’aringa nelle sottozone II (acque CE), III e IV e nella sottodivisione VIId, alle navi che battono bandiera di uno degli Stati membri, che sono registrate nella Comunità e che operano in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura, è fatto divieto di sbarcare catture non cernite e che contengono aringhe.
4. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applicano gli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98 e gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 88/98.
Articolo 9
Limiti di accesso
Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia dalle linee di base della Norvegia.
Articolo 10
Condizioni speciali relative agli sbarchi di catture non sottoposte a cernita delle sottozone IIa (acque CE), III, IV e VIId
Le misure di cui all’allegato II si applicano allo sbarco di catture non sottoposte a cernita delle sottozone IIa (acque CE), III, IV e VIId.
Articolo 11
Altre misure tecniche e di controllo
Le misure tecniche di cui all’allegato III si applicano nel 2005 in aggiunta a quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 88/98, (CE) n. 1626/94 e (CE) n. 973/2001.
Dettagliate modalità di applicazione del punto 10 dell’allegato III possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Articolo 12
Limitazioni dello sforzo e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock
1. Nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2005, per la gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nella Manica orientale, nello Skagerrak, a ovest della Scozia e nel mare d’Irlanda si applicano le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui ai punti da 1 a 5, al punto 6, lettere a), c), d) e e) e ai punti da 7 a 22 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (27).
2. Nel periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2005, per la gestione degli stock di merluzzo bianco di cui al paragrafo 1 si applicano le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui all’allegato IVbis.
3. A decorrere dal 1° febbraio 2005, le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate di cui all'allegato IVter si applicano alla gestione delle attività di pesca nel mare Cantabrico e a ovest della penisola iberica.
4. A decorrere dal 1° febbraio 2005 le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui all'allegato IV quater, si applicano alla gestione degli stock di sogliola nella Manica occidentale.
5. Le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui all’allegato V, si applicano alla gestione degli stock di cicerelli nello Skagerrak e nel Mare del Nord.
6. La Commissione fisserà lo sforzo di pesca definitivo per gli stock di cicerelli nel 2005 nelle zone IIa, IIIa, IV sulla base delle norme di cui al punto 6 dell’allegato V.
7. Tutte le navi che utilizzano tipi di attrezzi di cui ai punti 4 rispettivamente degli allegati IVbis, IVter e IVquater e che svolgono attività di pesca nelle zone di cui ai punti 2 rispettivamente degli allegati IVbis, IVter e IVquater devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.
8. Ciascuno Stato membro garantisce che, per il 2005, i livelli misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superi il 90 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle sue navi nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, fatta eccezione per la specie argentina.
CAPITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI
Articolo 13
Autorizzazione
Le navi battenti bandiera di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Norvegia, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate a effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti dei contingenti fissati nell’allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.
Articolo 14
Restrizioni geografiche
Le attività di pesca delle navi battenti bandiera:
a) |
della Norvegia, o registrate nelle Isole Faerøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mare del Nord, nel Kattegat e nell’oceano Atlantico a nord di 43°00’ di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002; le attività di pesca nello Skagerrak da parte delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia; |
b) |
di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, di Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento francese della Guiana. |
Articolo 15
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito.
CAPITOLO IV
REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE
Articolo 16
Licenze e condizioni associate
1. Fatte salve le norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato.
Tuttavia, il primo comma non si applica alle attività di pesca effettuate dalle seguenti navi comunitarie nelle acque norvegesi del Mare del Nord:
a) |
navi di stazza pari o inferiore a 200 GT, |
b) |
navi che pescano specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro, |
c) |
navi battenti bandiera svedese secondo la prassi abituale. |
2. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati con le modalità di cui alla parte I dell’allegato VI. Le domande di licenza devono indicare i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si richiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette tali domande alle autorità del paese terzo interessato.
Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell’allegato VI, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di licenze e deve essere notificata alla Commissione. Tuttavia non potrà essere superato il numero totale di licenze previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell’allegato VI.
3. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.
Articolo 17
Isole Færøer
Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Færøer possono praticare la pesca diretta di un’altra specie previa notifica del cambiamento alle autorità delle Færøer.
CAPITOLO V
REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI
Articolo 18
Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca
1. In deroga all’articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/93, le navi battenti bandiera norvegese di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall’obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca.
2. Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Tuttavia, le navi registrate nelle Isole Faerøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.
3. Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2004 possono continuare le loro operazioni dal 1° gennaio 2005, fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l’elenco delle navi autorizzate a pescare.
Articolo 19
Domanda di licenza o di permesso di pesca speciale
La domanda di licenza o di permesso di pesca speciale presentata dall’autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:
a) |
nome della nave; |
b) |
numero di registrazione; |
c) |
lettere e cifre esterne di identificazione, |
d) |
porto di registrazione; |
e) |
nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore; |
f) |
stazza lorda e lunghezza fuori tutto; |
g) |
potenza del motore; |
h) |
indicativo di chiamata e frequenza radio; |
i) |
metodo di pesca previsto; |
j) |
zona di pesca prevista; |
k) |
specie di pesci che si intendono catturare; |
l) |
periodo per il quale è richiesta la licenza. |
Articolo 20
Numero di licenze
Il numero di licenze e le condizioni particolari a esse associate sono fissati nell’allegato VI, parte II.
Articolo 21
Annullamento e ritiro
1. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali. L’annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.
2. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all’allegato I per lo stock in questione.
3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.
Articolo 22
Mancato rispetto delle norme pertinenti
1. Per un periodo massimo di 12 mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un’infrazione alle norme pertinenti.
Articolo 23
Obblighi del detentore della licenza
1. Le navi dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo, nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 88/98, (CE) n. 850/98, (CE) n. 1434/98 e (CEE) n. 1381/87.
2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all’allegato VII, parte I.
3. Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi battenti bandiera norvegese che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all’allegato VIII, secondo le disposizioni previste in detto allegato.
Articolo 24
Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento francese della Guiana
1. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana è subordinato all’obbligo per l’armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l’imbarco di un osservatore a bordo.
2. Al momento dello sbarco dopo ogni bordata, il comandante di una nave in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni, che esercita l’attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, presenta alle autorità francesi una dichiarazione nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l’ultima dichiarazione. Tale autorizzazione deve essere conforme al modello di cui all’allegato VI, parte III. Il comandante è responsabile dell’accuratezza della dichiarazione. Le autorità francesi prendono tutti i provvedimenti appropriati per controllare la veridicità della dichiarazione confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente. Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente.
3. Le navi che effettuano attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nell’allegato VII, parte II. Una copia di detto giornale di bordo è trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro 30 giorni a decorrere dall’ultimo giorno di ciascuna bordata.
4. Se per un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative a una nave in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, tale licenza è ritirata.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO
SEZIONE 1
Partecipazione comunitaria
Articolo 25
Elenco delle navi
1. Soltanto le navi comunitarie di stazza lorda superiore 50 tonnellate, in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera e inserite nello schedario NAFO della flotta, sono autorizzate, alle condizioni specificate nel permesso, a pescare, tenere a bordo, effettuare operazioni di trasbordo e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO.
2. Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nuova nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell’elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.
3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 comprende in particolare le seguenti informazioni:
a) |
il numero interno della nave, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (28); |
b) |
l’indicativo internazionale di chiamata; |
c) |
il noleggiatore della nave, se del caso; |
d) |
il tipo di nave. |
4. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale informazione comprende le seguenti indicazioni:
a) |
data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro; |
b) |
data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l’attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO; |
c) |
Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato; |
d) |
nome della nave; |
e) |
numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti; |
f) |
porto di origine della nave dopo il trasferimento; |
g) |
nome dell’armatore o del noleggiatore; |
h) |
dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO; |
i) |
principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO; |
j) |
sottozone in cui la nave intende operare. |
SEZIONE 2
Misure tecniche
Articolo 26
Dimensione delle maglie delle reti
1. È vietato l’uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie demersali elencate nell’allegato IX. Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae), tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete.
2. Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.
Articolo 27
Attacco di dispositivi alle reti
1. È vietato l’uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente articolo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.
2. Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l’usura.
3. Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L’uso di foderoni è limitato a quelli elencati nell’allegato X.
4. Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano gamberelli nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm, come indicato nell’appendice 4 dell’allegato III.
Articolo 28
Catture accessorie
1. I comandanti delle navi non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso delle specie catturate in una retata.
2. Le catture accessorie delle specie elencate nell’allegato ID per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO, ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie, non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest’ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione NAFO in cui sia vietata la pesca diretta di talune specie o sia stato utilizzato pienamente un contingente «altri», le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell’allegato ID non devono superare rispettivamente 1 250 kg o il 5 %.
3. Se nel corso di un’operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui al paragrafo 2 applicabili alla specie in questione, le navi si spostano immediatamente di almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se nelle successive operazioni di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie supera i suddetti limiti, ancora una volta le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala per almeno 48 ore.
4. Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis), nel caso in cui la totalità delle catture accessorie di tutte le specie elencate nell’allegato ID superi, in una delle cale, il 5 % del peso nella divisione 3M e il 2,5 % nella divisione 3L, devono spostarsi immediatamente di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala.
5. Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.
Articolo 29
Taglia minima dei pesci
I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO, la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell’allegato XI, non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in talune zone di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave si sposta di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente a una specie per la quale si applicano le disposizioni in materia di taglia minima, e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell’allegato XI, è considerato proveniente da un pesce sotto misura.
SEZIONE 3
Misure di controllo
Articolo 30
Etichettatura del prodotto e stivaggio separato
1. Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, devono essere etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto siano identificabili. La marcatura deve inoltre indicare che la cattura è avvenuta nella zona di regolamentazione NAFO.
2. La marcatura delle mazzancolle catturate nella divisione 3L e degli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO devono indicare che la cattura è avvenuta in tali zone.
3. Le catture di una stessa specie devono essere stivate in modo da essere chiaramente distinte dalle catture di altre speci. Tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione NAFO devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa.
Le catture possono essere collocate in una o più parti della stiva, ma devono essere stivate in modo tale da essere chiaramente distinte dalle catture di altre specie, utilizzando plastica, compensato reti o altro materiale.
Articolo 31
Registro di produzione e piano di stivaggio
1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell’allegato XII del presente regolamento.
2. Entro il giorno 15 di ogni mese, gli Stati membri notificano alla Commissione su supporto informatico i quantitativi di stock di cui all’allegato XIII sbarcati nel corso del mese precedente e comunicano tutte le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
3. Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate nell’allegato ID:
a) |
un registro di produzione attestante la produzione complessiva, ripartita per speci; |
b) |
un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse speci nella stiva e i quantitativi di tali speci presenti a bordo espressi in peso per prodotto (in chilogrammi). |
4. Il registro di produzione e piano di stivaggio di cui al paragrafo 3 sono aggiornati quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC) e devono essere tenuti a bordo fino al completamento dello sbarco.
5. I comandanti devono prestare l’assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e dei prodotti trasformati conservati a bordo.
Articolo 32
Reti
Durante la pesca selettiva di una o più delle speci elencate nell’allegato IX, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all’articolo 26. Tuttavia, le navi che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, ovvero:
a) |
le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da salpamento o da strascico; |
b) |
le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura. |
Articolo 33
Trasbordi
Le navi comunitarie non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti.
Articolo 34
Controllo dello sforzo di pesca
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi di cui all’articolo 25 sia commisurato alle possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione NAFO.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca delle loro navi che effettuano la pesca di specie della zona di regolamentazione NAFO al più tardi entro il 31 gennaio 2005 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Il piano di pesca identifica, tra l’altro, la nave o le navi che effettueranno questa attività e i giorni di pesca previsti all’interno della zona di regolamentazione NAFO.
Gli Stati membri informano la Commissione, su base indicativa, delle attività di pesca che le navi intendono effettuare in altre zone.
Detto piano indica lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per le varie specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull’attuazione dei rispettivi piani di pesca, nella quale vanno indicati il numero di navi che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca.
SEZIONE 4
Disposizioni speciali per la pesca del gamberello boreale
Articolo 35
Pesca del gamberello boreale
Ogni Stato membro comunica giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberelli boreali (Pandalus borealis) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione NAFO da navi battenti la sua bandiera e registrate nella Comunità. Tutte le attività di pesca sono effettuate a una profondità superiore a 200 metri e sono limitate a una nave per Stato membro alla volta.
SEZIONE 5
Disposizioni speciali per ilpiano di ricostituzione dell’ippoglosso nero
Articolo 36
Divieto di pesca dell’ippoglosso nero
Alle navi comunitarie è fatto divieto di pescare l’ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO della NAFO oltre che tenere a bordo, trasbordare o scaricare tale specie catturata nelle zone in questione se non hanno a bordo il permesso di pesca speciale rilasciato dal loro Stato membro di bandiera.
Articolo 37
Elenco delle navi
1. Gli Stati membri garantiscono che le navi alle quali deve essere rilasciato il permesso di pesca speciale di cui all’articolo 36 siano inserite in un elenco contenente il loro nome e numero di immatricolazione internazionale, quali definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004. Gli Stati membri rilasciano il permesso di pesca speciale soltanto se la nave figura nello schedario NAFO della flotta.
2. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, su supporto informatico, l’elenco di cui al paragrafo 1 e tutte le successive modifiche.
3. Le modifiche dell’elenco di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione almeno cinque giorni prima dell’ingresso nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO delle navi recentemente inserite nell’elenco. La Commissione trasmette sollecitamente le modifiche al segretariato della NAFO.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assegnare il rispettivo contingente di ippoglosso nero alle proprie navi comprese nell’elenco di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative alla ripartizione delle quote alla Commissione entro 15 giorni dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 38
Relazioni
1. I comandanti delle navi di cui all’articolo 37, paragrafo 2 comunicano le seguenti informazioni al proprio Stato membro di bandiera:
a) |
i quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria entra nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascun ingresso della nave nelle zone in questione. |
b) |
Catture settimanali di ippoglosso nero. Tali informazioni sono comunicate per la prima volta entro la fine del settimo giorno successivo all’entrata nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO o, qualora la campagna di pesca duri più di sette giorni, entro il lunedì per le catture realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO nella settimana precedente che si è conclusa la domenica alle ore 24. |
c) |
I quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria esce dalla sottozona 2 e dalle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna uscita della nave dalla zona in questione e devono comprendere il numero di giorni di pesca e il totale delle catture effettuate nella zona in questione. |
d) |
i quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo di ippoglosso nero durante la permanenza della nave nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate entro 24 ore dal completamento del trasbordo. |
2. Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri le trasmettono alla Commissione.
3. Qualora si ritenga che le catture di ippoglosso nero comunicate in conformità del paragrafo 2, abbiano raggiunto il 70 % del contingente assegnato agli Stati membri, i comandanti trasmettono ogni tre giorni le informazioni di cui al punto 1, lettera b).
Articolo 39
Porti designati
1. È vietato sbarcare qualsiasi quantitativo di ippoglosso nero in un luogo che non sia uno dei porti a tal fine designati dalle parti contraenti della NAFO. È proibito altresì lo sbarco di ippoglosso nero in porti di paesi che non sono parti contraenti.
2. Gli Stati membri designano i porti nei quali possono essere sbarcate le catture di ippoglosso nero e stabiliscono le relative procedure d’ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di ippoglosso nero presenti in ogni singolo sbarco.
3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’elenco dei porti designati e, entro i 15 giorni successivi, le relative procedure d’ispezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.
4. La Commissione trasmette sollecitamente a tutti gli Stati membri un elenco dei porti designati, di cui al paragrafo 2, come pure dei porti designati da altre parti contraenti della NAFO.
Articolo 40
Ispezioni nei porti
1. Gli Stati membri assicurano che tutte le navi che entrano in un porto designato per sbarcare e/o trasbordare catture di ippoglosso nero realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO della NAFO siano sottoposte a un’ispezione in porto in conformità del regime di ispezione nei porti della NAFO.
2. Le catture non possono essere sbarcate e/o trasbordate dalle navi di cui al paragrafo 1, se non alla presenza degli ispettori.
3. Tutti i quantitativi sbarcati sono pesati specie per specie prima di essere trasportati nei depositi frigoriferi o verso altra destinazione.
4. Gli Stati membri trasmettono la relazione relativa all’ispezione in porto al segretariato della NAFO, con copia alla Commissione, entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione.
Articolo 41
Divieto di sbarco e trasbordo per le navi di paesi che non sono parti contraenti
Gli Stati membri assicurano che lo sbarco e il trasbordo di ippoglosso nero fatto dalle navi di paesi che non sono parti contraenti della NAFO ma che hanno svolto attività di pesca nella sua zona di regolamentazione siano vietati.
Articolo 42
Follow up delle attività di pesca
Entro il 31 dicembre 2005, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull’attuazione delle misure di cui agli articoli da 36 a 41, incluso il numero totale di giorni di pesca.
SEZIONE 6
Disposizioni speciali per la pesca dello scorfano
Articolo 43
Pesca dello scorfano
1. Un lunedì su due il comandante di una nave comunitaria che pesca lo scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO, notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata, i quantitativi di scorfano pescati nelle zone in questione nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente.
Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata ogni settimana di lunedì.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (mezzogiorno) di un martedì su due per la quindicina che si è conclusa alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti la loro bandiera e registrate sul loro territorio.
Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica dovrà avvenire una volta alla settimana.
CAPITOLO VII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA CCAMLR
SEZIONE 1
Restrizioni e informazioni relative alle navi
Articolo 44
Divieti e limiti di cattura
1. La pesca diretta alle specie elencate nell’allegato XIV è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali, si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all’allegato XV nelle sottozone in esso indicate.
Articolo 45
Informazioni relative alle navi autorizzatea pescare nella zona della CCAMLR
1. Oltre alle informazioni relative alle navi autorizzate di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri, a decorrere dal 1° agosto 2005, comunicano alla Commissione anche le seguenti informazioni in relazione alle navi di cui trattasi:
a) |
Numero IMO (se assegnato); |
b) |
precedente bandiera (se del caso); |
c) |
indicativo internazionale di chiamata; |
d) |
nome e indirizzo dell’armatore o degli armatori della nave ed eventuali beneficiari effettivi, se conosciuti; |
e) |
tipo di nave; |
f) |
luogo e data di costruzione; |
g) |
lunghezza; |
h) |
fotografia a colori della nave consistente di:
|
i) |
le misure adottate per garantire il funzionamento a prova di manomissione delle apparecchiature per il controllo via satellite montate a bordo. |
2. A decorrere dal 1° agosto 2005, gli Stati membri, nella misura del possibile, comunicano inoltre alla Commissione le seguenti informazioni relative alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona della CCAMLR:
a) |
nome e indirizzo dell’operatore, se differente dall’armatore; |
b) |
nome e nazionalità del capitano e, se del caso, del capopesca; |
c) |
metodo o metodi di pesca; |
d) |
larghezza (m); |
e) |
stazza lorda (t); |
f) |
sistema di comunicazione utilizzato dalla nave e relativi numeri (numeri INMARSAT A, B e C); |
g) |
equipaggio normalmente presente a bordo; |
h) |
potenza del motore o dei motori principali (kW); |
i) |
capacità di carico (tonnellate), numero di stive per pesci e relativa capacità (m3); |
j) |
qualsiasi altra informazione ritenuta appropriata (ad es., classificazione del ghiaccio). |
SEZIONE 2
Pesca sperimentale
Articolo 46
Partecipazione alla pesca sperimentale
1. Le navi battenti bandiera spagnola e registrate in Spagna e notificate alla CCAMLR ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 601/2004, possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nella sottozona 88.1 della FAO e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale e 58.4.3b) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.
2. Nelle divisioni 58.4.3a) e 58.4.3b), le attività di pesca sono consentite a una sola nave per volta.
3. Per quanto riguarda la sottozona 88.1 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i limiti totali delle catture e delle catture accessorie e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (SSRU) sono indicati nell’allegato XV. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è interrotta quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
4. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca nonché a evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 la pesca sarà proibita a profondità inferiori a 550 metri.
Articolo 47
Sistemi di notifica
Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all’articolo 46 sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca:
a) |
il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 601/2004, con l’eccezione che gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sulle catture e lo sforzo di pesca entro due giorni lavorativi dopo il termine di ciascun periodo perché siano immediatamente trasmessi alla CCAMLR. Nella sottozona 88.1 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.42, le comunicazioni saranno effettuate dalle piccole unità di ricerca. |
b) |
il sistema di dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo, di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 601/2004; |
c) |
la dichiarazione del numero e peso totale degli esemplari di Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso. |
Articolo 48
Disposizioni speciali
1. Le attività di pesca sperimentale di cui all’articolo 46 devono svolgersi in conformità con le disposizioni dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (29) per quanto riguarda le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari. Oltre alle misure citate:
a) |
il rigetto in mare delle frattaglie è vietato nelle attività di pesca in questione; |
b) |
le navi partecipanti alla pesca sperimentale nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 e conformi ai protocolli della CCAMLR (A, B o C) sul peso dei palangari sono dispensate dall’obbligo di calare i palangari durante le ore notturne; tuttavia, le navi che catturino in totale tre (3) uccelli marini sono immediatamente riassoggettate al divieto di pesca diurna, conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 600/2004; |
c) |
le navi che praticano la pesca sperimentale nella sottozona 88.1 e nelle divisioni 58.4.3a), e 58.4.3b) e che catturino in totale tre (3) uccelli marini, cessano immediatamente le attività di pesca e non possono praticare la pesca al di fuori della normale campagna di pesca per il periodo restante della campagna 2004/2005. |
2. Le navi che praticano la pesca sperimentale nella sottozona 88.1 della FAO sono inoltre soggette ai seguenti requisiti supplementari:
a) |
le navi hanno il divieto di scaricare in mare:
|
b) |
nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nella sottozona 88.1 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nella stessa sottozona; |
c) |
la pesca di Dissostichus spp. nella sottozona 88.1 è proibita nel raggio di 10 miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny. |
Articolo 49
Definizione di cala
1. Ai fini della presente sezione, si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle relazioni sulle catture e lo sforzo di pesca, la precisa collocazione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati.
2. Per essere designate come cale di ricerca:
a) |
ciascuna cala deve essere separata di almeno 5 miglia nautiche da un’altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca; |
b) |
ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 10 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto; |
c) |
per ciascuna cala di palangaro, il tempo di immersione non deve essere inferiore a 6 ore, misurate dal completamento della cala dei palangari fino all’inizio del recupero dei medesimi. |
Articolo 50
Piani di ricerca
Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all’articolo 43 attuano piani di ricerca in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise la sottozona FAO 88.1 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Il piano di ricerca deve essere attuato con le modalità seguenti:
a) |
al primo ingresso nella SSRU, le prime 10 cale, designate come «prima serie», sono considerate «cale di ricerca» e devono soddisfare i criteri di cui all’articolo 49, paragrafo 2; |
b) |
le successive 10 cale, o 10 tonnellate di catture, se ciò avviene prima di portare a termine le 10 cale, sono designate come «seconda serie». Le cale della seconda serie possono, a discrezione del comandante, essere realizzate come parte delle normali attività di pesca sperimentale; tuttavia, se soddisfano i requisiti dell’articolo 49, paragrafo 2, anche le cale in questione possono essere designate come cale di ricerca; |
c) |
una volta completate la prima e la seconda serie di cale, se il comandante vuole continuare a pescare all’interno della SSRU, la nave deve effettuare una «terza serie» che darà come risultato un totale di 20 cale di ricerca sulle tre serie. La terza serie di cale deve avvenire nel corso della stessa permanenza all’interno della SSRU in cui sono state effettuate la prima e la seconda serie di cale; |
d) |
una volta concluse le 20 cale di ricerca della terza serie, la nave può continuare a pescare all’interno della SSRU; |
e) |
nelle SSRU A, B, C, E e G nella sottozona 88.1, in cui la superficie dei fondali marini adatta alla pesca è inferiore a 15 000 km2, non si applicano le lettere b), c) e d) e, una volta concluse le 10 cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all’interno della SSRU. |
Articolo 51
Piani di raccolta dei dati
1. Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all’articolo 46 attuano piani di raccolta dei dati in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise la sottozona 88.1 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2 della FAO. Il piano di raccolta dei dati deve comprendere i seguenti dati:
a) |
posizione e profondità del fondale a ciascuna estremità del palangaro; |
b) |
i tempi di innesco, di immersione e di salpamento; |
c) |
il numero e specie di pesci persi in superficie; |
d) |
il numero di ami innescati; |
e) |
il tipo di esca; |
f) |
il tasso di adescamento (in percentuale); |
g) |
il tipo di amo; e |
h) |
condizioni del mare, nuvolosità e fase lunare al momento della cala. |
2. Tutti i dati indicati al paragrafo 1 sono raccolti per ogni cala di ricerca; in particolare, devono essere misurati tutti i pesci di una cala di ricerca fino a un massimo di 100 pesci e almeno 30 devono essere selezionati come campioni per ricerche biologiche. Qualora siano pescati più di 100 pesci, deve essere applicato un metodo di sottocampionamento casuale.
Articolo 52
Programma di marcatura
Ciascuna nave partecipante alla pesca sperimentale secondo le modalità di cui all’articolo 46 attua un programma di marcatura secondo le seguenti modalità:
a) |
per quanto riguarda il Dissostichus spp. deve essere marchiato e liberato un esemplare per tonnellata di pesce vivo per tutta la durata della campagna, conformemente al protocollo di marcatura della CCAMLR. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marchiato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato. |
b) |
il programma deve indirizzarsi agli esemplari di tutte le taglie per rispettare le disposizioni in materia di marcatura che prevedono un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato. Tutti gli esemplari rilasciati in mare devono recare una doppia marcatura e essere liberati in una zona geografica più ampia possibile; |
c) |
tutti i marchi devono essere chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di riferimento, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l’esemplare marchiato venga nuovamente catturato; |
d) |
tutti gli esemplari marchiati che vengono ricatturati (ad esempio, un pesce catturato che presenti una marcatura apposta in precedenza) non devono essere rilasciati anche quando sono stati in libertà soltanto per un periodo breve; |
e) |
tutti gli esemplari marchiati ricatturati devono essere oggetto di campionamento biologico (lunghezza, peso, sesso, maturazione delle gonadi), ne deve essere fatta, se possibile, una fotografia digitale, ne devono essere ricuperati gli otoliti e rimossa la marchiatura; |
f) |
tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati sono trasmessi su supporto informatico alla CCAMLR (nel formato della CCAMLR) entro tre mesi dal termine delle attività di pesca della nave; |
g) |
tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati, nonché campioni degli esemplari ricatturati, sono trasmessi su supporto informatico nel formato della CCAMLR al pertinente archivio regionale di raccolta dei dati sulla marcatura, come specificato nel protocollo di marcatura della CCAMLR. |
Articolo 53
Osservatori scientifici
Ogni nave che partecipa alle attività di pesca sperimentali di cui all’articolo 46 ha a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l’intera durata delle attività di pesca della campagna.
CAPITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 54
Sorveglianza scientifica
1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati.
2. gli organismi marini catturati per le finalità di cui al paragrafo 1 possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:
a) |
rispondano ai requisiti di cui all’allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 e ai requisiti di commercializzazione adottati in forza dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (30), oppure |
b) |
siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano. |
Articolo 55
Trasmissione dei dati
Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93, i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione su supporto informatico utilizzando i codici indicati in ciascuna tabella degli stock.
Articolo 56
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1o gennaio 2005, l’articolo 44 si applica a decorrere dall’inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. VEERMAN
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.
(3) GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(5) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.
(6) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.
(7) GU L 29 dell’1.2.1985, pag. 9.
(8) GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 831/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 33).
(9) GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.
(10) GU L 276 del 10.10.1983 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).
(11) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
(12) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 813/2004 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 32).
(13) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.
(14) GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16.
(15) GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/2004 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12).
(16) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2004 (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 30).
(17) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.
(18) GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.
(19) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.
(20) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).
(21) GU L 137 del 19.5.2001 pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 831/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 33).
(22) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.
(23) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4.
(24) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 13).
(25) GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(26) GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(27) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1928/2004 (GU L 332 del 6.11.2004, pag. 5).
(28) GU L 5 del 9.1.2004, pagg. 25.
(29) GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 1.
(30) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
ALLEGATO I
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)
Tutte le limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell’articolo 9 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.
All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.
Nome comune |
Codice alfa a 3 lettere |
Nome scientifico |
Tonno bianco |
ALB |
Thunnus alalunga |
Berici |
ALF |
Beryx spp. |
Passera canadese |
PLA |
Hippoglossoides platessoides |
Acciuga |
ANE |
Engraulis encrasicolus |
Rana pescatrice |
ANF |
Lophiidae |
Pesce del ghiaccio |
ANI |
Champsocephalus gunnari |
Austromerluzzo |
TOP |
Dissostichus eleginoides |
Lupo di mare |
CAT |
Anarhichas lupus |
Ippoglosso atlantico |
HAL |
Hippoglossus hippoglossus |
Salmone atlantico |
SAL |
Salmo salar |
Squalo elefante |
BSK |
Cetorhinus maximus |
Tonno obeso |
BET |
Thunnus obesus |
Deania |
DCA |
Deania calcea |
Pesce sciabola nero |
BSF |
Aphanopus carbo |
Pesce del ghiaccio |
SSI |
Chaenocephalus aceratus |
Molva azzurra |
BLI |
Molva dypterigia |
Marlin azzurro |
BUM |
Makaira nigricans |
Melù |
WHB |
Micromesistius poutassou |
Tonno rosso |
BFT |
Thunnus thynnus |
Merluzzo bianco |
COD |
Gadus morhua |
Sogliola |
SOL |
Solea solea |
Granchio di mare |
PAI |
Paralomis spp. |
Limanda |
DAB |
Limanda limanda |
Pleuronettiformi |
FLX |
Pleuronectiformes |
Passera pianuzza |
FLX |
Platichthys flesus |
Musdee |
FOX |
Phycis spp. |
Argentina |
ARU |
Argentina silus |
Ippoglosso nero |
GHL |
Reinhardtius hippoglossoides |
Granatiere |
GRV |
Macrourus spp. |
Pesce diavolo maggiore |
ETR |
Etmopterus princeps |
Nototena |
NOS |
Lepidonotothen squamifrons |
Eglefino |
HAD |
Melanogrammus aeglefinus |
Nasello |
HKE |
Merluccius merluccius |
Aringa |
HER |
Clupea harengus |
Sugarello |
JAX |
Trachurus spp. |
Nototena |
NOG |
Gobionotothen gibberifrons |
Zigrino |
SCK |
Dalatias licha |
Krill antartico |
KRI |
Euphausia superba |
Pesce lanterna |
LAC |
Lampanyctus achirus |
Sagrì |
GUQ |
Centrophorus squamosus |
Sogliola limanda |
LEM |
Microstomus kitt |
Molva |
LIN |
Molva molva |
Sgombro |
MAC |
Scomber scombrus |
Nototena |
NOR |
Notothenia rossii |
Lepidorombi |
LEZ |
Lepidorhombus spp. |
Gamberello boreale |
PRA |
Pandalus borealis |
Scampo |
NEP |
Nephrops norvegicus |
Busbana norvegese |
NOP |
Trisopterus esmarki |
Pesce specchio atlantico |
ORY |
Hoplostethus atlanticus |
Mazzancolle |
PEN |
Penaeus spp. |
Passera di mare |
PLE |
Pleuronectes platessa |
Merluzzo artico |
POC |
Boreogadus saida |
Merluzzo giallo |
POL |
Pollachius pollachius |
Smeriglio |
POR |
Lamna nasus |
Pailona |
CYO |
Centroscymnus coelolepis |
Scorfano di Norvegia |
RED |
Sebastes spp. |
Occhialone |
SBR |
Pagellus bogaraveo |
Granatiere |
RHG |
Macrourus berglax |
Granatiere |
RNG |
Coryphaenoides rupestris |
Merluzzo carbonaro |
POK |
Pollachius virens |
Cicerelli |
SAN |
Ammodytidae |
Totano |
SQI |
Illex illecebrosus |
Razze |
SRX-RAJ |
Rajidae |
Pesce diavolo minore |
ETP |
Etmopterus pusillus |
Grancevole artiche |
PCR |
Chionoecetes spp. |
Pesce del ghiaccio |
SGI |
Pseudochaenichthys georgianus |
Molva occhiona |
SLI |
Molva macrophthalmus |
Spratto |
SPR |
Sprattus sprattus |
Spinarolo |
DGS |
Squalus acanthias |
Pesce spada |
SWO |
Xiphias gladius |
Canesca |
GAG |
Galeorhinus galeus |
Rombo chiodato |
TUR |
Psetta maxima |
Brosmio |
USK |
Brosme brosme |
Pesce del ghiaccio |
LIC |
Channichthys rhinoceratus |
Sagrì nero |
ETX |
Etmopterus spinax |
Musdea americana |
HKW |
Urophycis tenuis |
Marlin bianco |
WHM |
Tetrapturus alba |
Merlano |
WHG |
Merlangius merlangus |
Passera lingua di cane |
WIT |
Glyptocephalus cynoglossus |
Tonno albacora |
YFT |
Thunnus albacares |
Limanda |
YEL |
Limanda ferruginea |
ALLEGATO IA
MAR BALTICO
Tutti i TAC in questa zona, tranne che per la passera di mare e il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 25-32, sono adottati nell’ambito della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC).
|
|
|||||||
Finlandia |
52 471 |
|
||||||
Svezia |
11 529 |
|
||||||
CE |
64 000 |
|
||||||
TAC |
64 000 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
6 448 |
|
||||||
Germania |
25 380 |
|
||||||
Finlandia |
3 |
|
||||||
Polonia |
5 985 |
|
||||||
Svezia |
8 184 |
|
||||||
CE |
46 000 |
|
||||||
TAC |
46 000 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 588 |
|
||||||
Germania |
686 |
|
||||||
Estonia |
13 218 |
|
||||||
Finlandia |
25 801 |
|
||||||
Lettonia |
3 262 |
|
||||||
Lituania |
3 405 (1) |
|
||||||
Polonia |
27 862 (2) |
|
||||||
Svezia |
39 350 |
|
||||||
CE |
116 172 (3) |
|
||||||
TAC |
130 000 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Estonia |
16 972 (4) |
|
||||||
Lettonia |
20 452 |
|
||||||
CE |
37 424 (4) |
|
||||||
TAC |
38 000 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
8 959 |
|
||||||
Germania |
3 564 |
|
||||||
Estonia |
873 |
|
||||||
Finlandia |
686 |
|
||||||
Lettonia |
3 331 |
|
||||||
Lituania |
2 189 (5) |
|
||||||
Polonia |
10 203 (6) |
|
||||||
Svezia |
9 077 |
|
||||||
CE |
38 882 (7) |
|
||||||
TAC |
N/A |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
10 781 |
|
||||||
Germania |
5 271 |
|
||||||
Estonia |
239 |
|
||||||
Finlandia |
212 |
|
||||||
Lettonia |
892 |
|
||||||
Lituania |
579 |
|
||||||
Polonia |
2 885 |
|
||||||
Svezia |
3 841 |
|
||||||
CE |
24 700 |
|
||||||
TAC |
24 700 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 697 |
|
||||||
Germania |
300 |
|
||||||
Svezia |
203 |
|
||||||
Polonia |
565 |
|
||||||
CE |
3 766 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
93 512 (8) |
|
||||||
Germania |
10 404 (8) |
|
||||||
Estonia |
9 504 (8) |
|
||||||
Finlandia |
116 603 (8) |
|
||||||
Lettonia |
59 478 (8) |
|
||||||
Lituania |
6 992 (8) |
|
||||||
Polonia |
28 368 (8) |
|
||||||
Svezia |
126 400 (8) |
|
||||||
CE |
451 260 (8) |
|
||||||
TAC |
460 000 (8) |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Estonia |
1 581 (9) |
|
||||||
Finlandia |
13 838 (9) |
|
||||||
CE |
15 419 (9) |
|
||||||
TAC |
17 000 (9) |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
48 785 |
|
||||||
Germania |
30 907 |
|
||||||
Estonia |
56 650 |
|
||||||
Finlandia |
25 538 |
|
||||||
Lettonia |
68 420 |
|
||||||
Lituania |
24 750 |
|
||||||
Polonia |
141 275 (10) |
|
||||||
Svezia |
94 311 |
|
||||||
CE |
490 636 (10) |
|
||||||
TAC |
550 000 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
(1) A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 30 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.
(2) A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 1 450 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.
(3) A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 1 480 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.
(4) A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 576 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.
(5) A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 6 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.
(6) A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 112 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.
(7) A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 118 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.
(8) Numero di esemplari.
(9) Numero di esemplari.
(10) A causa di uno sfruttamento eccessivo nel 2003, il contingente è stato ridotto di 3 924 tonnellate conformemente alle decisioni della IBSFC.
ALLEGATO I B
SKAGERRAK, KATTEGAT, MARE DEL NORD E ACQUE COMUNITARIE OCCIDENTALI,
Zone CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (acque CE) e Guiana francese
|
|
|||||||
Danimarca |
9 500 |
|
||||||
Regno Unito |
500 |
|
||||||
CE |
10 000 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
618 767 |
|
||||||
Regno Unito |
13 525 |
|
||||||
Tutti gli Stati membri |
23 668 (2) |
|
||||||
CE |
655 960 |
|
||||||
Norvegia |
5 000 (3) |
|
||||||
TAC |
660 960 |
TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
31 |
|
||||||
Francia |
10 |
|
||||||
Paesi Bassi |
25 |
|
||||||
Regno Unito |
50 |
|
||||||
CE |
116 |
|
|
|
|||||||
Danimarca |
1 180 |
|
||||||
Germania |
12 |
|
||||||
Francia |
8 |
|
||||||
Irlanda |
8 |
|
||||||
Paesi Bassi |
55 |
|
||||||
Svezia |
46 |
|
||||||
Regno Unito |
21 |
|
||||||
CE |
1 331 |
|
|
|
|||||||
Germania |
405 |
|
||||||
Francia |
9 |
|
||||||
Irlanda |
375 |
|
||||||
Paesi Bassi |
4 225 |
|
||||||
Regno Unito |
297 |
|
||||||
CE |
5 310 |
|
||||||
TAC |
5 310 |
|
|
|
|||||||
CE |
Non pertinente (4) |
|
||||||
Norvegia |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
Belgio |
1 |
|
||||||
Danimarca |
191 |
|
||||||
Germania |
1 |
|
||||||
Francia |
1 |
|
||||||
Paesi Bassi |
1 |
|
||||||
Regno Unito |
5 |
|
||||||
CE |
200 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
0 |
|
||||||
TAC |
0 |
|
|
|
|||||||
Danimarca |
40 104 |
|
||||||
Germania |
642 |
|
||||||
Svezia |
41 950 |
|
||||||
CE |
82 696 |
|
||||||
Isole Færøer |
500 (8) |
|
||||||
TAC |
96 000 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
95 211 |
|
||||||
Germania |
57 215 |
|
||||||
Francia |
20 548 |
|
||||||
Paesi Bassi |
56 745 |
|
||||||
Svezia |
5 443 |
|
||||||
Regno Unito |
70 395 |
|
||||||
CE |
305 557 |
|
||||||
Norvegia |
50 000 (10) |
|
||||||
TAC |
535 000 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Svezia |
1 102 (11) |
|
||||||
CE |
1 102 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
Danimarca |
20 642 |
|
||||||
Germania |
184 |
|
||||||
Svezia |
3 324 |
|
||||||
CE |
24 150 |
|
||||||
TAC |
24 150 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
248 |
|
||||||
Danimarca |
47 865 |
|
||||||
Germania |
248 |
|
||||||
Francia |
248 |
|
||||||
Paesi Bassi |
248 |
|
||||||
Svezia |
234 |
|
||||||
Regno Unito |
909 |
|
||||||
CE |
50 000 |
|
||||||
TAC |
50 000 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
9 684 (16) |
|
||||||
Danimarca |
1 882 (16) |
|
||||||
Germania |
1 131 (16) |
|
||||||
Francia |
19 341 (16) |
|
||||||
Paesi Bassi |
34 704 (16) |
|
||||||
Regno Unito |
7 551 (16) |
|
||||||
CE |
74 293 |
|
||||||
TAC |
535 000 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
3 291 |
|
||||||
Francia |
623 |
|
||||||
Irlanda |
4 447 |
|
||||||
Paesi Bassi |
3 291 |
|
||||||
Regno Unito |
17 788 |
|
||||||
CE |
29 440 |
|
||||||
Isole Færøer |
660 (18) |
|
||||||
TAC |
30 100 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Irlanda |
12 727 |
|
||||||
Paesi Bassi |
1 273 |
|
||||||
CE |
14 000 |
|
||||||
TAC |
14 000 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Regno Unito |
1 000 |
|
||||||
CE |
1 000 |
|
||||||
TAC |
1 000 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Irlanda |
1 250 |
|
||||||
Regno Unito |
3 550 |
|
||||||
CE |
4 800 |
|
||||||
TAC |
4 800 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Francia |
500 |
|
||||||
Regno Unito |
500 |
|
||||||
CE |
1 000 |
|
||||||
TAC |
1 000 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
144 |
|
||||||
Francia |
802 |
|
||||||
Irlanda |
11 236 |
|
||||||
Paesi Bassi |
802 |
|
||||||
Regno Unito |
16 |
|
||||||
CE |
13 000 |
|
||||||
TAC |
13 000 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
27 000 |
|
||||||
Francia |
3 000 |
|
||||||
CE |
30 000 |
|
||||||
TAC |
30 000 |
TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
3 826 |
|
||||||
Portogallo |
4 174 |
|
||||||
CE |
8 000 |
|
||||||
TAC |
8 000 |
TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
10 |
|
||||||
Danimarca |
3 119 |
|
||||||
Germania |
78 |
|
||||||
Paesi Bassi |
20 |
|
||||||
Svezia |
546 |
|
||||||
CE |
3 773 |
|
||||||
TAC |
3 900 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
617 |
|
||||||
Germania |
13 |
|
||||||
Svezia |
370 |
|
||||||
CE |
1 000 |
|
||||||
TAC |
1 000 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
807 |
|
||||||
Danimarca |
4 635 |
|
||||||
Germania |
2 939 |
|
||||||
Francia |
997 |
|
||||||
Paesi Bassi |
2 619 |
|
||||||
Svezia |
31 |
|
||||||
Regno Unito |
10 631 |
|
||||||
CE |
22 659 |
|
||||||
Norvegia |
4 641 (23) |
|
||||||
TAC |
27 300 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Svezia |
411 |
|
||||||
CE |
411 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||||||||||
Belgio |
1 |
|
||||||||||||||
Germania |
11 |
|
||||||||||||||
Francia |
114 |
|
||||||||||||||
Irlanda |
162 |
|
||||||||||||||
Regno Unito |
433 |
|
||||||||||||||
CE |
721 |
|
||||||||||||||
TAC |
721 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Belgio |
29 |
|
||||||
Francia |
79 |
|
||||||
Irlanda |
1 416 |
|
||||||
Paesi Bassi |
7 |
|
||||||
Regno Unito |
619 |
|
||||||
CE |
2 150 |
|
||||||
TAC |
2 150 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
266 |
|
||||||
Francia |
4 554 |
|
||||||
Irlanda |
849 |
|
||||||
Paesi Bassi |
38 |
|
||||||
Regno Unito |
493 |
|
||||||
CE |
6 200 |
|
||||||
TAC |
6 200 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
5 |
|
||||||
Danimarca |
4 |
|
||||||
Germania |
4 |
|
||||||
Francia |
28 |
|
||||||
Paesi Bassi |
22 |
|
||||||
Regno Unito |
1 677 |
|
||||||
CE |
1 740 |
|
||||||
TAC |
1 740 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
327 |
|
||||||
Francia |
1 277 |
|
||||||
Irlanda |
373 |
|
||||||
Regno Unito |
903 |
|
||||||
CE |
2 880 |
|
||||||
TAC |
2 880 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
520 |
|
||||||
Spagna |
5 779 |
|
||||||
Francia |
7 013 |
|
||||||
Irlanda |
3 189 |
|
||||||
Regno Unito |
2 762 |
|
||||||
CE |
19 263 |
|
||||||
TAC |
19 263 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 238 |
|
||||||
Francia |
999 |
|
||||||
CE |
2 237 |
|
||||||
TAC |
2 237 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 233 |
|
||||||
Francia |
62 |
|
||||||
Portogallo |
41 |
|
||||||
CE |
1 336 |
|
||||||
TAC |
1 336 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
491 |
|
||||||
Danimarca |
1 844 |
|
||||||
Germania |
2 766 |
|
||||||
Francia |
192 |
|
||||||
Paesi Bassi |
11 151 |
|
||||||
Svezia |
6 |
|
||||||
Regno Unito |
1 550 |
|
||||||
CE |
18 000 |
|
||||||
TAC |
18 000 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
365 |
|
||||||
Danimarca |
804 |
|
||||||
Germania |
393 |
|
||||||
Francia |
75 |
|
||||||
Paesi Bassi |
276 |
|
||||||
Svezia |
9 |
|
||||||
Regno Unito |
8 392 |
|
||||||
CE |
10 314 |
|
||||||
TAC |
10 314 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
54 |
|
||||||
Danimarca |
1 381 |
|
||||||
Germania |
22 |
|
||||||
Paesi Bassi |
20 |
|
||||||
Regno Unito |
323 |
|
||||||
CE |
1 800 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
168 |
|
||||||
Germania |
192 |
|
||||||
Spagna |
180 |
|
||||||
Francia |
2 073 |
|
||||||
Irlanda |
469 |
|
||||||
Paesi Bassi |
162 |
|
||||||
Regno Unito |
1 442 |
|
||||||
CE |
4 686 |
|
||||||
TAC |
4 686 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
2 318 |
|
||||||
Germania |
258 |
|
||||||
Spagna |
921 |
|
||||||
Francia |
14 874 |
|
||||||
Irlanda |
1 901 |
|
||||||
Paesi Bassi |
300 |
|
||||||
Regno Unito |
4 510 |
|
||||||
CE |
25 082 |
|
||||||
TAC |
25 082 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
932 |
|
||||||
Francia |
5 188 |
|
||||||
CE |
6 120 |
|
||||||
TAC |
6 120 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 629 |
|
||||||
Francia |
2 |
|
||||||
Portogallo |
324 |
|
||||||
CE |
1 955 |
|
||||||
TAC |
1 955 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
18 |
|
||||||
Danimarca |
3 036 |
|
||||||
Germania |
193 |
|
||||||
Paesi Bassi |
4 |
|
||||||
Svezia |
359 |
|
||||||
CE |
3 610 (24) |
|
||||||
TAC |
4 018 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
544 |
|
||||||
Danimarca |
3 742 |
|
||||||
Germania |
2 381 |
|
||||||
Francia |
4 150 |
|
||||||
Paesi Bassi |
408 |
|
||||||
Svezia |
264 |
|
||||||
Regno Unito |
39 832 |
|
||||||
CE |
51 321 (25) |
|
||||||
Norvegia |
14 679 |
|
||||||
TAC |
66 000 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Svezia |
761 |
|
||||||
CE |
761 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
2 |
|
||||||
Germania |
2 |
|
||||||
Francia |
77 |
|
||||||
Irlanda |
55 |
|
||||||
Regno Unito |
566 |
|
||||||
CE |
702 |
|
||||||
TAC |
702 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
17 |
|
||||||
Germania |
20 |
|
||||||
Francia |
838 |
|
||||||
Irlanda |
598 |
|
||||||
Regno Unito |
6 127 |
|
||||||
CE |
7 600 |
|
||||||
TAC |
7 600 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||||||||||
Belgio |
128 |
|
||||||||||||||
Francia |
7 680 |
|
||||||||||||||
Irlanda |
2 560 |
|
||||||||||||||
Regno Unito |
1 152 |
|
||||||||||||||
CE |
11 520 |
|
||||||||||||||
TAC |
11 520 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle divisioni non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Danimarca |
651 |
|
||||||
Paesi Bassi |
2 |
|
||||||
Svezia |
70 |
|
||||||
CE |
723 (26) |
|
||||||
TAC |
1 500 |
TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
605 |
|
||||||
Danimarca |
2 618 |
|
||||||
Germania |
681 |
|
||||||
Francia |
3 935 |
|
||||||
Paesi Bassi |
1 513 |
|
||||||
Svezia |
4 |
|
||||||
Regno Unito |
10 444 |
|
||||||
CE |
19 800 (27) |
|
||||||
Norvegia |
2 800 (28) |
|
||||||
TAC |
28 000 |
TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Germania |
10 |
|
||||||
Francia |
195 |
|
||||||
Irlanda |
478 |
|
||||||
Regno Unito |
917 |
|
||||||
CE |
1 600 |
|
||||||
TAC |
1 600 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
1 |
|
||||||
Francia |
18 |
|
||||||
Irlanda |
296 |
|
||||||
Paesi Bassi |
0 |
|
||||||
Regno Unito |
199 |
|
||||||
CE |
514 |
|
||||||
TAC |
514 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
211 |
|
||||||
Francia |
12 960 |
|
||||||
Irlanda |
6 006 |
|
||||||
Paesi Bassi |
105 |
|
||||||
Regno Unito |
2 318 |
|
||||||
CE |
21 600 |
|
||||||
TAC |
21 600 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 440 |
|
||||||
Francia |
2 160 |
|
||||||
CE |
3 600 |
|
||||||
TAC |
3 600 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Portogallo |
816 |
|
||||||
CE |
816 |
|
||||||
TAC |
816 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Svezia |
190 |
|
||||||
CE |
190 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 183 |
|
||||||
Svezia |
101 |
|
||||||
CE |
1 284 |
|
||||||
TAC |
1 284 (29) |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
21 |
|
||||||
Danimarca |
866 |
|
||||||
Germania |
99 |
|
||||||
Francia |
191 |
|
||||||
Paesi Bassi |
50 |
|
||||||
Regno Unito |
269 |
|
||||||
CE |
1 496 |
|
||||||
TAC |
1 496 (30) |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||||||||||||
Belgio |
220 |
|
||||||||||||||||
Spagna |
7 042 |
|
||||||||||||||||
Francia |
10 873 |
|
||||||||||||||||
Irlanda |
1 318 |
|
||||||||||||||||
Paesi Bassi |
142 |
|
||||||||||||||||
Regno Unito |
4 293 |
|
||||||||||||||||
CE |
23 888 |
|
||||||||||||||||
TAC |
23 888 (31) |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||||||||
Belgio |
7 |
|
||||||||||||
Spagna |
4 902 |
|
||||||||||||
Francia |
11 009 |
|
||||||||||||
Paesi Bassi |
14 |
|
||||||||||||
CE |
15 932 |
|
||||||||||||
TAC |
15 932 (32) |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Spagna |
3 819 |
|
||||||
Francia |
367 |
|
||||||
Portogallo |
1 782 |
|
||||||
CE |
5 968 |
|
||||||
TAC |
5 968 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
118 475 |
|
||||||
Germania |
195 |
|
||||||
Paesi Bassi |
359 |
|
||||||
Svezia |
382 |
|
||||||
Regno Unito |
2 613 |
|
||||||
CE |
122 024 |
|
||||||
Norvegia |
40 000 (33) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
18 050 |
|
||||||
Regno Unito |
950 |
|
||||||
CE |
19 000 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
9 803 |
|
||||||
Germania |
37 947 |
|
||||||
Spagna |
63 244 (34) |
|
||||||
Francia |
52 809 |
|
||||||
Irlanda |
75 893 |
|
||||||
Paesi Bassi |
119 216 |
|
||||||
Portogallo |
4 743 (34) |
|
||||||
Regno Unito |
110 678 |
|
||||||
CE |
474 333 |
|
||||||
Norvegia |
|
|||||||
Isole Færøer |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Spagna |
24 404 |
|
||||||
Francia |
18 936 |
|
||||||
Portogallo |
3 661 |
|
||||||
Regno Unito |
17 672 |
|
||||||
CE |
64 673 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Qualsiasi parte dei contingenti di cui sopra può essere pescata nella divisione CIEM Vb (acque CE), sottozone VI, VII, XII e XIV (WHB/*5B-14). |
|
|
|||||||
Spagna |
107 382 |
|
||||||
Portogallo |
26 845 |
|
||||||
CE |
134 227 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
352 |
|
||||||
Danimarca |
970 |
|
||||||
Germania |
125 |
|
||||||
Francia |
265 |
|
||||||
Paesi Bassi |
807 |
|
||||||
Svezia |
11 |
|
||||||
Regno Unito |
3 970 |
|
||||||
CE |
6 500 |
|
||||||
TAC |
6 500 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
Non pertinente (39) |
|
||||||
Norvegia |
200 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
Isole Færøer |
900 (40) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
Danimarca |
10 |
|
||||||
Germania |
10 |
|
||||||
Francia |
10 |
|
||||||
Regno Unito |
10 |
|
||||||
Altri (41) |
5 |
|
||||||
CE |
45 |
|
|
|
|||||||
Belgio |
10 (42) |
|
||||||
Danimarca |
4 976 |
|
||||||
Germania |
610 |
|
||||||
Svezia |
1 930 |
|
||||||
Regno Unito |
610 (42) |
|
||||||
CE |
8 136 |
|
|
|
|||||||
Belgio |
25 |
|
||||||
Danimarca |
397 |
|
||||||
Germania |
246 |
|
||||||
Francia |
221 |
|
||||||
Paesi Bassi |
8 |
|
||||||
Svezia |
17 |
|
||||||
Regno Unito |
3 052 |
|
||||||
CE |
3 966 |
|
|
|
|||||||
Belgio |
12 |
|
||||||
Danimarca |
9 |
|
||||||
Germania |
9 |
|
||||||
Francia |
9 |
|
||||||
Regno Unito |
9 |
|
||||||
CE |
48 |
|
|
|
|||||||
Belgio |
56 |
|
||||||
Danimarca |
10 |
|
||||||
Germania |
204 |
|
||||||
Spagna |
4 124 |
|
||||||
Francia |
4 397 |
|
||||||
Irlanda |
1 102 |
|
||||||
Portogallo |
10 |
|
||||||
Regno Unito |
5 063 |
|
||||||
CE |
14 966 |
|
|
|
|||||||
CE |
Non pertinente (43) |
|
||||||
Norvegia |
|
|||||||
Isole Færøer |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
Belgio |
7 |
|
||||||
Danimarca |
878 |
|
||||||
Germania |
25 |
|
||||||
Francia |
10 |
|
||||||
Paesi Bassi |
1 |
|
||||||
Regno Unito |
79 |
|
||||||
CE |
1 000 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
3 454 |
|
||||||
Germania |
10 |
|
||||||
Svezia |
1 236 |
|
||||||
CE |
4 700 |
|
||||||
TAC |
4 700 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
1 117 |
|
||||||
Danimarca |
1 117 |
|
||||||
Germania |
16 |
|
||||||
Francia |
33 |
|
||||||
Paesi Bassi |
575 |
|
||||||
Regno Unito |
18 492 |
|
||||||
CE |
21 350 |
|
||||||
TAC |
21 350 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
946 |
|
||||||
Germania |
1 |
|
||||||
Regno Unito |
53 |
|
||||||
CE |
1 000 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
26 |
|
||||||
Francia |
103 |
|
||||||
Irlanda |
172 |
|
||||||
Regno Unito |
12 399 |
|
||||||
CE |
12 700 |
|
||||||
TAC |
12 700 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 173 |
|
||||||
Francia |
4 753 |
|
||||||
Irlanda |
7 207 |
|
||||||
Regno Unito |
6 411 |
|
||||||
CE |
19 544 |
|
||||||
TAC |
19 544 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
186 |
|
||||||
Francia |
2 914 |
|
||||||
CE |
3 100 |
|
||||||
TAC |
3 100 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
156 |
|
||||||
Francia |
6 |
|
||||||
CE |
162 |
|
||||||
TAC |
162 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
135 |
|
||||||
Portogallo |
405 |
|
||||||
CE |
540 |
|
||||||
TAC |
540 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
3 717 |
|
||||||
Svezia |
2 002 |
|
||||||
CE |
5 719 |
|
||||||
TAC |
10 710 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
3 626 |
|
||||||
Paesi Bassi |
34 |
|
||||||
Svezia |
146 |
|
||||||
Regno Unito |
1 074 |
|
||||||
CE |
4 880 |
|
||||||
TAC |
4 980 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
900 |
|
||||||
Svezia |
151 (48) |
|
||||||
CE |
1 051 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
Francia |
4 000 (49) |
|
||||||
CE |
4 000 (49) |
|
||||||
Barbados |
24 (49) |
|
||||||
Guiana |
24 (49) |
|
||||||
Suriname |
0 (49) |
|
||||||
Trinidad e Tobago |
60 (49) |
|
||||||
TAC |
4 108 (49) |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
46 |
|
||||||
Danimarca |
5 917 |
|
||||||
Germania |
30 |
|
||||||
Paesi Bassi |
1 138 |
|
||||||
Svezia |
317 |
|
||||||
CE |
7 448 |
|
||||||
TAC |
7 600 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 691 |
|
||||||
Germania |
19 |
|
||||||
Svezia |
190 |
|
||||||
CE |
1 900 |
|
||||||
TAC |
1 900 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
3 530 |
|
||||||
Danimarca |
11 474 |
|
||||||
Germania |
3 310 |
|
||||||
Francia |
662 |
|
||||||
Paesi Bassi |
22 066 |
|
||||||
Regno Unito |
16 328 |
|
||||||
CE |
57 370 |
|
||||||
Norvegia |
1 630 |
|
||||||
TAC |
59 000 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Francia |
27 |
|
||||||
Irlanda |
358 |
|
||||||
Regno Unito |
597 |
|
||||||
CE |
982 |
|
||||||
TAC |
982 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
41 |
|
||||||
Francia |
18 |
|
||||||
Irlanda |
1 051 |
|
||||||
Paesi Bassi |
13 |
|
||||||
Regno Unito |
485 |
|
||||||
CE |
1 608 |
|
||||||
TAC |
1 608 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Francia |
32 |
|
||||||
Irlanda |
128 |
|
||||||
CE |
160 |
|
||||||
TAC |
160 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
843 |
|
||||||
Francia |
2 810 |
|
||||||
Regno Unito |
1 498 |
|
||||||
CE |
5 151 |
|
||||||
TAC |
5 151 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
73 |
|
||||||
Francia |
132 |
|
||||||
Irlanda |
202 |
|
||||||
Regno Unito |
69 |
|
||||||
CE |
476 |
|
||||||
TAC |
476 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
29 |
|
||||||
Francia |
58 |
|
||||||
Irlanda |
204 |
|
||||||
Paesi Bassi |
117 |
|
||||||
Regno Unito |
58 |
|
||||||
CE |
466 |
|
||||||
TAC |
466 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
75 |
|
||||||
Francia |
298 |
|
||||||
Portogallo |
75 |
|
||||||
CE |
448 |
|
||||||
TAC |
448 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
8 |
|
||||||
Francia |
270 |
|
||||||
Irlanda |
79 |
|
||||||
Regno Unito |
206 |
|
||||||
CE |
563 |
|
||||||
TAC |
563 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
529 |
|
||||||
Spagna |
32 |
|
||||||
Francia |
12 177 |
|
||||||
Irlanda |
1 298 |
|
||||||
Regno Unito |
2 964 |
|
||||||
CE |
17 000 |
|
||||||
TAC |
17 000 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
286 |
|
||||||
Francia |
1 394 |
|
||||||
CE |
1 680 |
|
||||||
TAC |
1 680 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
295 |
|
||||||
Francia |
33 |
|
||||||
CE |
328 |
|
||||||
TAC |
328 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
278 |
|
||||||
Portogallo |
10 |
|
||||||
CE |
288 |
|
||||||
TAC |
288 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
51 |
|
||||||
Danimarca |
6 013 |
|
||||||
Germania |
15 184 |
|
||||||
Francia |
35 733 |
|
||||||
Paesi Bassi |
152 |
|
||||||
Svezia |
826 |
|
||||||
Regno Unito |
11 641 |
|
||||||
CE |
69 600 |
|
||||||
Norvegia |
75 400 (50) |
|
||||||
TAC |
145 000 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Svezia |
947 |
|
||||||
CE |
947 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
984 |
|
||||||
Francia |
9 774 |
|
||||||
Irlanda |
494 |
|
||||||
Regno Unito |
3 792 |
|
||||||
CE |
15 044 |
|
||||||
TAC |
15 044 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
14 |
|
||||||
Francia |
3 137 |
|
||||||
Irlanda |
1 568 |
|
||||||
Regno Unito |
855 |
|
||||||
CE |
5 574 |
|
||||||
TAC |
5 574 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
334 |
|
||||||
Danimarca |
713 |
|
||||||
Germania |
182 |
|
||||||
Francia |
86 |
|
||||||
Paesi Bassi |
2 527 |
|
||||||
Svezia |
5 |
|
||||||
Regno Unito |
703 |
|
||||||
CE |
4 550 |
|
||||||
TAC |
4 550 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
542 |
|
||||||
Danimarca |
21 |
|
||||||
Germania |
27 |
|
||||||
Francia |
85 |
|
||||||
Paesi Bassi |
462 |
|
||||||
Regno Unito |
2 083 |
|
||||||
CE |
3 220 |
|
||||||
TAC |
3 220 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
10 |
|
||||||
Germania |
18 |
|
||||||
Estonia |
10 |
|
||||||
Spagna |
10 |
|
||||||
Francia |
168 |
|
||||||
Irlanda |
10 |
|
||||||
Polonia |
10 |
|
||||||
Regno Unito |
661 |
|
||||||
CE |
1 042 |
|
||||||
Norvegia |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio |
148 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
11 866 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
155 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia |
467 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
470 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
435 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE |
17 067 (55) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvegia |
28 676 (57) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
420 000 (58) |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Germania |
13 845 |
|
||||||||||||||||||||||
Spagna |
20 |
|
||||||||||||||||||||||
Estonia |
115 |
|
||||||||||||||||||||||
Francia |
9 231 |
|
||||||||||||||||||||||
Irlanda |
46 149 |
|
||||||||||||||||||||||
Lettonia |
85 |
|
||||||||||||||||||||||
Lituania |
85 |
|
||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
20 190 |
|
||||||||||||||||||||||
Polonia |
844 |
|
||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
126 913 |
|
||||||||||||||||||||||
CE |
217 477 |
|
||||||||||||||||||||||
Norvegia |
8 500 (59) |
|
||||||||||||||||||||||
Isole Færøer |
3 322 (60) |
|
||||||||||||||||||||||
TAC |
420 000 (61) |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||||||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.
|
|
|
|||||||||
Spagna |
20 500 (63) |
|
||||||||
Francia |
136 (63) |
|
||||||||
Portogallo |
4 237 (63) |
|
||||||||
CE |
24 873 |
|
||||||||
TAC |
24 873 |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Danimarca |
437 |
|
||||||
Germania |
25 |
|
||||||
Paesi Bassi |
42 |
|
||||||
Svezia |
16 |
|
||||||
CE |
520 |
|
||||||
TAC |
520 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
1 527 |
|
||||||
Danimarca |
698 |
|
||||||
Germania |
1 221 |
|
||||||
Francia |
305 |
|
||||||
Paesi Bassi |
13 784 |
|
||||||
Regno Unito |
785 |
|
||||||
CE |
18 320 |
|
||||||
Norvegia |
280 |
|
||||||
TAC |
18 600 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Irlanda |
54 |
|
||||||
Regno Unito |
14 |
|
||||||
CE |
68 |
|
||||||
TAC |
68 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
474 |
|
||||||
Francia |
6 |
|
||||||
Irlanda |
117 |
|
||||||
Paesi Bassi |
150 |
|
||||||
Regno Unito |
213 |
|
||||||
CE |
960 |
|
||||||
TAC |
960 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Francia |
10 |
|
||||||
Irlanda |
55 |
|
||||||
CE |
65 |
|
||||||
TAC |
65 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
625 |
|
||||||
Francia |
63 |
|
||||||
Irlanda |
31 |
|
||||||
Regno Unito |
281 |
|
||||||
CE |
1 000 |
|
||||||
TAC |
1 000 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
54 |
|
||||||
Francia |
108 |
|
||||||
Irlanda |
293 |
|
||||||
Paesi Bassi |
87 |
|
||||||
Regno Unito |
108 |
|
||||||
CE |
650 |
|
||||||
TAC |
650 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
51 |
|
||||||
Spagna |
9 |
|
||||||
Francia |
3 796 |
|
||||||
Paesi Bassi |
284 |
|
||||||
CE |
4 140 |
|
||||||
TAC |
4 140 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
458 |
|
||||||
Portogallo |
758 |
|
||||||
CE |
1 216 |
|
||||||
TAC |
1 216 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
33 504 |
|
||||||
Germania |
70 |
|
||||||
Svezia |
12 676 |
|
||||||
CE |
46 250 |
|
||||||
TAC |
50 000 |
TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
2 877 |
|
||||||
Danimarca |
227 669 |
|
||||||
Germania |
2 877 |
|
||||||
Francia |
2 877 |
|
||||||
Paesi Bassi |
2 877 |
|
||||||
Svezia |
1 330 (64) |
|
||||||
Regno Unito |
9 493 |
|
||||||
CE |
250 000 |
|
||||||
Norvegia |
1 000 (65) |
|
||||||
Isole Færøer |
6 000 (66) |
|
||||||
TAC |
257 000 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
38 |
|
||||||
Danimarca |
2 496 |
|
||||||
Germania |
38 |
|
||||||
Francia |
538 |
|
||||||
Paesi Bassi |
538 |
|
||||||
Regno Unito |
4 032 |
|
||||||
CE |
7 680 |
|
||||||
TAC |
7 680 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
19 |
|
||||||
Danimarca |
111 |
|
||||||
Germania |
20 |
|
||||||
Francia |
35 |
|
||||||
Paesi Bassi |
30 |
|
||||||
Svezia |
2 |
|
||||||
Regno Unito |
919 |
|
||||||
CE |
1 136 |
|
||||||
Norvegia |
100 (67) |
|
||||||
TAC |
1 236 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
64 |
|
||||||
Danimarca |
27 547 |
|
||||||
Germania |
2 077 |
|
||||||
Francia |
44 |
|
||||||
Irlanda |
1 599 |
|
||||||
Paesi Bassi |
4 469 |
|
||||||
Svezia |
750 |
|
||||||
Regno Unito |
4 066 |
|
||||||
CE |
40 616 |
|
||||||
Norvegia |
1 600 (68) |
|
||||||
Isole Færøer |
1 823 (69) |
|
||||||
TAC |
42 727 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
12 088 |
|
||||||
Germania |
9 662 |
|
||||||
Spagna |
13 195 |
|
||||||
Francia |
6 384 |
|
||||||
Irlanda |
31 454 |
|
||||||
Paesi Bassi |
46 096 |
|
||||||
Portogallo |
1 277 |
|
||||||
Regno Unito |
13 067 |
|
||||||
CE |
133 223 |
|
||||||
Isole Færøer |
|
|||||||
TAC |
137 000 |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
29 587 (72) |
|
||||||
Francia |
377 (72) |
|
||||||
Portogallo |
25 036 (72) |
|
||||||
CE |
55 000 |
|
||||||
TAC |
55 000 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Portogallo |
3 200 |
|
||||||
CE |
3 200 |
|
||||||
TAC |
3 200 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Portogallo |
1 600 |
|
||||||
CE |
1 600 |
|
||||||
TAC |
1 600 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 600 |
|
||||||
CE |
1 600 |
|
||||||
TAC |
1 600 |
TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 |
|
||||||
Germania |
0 |
|
||||||
Paesi Bassi |
0 |
|
||||||
CE |
0 |
|
||||||
Norvegia |
1 000 (76) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
|
|||||||
Regno Unito |
|
|||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Svezia |
|
|||||||
CE |
800 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
CE |
Non soggetto a restrizioni |
|
||||||
Norvegia |
600 (81) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
Belgio |
38 |
|
||||||
Danimarca |
3 500 |
|
||||||
Germania |
395 |
|
||||||
Francia |
162 |
|
||||||
Paesi Bassi |
280 |
|
||||||
Svezia |
Non pertinente (82) |
|
||||||
Regno Unito |
2 625 |
|
||||||
CE |
7 000 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
Non soggetto a restrizioni |
|
||||||
Norvegia |
4 720 (83) |
|
||||||
Isole Færøer |
400 (84) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
(1) Acque comunitarie escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.
(2) Eccetto Danimarca e Regno Unito.
(3) Da prelevare nel mare del Nord.
(4) Specificato nel regolamento (CE) n. 2270/2004.
(5) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle sottozone Vb,VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture occasionali di altre specie nelle sottozone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t.
(6) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 6 800 t per la molva e 4 000 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII.
(7) Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture.
(8) Da prelevare nello Skagerrak.
(9) Sbarcato in quanto unica cattura o separata dal resto delle catture. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM IVa e IVb (zone HER/04A. e HER/04B.).
(10) Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) |
CE |
50 000 |
(11) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.
(12) Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita.
(13) Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita.
(14) Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture.
(15) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell’estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51°56′N, 1°19.1′E) corre verso sud fino alla latitudine 51°33′N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
(16) È possibile trasferire alla divisione CIEM IVb fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(17) Si tratta della popolazione di aringhe della divisione CIEM VIa, a nord di 56°00′N e nella parte della divisione VIa situata ad est di 07°00′O e a nord di 55°00′N, escluso lo stock di Clyde.
(18) Contingente da prelevarsi esclusivamente nella divisione VIa a nord di 56° 30′N.
(19) Si tratta della popolazione di aringhe nella divisione CIEM VIa, a sud di 56°00′N e a ovest di 07°00′O.
(20) Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.
(21) Dalla divisione CIEM VIIa è sottratta la zona aggiunta alla zona ICES VIIg,h,j,k, delimitata:
— |
a nord da 52°30′ latitudine nord, |
— |
a sud da 52°00′ latitudine nord, |
— |
a ovest dalla costa dell’Irlanda, |
— |
a est dalla costa del Regno Unito. |
(22) La divisione CIEM VIIg,h,j,k aumentata della zona delimitata:
— |
a nord da 52°30′ latitudine nord, |
— |
a sud da 52°00′ latitudine nord, |
— |
a ovest dalla costa dell’Irlanda, |
— |
a est dalla costa del Regno Unito. |
(23) Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi (COD/*04N-) |
CE |
19 694 |
(24) Tranne un quantitativo stimato di 239 t di catture accessorie industriali.
(25) Tranne un quantitativo stimato di 578 t di catture accessorie industriali.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi (HAD/*04N-) |
CE |
38 175 |
(26) Tranne un quantitativo stimato di 750 t di catture accessorie industriali.
(27) Tranne un quantitativo stimato di 5 400 t di catture accessorie industriali.
(28) Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi (WHG/*04N-) |
CE |
17 073 |
(29) Nei limiti di un TAC totale di 42 600 t per lo stock settentrionale di nasello.
(30) Nei limiti di un TAC totale di 42 600 t per lo stock settentrionale di nasello.
(31) Nei limiti di un TAC totale di 42 600 t per lo stock settentrionale di nasello.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
VIIIabde (HKE/*8ABDE) |
Belgio |
28 |
Spagna |
1 137 |
Francia |
1 137 |
Irlanda |
142 |
Paesi Bassi |
14 |
Regno Unito |
639 |
CE |
3 096 |
(32) Nei limiti di un TAC totale di 42 600 t per lo stock settentrionale di nasello.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Vb (acque CE), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14) |
Belgio |
1 |
Spagna |
1 420 |
Francia |
2 557 |
Paesi Bassi |
4 |
CE |
3 982 |
(33) Nei limiti di un contingente totale di 120 000 tonnellate nelle acque CE.
(34) Di cui fino al 75 % può essere prelevato nelle zone VIIIc, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque CE).
(35) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56°30′N, VIb e VII a ovest di 12°O.
(36) Di cui fino ad un massimo di pm t può essere costituito da argentina (Argentina spp.).
(37) Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (Argentina spp.).
(38) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone VIa a nord di 56°30′N, VIb e VII a ovest di 12°O.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
IVa WHB/*04A-C |
Norvegia |
40 000 |
(39) Specificato nel regolamento (CE) n. 2270/2004.
(40) Da catturare con reti da traino; le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.
(41) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.
(42) Non può essere pescato nella divisione 3 IIIb,c,d.
(43) Specificato nel regolamento (CE) n. 2270/2004.
(44) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle sottozone VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture occasionali di altre specie nelle sottozone VI e VII non può superare 3 000 t.
(45) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 000 t per la molva e 4 000 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII.
(46) Compresi la molva azzurra e il brosmio. Da catturarsi esclusivamente con palangari nelle divisioni VIa (a nord di 56°30′N) e VIb.
(47) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento, nella sottozona VI. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nella sottozona VI non può superare 75 t.
(48) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(49) La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.
(50) Da prelevare solamente nella zona IV (acque CE) e nello Skagerrak. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi (POK/*04N-) |
CE |
69 600 |
(51) La pesca nella zona VI è limitata ai palangari.
(52) Da prelevare in acque comunitarie delle zone IIa e VI.
(53) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Norvegia in materia di pesca per il 2005.
(54) Compresa la pesca da parte di tale Stato membro di 1 865 t di sgombro nella divisione CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della divisione CIEM IVab (MAC/*3A4AB).
(55) Comprese 315 t da catturare nelle acque norvegesi della sottozona CIEM IV (MAC/*04N-).
(56) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(57) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella divisione IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella divisione IIIa.
(58) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
IIIa MAC/*03A. |
IIIa, IVb,c MAC/*3A4BC |
IVb MAC/*04B. |
IVc MAC/*04C. |
IIa (acque non CE), VI, dal 1o gennaio al 31 marzo 2005 MAC/*2A6. |
Danimarca |
|
4 130 |
|
|
4 020 |
Francia |
|
467 |
|
|
|
Paesi Bassi |
|
470 |
|
|
|
Svezia |
|
|
390 |
10 |
|
Regno Unito |
|
435 |
|
|
|
Norvegia |
3 000 |
|
|
|
|
(59) Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni IIa, VIa (a nord di 56°30′N), IVa, VIId, e, f, h.
(60) Di cui 1 002 t possono essere pescate nella divisione CIEM IVa a nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 2 763 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella divisione CIEM VIa (a nord di 56°30′N) nel corso di tutto l’anno e/o nelle divisioni CIEM VIIe,f,h, e/o nella divisione CIEM IVa.
(61) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.
|
IVa (acque CE) MAC/*04A-C |
Germania |
4 175 |
Spagna |
0 |
Francia |
2 784 |
Irlanda |
13 918 |
Paesi Bassi |
6 089 |
Regno Unito |
38 274 |
CE |
65 240 |
Norvegia |
8 500 |
Isole Færøer |
1 002 () |
() A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre. |
(62) A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.
(63) I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere pescati, fino ad un limite del 25 % del contingente dello Stato membro cedente, nella zona CIEM VIIIa,b,d (MAC/*8ABD.).
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
VIIIb (MAC/*08B.) |
Spagna |
1 722 |
Francia |
11 |
Portogallo |
356 |
(64) Compreso il cicerello.
(65) Da pescare solamente nella sottozona IV (acque CE).
(66) Il contingente comprende un quantitativo massimo di 1 200 tonnellate di catture accessorie di aringhe. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone di pesca VIa, VIb e VII.
(67) Incluse catture con palangari di canesca, sagrì nero, deania, sagrì, pesce diavolo maggiore, pesce diavolo minore, pailona. Tale contingente può essere prelevato solamente nelle sottozone CIEM IV, VI e VII.
(68) Da pescare solamente nella sottozona IV (acque CE).
(69) Nell’ambito di un contingente globale di 6 500 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N) e VII e,f,h.
(70) Contingente da prelevarsi esclusivamente nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N) e VIIe, f, h.
(71) Nell’ambito di un contingente globale di 6 500 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N) e VIIe,f,h.
(72) Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.
(73) Acque circostanti le Isole Azzorre soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.
(74) Acque circostanti Madera soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.
(75) Acque circostanti le Isole Canarie soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
(76) Contingente da prelevarsi nella divisione CIEM VIa a nord di 56°30′N.
(77) Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.
(78) Esclusivamente come catture accessorie.
(79) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.
(80) Di cui non oltre 400 t di sugarello.
(81) Da pescarsi esclusivamente con palangari, incluso il pesce sorcio, la mora-mora e la mustella.
(82) Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
(83) Limitatamente alle divisioni IIa e IV. Inclusa pesca non specificata.
(84) Limitatamente alle catture accessorie di lattario nelle divisioni IV e VIa.
ALLEGATO IC
ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA
Zona CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIVe NAFO 0, 1 (acque della Groenlandia)
|
|
|||||||
Irlanda |
0 (1) |
|
||||||
Spagna |
0 (1) |
|
||||||
CE |
0 (1) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Tac precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
|
|
|||||||
Germania |
1 035 (3) |
|
||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Tac precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
|
|
|||||||
Germania |
0 (5) |
|
||||||
Regno Unito |
0 (5) |
|
||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Tac precauzionale a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Belgio |
27 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
26 909 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Germania |
4 713 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Spagna |
89 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Francia |
1 161 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Irlanda |
6 967 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
9 630 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Polonia |
1 362 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Portogallo |
89 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Finlandiaia |
417 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
9 972 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
17 205 |
|
||||||||||||||||||||||||||
CE |
78 541 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Isole Færøer |
7 548 (6) |
|
||||||||||||||||||||||||||
TAC |
890 000 |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||||||||||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Germania |
2 356 |
|
||||||
Grecia |
292 |
|
||||||
Spagna |
2 628 |
|
||||||
Irlanda |
292 |
|
||||||
Francia |
2 163 |
|
||||||
Portogallo |
2 628 |
|
||||||
Regno Unito |
9 140 |
|
||||||
CE |
19 499 |
|
||||||
TAC |
471 000 |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
0 (7) |
|
||||||
Regno Unito |
0 (7) |
|
||||||
CE |
0 (7) |
|
||||||
TAC |
0 |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
3 116 |
|
||||||
Spagna |
8 056 |
|
||||||
Francia |
1 330 |
|
||||||
Polonia |
1 460 |
|
||||||
Portogallo |
1 701 |
|
||||||
Regno Unito |
1 995 |
|
||||||
Tutti gli Stati membri |
100 (8) |
|
||||||
CE |
17 757 (9) |
|
||||||
TAC |
471 000 |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
10 |
|
||||||
Francia |
60 |
|
||||||
Regno Unito |
430 |
|
||||||
CE |
500 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Portogallo |
800 (12) |
|
||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
CE |
0 |
|
||||||
TAC |
0 |
|
|
|
|||||||
Tutti gli Stati membri |
0 (16) |
|
||||||
CE |
0 (16) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
Germania |
484 |
|
||||||
Francia |
291 |
|
||||||
Regno Unito |
1 485 |
|
||||||
CE |
2 260 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
70 000 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
Germania |
500 |
|
||||||
Francia |
500 |
|
||||||
CE |
1 000 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
7 040 |
|
||||||
Germania |
480 |
|
||||||
Francia |
768 |
|
||||||
Paesi Bassi |
672 |
|
||||||
Regno Unito |
7 040 |
|
||||||
CE |
16 000 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
950 (17) |
|
||||||
Francia |
2 106 (17) |
|
||||||
Regno Unito |
184 (17) |
|
||||||
CE |
3 240 (17) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
887 (19) |
|
||||||
Francia |
887 (19) |
|
||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 000 (20) |
|
||||||
Francia |
2 000 (20) |
|
||||||
CE |
4 000 (20) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
2 880 |
|
||||||
Francia |
463 |
|
||||||
Regno Unito |
257 |
|
||||||
CE |
3 600 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
0 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
Belgio |
50 |
|
||||||
Germania |
310 |
|
||||||
Francia |
1 510 |
|
||||||
Paesi Bassi |
50 |
|
||||||
Regno Unito |
580 |
|
||||||
CE |
2 500 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
50 |
|
||||||
Regno Unito |
50 |
|
||||||
CE |
100 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
0 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
Germania |
5 154 (22) |
|
||||||
Regno Unito |
271 (22) |
|
||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
550 (24) |
|
||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
8 500 (25) |
|
||||||
CE |
8 500 (25) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 763 (26) |
|
||||||
CE |
2 763 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Estonia |
344 (28) |
|
||||||
Germania |
6 986 (28) |
|
||||||
Spagna |
1 227 (28) |
|
||||||
Francia |
652 (28) |
|
||||||
Irlanda |
2 (28) |
|
||||||
Lettonia |
562 (28) |
|
||||||
Lituania |
3 625 (28) |
|
||||||
Paesi Bassi |
3 (28) |
|
||||||
Polonia |
629 (28) |
|
||||||
Portogallo |
1 466 (28) |
|
||||||
Regno Unito |
17 (28) |
|
||||||
CE |
15 513 (28) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
766 (29) |
|
||||||
Spagna |
95 (29) |
|
||||||
Francia |
84 (29) |
|
||||||
Portogallo |
405 (29) |
|
||||||
Regno Unito |
150 (29) |
|
||||||
CE |
1 500 (29) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
11 794 (33) |
|
||||||
Francia |
60 (33) |
|
||||||
Regno Unito |
84 (33) |
|
||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
29 |
|
||||||
Germania |
3 679 |
|
||||||
Francia |
249 |
|
||||||
Regno Unito |
43 |
|
||||||
CE |
4 000 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
Germania |
150 (36) |
|
||||||
Francia |
60 (36) |
|
||||||
Regno Unito |
240 (36) |
|
||||||
CE |
450 (36) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
305 |
|
||||||
Francia |
275 |
|
||||||
Regno Unito |
180 |
|
||||||
CE |
760 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
108 |
|
||||||
Francia |
84 |
|
||||||
Regno Unito |
408 |
|
||||||
CE |
600 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
(1) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).
(2) Di cui 315 t assegnate alla Norvegia.
(3) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).
(4) Di cui 285 t assegnate alla Norvegia.
(5) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).
(6) Può essere prelevato nelle acque CE.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Færøer) (HER/*25B-F) |
Belgio |
3 |
Danimarca |
2 580 |
Germania |
452 |
Spagna |
9 |
Francia |
111 |
Irlanda |
668 |
Paesi Bassi |
924 |
Polonia |
131 |
Portogallo |
9 |
Finlandia |
40 |
Svezia |
956 |
Regno Unito |
1 650 |
(7) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).
(8) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
(9) L’assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona delle Spitzbergen e dell’Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(10) Di cui pm 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.
(11) Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino a esaurimento dei rispettivi contingenti.
(12) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).
(13) Di cui pm 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.
(14) Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino ad esaurimento dei rispettivi contingenti.
(15) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).
(16) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).
(17) Le catture accessorie fino a 1 080 t di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.
(18) Di cui 2 750 t assegnate alla Norvegia e 1 150 t alle Isole Færøer.
(19) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).
(20) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).
(21) Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 75 t alle Isole Færøer.
(22) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).
(23) Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 150 t alle Isole Færøer.
(24) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).
(25) Può essere pescato anche nella sottozona IV (acque norvegesi) e nella divisione IIa (acque non comunitarie). (MAC/*4N-2A).
(26) Possono essere prelevati nella zona IVa (acque CE) (MAC/*04A-C).
(27) Acque CE e acque internazionali.
(28) Possono essere prelevati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF e 3K della zona di regolamentazione NAFO ma saranno imputati al contingente per le zone V, XII, XIV nell’ambito di un contingente complessivo di 25 000 t (RED/*N1F3K).
(29) Esclusivamente come catture accessorie.
(30) Un massimo di 12 500 t può essere pescato con reti da traino pelagiche. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente. Può essere pescato a est o ovest.
(31) 3 500 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia.
(32) 500 t sono assegnate alle isole Færøer. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente.
(33) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).
(34) Si riferisce alle catture accessorie combinate di merluzzo bianco, lupo di mare, razza, molva e brosmio. Le catture accessorie di merluzzo bianco non devono superare le 100 tonnellate. Può essere pescato a est o a ovest.
(35) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Danimarca in materia di pesca per il 2005 (per conto delle isole Færøer e della Groenlandia).
(36) Esclusivamente come catture accessorie.
(37) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.
ALLEGATO ID
Zona NAFO
dell’ATLANTICO NORDOCCIDENTALE
Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell’ambito della NAFO.
|
|
|||||||
CE |
0 (1) |
|
||||||
TAC |
0 (1) |
|
|
|
|||||||
CE |
0 (2) |
|
||||||
TAC |
0 (2) |
|
|
|
|||||||
CE |
0 (3) |
|
||||||
TAC |
0 (3) |
|
|
|
|||||||
CE |
0 (4) |
|
||||||
TAC |
0 (4) |
|
|
|
|||||||
CE |
0 (5) |
|
||||||
TAC |
0 (5) |
|
|
|
|||||||
CE |
0 (6) |
|
||||||
TAC |
0 (6) |
|
|
|
|||||||
CE |
0 (7) |
|
||||||
TAC |
0 (7) |
|
|
|
|||||||
Estonia |
128 (9) |
|
||||||
Lettonia |
128 (9) |
|
||||||
Lituania |
128 (9) |
|
||||||
Polonia |
227 (9) |
|
||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
34 000 |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Estonia |
|
|
||||||
Lettonia |
|
|
||||||
Lituania |
|
|
||||||
Polonia |
|
|
||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
15 000 |
|
|
|
|||||||
CE |
0 (12) |
|
||||||
TAC |
0 (12) |
|
|
|
|||||||
Estonia |
144 (14) |
|
||||||
Lettonia |
144 (14) |
|
||||||
Lituania |
144 (14) |
|
||||||
Polonia |
144 (14) |
|
||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
13 000 |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
|
|
|
|||||||
Estonia |
380 |
|
||||||
Germania |
388 |
|
||||||
Lettonia |
54 |
|
||||||
Lituania |
27 |
|
||||||
Spagna |
5 208 |
|
||||||
Portogallo |
2 197 |
|
||||||
CE |
8 254 |
|
||||||
TAC |
14 079 |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
6 561 |
|
||||||
Portogallo |
1 274 |
|
||||||
Estonia |
546 |
|
||||||
Lituania |
119 |
|
||||||
CE |
8 500 |
|
||||||
TAC |
13 500 |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
0 (18) |
|
||||||
TAC |
0 (18) |
|
|
|
|||||||
Estonia |
1 571 (19) |
|
||||||
Germania |
513 (19) |
|
||||||
Spagna |
233 (19) |
|
||||||
Lettonia |
1 571 (19) |
|
||||||
Lituania |
1 571 (19) |
|
||||||
Portogallo |
2 354 (19) |
|
||||||
CE |
7 813 (19) |
|
||||||
TAC |
5 000 (19) |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 771 |
|
||||||
Portogallo |
5 229 |
|
||||||
CE |
7 000 |
|
||||||
TAC |
20 000 |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
2 160 |
|
||||||
Portogallo |
2 835 |
|
||||||
CE |
5 000 |
|
||||||
TAC |
8 500 |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
(1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.
(2) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.
(3) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.
(4) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.
(5) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.
(6) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.
(7) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.
(8) Quota spettante alla Comunità non specificata; un quantitativo di 29 467 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri della Comunità, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
(9) Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre.
(10) Nonostante la Comunità benefici di un contingente condiviso di 76 tonnellate, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. Non sarà praticata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere pescata solo come cattura accessoria a norma dell'articolo 28.
(11) Le catture effettuate dalle navi nell’ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 48 ore.
(12) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.
(13) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto N. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47°20′0 |
46°40′0 |
2 |
47°20′0 |
46°30′0 |
3 |
46°00′0 |
46°30′0 |
4 |
46°00′0 |
46°40′0 |
(14) Da pescare dal 1o gennaio al 31 marzo, dal 1o luglio al 14 settembre e dal 1o dicembre al 31 dicembre.
(15) Tutti gli Stati membri con l’eccezione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
(16) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione L3, nell’area delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto N. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47°20′0 |
46°40′0 |
2 |
47°20′0 |
46°30′0 |
3 |
46°00′0 |
46°30′0 |
4 |
46°00′0 |
46°40′0 |
Le navi che pescano gamberelli in questa area, a prescindere se attraversano o meno la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, compilano una relazione ai sensi del punto 1.3 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione di talune misure di controllo adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4); regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/97 (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 1).
Inoltre, la pesca del gamberetto è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2005 nell’area delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto N. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47°55′0 |
45°00′0 |
2 |
47°30′0 |
44°15′0 |
3 |
46°55′0 |
44°15′0 |
4 |
46°35′0 |
44°30′0 |
5 |
46°35′0 |
45°40′0 |
6 |
47°30′0 |
45°40′0 |
7 |
47°55′0 |
45°00′0 |
(17) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all’articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro notifica.
Il numero massimo di navi e di giorni di pesca autorizzati è:
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Numero massimo di giorni di pesca |
Danimarca |
2 |
131 |
Estonia |
8 |
1 667 |
Spagna |
10 |
257 |
Lettonia |
4 |
490 |
Lituania |
7 |
579 |
Polonia |
1 |
100 |
Portogallo |
1 |
69 |
Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell’area definita alla precedente nota (1).
(18) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell’articolo 28.
(19) Questo contingente deve rispettare il TAC di 5 000 t stabilito per tale stock. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta a questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.
ALLEGATO IE
SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE
Tutte le zone
I TAC per la zona in questione sono adottati nell’ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l’ICCAT e la IATTC.
|
|
|||||||
Cipro |
|
|||||||
Grecia |
323,4 |
|
||||||
Spagna |
6 276,7 |
|
||||||
Francia |
6 192,7 |
|
||||||
Italia |
4 888 |
|
||||||
Malta |
|
|||||||
Portogallo |
590,2 |
|
||||||
Tutti gli Stati membri |
60 (2) |
|
||||||
CE |
18 331 |
|
||||||
TAC |
32 000 |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
6 541,5 |
|
||||||
Portogallo |
1 010,4 |
|
||||||
Tutti gli Stati membri |
148,5 (3) |
|
||||||
CE |
7 700,4 |
|
||||||
TAC |
14 000 |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
6 595,6 |
|
||||||
Portogallo |
371,1 |
|
||||||
CE |
6 966,7 |
|
||||||
TAC |
15 956 |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Irlanda |
|
|||||||
Spagna |
|
|||||||
Francia |
|
|||||||
Regno Unito |
|
|||||||
Portogallo |
|
|||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
34 500 |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
943,7 |
|
||||||
Francia |
311 |
|
||||||
Portogallo |
660 |
|
||||||
CE |
1 914,7 |
|
||||||
TAC |
30 915 |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
21 526,4 |
|
||||||
Francia |
9 438 |
|
||||||
Portogallo |
13 511 |
|
||||||
CE |
44 475,4 |
|
||||||
TAC |
90 000 |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
103 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
CE |
46,5 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
(1) Cipro e Malta possono pescare nell’ambito del contingente «altre» dell’ICCAT, conformemente alle tabelle di concordanza ICCAT adottate nel corso della riunione annuale della Convenzione nel 2003.
(2) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
(3) Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
(4) È proibito usare reti da imbrocco, le reti da posta ancorate, i tramagli e le reti da posta impiglianti.
(5) Il numero di navi comunitarie che pescano l’alalunga come specie bersaglio è fissato a pm unità, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001.
(6) Conformemente all’articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 973/2001, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti la bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l’alalunga come specie bersaglio è la seguente:
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Irlanda |
50 |
Spagna |
730 |
Francia |
151 |
Regno Unito |
12 |
Portogallo |
310 |
CE |
1 253 |
ALLEGATO I F
ANTARTICO
Zona della CCAMLR
Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la parte spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all’esaurimento del TAC.
|
|
|||||||
TAC |
2 200 (1) |
|
|
|
|||||||
TAC |
150 (2) |
|
|
|
|||||||
TAC |
3 574 (3) |
|
|
|
|||||||
TAC |
1 864 (4) |
|
|
|
|||||||
TAC |
|
|||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
TAC |
|
|
|
|||||||
TAC |
|
|
|
|||||||||
TAC |
4 000 000 (12) |
|
||||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
TAC |
440 000 (13) |
|
||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
TAC |
450 000 (14) |
|
|
|
|||||||
TAC |
1 470 (15) |
|
|
|
|||||||
TAC |
300 (16) |
|
|
|
|||||||
TAC |
80 (17) |
|
|
|
|||||||
TAC |
300 (18) |
|
|
|
|||||||
TAC |
1 600 (19) |
|
|
|
|||||||
TAC |
300 (20) |
|
|
|
|||||||
TAC |
360 (21) |
|
|
|
|||||||
TAC |
50 (22) |
|
|
|
|||||||
TAC |
|
|
|
|||||||
TAC |
2 500 (25) |
|
(1) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(2) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(3) TAC per il periodo dal 15 novembre 2004 al 14 novembre 2005. La pesca di questo stock nel periodo dal 1o marzo al 31 maggio 2005 deve essere limitata a 894 tonnellate.
(4) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2004 al 30 novembre 2005.
(5) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all’interno della zona delimitata da una linea che:
(a) |
parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′E taglia la frontiera definita dall’accordo di delimitazione marittima tra l’Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′S; |
(b) |
procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74°E; |
(c) |
procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all’intersezione del parallelo di latitudine 52°40′S e del meridiano di longitudine 76°E; |
(d) |
procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all’intersezione con il parallelo di latitudine 52°S; |
(e) |
procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all’intersezione del parallelo di latitudine 51°S con il meridiano di longitudine 74°30′E; |
(f) |
procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza. |
(6) Il presente TAC è applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2005 e per la pesca con nasse dal 1o dicembre 2004 al 30 novembre 2005.
(7) Incluse 152 tonnellate di razze e 152 tonnellate di Macrorus spp. come catture accessorie.
(8) Da pescarsi esclusivamente con palangari.
(9) Questo TAC è applicabile durante la campagna di pesca, definita come quella effettuata nella sottozona 48.3, o come quella che ha termine al raggiungimento dei limiti di cattura di Dissostichus eleginoides nella sottozona 48.4, o come quella che ha termine al raggiungimento dei limiti di cattura di Dissostichus eleginoides nella sottozona 48.3, quale sopraspecificata, a seconda di quale di queste possibilità si verifichi per prima.
(10) Il presente TAC è applicabile alla pesca al traino nel periodo dal 1o dicembre 2004 al 30 novembre 2005 e alla pesca con palangari dal 1o maggio al 31 agosto 2005.
(11) Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79°20′E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano (cfr. allegato XV).
(12) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2004 al 30 novembre 2005.
(13) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2004 al 30 novembre 2005.
(14) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2004 al 30 novembre 2005.
(15) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(16) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(17) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(18) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(19) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2004 al 30 novembre 2005.
(20) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(21) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(22) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(23) TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.
(24) Ai fini del TAC in questione, tutti i tipi di razze vengono conteggiati come un'unica specie.
(25) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2004 al 30 novembre 2005.
ALLEGATO II
MISURE SPECIALI RELATIVE AGLI SBARCHI NON SOTTOPOSTI A CERNITA NELLE SOTTOZONE IIa (ACQUE CE), III, IV E VIId
1. |
È proibito sbarcare catture non sottoposte a cernita. |
2. |
Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti programmi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace degli sbarchi di specie non sottoposti a cernita. Gli Stati membri forniscono alla Commissione entro il 1o marzo 2005 una descrizione particolareggiata dei programmi di campionamento e un elenco dei porti e dei punti di sbarco in cui sono operativi i sistemi di campionamento. |
3. |
In deroga al punto 1), è permesso sbarcare catture non sottoposte a cernita in porti e punti di sbarco in cui è operativo un programma di campionamento di cui al punto 2. |
ALLEGATO III
MISURE TECNICHE E DI CONTROLLO TRANSITORIE
PARTE A
MAR BALTICO
Sezione 1
Pesca del merluzzo bianco
1. Condizioni applicabili a taluni attrezzi autorizzati per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico
1.1. Reti da traino
1.1.1. Senza finestre di fuga
Sono vietate le reti da traino senza finestra di fuga.
1.1.2. Con finestre di fuga
In deroga alle disposizioni sui dispositivi speciali di selettività di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 88/98, si applicano le disposizioni di cui all’appendice 1 del presente allegato.
1.1.3. Norma della rete unica
Ove venga utilizzata una rete da traino con finestre di fuga, non possono essere tenuti a bordo attrezzi di altro tipo.
1.2. Reti da imbrocco
In deroga alle disposizioni di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 110 mm.
Le reti non devono superare la lunghezza massima di 12 km per le navi di lunghezza complessiva fino a 12 m.
Le reti non devono superare la lunghezza massima di 24 km per le navi di lunghezza complessiva superiore a 12 m.
Il tempo di immersione delle reti non deve superare le 48 ore a decorrere dal momento in cui esse vengono immesse per la prima volta nell’acqua fino al momento in cui vengono completamente issate a bordo della nave.
2. Catture accessorie di merluzzo bianco nel mar Baltico
2.1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 88/98 non può essere tenuto a bordo merluzzo bianco di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie, fatta eccezione nel caso di cui al punto 2.2.
2.2. Tuttavia, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, nella pesca delle aringhe e degli spratti con reti aventi maglie di dimensioni non superiori a 32 mm, la percentuale delle catture accessorie di merluzzo bianco non può superare il 3 % in peso. Di tale percentuale di catture accessorie può essere tenuto a bordo non più del 5 % di merluzzo bianco di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie.
2.3. Le catture accessorie di merluzzo bianco non possono superare il 10 % qualora la pesca interessi specie diverse dall’aringa e dallo spratto e sia effettuata con reti da traino e sciabiche danesi diverse da quelle di cui al punto 1.1.2.
3. Dimensioni minime per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico
In deroga alle disposizioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 38 cm.
4. Divieto di pesca estivo per il merluzzo bianco del Mar Baltico
La pesca del merluzzo bianco è proibita nelle sottodivisioni 22-24 dal 1o marzo 2005 al 30 aprile 2005 incluso, e nelle sottodivisioni 25-32 dal 1o maggio 2005 al 15 settembre 2005 incluso.
5. Restrizioni alla pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico
È proibita ogni attività di pesca nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:
Zona 1:
— |
55°45′N, 15°30′E |
— |
55°45′N, 16°30′E |
— |
55°00′N, 16°30′E |
— |
55°00′N, 16°00′E |
— |
55°15′N, 16°00′E |
— |
55°15′N, 15°30′E |
— |
55°45′N, 15°30′E |
Zona 2:
— |
55°00′N, 19°14′E |
— |
54°48′N, 19°20′E |
— |
54°45′N, 19°19′E |
— |
54°45′N, 18°55′E |
— |
55°00′N, 19°14′E |
Zona 3:
— |
56°13′N, 18°27′E |
— |
56°13′N, 19°31′E |
— |
55°59′N, 19°13′E |
— |
56°03′N, 19°06′E |
— |
56°00′N, 18°51′E |
— |
55°47′N, 18°57′E |
— |
55°30′N, 18°34′E |
— |
56°13′N, 18°27′E |
6. Condizioni provvisorie e supplementari di controllo, ispezione e sorveglianza nell’ambito della ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico
6.1. Disposizioni generali
6.1.1. Il programma di controllo, ispezione e sorveglianza per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico consta dei seguenti elementi:
Condizioni speciali per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.
Programmi nazionali di controllo da definire in Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia.
Misure supplementari di controllo, ispezione e sorveglianza.
Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori.
6.1.2. Il programma di azione nazionale per il controllo degli stock di merluzzo bianco può essere riesaminato su iniziativa della Commissione o dietro richiesta di uno Stato membro.
6.2. Condizioni speciali per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico
6.2.1. Tutte le navi aventi una lunghezza fuoritutto pari o superiore a 8 m che trasportano o che usano reti autorizzate per praticare la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico devono essere provviste di un permesso speciale.
6.2.2. Gli Stati membri redigono l’elenco delle navi in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.
6.2.3. Il comandante della nave, o un suo rappresentante, al quale uno Stato membro ha rilasciato un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico deve rispettare le condizioni di cui all’appendice 2.
6.3. Programmi nazionali di controllo
6.3.1. Tutti gli Stati membri interessati devono mettere a punto un programma nazionale di controllo per il Mar Baltico.
6.3.2. Nel 2005 la Commissione intende convocare almeno una volta il comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura al fine di valutare il rispetto e i risultati del programma di azione nazionale per il controllo degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.
6.4. Programmi di controllo, ispezione e sorveglianza che devono essere adottati dagli Stati membri
6.4.1. Ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’elenco dei porti designati e il programma nazionale di controllo di cui al punto 6.3.1 con un calendario di attuazione. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli altri Stati membri interessati.
6.4.2. Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i capitani delle navi comunitarie, in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico in conformità del punto 6.2.1 tengono un giornale di bordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
6.4.3. In deroga all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza permesso nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo, espressa in kg, è pari all’8 %.
6.4.4. Campioni rappresentativi di merluzzo bianco sbarcato in un porto designato, pari almeno al 20 % degli sbarchi, sono pesati alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.
6.4.5. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 bis 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 sexies, septies, octies, nonies, decies, dello stesso regolamento si applicano alle navi comunitarie in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico conformemente al punto 6.2.1.
6.4.6. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2244/2003, gli Stati membri si accertano che i dati ricevuti a norma dell’articolo 8, dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 1 di tale regolamento, relativamente alle navi in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, siano utilizzati:
a) |
per registrare in forma digitale ogni entrata e uscita dal porto; |
b) |
per registrare ogni entrata e uscita da zone di pesca del merluzzo bianco vietate nel Mar Baltico. |
6.4.7. Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di comunicazione di cui al punto 6.4.5, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.
6.4.8. In deroga all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di merluzzo bianco superiori a 50 kg trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all’articolo 8, paragrafo 1 di detto regolamento, indicante i quantitativi di merluzzo bianco trasportati. L’esenzione prevista dall’articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento non si applica.
6.4.9. In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma di controllo specifico per il merluzzo bianco del Mar Baltico può avere una durata superiore a due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.
6.5. Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori
6.5.1. Gli Stati membri interessati effettuano operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza e a tal fine istituiscono procedure operative congiunte applicabili alle loro forze di sorveglianza.
6.5.2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Presidenza indice una riunione delle competenti autorità di ispezione nazionali per mettere a punto il programma comune di ispezione e sorveglianza.
6.5.3. Gli Stati membri interessati garantiscono che gli ispettori di altri Stati membri siano invitati a partecipare quantomeno alle loro attività di ispezione congiunte.
6.5.4. Gli ispettori della Commissione possono partecipare a tali scambi e alle ispezioni congiunte.
Sezione 2
Golfo di Riga
7. Disposizioni specifiche per il golfo di Riga
7.1. Permesso speciale di pesca
7.1.1. Per esercitare le attività di pesca nel golfo di Riga, le navi devono avere un permesso speciale di pesca rilasciato conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.
7.1.2. Gli Stati membri garantiscono che le navi alle quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale conformemente al paragrafo 1 siano inserite in un elenco contenente il loro nome e il numero di immatricolazione internazionale che gli Stati membri forniscono alla Commissione.
Le navi inserite in tale elenco devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) |
la potenza motrice totale (kW) delle navi comprese negli elenchi non deve superare quella constatata per ciascuno Stato membro nel periodo 2000-2001 nel golfo di Riga; |
b) |
la loro potenza motrice non deve superare, in alcun momento, 221 chilowatt (kW). |
7.2. Sostituzione di navi o di motori
7.2.1. Una nave che figura nell’elenco di cui al punto 7.1.2, può essere sostituita da un’altra o da altre navi purché:
a) |
la sostituzione non comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 7.1.2, lettera a) per tale Stato membro, e |
b) |
la potenza motrice di una nave di sostituzione non sia superiore, in alcun momento, a 221 kW. |
7.2.2. Un motore di una qualsiasi nave figurante nell’elenco di cui al punto 7.1.2 può essere sostituito purché:
a) |
la potenza del motore di sostituzione non sia superiore in alcun momento a 221 kW, e |
b) |
la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 7.1.2, lettera a) per tale Stato membro. |
PARTE B
SKAGERRAK E KATTEGAT
8. Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e nel Kattegat
In deroga alle disposizioni di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98 si applicano le disposizioni di cui all’appendice 3 del presente allegato.
PARTE C
SOTTOZONE CIEM DA I A VII
9. Procedure di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli
9.1. Le seguenti procedure si applicano agli sbarchi effettuati nella Comunità europea da navi comunitarie e di paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe, sgombri e sugarelli, o a una combinazione degli stessi, catturati:
a) |
per le aringhe, nelle sottozone CIEM I, II, IV, VI e VII e nelle divisioni IIIa, e Vb; |
b) |
per gli sgombri e i sugarelli, nelle sottozone CIEM III, IV, VI e VII e nella divisione IIa. |
9.2. Gli sbarchi di cui al punto 9.1 sono consentiti solo nei porti designati.
9.3. Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione le modifiche all’elenco, trasmesso nel 2004, dei porti designati nei quali possono essere effettuati sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli e le procedure di ispezione e sorveglianza per tali porti, inclusi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi delle specie e degli stock di cui al punto 9.1 nell’ambito di ciascuno sbarco. Le modifiche devono essere trasmesse almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore. La Commissione trasmette tali informazioni, nonché l’elenco dei porti designati da paesi terzi, a tutti gli Stati membri interessati.
9.4. Il comandante di una nave di cui al punto 9.1, o il suo rappresentante, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco dello Stato membro interessato, le informazioni seguenti:
a) |
il porto in cui intende entrare, il nome della nave e il suo numero di registrazione, |
b) |
l’ora di arrivo prevista nel porto suddetto, |
c) |
i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo. |
Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che le operazioni di sbarco non inizino prima che sia stata data l’autorizzazione.
9.5. In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di una nave presenta immediatamente, all’arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo come richiesto dall’autorità competente presso il porto di sbarco.
I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato al punto 9.4, lettera c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato. In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, quale inserita nel giornale di bordo ed espressa in kg, è pari all' 8 %.
9.6. Tutti gli acquirenti di pesce fresco devono assicurarsi che tutti i quantitativi ricevuti siano pesati. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco e le distinte di vendita.
Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2 %.
In aggiunta agli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93, l’acquirente o l’impresa di trasformazione dei quantitativi sbarcati devono presentare alle autorità competenti dello Stato membro interessato una copia della ricevuta, o un documento equivalente, come indicato all’articolo 22, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1). Tale ricevuta o documento deve contenere tutte le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 e deve essere presentata su richiesta o entro 48 ore dal completamento della pesatura.
9.7. Tutti gli acquirenti o i detentori di pesce surgelato devono assicurarsi che i quantitativi sbarcati siano pesati prima che il pesce sia trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. La tara corrispondente al peso delle casse, dei contenitori di plastica o di altro tipo in cui è contenuto il pesce da pesare può essere detratta dal peso dei quantitativi sbarcati.
In alternativa, il peso del pesce surgelato contenuto in casse può essere determinato moltiplicando il peso medio di un campione rappresentativo calcolato in base al peso del contenuto rimosso dalla cassa e senza imballaggio plastico, prima o dopo lo scioglimento del ghiaccio sulla superficie del pesce. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per approvazione, gli eventuali cambiamenti apportati alla loro metodologia di campionamento approvata dalla Commissione nel 2004. I cambiamenti sono approvati dalla Commissione. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco e le distinte di vendita.
9.8. Entro il 1o maggio 2005, tutti i sistemi di pesatura sono approvati, calibrati e sigillati dalle autorità competenti. Chi effettua la pesatura del pesce deve tenere un giornale di bordo impaginato indicante il peso totale e il peso di ciascuno sbarco. Il giornale di bordo deve essere tenuto per tre anni. Le autorità competenti devono avere pieno accesso ai sistemi di pesatura e al giornale di bordo.
Fino all’introduzione dei sistemi di pesatura di cui al primo paragrafo, la pesatura avviene in presenza di un ispettore.
9.9. Le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che almeno il 15 % dei quantitativi di pesce sbarcato e almeno il 10 % degli sbarchi di pesce siano oggetto di un’ispezione completa, comprendente almeno quanto segue:
a) |
controllo del peso delle catture prelevate dalla nave, suddivise per specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture deve essere pesato l’intero carico delle navi selezionate per l’ispezione. Nel caso dei pescherecci da traino congelatori vengono contate tutte le casse. Viene pesato un campione rappresentativo di casse/palette al fine di determinare il peso medio delle stesse. Viene inoltre effettuato un campionamento delle casse secondo una metodologia approvata per determinare il peso netto medio dei pesci (senza imballaggi, ghiaccio); |
b) |
verifica incrociata tra i quantitativi registrati nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco o nella distinta di vendita come pure tra i quantitativi indicati nel preavviso di sbarco e i quantitativi sbarcati per specie; |
c) |
se lo sbarco viene interrotto, per poterlo riprendere deve essere chiesta l’autorizzazione; |
d) |
verifica che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave una volta concluse le operazioni di sbarco. |
10. Pesca dell’aringa nella zona IIa (acque CE)
È proibito sbarcare o tenere a bordo aringhe catturate nella divisione IIa (acque CE) nei periodi dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre.
11. Condizioni per lo sbarco delle aringhe per fini industriali
In deroga alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio si applicano le seguenti disposizioni:
Le aringhe catturate al di fuori delle sottozone CIEM III e IV con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 32 mm non possono essere tenute a bordo salvo se sono presenti mescolate ad altre specie, non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 10 % del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie.
12. Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco
a) |
A ovest della Scozia: Fino al 31 dicembre 2005 è proibita ogni attività di pesca nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche:
|
b) |
Mare Celtico: Fino al 31 marzo 2005 è proibita ogni attività di pesca nella parte della divisione CIEM VII inclusa nei seguenti rettangoli CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Questo divieto non si applica alle sfogliare nel mese di marzo. |
c) |
In deroga alle lettere a) e b) sono permesse le attività di pesca utilizzando le nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché:
|
d) |
In deroga alle lettere a) e b) sono permesse le attività di pesca utilizzando nelle zone ivi indicate utilizzando reti con maglie inferiori a 55 mm, purché:
|
13. Chiusura di una zona per le attività di pesca dei cicerelli
È proibito sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell’Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate:
— |
la costa orientale dell’Inghilterra alla latitudine 55°30′N |
— |
latitudine 55°30′N, longitudine 1°00′O |
— |
latitudine 58°00′N, longitudine 1°00′O |
— |
latitudine 58°00′N, longitudine 2°00′O |
— |
la costa orientale della Scozia alla longitudine 2°00′O. |
Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerelli nella zona e degli effetti della chiusura.
14. Zona di protezione dell’eglefino di Rockall
Tutti i tipi di pesca, eccetto quelli con palangari, sono proibiti nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche:
Punto n. |
Latitudine |
Longitudine |
1 |
57°00′N |
15°00′O |
2 |
57°00′N |
14°00′O |
3 |
56°30′N |
14°00′O |
4 |
56°30′N |
15°00′O |
15. Misure tecniche di conservazione nel Mare d’Irlanda
Le misure tecniche di conservazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d’Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002, si applicano temporaneamente nel 2005 (2).
PARTE D
SOTTOZONE CIEM VIII, IX E X
16. Divieto di pesca a strascico nelle acque intorno alle Azzorre, alle isole Canarie e a Madera
Alle navi è vietato utilizzare reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino, in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri nelle zone delimitate dalla linea congiungente le seguenti coordinate:
a) |
Azzorre
|
b) |
Isole Canarie e Madera
|
PARTE E
MEDITERRANEO
17. Misure tecniche di conservazione in Mediterraneo
La pesca attualmente effettuata in virtù delle deroghe di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis e all’articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis del regolamento (CE) n. 1626/94, può continuare temporaneamente nel 2005.
PARTE F
OCEANO PACIFICO ORIENTALE
18. Reti da circuizione nell’Oceano Pacifico orientale [zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)]
La pesca con navi dotate di reti da circuizione del tonno albacora (Thunnus albacora), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) è proibita dal 1° agosto all’11 settembre 2005, o dal 20 novembre al 31 dicembre 2005, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
— |
le coste americane del Pacifico |
— |
la longitudine 150° O |
— |
la latitudine 40° N |
— |
la latitudine 40° S |
Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o luglio 2005 il periodo di divieto della pesca per cui hanno optato. Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione devono interrompere la pesca praticata con tali reti nella zona in questione.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le navi con reti da circuizione per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale devono tenere a bordo e quindi sbarcare tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l’ultima retata di un’uscita, quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.
Le navi con reti da circuizione rilasciano rapidamente e, per quanto possibile, senza arrecare danni tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i dorado e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.
Le seguenti misure specifiche vanno applicate se una tartaruga marina è accerchiata o è rimasta impigliata:
a) |
se una tartaruga marina è avvistata nella rete occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all’impiego di un motoscafo; |
b) |
se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete andrebbe interrotto non appena la tartaruga emerge dall’acqua e non dovrebbe essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua; |
c) |
se una tartaruga è issata a bordo della nave, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per rianimarla prima di rimetterla in acqua; |
d) |
è necessario proibire alle tonniere di smaltire sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica in mare. |
e) |
è incoraggiato, laddove possibile, il rilascio delle tartarughe marine impigliate in dispositivi di concentrazione dei pesci e in altri dispositivi, |
f) |
è incoraggiato inoltre il recupero dei dispositivi di concentrazione dei pesci che non vengono utilizzati. |
PARTE G
ATLANTICO ORIENTALE E MAR MEDITERRANEO
19. Taglia minima per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 973/2001, la taglia minima per il tonno rosso nel Mar Mediterraneo è di 10 kg o 80 cm.
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001, non è concesso alcun margine di tolleranza per il tonno rosso pescato nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo.
20. Taglia minima per il tonno obeso
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 ed all'allegato IV del regolamento (CE) n. 973/2001, è abolita la taglia minima per il tonno obeso.
21. Restrizioni relative all'impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi
1. |
Al fine di proteggere gli stock di tonno obeso, in particolare del novellame, la pesca con reti a circuizione ed esche vive è vietata nel periodo e nella zona di cui alle lettere a) e b):
|
2. |
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 973/2001, i pescherecci comunitari sono autorizzati a pescare senza restrizioni sull'impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi nella zona di cui all'articolo 3, paragrafo 2 durante il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1. |
22. Misure riguardanti la pesca sportiva e ricreativa nel Mar Mediterraneo
1. |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'impiego, nel quadro della pesca sportiva e ricreativa, di reti trainate, reti da circuizione, sciabiche, draghe, reti da imbrocco, tramagli e palangari per la pesca di tonnidi e specie affini, segnatamente tonni rossi, nel Mar Mediterraneo. |
2. |
Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonnidi e specie affini effettuate nel Mar Mediterraneo nel quadro della pesca sportiva e ricreativa non siano commercializzate. |
23. Programma di campionamento per il tonno rosso
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 973/2001, gli Stati membri stabiliscono un programma di campionamento per la valutazione del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati; ciò richiede segnatamente che il campionamento in base alla taglia nelle gabbie sia effettuato su un campione (= 100 esemplari) ogni 100 tonnellate di pesce vivo. I campioni in base alla taglia sono ottenuti durante la raccolta (3) nell'allevamento, conformemente alla metodologia ICCAT nel quadro del compito II. Il campionamento deve essere effettuato nel corso di ogni raccolta e deve riguardare tutte le gabbie. I dati devono essere trasmessi all'ICCAT entro il 31 luglio per i campionamenti effettuati l'anno precedente.
24. Misure provvisorie per la protezione degli habitat vulnerabili in acque profonde.
È vietata la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da imbrocco e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:
Montagne marine di Hecate:
— |
52°21.2866′N, 31°09.2688′O |
— |
52°20.8167′N, 30°51.5258′O |
— |
52°12.0777′N, 30°54.3824′O |
— |
52°12.4144′N, 31°14.8168′O |
— |
52°21.2866′N, 31°09.2688′O |
Montagne marine di Faraday:
— |
50°01.7968′N, 29°37.8077′O |
— |
49°59.1490′N, 29°29.4580′O |
— |
49°52.6429′N, 29°30.2820′O |
— |
49°44.3831′N, 29°02.8711′O |
— |
49°44.4186′N, 28°52.4340′O |
— |
49°36.4557′N, 28°39.4703′O |
— |
49°29.9701′N, 28°45.0183′O |
— |
49°49.4197′N, 29°42.0923′O |
— |
50°01.7968′N, 29°37.8077′O |
Parte della dorsale di Reykjanes:
— |
55°04.5327′N, 36°49.0135′O |
— |
55°05.4804′N, 35°58.9784′O |
— |
54°58.9914′N, 34°41.3634′O |
— |
54°41.1841′N, 34°00.0514′O |
— |
54°00.0′N, 34°00.0′O |
— |
53°54.6406′N, 34°49.9842′O |
— |
53°58.9668′N, 36°39.1260′O |
— |
55°04.5327′N, 36°49.0135′O |
Montagne marine di Altair:
— |
44°50.4953′N, 34°26.9128′O |
— |
44°47.2611′N, 33°48.5158′O |
— |
44°31.2006′N, 33°50.1636′O |
— |
44°38.0481′N, 34°11.9715′O |
— |
44°38.9470′N, 34°27.6819′O |
— |
44°50.4953′N, 34°26.9128′O |
Montagne marine di Antialtair:
— |
43°43.1307′N, 22°44.1174′O |
— |
43°39.5557′N, 22°19.2335′O |
— |
43°31.2802′N, 22°08.7964′O |
— |
43°27.7335′N, 22°14.6192′O |
— |
43°30.9616′N, 22°32.0325′O |
— |
43°40.6286′N, 22°47.0288′O |
— |
43°43.1307′N, 22°44.1174′O |
PARTE H
SPECIE DI ACQUE PROFONDE
In deroga al regolamento (CE) n. 2347/2002, nel 2005 si applicano le seguenti disposizioni:
Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca durante le quali sono catturate e conservate a bordo per ogni anno civile oltre 10 tonnellate di catture di specie di acque profonde e di ippoglosso nero da pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano soggette ad un permesso di pesca per acque profonde.
È comunque proibito catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglosso nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde.
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 del 1°.5.2004, pag. 35).
(2) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1.
(3) Per il pesce allevato per più di un anno si dovrebbero stabilire metodi di campionamento supplementari.
Allegato III, appendice 1
Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore «BACOMA»
Finestra a maglie quadrate di 110 mm (apertura del diametro interno), fissata su un sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 105 mm in reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe.
La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica e non può essere in alcun modo ostruita da dispositivi interni o esterni del sacco.
Dimensioni del sacco, dell’avansacco e dell’estremità posteriore della rete da traino
Il sacco è composto da due pannelli di rete della stessa dimensione, congiunti da ralinghe su entrambi i lati.
È proibito tenere a bordo una rete con più di 100 maglie a diamante aperte su una qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe.
Il numero di maglie a diamante aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una circonferenza dell’avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell’estremità anteriore del sacco strictu sensu e sull’estremità posteriore della sezione conica della rete da traino, escluse quelle delle ralinghe (figura 1).
Collocazione della finestra
La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco e termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (figura 2).
Dimensioni della finestra
La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a diamante aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, può essere autorizzato il mantenimento di un massimo del 20 % del numero di maglie a diamante aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (figura 3).
La finestra ha una lunghezza minima di 3,5 metri.
Pezza di rete della finestra
Le maglie della finestra hanno un’apertura minima di 110 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate. Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 4,9 millimetri.
Altre caratteristiche
Le caratteristiche di montaggio sono indicate nelle figure 4a, 4b e 4c. La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a 4 metri.
Figura 1
Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione.
Il corpo della rete ha sempre forma conica e una lunghezza compresa tra 10 e 40 metri. L’avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di 49,5 maglie che, tirate, raggiungono una lunghezza compresa tra 6 e 12 metri. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all’usura. La lunghezza del sacco è in genere di 49,5 maglie, pari a circa 6 metri, benché in navi di piccole dimensioni esso possa essere più corto (2-4 metri). La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento.
Figura 2
La distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura è di 4 maglie. Il pannello superiore presenta 3,5 maglie a diamante e una fila intrecciata a mano di una profondità di 0,5 maglie all’altezza della sagola.
Figura 3
È possibile mantenere il 20 % di maglie a diamante nel pannello superiore lungo una fila perpendicolare che va da una ralinga all’altra. Ad esempio (come nella figura 3), in un pannello superiore avente larghezza di 30 maglie aperte, il 20 % sarebbe costituito da 6 maglie. Si dovrebbero dunque ripartire tre maglie aperte su ciascun lato del pannello della finestra. La larghezza di tale pannello sarebbe quindi di 12 lati di maglia (30 – 6 = 24 maglie a diamante, diviso 2 è uguale a 12 lati di maglia).
Figura 4a
Pannello inferiore
Struttura del pannello inferiore, formata da una pezza di rete con profondità di 49,5 maglie
Figura 4b
Pannello superiore
(senza maglie a diamante tra la salinga e il pannello a maglie quadrate)
Struttura del pannello superiore, dimensioni e posizione del pannello della finestra nel caso in cui il dispositivo di fuga vada da ralinga a ralinga
Figura 4c
Pannello superiore
(con maglie a diamante tra la ralinga e il pannello a maglie quadrate)
Struttura del pannello superiore nel caso in cui il 20 % di maglie a diamante venga mantenuto nel pannello suddetto, ripartito equamente su entrambi i lati della finestra
Allegato III, appendice 2
Condizioni speciali per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico
1. |
Soltanto le navi titolari di un permesso di pesca speciale sono autorizzate a scaricare merluzzo bianco del Mar Baltico. |
2. |
Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato uno sbarco che richiede una notifica preliminare possono chiedere che le operazioni di sbarco non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione. |
3. |
Il comandante della nave, o un suo rappresentante, al quale uno Stato membro ha rilasciato permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico deve rispettare le seguenti condizioni:
|
Allegato III, appendice 3
Attrezzi trainati: Skagerrak e Kattegat
Larghezze delle maglie, specie bersaglio e percentuali di catture applicabili all’uso di maglie di dimensioni uniche in attrezzi trainati
Specie |
Dimensioni delle maglie (millimetri) |
|||||||
< 16 |
16-31 |
32-69 |
35-69 |
70-89 (5) |
≥ 90 |
|||
Percentuale minima di specie bersaglio |
||||||||
50 % (6) |
50 % (6) |
20 % (6) |
50 % (6) |
20 % (6) |
20 % (7) |
30 % (8) |
Nessuna |
|
Cicerelli (Ammodytidae) (3) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Cicerelli (Ammodytidae) (4) |
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x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) |
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x |
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x |
x |
x |
x |
x |
Melù (Micromesistius poutassou) |
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x |
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x |
x |
x |
x |
x |
Tracina drago (Trachinus draco) (1) |
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x |
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x |
x |
x |
x |
x |
Molluschi (eccetto Sepia) (1) |
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x |
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x |
x |
x |
x |
x |
Aguglia (Belone belone) (1) |
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x |
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x |
x |
x |
x |
x |
Capone gorno (Eutrigla gurnardus) (1) |
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x |
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x |
x |
x |
x |
x |
Argentine (Argentina spp.) |
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x |
x |
x |
x |
x |
Spratto (Sprattus sprattus) |
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x |
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x |
x |
x |
x |
x |
Anguilla (Anguilla, anguilla) |
|
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x |
x |
x |
x |
x |
x |
Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2) |
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Sgombro (Scomber spp.) |
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x |
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x |
x |
Sugarello (Trachurus spp.) |
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x |
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x |
x |
Aringa (Clupea harengus) |
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x |
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x |
x |
Gamberello boreale (Pandalus borealis) |
|
|
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x |
x |
x |
Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1) |
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x |
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x |
x |
Merlano (Merlangius merlangus) |
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x |
x |
Scampo (Nephrops norvegicus) |
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x |
x |
Tutti gli altri organismi marini |
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x |
(1) Solamente all’interno di 4 miglia dalle linee di base.
(2) 4 miglia al di fuori dalle linee di base.
(3) Dal 1o marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1o marzo al 31 luglio nel Kattegat.
(4) Dal 1o novembre all’ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1o agosto all’ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.
(5) Quando si usano maglie di queste dimensioni, il sacco e l’avansacco devono essere costituiti da pezze a maglie quadrate con una potra di uscita.
(6) Le catture detenute a bordo non devono superare il 10 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.
(7) Le catture detenute a bordo non devono superare il 50 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.
(8) Le catture detenute a bordo non devono superare il 60 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro e astice.
Allegato III, appendice 4
Catenelle distanziatrici per reti da traino pelagiche per gamberetti: zona NAFO
Le catenelle distanziatrici sono catene o corde, o una combinazione delle due, che collegano la lima da piombo alla lima di armamento o alla lima di supporto a intervalli variabili. I termini «lima di armamento» o «lima di supporto» sono intercambiabili. Alcune navi usano esclusivamente una lima di armamento; altre utilizzano sia la lima di armamento che la lima di supporto, come mostrato nel disegno. La lunghezza della catenella distanziatrice si misura dal centro della catena o filo che passa attraverso la lima da piombo (centro della lima da piombo) alla parte inferiore della lima di armamento.
Il disegno allegato mostra come misurare la lunghezza della catenella distanziatrice.
ALLEGATO IV bis
SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL’AMBITODEI PIANI DI RIPRISTINO DI TALUNI STOCK
Disposizioni generali
1. Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.
2. Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:
|
Kattegat (divisione CIEM IIIa sud); |
|
Skagerrak e Mare del Nord (divisioni CIEM IV, a, b, c, IIIa nord e IIa CE); |
|
Scozia Occidentale (Divisione CIEM VIa); |
|
Manica orientale (divisione CIEM VIId); |
|
Mare d’Irlanda (Divisione CIEM VIIa). |
Per le navi notificate alla Commissione come navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, si applica la seguente definizione dell’area della Scozia occidentale:
|
la divisione CIEM VIa esclusa la parte che si trova ad ovest di una linea tracciata unendo di seguito con linee rette le seguenti coordinate geografiche:
|
3. Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all’ interno della zona e fuori dal porto»:
a) |
il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00.00 di un giorno civile e le ore 24.00 del medesimo giorno di civile o una parte di detto periodo durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto; oppure |
b) |
qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto, o qualsiasi parte di uno di questi periodi. Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di «giornata all’interno della zona e fuori dal porto» di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione entro il 1° febbraio 2005 i mezzi di sorveglianza delle attività delle navi che intende utilizzare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alle lettera b). |
4. Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:
a) |
reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm per tutte le zone eccetto il Kattegat e lo Skagerrak, dove la dimensione delle maglie deve essere pari o superiore a 90 mm; |
b) |
sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm; |
c) |
reti fisse demersali, incluse le reti da posta derivanti, le tramaglie e le reti da posta impiglianti; |
d) |
palangari demersali; |
e) |
reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati aventi maglie di dimensioni tra 70 mm e 99 mm per tutte le zone eccetto il Kattegat e lo Skagerrak, dove la dimensione delle maglie deve essere tra 70 e 89 mm; |
f) |
reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensioni tra 16 mm e 31 mm, ad eccezione delle sfogliare. |
Sforzo di pesca
5. Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, si trovino nella zona e siano fuori dal porto per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.
a) |
Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui una nave può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I. Anche un giorno di assenza dal porto e di presenza in una data zona è dedotto dal totale dei giorni autorizzati in tutte le altre zone simultaneamente durante il periodo di gestione considerato. Quando una nave passa per due zone nel corso di un’uscita di pesca, il giorno è imputato alla zona in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato. Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zonae di assenza dal porto per attrezzi da pesca
Tuttavia, il numero massimo di giorni per mese civile durante il quale una nave può essere presente in una delle seguenti sottozone e fuori dal porto, detenendo a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4, lettera a), è il seguente:
|
b) |
Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili. |
c) |
La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1° gennaio 2002, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (1). Il numero aggiuntivo di giorni assegnato alle navi con una data categoria di attrezzi sarà direttamente proporzionale allo sforzo di pesca del 2001, espresso in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che utilizzavano gli attrezzi in questione, rapportato al livello comparabile dello sforzo di pesca consentito nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Ogni parte di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alle cessazioni definitive delle attività di pesca in questione. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui alla lettera a) per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Il numero aggiuntivo di giorni concesso dalla Commissione a uno Stato membro nel 2004, conformemente all'allegato V, punto 6, lettera c) del regolamento (CE) n. 2287/2003, rimane assegnato nel 2005. |
d) |
Gli Stati membri possono concedere alle navi deroghe al numero di giorni in cui essi si trovano nella zona e sono fuori dal porto di cui alla tabella I alle condizioni di cui alla tabella II. Gli Stati membri che vogliano concedere un numero aggiuntivo di giorni notificano alla Commissione i dati delle navi che ne beneficeranno e i dettagli relativi alle loro attività comprovate almeno due settimane prima dell’assegnazione dei giorni aggiuntivi. Tabella II — Deroghe dai giorni di presenza nella zona e di assenzadal porto di cui alla tabella I e relative condizioni
Qualora a una nave sia assegnato un numero superiore di giornate per via della bassa percentuale di catture di determinate specie da essa comprovata, detta nave non conserva in alcun momento a bordo un quantitativo di catture di dette specie superiore alla percentuale di cui alla tabella II, né trasborda pesce in mare verso altre navi. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi. |
e) |
La Commissione può assegnare a uno Stato membro, a richiesta del medesimo, un giorno aggiuntivo in cui una nave può essere presente nella zona e fuori dal porto se detiene a bordo attrezzi di pesca di cui al punto 4, lettera a) aventi maglie di dimensioni superiori a 120 mm, a condizione che lo Stato membro abbia elaborato un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazioni. Nel corso di un periodo di gestione, qualora una nave si avvalga di questa disposizione, non può in nessun momento detenere a bordo attrezzi di pesca aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 120 mm. |
f) |
Considerate la chiusura della zona del Mare d'Irlanda per la protezione delle specie riproduttrici e la prevista riduzione della mortalità ittica del merluzzo bianco, può essere concesso un giorno aggiuntivo alle navi con raggruppamenti di attrezzi di pesca 4(a) e 4(b) che passano più della metà dei loro giorni assegnati in un dato periodo di gestione pescando nel Mare d'Irlanda. |
7. Anteriormente al giorno d’inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l’attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 2 con nessuno degli attrezzi di cui al punto 4.
Quando il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica l’uso di due dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4, il numero complessivo di giorni disponibili durante il successivo periodo di gestione non è superiore alla metà della somma dei giorni di cui la nave può fruire per ogni attrezzo, arrotondata al giorno intero più vicino. Non è consentito utilizzare alcuno degli attrezzi in questione per un numero di giorni superiore a quello stabilito per tale attrezzo nella tabella I o nel terzo capoverso del punto 6, lettera a) per la sottozona interessata.
L’uso di due attrezzi è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti disposizioni supplementari di sorveglianza:
— |
nel corso di una determinata uscita in mare la nave può detenere a bordo uno soltanto degli attrezzi da pesca di cui al punto 4; |
— |
prima di ogni uscita in mare il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica preliminarmente alle autorità competenti il tipo di attrezzo da pesca che sarà detenuto a bordo, a meno che il tipo di attrezzo non sia cambiato rispetto a quello notificato per l’uscita precedente. Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l’osservanza delle due condizioni succitate. Se una nave non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzata, con effetto immediato, a utilizzare due raggruppamenti di attrezzi da pesca. Nel caso di una nave che voglia combinare l’uso di uno o più degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 (attrezzi regolamentati) con altri attrezzi non menzionati al punto 4 (attrezzi non regolamentati), l’uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono notificare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica nessuno degli attrezzi di cui al punto 4 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l’attività di pesca alternativa. |
8. Una nave che si trova in una delle zone di cui al punto 2 e che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 non può simultaneamente detenere a bordo un altro degli attrezzi menzionati al punto 4.
a) |
In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi esclusivamente attrezzi regolamentati come descritto al punto 7. |
b) |
In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci. |
a) |
Uno Stato membro può consentire a qualsiasi sua nave di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un’altra delle sue navi per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca. |
b) |
Il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente in tale zona, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. Allorché una nave cedente utilizza la definizione alternativa di zona della Scozia occidentale di cui al punto 2, il calcolo della sua attività comprovata si baserà su tale definizione alternativa di zona. |
c) |
Il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi e nelle stesse zone di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione. Uno Stato membro può concedere un trasferimento di giornate se una nave cedente titolare di licenza ha temporaneamente cessato la sua attività senza aiuti pubblici. |
d) |
Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dalle navi che beneficiano dell’ assegnazione di cui ai punti 6, lettera d) e 7. |
e) |
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati. |
11. Una nave che non abbia un’attività comprovata di pesca in una delle zone di cui al punto 2 può transitare in dette zone purché abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova in una delle zone di cui al punto 2, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.
12. Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 in una delle zone di cui al punto 2 a una sua nave che non abbia un’attività registrata in quel tipo di pesca nel 2001, 2002, 2003 o 2004 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
Tuttavia, una nave con un’attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di cui al punto 4, può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente definito al punto 4, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il secondo attrezzo.
13. Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata fuori dal porto ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un’altra nave in situazione di emergenza o a trasportare un membro dell’equipaggio ferito bisognoso di trattamento medico. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell’emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.
Obblighi di comunicazione
14. Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di assenza dal porto e di presenza nelle zone indicate al presente allegato, trasmettono alla Commissione per ciascun anno civile, entro un mese dal termine dello stesso, informazioni relative allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nelle zone di cui al presente allegato (cfr. tabella IV).
15. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al punto 14 mediante fogli elettronici, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.
Tabella IV — Modello di dichiarazione
Stato |
CFR |
Marcatura esterna |
Zona di pesca |
Durata del periodo di gestione |
Tipo/tipi di attrezzi notificati |
Giorni ammissibili per attrezzo/attrezzi |
Giorni di utilizzo dell'attrezzo di tipo 1 |
Giorni di utilizzo dell’attrezzo di tipo 2 |
Trasferi-mento di giorni |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
Tabella V — Formato dei dati
Nome della zona |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Definizione e osservazioni |
||
|
3 |
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002. Si tratta sempre del paese dichiarante. |
||
|
12 |
(Community Fleet Register Number – Numero del registro comunitario della flotta). Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra. |
||
|
14 |
Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione. |
||
|
1 |
Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona 2(a) o 2(b) di cui al presente allegato. |
||
|
2 |
Indicazione da 1 a 12 della durata di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi, notificati conformemente al punto 7 del presente allegato, possono essere raggruppati. |
||
|
2 |
Indicazione (punti da 4, lettera a) a 4, lettera g)) dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 4 del presente allegato. |
||
|
3 |
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi del presente allegato in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati. |
||
|
3 |
Numero di giorni effettivi di presenza nella zona e di assenza dal porto della nave conformemente al presente allegato utilizzando un attrezzo di tipo 1. |
||
|
3 |
Numero di giorni effettivi di presenza nella zona e di assenza dal porto della nave conformemente al presente allegato utilizzando un attrezzo di tipo 2, qualora applicabile. |
||
|
3 |
Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti». |
(1) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.
(2) Verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE.
(3) La nave può trovarsi nella zona per il numero di giorni nel mese in questione.
(4) Le navi soggette a questa deroga devono rispettare le condizioni fissate nell'appendice 1 del presente allegato.
Appendice 1 dell'allegato IV bis
1. |
A ogni nave che utilizza questo tipo di attrezzi deve essere stato rilasciato un permesso di pesca speciale conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. |
2. |
Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 1 è tenuta a bordo della nave. |
3. |
Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete a strascico con un'apertura d'uscita come specificato al punto 4. L'attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell'inizio della pesca. |
4. |
|
ALLEGATO IV ter
SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI RIPRISTINO DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO
Disposizioni generali
1. Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.
2. Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:
|
Penisola iberica, costa atlantica (Divisioni CIEM VIIIc e IXa) ad eccezione del Golfo di Cadice. |
3. Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all’interno della zona e fuori dal porto»:
a) |
il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00.00 di un giorno civile e le ore 24.00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto; oppure |
b) |
qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto, o qualsiasi parte di uno di questi periodi. |
Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di «giornata all’interno della zona e fuori dal porto» di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione entro il 1o febbraio 2005 i mezzi di sorveglianza delle attività delle navi che intende utilizzare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alle lettera b).
4. Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:
a) |
Reti a strascico con maglie di dimensioni > 55 mm |
b) |
Palangari di fondo |
c) |
Reti da posta derivanti con maglie di dimensioni > 60 mm |
d) |
Reti da posta derivanti con maglie di dimensioni pari o superiore a 80 mm |
e) |
Reti da traino con maglie di dimensioni comprese fra 31 e 54 mm. |
Sforzo di pesca
5. Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, si trovino nella zona e siano fuori dal porto per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.
a) |
Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui una nave può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I. Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zonae di assenza dal porto per attrezzi da pesca
|
b) |
Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili. |
c) |
La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2004, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999. Può essere presa in considerazione anche qualsiasi nave per la quale si possa dimostrare il ritiro definitivo dalla zona specificata al punto 2. Il numero aggiuntivo di giorni assegnato alle navi con una data categoria di attrezzi sarà direttamente proporzionale allo sforzo di pesca del 2003, espresso in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che utilizzavano gli attrezzi in questione, rapportato al livello comparabile dello sforzo di pesca consentito nel 2003 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Ogni parte di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alle cessazioni definitive delle attività di pesca in questione. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui alla lettera a) per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
d) |
Gli Stati membri possono concedere alle navi deroghe al numero di giorni in cui esse si trovano nella zona e sono fuori dal porto di cui alla tabella I alle condizioni di cui alla tabella II. Gli Stati membri che vogliano concedere un numero aggiuntivo di giorni notificano alla Commissione i dati delle navi che ne beneficeranno e i dettagli relativi alle loro attività comprovate almeno due settimane prima dell’assegnazione dei giorni aggiuntivi. Tabella II — Deroghe dai giorni di presenza nella zona e di assenzadal porto di cui alla tabella I e relative condizioni
Qualora a una nave sia assegnato un numero superiore di giornate per via della bassa cattura di nasello da essa comprovata, gli sbarchi di detta nave nel 2005 non devono superare 5 tonnellate di peso vivo di nasello, né la nave deve trasbordare pesce in mare verso altre navi. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi. |
7. Anteriormente al giorno d’inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l’ attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non sarà effettuata la nave non potrà esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 2 con nessuno degli attrezzi di cui al punto 4.
Nel caso di una nave che voglia combinare l’uso di uno o più degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 (attrezzi regolamentati) con altri attrezzi non menzionati al punto 4 (attrezzi non regolamentati), l’uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono notificare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica nessuno degli attrezzi di cui al punto 4 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l’attività di pesca alternativa.
a) |
In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi gli attrezzi regolamentati come descritto al punto 7. |
b) |
In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché rinunci alla sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci. |
a) |
Uno Stato membro può consentire a qualsiasi sua nave di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un’altra delle sue navi per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello allo schedario comunitario delle navi da pesca. |
b) |
Il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente in tale zona, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. |
c) |
Il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione. |
d) |
Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dalle navi che beneficiano dell’assegnazione di cui al punto 6, lettera d). |
e) |
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati. |
10. Una nave che non abbia un’attività comprovata di pesca nella zona di cui al punto 2 può transitare in detta zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella zona stessa o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona di cui al punto 2, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all’ articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
11. Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 nella zona di cui al punto 2 a una sua nave che non abbia un’attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003 o 2004 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
Tuttavia, una nave con un’attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di cui al punto 4 può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente definito al punto 4, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
12. Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata fuori dal porto ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un’altra nave in situazione di emergenza o a trasportare un membro dell’equipaggio ferito bisognoso di trattamento medico. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell’ emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.
Controllo, ispezione e sorveglianza
13. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 ter, quater, quinquies, sexies e dodecies dello stesso regolamento si applicano alle navi che impiegano gli attrezzi da pesca specificati al punto 4 e operanti nella zona specificata al punto 2. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, e quelle che operano secondo la definizione di giorno di cui al punto 3, lettera a) sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail.
14. Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di cui al punto 13 del presente allegato, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.
15. Il comandante di una nave comunitaria o il suo rappresentante che intende trasbordare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, con un preavviso di almeno 24 ore dal trasbordo o dallo sbarco nel paese terzo, le informazioni di cui all'articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93.
16. In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 14, è pari a un margine massimo dell’8 % del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui la nave batte bandiera.
17. Le autorità competenti di uno Stato membro si assicurano che ogni quantitativo di nasello superiore a 300 kg e/o di scampo superiore a 150 kg catturato nella zona di cui al punto 2 sia pesato, prima della vendita, con le bilance della sala d'asta.
18. Quando a bordo della nave sono stivati quantitativi superiori a 50 kg di nasello, è vietato detenere a bordo della nave, quale che sia il contenitore, quantitativi di nasello o scampo mescolati con altre specie di organismi marini. I comandanti delle navi da pesca comunitarie forniscono agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per i controlli incrociati tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di nasello o scampo detenute a bordo.
19. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di nasello superiori a 300 kg o di scampo superiori a 150 kg pescati nella zona di cui al punto 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco.
20. In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di qualsiasi specie ittica di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento, trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione, sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 indicante i quantitativi delle specie trasportate. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2847/93 non si applica.
21. In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici nelle zone di cui all’articolo 12 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.
Obblighi di comunicazione
22. Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di assenza dal porto e di presenza nella zona indicata nel presente allegato, trasmettono alla Commissione per ciascun anno civile, entro un mese dal termine dello stesso, informazioni relative allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato (cfr. tabella IV).
23. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al punto 22 mediante fogli elettronici, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.
Tabella IV — Modello di dichiarazione
Stato |
CFR |
Marcatura esterna |
Zona di pesca |
Durata del periodo di gestione |
Tipo/tipi di attrezzi notificati |
Giorni ammissibili per attrezzo |
Giorni di utilizzo dell’attrezzo |
Trasferi-mento di giorni |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
Tavola V — Formato dei dati
Nome della zona |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Definizione e osservazioni |
||
|
3 |
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002. Si tratta sempre del paese dichiarante. |
||
|
12 |
(Community Fleet Register Number — Numero del registro comunitario della flotta). Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra. |
||
|
14 |
Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione. |
||
|
1 |
Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona 2(a) o 2(b) di cui al presente allegato. |
||
|
2 |
Indicazione da 1 a 12 della durata di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi, notificati conformemente al punto 7 del presente allegato, possono essere raggruppati. |
||
|
2 |
Indicazione (punti da 4, lettera a) a 4, lettera g)) dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 4 del presente allegato. |
||
|
3 |
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi del presente allegato in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati. |
||
|
3 |
Numero di giorni effettivi di presenza nella zona e di assenza dal porto della nave conformemente al presente allegato. |
||
|
3 |
Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti». |
(1) Verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE.
(2) La nave può trovarsi nella zona per il numero di giorni nel mese in questione.
ALLEGATO IV quater
SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI RIPRISTINO DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE
Disposizioni generali
1. Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.
2. Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:
Manica occidentale (divisione CIEM VIIe).
3. Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all’interno della zona e fuori dal porto»:
a) |
il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno civile e le ore 24:00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto; oppure |
b) |
qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE durante il quale una nave si trova nella zona di cui al punto 2 ed è fuori dal porto o qualsiasi parte di uno di questi periodi. |
Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di «giornata all’interno della zona e fuori dal porto» di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione entro il 1o febbraio 2005 i mezzi di sorveglianza delle attività delle navi che intende utilizzare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera b).
4. Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:
a) |
sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm; |
b) |
reti fisse demersali, incluse le reti da posta derivanti, le tramaglie e le reti da posta impiglianti; |
Sforzo di pesca
5. Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, si trovino nella zona e siano fuori dal porto per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.
a) |
Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui una nave può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I. Anche un giorno di assenza dal porto e di presenza nella zona di cui al punto 2 del presente allegato è dedotto dal totale dei giorni autorizzati in tutte le altre zone di cui al punto 2 dell'allegato IV bis per una nave che utilizza le stesse categorie di attrezzi. Quando una nave passa per due zone nel corso di un’uscita di pesca, il giorno è imputato alla zona in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato. Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto per attrezzi da pesca
|
b) |
Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili. |
c) |
La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2004, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999. Il numero aggiuntivo di giorni assegnato alle navi con una data categoria di attrezzi sarà direttamente proporzionale allo sforzo di pesca del 2003 espresso in chilowatt-giorni delle navi ritirate che utilizzavano gli attrezzi in questione, rapportato al livello comparabile dello sforzo di pesca consentito nel 2003 a tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Ogni parte di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alle cessazioni definitive delle attività di pesca in questione. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui alla lettera a) per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
7. Anteriormente al giorno d’inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l’attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata la nave non può esercitare attività di pesca nella zona di cui al punto 2 con nessuno degli attrezzi di cui al punto 4.
a) |
In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori della zona di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi esclusivamente attrezzi non regolamentati come descritto al punto 7. |
b) |
In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci. |
a) |
Uno Stato membro può consentire a qualsiasi sua nave di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un’altra delle sue navi per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca. |
b) |
Il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate della nave cedente, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. |
c) |
Il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione. |
d) |
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati. |
10. Una nave che non abbia un’attività comprovata di pesca nella zona di cui al punto 2 può transitare in detta zona purché abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona di cui al punto 2, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.
11. Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 nella zona di cui al punto 2 a una sua nave che non abbia un’attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003 e 2004 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
Tuttavia, una nave con un’attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di cui al punto 4, può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente definito al punto 4, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
12. Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata fuori dal porto ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un’altra nave in situazione di emergenza o a trasportare un membro dell’equipaggio ferito bisognoso di trattamento medico. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell’emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.
Controllo, ispezione e sorveglianza
13. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 ter, quater, quinquies, sexies e dodecies dello stesso regolamento si applicano alle navi che impiegano gli attrezzi da pesca specificati al punto 4 e operanti nelle zone specificate al punto 2. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 e quelle che operano secondo la definizione di giorno di cui al punto 3, lettera a) sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail.
14. Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di cui al punto 13 del presente allegato, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.
15. Il comandante di una nave comunitaria o il suo rappresentante che intende trasbordare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate all'articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 con un preavviso di almeno 24 ore.
16. In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 13, è pari a un margine massimo dell’8 % del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui la nave batte bandiera.
17. Quando a bordo della nave sono stivati quantitativi superiori a 50 kg di sogliola, è vietato detenere a bordo della nave, quale che sia il contenitore, quantitativi di sogliola mescolati con altre specie di organismi marini. I comandanti delle navi comunitarie prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di sogliola detenute a bordo.
18. Le autorità competenti di uno Stato membro provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di sogliola superiori a 300 kg pescati in una delle zone di cui al punto 2 siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta.
19. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi superiori a 300 kg di sogliola pescati nella zona di cui al punto 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco.
20. In deroga all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di una qualsiasi delle specie nelle zone di cui all’articolo 12 del presente regolamento trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da copia di una delle dichiarazioni previste all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento precitato, indicante i quantitativi trasportati delle specie in questione. L’esenzione prevista dall’articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento non si applica.
21. In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici nelle zone di cui all’articolo 12 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.
Obblighi di comunicazione
22. Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di assenza dal porto e di presenza nelle zone indicate al presente allegato, trasmettono alla Commissione per ciascun anno civile, entro un mese dal termine dello stesso, informazioni relative allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nelle zone di cui al presente allegato (cfr. tabella IV).
23. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al punto 22 mediante fogli elettronici, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.
Tabella IV — Modello di dichiarazione
Stato |
CFR |
Marcatura esterna |
Zona di pesca |
Durata del periodo di gestione |
Tipo/tipi di attrezzi notificati |
Giorni ammissibili per attrezzo |
Giorni di utilizzo dell’attrezzo |
Trasferi-mento di giorni |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
Tavola V — Formato dei dati
Nome della zona |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Definizione e osservazioni |
||
|
3 |
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002. Si tratta sempre del paese dichiarante. |
||
|
12 |
(Community Fleet Register Number — Numero del registro comunitario della flotta). Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra. |
||
|
14 |
Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione. |
||
|
1 |
Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona 2(a) o 2(b) di cui al presente allegato. |
||
|
2 |
Indicazione da 1 a 12 della durata di ciascun periodo di gestione assegnato a una data nave. Periodi di gestione separati nei quali lo stesso gruppo di attrezzi o combinazione di gruppi di attrezzi, notificati conformemente al punto 7 del presente allegato, possono essere raggruppati. |
||
|
2 |
Indicazione (punti da 4, lettera a) a 4, lettera g)) dei tipi di attrezzi notificati conformemente al punto 4 del presente allegato. |
||
|
3 |
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi del presente allegato in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati. |
||
|
3 |
Numero di giorni effettivi di presenza nella zona e di assenza dal porto della nave conformemente al presente allegato. |
||
|
3 |
Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti». |
ALLEGATO V
SFORZO DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLONEL MARE DEL NORD E NELLO SKAGERRAK
1. Tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005, le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi della Comunità che pescano nel Mare del Nord e nello Skagerrak con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm.
2. Ai fini del presente allegato si intende per «giornata fuori dal porto»:
a) |
il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno civile e le ore 24:00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo; |
b) |
qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE tra la data e l’ora di partenza e la data e l’ora di arrivo e qualsiasi parte di uno di questi periodi. |
3. Entro il 1o marzo 2005, ogni Stato membro interessato istituisce una base dati contenente per quanto riguarda il Mare del Nord e lo Skagerrak negli anni 2002, 2003 e 2004 e per ogni nave battente la sua bandiera o immatricolata nella Comunità, che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm le seguenti informazioni:
a) |
il nome e il numero di immatricolazione internazionale del peschereccio; |
b) |
la potenza motrice installata della nave in chilowatt, misurata conformemente all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio; |
c) |
il numero di giornate fuori dal porto in attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm; |
d) |
i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni fuori dal porto per la potenza motrice installata in chilowatt. |
4. Ogni Stato membro deve calcolare i seguenti aspetti:
a) |
i chilowatt-giorni totali per ogni anno risultanti dalla somma dei chilowatt-giorno calcolati al punto 3, lettera d); |
b) |
la media dei chilowatt-giorno per il periodo 2002-2004. |
5. Ogni Stato membro deve garantire che il numero di chilowatt-giorni nel 2005 per le navi battenti la sua bandiera o immatricolati nella Comunità non superi del 40 % quello del 2004, come calcolato al punto 4, lettera a).
6. Il numero massimo di chilowatt-giorni di cui al punto 5 viene riesaminato dalla Commissione quanto prima e al più tardi entro il 15 maggio 2005, sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) relativo alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004, in conformità delle seguenti norme:
a) |
se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004 sia pari o superiore a 500 000 milioni di esemplari a età 0, non sarà applicata nessuna limitazione di chilowatt-giorni per il resto del 2005; |
b) |
se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004 sia compresa tra 300 000 milioni e 500 000 milioni di esemplari a età 0, il numero di chilowatt-giorni non potrà superare il livello del 2003, quale calcolato al punto 4, lettera a); |
c) |
se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004 sia inferiore a 300 000 milioni di esemplari a età 0, la pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm sarà proibita per il resto del 2005. Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerello nel Mare del Nord e nello Skagerrak e degli effetti della chiusura. A tal fine gli Stati membri interessati elaborano, in cooperazione con la Commissione, un piano per le attività di pesca a fini di controllo. |
ALLEGATO VI
PARTE I
LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCAPER LE NAVI COMUNITARIE CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI
Zona di pesca |
Attività di pesca |
Numero di licenze |
Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri |
Numero massimo di navi presenti allo stesso momento |
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen |
Aringa, a nord di 62°00′N |
75 |
DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17 |
55 |
Specie demersali, a nord di 62°00′N |
80 |
FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1 |
50 |
|
Sgombro, a sud di 62°00′N, pesca con ciancioli |
11 |
Non pertinente |
||
Sgombro, a sud di 62°00′N, pesca al traino |
19 |
|
Non pertinente |
|
Sgombro, a nord di 62°00′N, pesca con ciancioli |
11 (2) |
DK: 11 |
Non pertinente |
|
Specie industriali, a sud di 62°00′N |
480 |
DK: 450, UK: 30 |
150 |
|
Acque delle isole Færøer |
Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer |
26 |
BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 |
13 |
Pesca diretta al merluzzo bianco e all’eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28′N e ad est di 6°30′O |
8 (3) |
|
4 |
|
Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20′N e 62°00′N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base. |
70 |
BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 |
26 |
|
Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30′N e ad ovest di 9°00′O, nella zona tra 7°00′O e 9°00′O a sud di 60°30′N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30′N, 7°00′O e 60°00′N, 6°00′O. |
70 |
20 (5) |
||
Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco. |
70 |
|
22 (5) |
|
Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d’accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù». |
34 |
DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5 |
20 |
|
Pesca con palangari |
10 |
UK: 10 |
6 |
|
Pesca dello sgombro |
12 |
DK: 12 |
12 |
|
Pesca dell’aringa a nord di 62°N |
21 |
DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3 |
21 |
|
Acque della Federazione russa |
Tutte le attività di pesca |
pm |
|
pm |
Pesca del merluzzo bianco |
7 (6) |
|
pm |
|
Pesca dello spratto |
pm |
|
pm |
PARTE II
LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCAPER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO IN ACQUE COMUNITARIE
Stato di bandiera |
Attività di pesca |
Numero di licenze |
Numero massimo di navi presenti allo stesso momento |
Norvegia |
Aringa, a nord di 62°00′N |
18 |
18 |
Isole Færøer |
Sgombro, VIa (a nord di 56°30′N), VIIe,f,h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56°30′N), VIIe,f,h; aringa, VIa (a nord di 56°30′N) |
14 |
14 |
Aringa a nord di 62°00′N |
21 |
21 |
|
Aringa, IIIa |
4 |
4 |
|
Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56°30′N): cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù) |
15 |
15 |
|
Molva e brosmio |
20 |
10 |
|
Melù, VIa (a nord di 56°30′N), VIb, VII (a ovest di 12°00′O) |
20 |
20 |
|
Molva azzurra |
16 |
16 |
|
Smeriglio (tutte le zone tranne NAFO 3PS) |
3 |
3 |
|
Federazione russa |
Aringa, IIId (acque della Svezia) |
pm |
pm |
Aringa, IIId (acque della Svezia, navi madri non da pesca) |
pm |
pm |
|
Spratto |
4 (7) |
pm |
|
Barbados |
Mazzancolle (8) (acque della Guiana francese) |
5 |
pm (9) |
Lutiani (10) (acque della Guiana francese) |
5 |
pm |
|
Guiana |
Mazzancolle (11) (acque della Guiana francese) |
pm |
pm (12) |
Suriname |
Mazzancolle (11) (acque della Guiana francese) |
5 |
pm (13) |
Trinidad e Tobago |
Mazzancolle (11) (acque della Guiana francese) |
8 |
pm (14) |
Giappone |
Tonno (15) (acque della Guiana francese) |
pm |
|
Corea |
Tonno (16) (acque della Guiana francese) |
pm |
pm (11) |
Venezuela |
Lutiani (11) (acque della Guiana francese) |
41 |
pm |
Squali (11) (acque della Guiana francese) |
4 |
pm |
PARTE III
DICHIARAZIONE PRESENTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2
(1) Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e circuizione.
(2) Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62°00′N.
(3) Sulla base del verbale concordato 1999 i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce «Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer».
(4) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.
(5) Questi dati sono inseriti tra i dati della voce «Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer».
(6) Si applica esclusivamente alle navi battenti bandiera lettone.
(7) Si applica esclusivamente alla zona lettone delle acque CE.
(8) Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza.
(9) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 200.
(10) Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell’esistenza di un contratto che vincoli l’armatore che richiede la licenza ad un’impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l’obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.
Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell’impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell’economia della Guiana. Copia di questo contratto deve essere aggiunta alla domanda di licenza.
Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.
(11) Valido dal 1o gennaio al 30 aprile 2005.
(12) In attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2005 con la Norvegia.
(13) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a pm.
(14) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 350.
(15) Da catturarsi esclusivamente con palangari.
(16) Di cui, in qualunque momento, solo un massimo di 10 imbarcazioni da pesca dirette al merluzzo bianco con reti da imbocco.
ALLEGATO VII
PARTE I
INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEL GIORNALE DI BORDO
Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.
Dopo ogni operazione di pesca:
1.1. quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;
1.2. la data e l’ora dell’operazione di pesca;
1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
1.4. il metodo di pesca utilizzato.
Dopo ogni trasbordo da una nave ad un’altra:
2.1. l’indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;
2.2. i quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;
2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;
2.4. l’indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.
Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:
3.1. il nome del porto;
3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.
Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:
4.1. la data e l’ora della comunicazione;
4.2. il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;
4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio.
PARTE II
LOG-BOOK MODEL
ALLEGATO VIII
CONTENUTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONEDELLE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA COMMISSIONE
Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:
1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:
a) |
gli elementi indicati al punto 1.5; |
b) |
i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie; |
c) |
la data e la divisione CIEM all’interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca. |
Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in queste zone in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.
1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:
a) |
gli elementi indicati al punto 1.5; |
b) |
i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; |
c) |
i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; |
d) |
la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture; |
e) |
i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l’identificazione della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo; |
f) |
i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona. |
Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all’ultima uscita.
1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell’aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:
a) |
gli elementi indicati al punto 1.5; |
b) |
i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; |
c) |
la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture. |
1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un’altra:
a) |
gli elementi indicati al punto 1.5; |
b) |
i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; |
c) |
la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture. |
a) |
Il nome, l’indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave e il nome del comandante; |
b) |
il numero della licenza se la nave pesca con licenza; |
c) |
il numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi; |
d) |
l’identificazione del tipo di messaggio; |
e) |
la data, l’ora e la posizione geografica della nave. |
2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles a mezzo telex (SAT COM C 420599543 FISH) o con posta elettronica (FISHERIES-telecom@cec.eu.int) oppure tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
2.2. Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un’altra nave per conto della prima.
Nome della stazione radio |
Indicativo di chiamata della stazione radio |
Lyngby |
OXZ |
Land’s End |
GLD |
Valentia |
EJK |
Malin Head |
EJM |
Torshavn |
OXJ |
Bergen |
LGN |
Farsund |
LGZ |
Florø |
LGL |
Rogaland |
LGQ |
Tjøme |
LGT |
Ålesund |
LGA |
Ørlandet |
LFO |
Bodø |
LPG |
Svalbard |
LGS |
Blåvand |
OXB |
Gryt |
GRYT RADIO |
Göteborg |
SOG |
Turku |
OFK |
4. Forma delle comunicazioni
Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:
— |
nome della nave |
— |
indicativo di chiamata, |
— |
lettere e cifre esterne di identificazione, |
— |
numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi; |
— |
l’indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
|
— |
la data, l’ora e la posizione geografica; |
— |
divisione/sottodivisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca; |
— |
data in cui si prevede di cominciare la pesca; |
— |
quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5; |
— |
quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5; |
— |
divisione/sottodivisione CIEM in cui sono state effettuate le catture; |
— |
quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; |
— |
nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo; |
— |
i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; |
— |
nome del comandante. |
5. Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 1.4:
Berici (Beryx spp.) |
ALF |
Passera canadese (Hippoglossoides platessoides) |
PLA |
Acciuga (Engraulis encrasicholus) |
ANE |
Rana pescatrice (Lophius spp.) |
MNZ |
Argentina (Argentina sphyraena) |
ARG |
Pesce castagna (Brama brama) |
POA |
Squalo elefante (Cetorinhus maximus) |
BSK |
Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) |
BSF |
Molva azzurra (Molva dypterygia) |
BLI |
Melù (Micromesistius poutassou) |
WHB |
Gambero barbato (Xiphopenaeus kroyeri) |
BOB |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
COD |
Gamberetto grigio (Crangon crangon) |
CSH |
Calamari (Loligo spp.) |
SQC |
Spinarolo (Squalus acanthias) |
DGS |
Musdee (Phycis spp.) |
FOR |
Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) |
GHL |
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
HAD |
Nasello (Merluccius merluccius) |
HKE |
Ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus) |
HAL |
Aringa (Clupea harengus) |
HER |
Sugarello (Trachurus trachurus) |
HOM |
Molva (Molva molva) |
LIN |
Sgombro (Scomber scombrus) |
MAC |
Lepidorombi (Lepidorhombus spp.) |
LEZ |
Gamberello boreale (Pandalus borealis) |
PRA |
Scampo (Nephrops norvegicus) |
NEP |
Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) |
NOP |
Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) |
ORY |
Altri |
OTH |
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
PLE |
Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) |
POL |
Smeriglio (Lamma nasus) |
POR |
Scorfani (Sebastes spp.) |
RED |
Occhialone (Pagellus bogaraveo) |
SBR |
Granatiere (Coryphaenoides rupestris) |
RNG |
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
POK |
Salmone atlantico (Salmo Salar) |
SAL |
Cicerelli (Ammodytes spp.) |
SAN |
Sardina (Sardina pilchardus) |
PIL |
Squalo (Selachii, Pleurotremata) |
SKH |
Mazzancolle (Penaeidae) |
PEZ |
Spratto (Sprattus sprattus) |
SPR |
Totani (Illex spp.) |
SQX |
Tonni (Thunnidae) |
TUN |
Brosmio (Brosme brosme) |
USK |
Merlano (Merlangus merlangus) |
WHG |
Limanda (Limanda ferruginea) |
YEL |
ALLEGATO IX
ELENCO DI SPECIE
Nome comune |
Nome scientifico |
Codice alfa a 3 lettere |
Pesci demersali |
||
Merluzzo bianco |
Gadus morhua |
COD |
Eglefino |
Melanogrammus aeglefinus |
HAD |
Scorfano di Norvegia |
Sebastes spp. |
RED |
Scorfano di Norvegia |
Sebastes marinus |
REG |
Sebaste (di acqua profonda) |
Sebastes mentella |
REB |
Scorfano |
Sebastes fasciatus |
REN |
Nasello atlantico |
Merluccius bilinearis |
HKS |
Musdea atlantica (1) |
Urophycis chuss |
HKR |
Merluzzo carbonaro |
Pollachius virens |
POK |
Passera canadese |
Hippoglossoides platessoides |
PLA |
Passera lingua di cane |
Glyptocephalus cynoglossus |
WIT |
Limanda |
Limanda ferruginea |
YEL |
Ippoglosso nero |
Reinharditius hippoglossoides |
GHL |
Ippoglosso atlantico |
Hippoglossus hippoglossus |
HAL |
Limanda americana |
Pseudopleuronectes americanus |
FLW |
Rombo dentato |
Paralichthys dentatus |
FLS |
Rombo canadese |
Scophthalmus aquosus |
FLD |
Pleuronettiformi (NS) |
Pleuronectiformes |
FLX |
Rana pescatrice americana |
Lophius americanus |
ANG |
Caponi americani |
Prionotus spp. |
SRA |
Tomcod Melù |
Microgadus tomcod |
TOM |
Antimora blu |
Antimora rostrata |
ANT |
Melù |
Micromesistius poutassou |
WHB |
Tordo americano |
Tautogolabrus adspersus |
CUN |
Brosmio |
Brosme brosme |
USK |
Merluzzo groenlandese |
Gadus ogac |
GRC |
Molva azzurra |
Molva dypterygia |
BLI |
Molva |
Molva molva |
LIN |
Ciclottero |
Cyclopterus lumpus |
LUM |
Ombrina americana |
Menticirrhus saxatilis |
KGF |
Pesce palla maculato |
Sphoeroides maculatus |
PUF |
Licodi (NS) |
Lycodes spp. |
ELZ |
Blennio viviparo americano |
Macrozoarces americanus |
OPT |
Merluzzo artico |
Boreogadus saida |
POC |
Granatiere |
Coryphaenoides rupestris |
RNG |
Granatiere |
Macrourus berglax |
RHG |
Cicerelli |
Ammodytes spp. |
SAN |
Scazzoni |
Myoxocephalus spp. |
SCU |
Sarago americano |
Stenotomus chrysops |
SCP |
Tautoga |
Tautoga onitis |
TAU |
Tile gibboso |
Lopholatilus chamaeleonticeps |
TIL |
Musdea americana (1) |
Urophycis tenuis |
HKW |
Bavose lupe (NS) |
Anarhicas spp. |
CAT |
Lupo di mare |
Anarhichas lupus |
CAA |
Bavosa lupa |
Anarhichas minor |
CAS |
Pesci demersali (NS) |
|
GRO |
Pesci pelagici |
||
Aringa |
Clupea harengus |
HER |
Sgombro |
Scomber scombrus |
MAC |
Fieto americano |
Peprilus triacanthus |
BUT |
Alaccia americana |
Brevoortia tyrannus |
MHA |
Costardella |
Scomberesox saurus |
SAU |
Sardoncino americano |
Anchoa mitchilli |
ANB |
Pesce serra |
Pomatomus saltatrix |
BLU |
Carongo cavallo |
Caranx hippos |
CVJ |
Tombarello |
Auxis thazard |
FRI |
Maccarello reale |
Scomberomourus cavalla |
KGM |
Maccarello reale maculato |
Scomberomourus maculatus |
SSM |
Pesce vela del Pacifico |
Istiophorus platypterus |
SAI |
Marlin bianco |
Tetrapturus albidus |
WHM |
Marlin azzurro |
Makaira nigricans |
BUM |
Pesce spada |
Xiphias gladius |
SWO |
Tonno bianco |
Thunnus alalunga |
ALB |
Palamita |
Sarda sarda |
BON |
Tonnetto |
Euthynnus alletteratus |
LTA |
Tonno obeso |
Thunnus obesus |
BET |
Tonno rosso |
Thunnus thynnus |
BFT |
Tonnetto striato |
Katsuwonus pelamis |
SKJ |
Tonno albacora |
Thunnus albacares |
YFT |
Sgombri (NS) |
Scombridae |
TUN |
Pesci ossei pelagici (NS) |
|
PEL |
Invertebrati |
||
Calamaro (Loligo) |
Loligo pealei |
SQL |
Totano (Illex) |
Illex illecebrosus |
SQI |
Calamari (NS) |
Loliginidae, Ommastrephidae |
SQU |
Cannolicchio dell'Atlantico |
Ensis directus |
CLR |
Cappa dura |
Mercenaria mercenaria |
CLH |
Cappa artica |
Arctica islandica |
CLQ |
Cappa molle |
Mya arenaria |
CLS |
Cappa americana |
Spisula solidissima |
CLB |
Cappa |
Spisula polynyma |
CLT |
Bivalvi (NS) |
Prionodesmacea, Teleodesmacea |
CLX |
Canestrello americano |
Argopecten irradians |
SCB |
Canestrello calico |
Argopecten gibbus |
SCC |
Canestrello d'Islanda |
Chylamys islandica |
ISC |
Cappasanta americana |
Placopecten magellanicus |
SCA |
Pettinidi (NS) |
Pectinidae |
SCX |
Ostrica della Virginia |
Crassostrea virginica |
OYA |
Mitilo comune |
Mytilus edulis |
MUS |
Busici (NS) |
Busycon spp. |
WHX |
Chiocciole di scogliera (NS) |
Littorina spp. |
PER |
Molluschi marini (NS) |
Mollusca |
MOL |
Granciporro atlantico giallo |
Cancer irroratus |
CRK |
Granchio nuotatore |
Callinectes sapidus |
CRB |
Granchio comune |
Carcinus maenas |
CRG |
Granciporro atlantico rosso |
Cancer borealis |
CRJ |
Grancevola artica |
Chionoecetes opilio |
CRQ |
Granchio rosso di fondale |
Geryon quinquedens |
CRR |
Granchio reale |
Lithodes maia |
KCT |
Crostacei reptanti (NS) |
Reptantia |
CRA |
Astice americano |
Homarus americanus |
LBA |
Gamberello boreale |
Pandalus borealis |
PRA |
Gamberetto rosa |
Pandalus montagui |
AES |
Mazzancolle (NS) |
Penaeus spp. |
PEN |
Gobetti del Pacifico |
Pandalus spp. |
PAN |
Crostacei di mare (NS) |
Crustacea |
CRU |
Ricci di mare |
Strongylocentrotus spp. |
URC |
Polichetti (NS) |
Polycheata |
WOR |
Limule |
Limulus polyphemus |
HSC |
Invertebrati acquatici (NS) |
Invertebrata |
INV |
Altri pesci |
||
Falsa aringa atlantica |
Alosa pseudoharengus |
ALE |
Ricciole |
Seriola spp. |
AMX |
Grongo americano |
Conger oceanicus |
COA |
Anguilla americana |
Anguilla rostrata |
ELA |
Missina |
Myxine glutinosa |
MYG |
Alaccia americana |
Alosa sapidissima |
SHA |
Argentine (NS) |
Argentina spp. |
ARG |
Ombrina |
Micropogonias undulatus |
CKA |
Aguglia americana |
Strongylura marina |
NFA |
Salmone atlantico |
Salmo salar |
SAL |
Latterino menidia |
Menidia menidia |
SSA |
Alaccia vessillifera |
Opisthonema oglinum |
THA |
Alepocefalo |
Alepocephalus bairdii |
ALC |
Ombrina nera |
Pogonias cromis |
BDM |
Perchia nera |
Centropristis striata |
BSB |
Alosa canadese |
Alosa aestivalis |
BBH |
Capelin |
Mallotus villosus |
CAP |
Salmerini (NS) |
Salvelinus spp. |
CHR |
Cobia |
Rachycentron canadum |
CBA |
Leccia dei Caraibi |
Trachinotus carolinus |
POM |
Alosa americana |
Dorosoma cepedianum |
SHG |
Bum (NS) |
Pomadasyidae |
GRX |
Alosa |
Alosa mediocris |
SHH |
Pesce lanterna |
Notoscopelus spp. |
LAX |
Muggini (NS) |
Mugilidae |
MUL |
Fieto americano |
Peprilus alepidotus (= paru) |
HVF |
Pesce burro maculato |
Orthopristis chrysoptera |
PIG |
Sperlano |
Osmerus mordax |
SMR |
Ombrina ocellata |
Sciaenops ocellatus |
RDM |
Pagro |
Pagrus pagrus |
RPG |
Suro americano |
Trachurus lathami |
RSC |
Perchia americana |
Diplectrum formosum |
PES |
Sarago americano |
Archosargus probatocephalus |
SPH |
Corvina striata |
Leiostomus xanthurus |
SPT |
Ombrina dentata |
Cynoscion nebulosus |
SWF |
Ombrina dentata |
Cynoscion regalis |
STG |
Persicospigola striata |
Morone saxatilis |
STB |
Storioni (NS) |
Acipenseridae |
STU |
Tarpon |
Tarpon (= megalops) atlanticus |
TAR |
Trote (NS) |
Salmo spp. |
TRO |
Persicospigola americana |
Morone americana |
PEW |
Berici (NS) |
Beryx spp. |
ALF |
Spinarolo |
Squalus acantias |
DGS |
Spinaroli (NS) |
Squalidae |
DGX |
Squalo toro |
Odontaspis taurus |
CCT |
Smeriglio |
Lamna nasus |
POR |
Squalo mako |
Isurus oxyrinchus |
SMA |
Squalo grigio |
Carcharhinus obscurus |
DUS |
Verdesca |
Prionace glauca |
BSH |
Squaliformi (NS) |
Squaliformes |
SHX |
Squalo musoguzzo |
Rhizoprionodon terraenovae |
RHT |
Sagrì nero |
Centroscyllium fabricii |
CFB |
Squalo di Groenlandia |
Somniosus microcephalus |
GSK |
Squalo elefante |
Cetorhinus maximus |
BSK |
Razze (NS) |
Raja spp. |
SKA |
Razza |
Leucoraja erinacea |
RJD |
Razza |
Amblyraja hyperborea |
RJG |
Razza |
Dipturus laevis |
RJL |
Razza occhiata |
Leucoraja ocellata |
RJT |
Razza stellata |
Amblyraja radiata |
RJR |
Razza |
Malcoraja senta |
RJS |
Razza |
Bathyraja spinicauda |
RJO |
Pesci ossei (NS) |
|
FIN |
(1) Conformemente alla raccomandazione adottata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) nella sua riunione annuale del 1970 (ICNAF Redbook 1970, parte I, pag. 67), i naselli del genere Urophycis ai fini delle relazioni statistiche sono designati come segue: a) quando si fa riferimento alle sottozone 1, 2 e 3 e alle divisioni 4R, S, T e V, come Musdea americana, Urophycis tenuis; b) quando sono catturati con palangari o hanno lunghezza superiore a quella standard di 55 cm, a prescindere dalle modalità di cattura, e la cattura avviene nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6, come Musdea americana, Urophycis tenuis; c) fatta eccezione per quanto indicato alla lettera b), altri naselli del genere Urophycis catturati nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6 sono designati come Musdea atlantica, Urophycis chuss.
ALLEGATO X
FODERONI AUTORIZZATI
1. Foderone superiore tipo ICNAF
Il foderone superiore di tipo ICNAF è una pezza di rete rettangolare da fissare al cielo del sacco di una rete da traino per ridurne o impedirne l’usura, purché risponda ai requisiti seguenti:
a) |
le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per il sacco all’articolo 10; |
b) |
la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco; |
c) |
la larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza la larghezza coperta del sacco, misurata ad angoli retti rispetto all’asse longitudinale del sacco. |
2. Foderone superiore a fascia multipla
Il foderone superiore a fascia multipla è definito come le pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle del sacco, a condizione che:
i) |
ogni pezza:
|
ii) |
la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso. |
FODERONE DI TIPO POLACCO
3. Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)
Il foderone superiore a maglie larghe consiste di una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso filo ritorto del sacco o di un filo ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore, laterale e posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.
ALLEGATO XI
TAGLIA MINIMA DEI PESCI (1)
Specie |
Pesci senza viscere né branchie, anche spellati; freschi, refrigerati, congelati o salati |
|||
Interi |
decapitati |
Decapitatie senza coda |
Decapitati e sezionati |
|
Merluzzo bianco |
41 cm |
27 cm |
22 cm |
27/25 cm (2) |
Ippoglosso nero |
30 cm |
N/A |
N/A |
N/A |
Passera canadese |
25 cm |
19 cm |
15 cm |
N/A |
Limanda |
25 cm |
19 cm |
15 cm |
N/A |
(1) Per il merluzzo bianco la taglia fa riferimento alla lunghezza della pinna; per le altre specie alla lunghezza totale.
(2) Taglia inferiore per i pesci freschi salati.
ALLEGATO XII
REGISTRAZIONE DELLE CATTURE (ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI BORDO)
ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI PESCA
Tipo di informazione |
Codice standard |
Nome della nave |
01 |
Nazionalità della nave |
02 |
Numero di registrazione della nave |
03 |
Porto di registrazione |
04 |
Tipi di attrezzi utilizzati (annotazioni distinte per tipi differenti di attrezzi) |
10 |
Tipo di attrezzo |
|
Data |
|
— giorno |
20 |
— mese |
21 |
— anno |
22 |
Posizione |
|
— latitudine |
31 |
— longitudine |
32 |
— zona statistica |
33 |
N. di cale nel periodo di 24 ore (1) |
40 |
N. di ore di utilizzo degli attrezzi nel periodo di 24 ore (1) |
41 |
Nomi delle specie (Allegato II) |
|
Catture giornaliere di ciascuna specie (in tonnellate di peso vivo) |
50 |
Catture quotidiane per specie destinate al consumo umano in forma di pesce |
61 |
Catture quotidiane di ciascuna specie destinata alla trasformazione |
62 |
Rigetti quotidiani di ciascuna specie |
63 |
Luogo di trasbordo |
70 |
Data o date di trasbordo |
71 |
Firma del comandante |
80 |
CODICI DEGLI ATTREZZI
Categoria di attrezzi |
Abbreviazione standard Codice |
Reti da circuizione |
|
Rete da circuizione a chiusura |
PS |
— Reti da circuizione azionate da un natante |
PS1 |
— Reti da circuizione azionate da due natanti |
PS2 |
Rete da circuizione senza chiusura (lampara) |
LA |
Sciabiche |
|
Sciabiche da natante |
SV |
— Sciabica danese |
SDN |
— Sciabica scozzese |
SSC |
— Sciabica a coppia |
SPR |
Sciabiche (non specificato) |
SX |
Reti da traino |
|
Nasse |
FPO |
Reti a strascico |
|
— Sfogliare |
TBB |
— Reti a strascico a divergenti (2) |
OTB |
— Rete a strascico a coppia |
PTB |
— Reti a strascico per scampi |
TBN |
— Reti da traino pelagiche per gamberetti |
TBS |
— Reti a strascico (non specificato) |
TB |
Reti da traino pelagiche |
|
— Rete da traino pelagica a divergenti |
OTM |
— Rete a strascico a coppia |
PTM |
— Reti da traino pelagiche per gamberetti |
TMS |
— Reti da traino pelagiche (non specificato) |
TM |
Reti da traino gemelle a divergenti(1 natante) |
OTT |
Reti da traino a divergenti (non specificato) |
OT |
Reti a traino a coppia (non specificato) |
PT |
Altre reti da traino (non specificato) |
TX |
Draghe |
|
Draghe tirate da natanti |
DRB |
Draghe a mano |
DRH |
Reti da raccolta |
|
Reti da raccolta portatili (bilance) |
LNP |
Reti da raccolta manovrate da natanti |
LNB |
Reti da raccolta fisse manovrate da terra |
LNS |
Reti da raccolta (non specificato) |
LN |
Reti da lancio |
|
Giacchi |
FCN |
Reti da lancio (non specificato) |
FG |
Reti da imbrocco e retida posta impiglianti |
|
Reti da posta (ancorata) |
GNS |
Reti da posta derivanti |
GND |
Reti da posta circuitanti |
GNC |
Reti da posta a pali |
GNF |
Tremagli |
GTR |
Reti combinate (da imbrocco-tremagli) |
GTN |
Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (non specificato) |
GEN |
Reti da imbrocco (non specificate) |
GN |
Trappole |
|
Trappole (reti trappola non coperte) |
FPN |
Cogolli |
FYK |
Reti fisse a corrente |
FSN |
Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc. |
FWR |
Trappole di superficie |
FAR |
Trappole (non specificato) |
FIX |
Ami e palangari |
|
Lenze a mano (3) |
LHP |
Lenze a canna meccanizzate (3) |
LHM |
Palangari fissi |
LLS |
Palangari derivanti |
LLD |
Palangari (non specificato) |
LL |
Lenze al traino |
LTL |
Ami e palangari (non specificato) (4) |
LX |
Rampini e arponi |
|
Arponi |
HAR |
Macchine per la raccolta |
|
Pompe |
HMP |
Draghe automatiche |
HMD |
Macchine per la raccolta (non specificato) |
HMX |
Attrezzi diversi (5) |
MIS |
Attrezzi per la pesca sportiva |
RG |
Attrezzi non noti o non specificati |
NK |
CODICI DELLE NAVI
A. Tipi principali di navi
Codice FAO |
Tipo di nave |
BO |
Nave guardapesca |
CO |
Nave per la formazione alla pesca |
DB |
Nave draga (non continua) |
DM |
Nave draga (continua) |
DO |
Nave da traino a sfogliara |
DOX |
Nave draga n.s.a. |
FO |
Nave per trasporto di pesce |
FX |
Nave da pesca n.s.a. |
GO |
Peschereccio con reti a circuizione |
HOX |
Nave madre n.s.a. |
HSF |
Nave madre officina |
KO |
Nave ospedale |
LH |
Peschereccio con lenze a mano |
LL |
Peschereccio a palangari |
LO |
Peschereccio con lenze |
LP |
Peschereccio con lenze e canne |
LT |
Peschereccio con lenze trainate |
MO |
Navi polivalenti |
MSN |
Peschereccio con rete a circuizione e lenze a mano |
MTG |
Peschereccio per traino a reti derivanti |
MTS |
Peschereccio per traino e circuizione |
NB |
Peschereccio con un'unica rete da raccolta |
NO |
Peschereccio con reti da raccolta |
NOX |
Peschereccio con reti da raccolta n.s.a. |
PO |
Nave con ittiopompe |
SN |
Peschereccio con sciabica danese |
SO |
Peschereccio per rete a circuizione |
SOX |
Peschereccio per rete a circuizione n.s.a. |
SP |
Peschereccio a cianciolo |
SPE |
Peschereccio a cianciolo di tipo europeo |
SPT |
Peschereccio con reti a circuizione per tonni |
TO |
Peschereccio per traino |
TOX |
Pescherecci per traino n.s.a. |
TS |
Peschereccio da traino laterale |
TSF |
Peschereccio da traino laterale congelatore |
TSW |
Peschereccio da traino laterale per pesce fresco |
TT |
Peschereccio per traino poppiero |
TTF |
Peschereccio congelatore per traino poppiero |
TTP |
Nave officina per traino poppiero |
TU |
Peschereccio per rete da traino con buttafuori |
WO |
Natante posa trappole |
WOP |
Natante posa nasse |
WOX |
Natante posa trappole n.s.a. |
ZO |
Nave da ricerca alieutica |
DRN |
Peschereccio con reti da posta derivanti |
n.s.a. = non specificato altrove |
B. Principali attività delle navi
Codice Alfa |
Categoria |
ANC |
Cala |
DRI |
Pesca con rete derivante |
FIS |
Pesca |
HAU |
Salpamento |
PRO |
Trattamento |
STE |
Trattamento con vapore |
TRX |
Trasbordo (carico o scarico) |
OTH |
Altre (da specificare) |
(1) Qualora due o più tipi di attrezzi vengano usati nello stesso periodo di 24 ore, le annotazioni dovranno essere distinte per tipo di attrezzo.
(2) Le agenzie della pesca possono indicare se si tratta di rete da traino laterale o a poppiera o di rete da traino pelagica laterale o poppiera utilizzando rispettivamente i codici OTB-1 e OTB-2 e OTM-1 e OTM-2.
(3) Inclusa la tecnica detta «jigging».
(4) Il codice LDV per i palangari manovrati dai dory è mantenuto per la registrazione dei dati storici.
(5) Questo punto comprende: guadini, reti a mano, reti drive-in, la raccolta a mano senza uso di attrezzi e senza equipaggiamento da immersione, veleni ed esplosivi, animali addestrati, pesca elettrica.
ALLEGATO XIII
ZONA NAFO
Il seguente è un elenco parziale degli stock che devono essere comunicati ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2
ANG/N3NO. |
Lophius americanus |
Rana pescatrice americana |
CAA/N3LMN. |
Anarhichas lupus |
Lupo di mare |
CAP/N3LM |
Mallotus villosus |
Capelin |
CAT/N3LMN. |
Anarhichas spp. |
Bavose lupe |
HAD/N3NO. |
Melanogrammus aeglefinus |
Eglefino |
HAL/N23KL. |
Hippoglossus hippoglossus |
Ippoglosso atlantico |
HAL/N3M. |
Hippoglossus hippoglossus |
Ippoglosso atlantico |
HAL/N3NO. |
Hippoglossus hippoglossus |
Ippoglosso atlantico |
HER/N3L |
Clupea harengus |
Aringa |
HKR/N2J3KL |
Urophycis chuss |
Musdea atlantica |
HKR/N3MNO. |
Urophycis chuss |
Musdea atlantica |
HKS/N3NLMO |
Merluccius bilinearis |
Nasello atlantico |
RNG/N23 |
Coryphaenoides rupestris |
Granatiere |
HKW/N2J3KL |
Urophycis tenuis |
Musdea americana |
POK/N3O |
Pollachius virens |
Merluzzo carbonaro |
RHG/N23. |
Macrourus berglax |
Granatiere |
SKA/N2J3KL |
Raja spp. |
Razze |
SKA/N3M. |
Raja spp. |
Razze |
SQI/N56 |
Illex illecebrosus |
Totano |
VFF/N3LMN. |
— |
Pesci non sottoposti a cernita, non identificati |
WIT/N3M. |
Glyptocephalus cynoglossus |
Passera lingua di cane |
YEL/N3M. |
Limanda ferruginea |
Limanda |
ALLEGATO XIV
DIVIETO DI PESCA SELETTIVA NELLA ZONA DELLA CCAMLR
Specie bersaglio |
Zona |
Periodo di divieto |
Notothenia rossii |
FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare |
Tutto l’anno |
FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi del Sud |
||
FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud |
||
Pesci a pinne |
FAO 48.1 Antartico (1) |
Tutto l’anno |
FAO 48.2 Antartico (1) |
||
Gobionotothen gibberifrons |
FAO 48.3 |
Tutto l’anno |
Chaenocephalus aceratus |
||
Pseudochaenichthys georgianus |
||
Lepidonotothen squamifrons |
||
Patagonotothen guntheri |
||
Dissostichus spp. |
FAO 48.5 Antartico |
Dall’01.12.2004 al 30.11.2005 |
Dissostichus spp. |
FAO 88.3 Antartico (1) |
Tutto l’anno |
FAO 58.5.2 Antartico a est di 79°20′E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20′E (1) |
||
FAO 88.2 Antartico a nord di 65°S (1) |
||
FAO 58.4.4 Antartico (1) |
||
FAO 58.6 Antartico (1) |
||
FAO 58.7 Antartico (1) |
||
Lepidonotothen squamifrons |
FAO 58.4.4 (1) |
Tutto l’anno |
Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides |
FAO 58.5.2 Antartico |
Dall’1.12.2004 al 30.11.2005 |
Dissostichus mawsoni |
FAO 48.4 Antartico (1) |
Tutto l’anno |
(1) Tranne per scopi di ricerca scientifica.
(2) Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).
ALLEGATO XV
LIMITI DELLE CATTURE E DELLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀDI PESCA NUOVE E SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CCAMLR NEL 2004/2005
Sottozona/Divisione |
Regione |
Campagna |
SSRU |
Dissostichus spp. Limiti di cattura (in tonnellate) |
Limite delle catture accessorie (tonnellate) |
||
Razze |
Macrourus spp. |
Altre specie |
|||||
58.4.1 |
Tutte le divisioni |
Dall’1.12.2004 al 30.11.2005 |
A |
0 |
Tutte le divisioni: 50 |
Tutte le divisioni: 96 |
Tutte le divisioni: 20 |
B |
0 |
||||||
C |
200 |
||||||
D |
0 |
||||||
E |
200 |
||||||
F |
0 |
||||||
G |
200 |
||||||
H |
0 |
||||||
Totale sottozone |
600 |
||||||
58.4.2 |
Tutte le divisioni |
Dall’1.12.2004 al 30.11.2005 |
A |
260 |
Tutte le divisioni: 50 |
Tutte le divisioni: 124 |
Tutte le divisioni: 20 |
B |
0 |
||||||
C |
260 |
||||||
D |
0 |
||||||
E |
260 |
||||||
Totale sottozone |
780 |
||||||
58.4.3a) |
Tutte le divisioni al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale |
Dall’1.5.2005 al 31.8.2005 |
N/A |
250 |
Tutte le divisioni: 50 |
Tutte le divisioni: 26 |
Tutte le divisioni: 20 |
58.4.3b) |
Tutte le divisioni al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale |
Dall’1.5.2005 al 31.8.2005 |
N/A |
300 |
Tutte le divisioni: 50 |
Tutte le divisioni: 159 |
Tutte le divisioni: 20 |
88.1 |
Tutte le sottozone |
Dall’1.12.2004 al 31.08.2005 |
A |
0 |
0 |
||
B |
80 |
20 |
|||||
C |
223 |
20 |
|||||
D |
0 |
0 |
|||||
E |
57 |
20 |
|||||
F |
0 |
0 |
|||||
G |
83 |
20 |
|||||
H |
786 |
20 |
|||||
I |
776 |
20 |
|||||
J |
316 |
20 |
|||||
K |
749 |
20 |
|||||
L |
180 |
20 |
|||||
Totale sottozona |
3 250 |
163 |
520 |
|
(1) Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali catture accessorie per sottozona:
— |
: |
Razze |
: |
5 % dei limiti di cattura di Dissostichus spp. o 50 tonnellate, a seconda di quale dato è superiore |
— |
: |
Macrourus spp. |
: |
16 % dei limiti di cattura di Dissostichus spp. |
— |
: |
Altre specie |
: |
20 tonnellate per SSRU |