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Document 32004R1803

Regolamento (CE) n. 1803/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

GU L 318 del 19.10.2004, blz. 4–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Juridische status van het document Niet meer van kracht, Datum einde geldigheid: 17/07/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1803/oj

19.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1803/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

L’esperienza ha mostrato la necessità di migliorare ulteriormente l’attuazione del regime d'informazione e di promozione per il mercato interno previsto dal regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione (2).

(2)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 94/2002 riporta l’elenco delle autorità nazionali competenti per l’applicazione di tale regolamento. Occorre prevedere un sistema più flessibile per elencare l’autorità o le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro e i dati necessari per contattarle, in modo che tali informazioni possano essere riportate su un elenco costantemente aggiornato, disponibile su Internet per tutti gli interessati.

(3)

Ai fini della valutazione e della comparazione delle proposte relative ai programmi di informazione e di promozione è opportuno che dette proposte siano presentate secondo un unico modello in tutti gli Stati membri.

(4)

Per evitare il rischio di un doppio finanziamento non è opportuno che le azioni di informazione e di promozione finanziate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (3) possano beneficiare degli aiuti previsti nell’ambito del regolamento (CE) n. 2826/2000.

(5)

Alla luce dell’esperienza maturata, i periodi previsti per la conclusione da parte degli Stati membri di contratti con le organizzazioni professionali o interprofessionali selezionate risultano troppo brevi, segnatamente quando il progetto coinvolge diverse di queste organizzazioni in più di uno Stato membro. Tali periodi debbono essere pertanto estesi.

(6)

L’uso di contratti tipo garantisce che i programmi selezionati siano attuati alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri. Occorre tuttavia prevedere la possibilità per gli Stati membri di modificare eventualmente alcuni termini dei contratti per tener conto di norme nazionali.

(7)

Occorre chiarire che per i programmi pluriennali è necessario presentare una relazione di valutazione interna dopo il completamento di ciascuna fase annua, anche nei casi in cui non viene presentata una domanda di pagamento.

(8)

Alla luce dell’esperienza le disposizioni attuali che prevedono la circolazione di relazioni trimestrali quattro volte l’anno tra gli Stati membri e la Commissione risultano troppo gravose. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti a far circolare tali relazioni soltanto due volte all’anno.

(9)

È opportuno che il tasso di interesse che deve essere pagato dal beneficiario di un pagamento indebito sia allineato al tasso di interesse previsto per i crediti non restituiti alla data di scadenza, di cui all’articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4).

(10)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 94/2002.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso nel corso della riunione congiunta dei comitati di gestione per la promozione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 94/2002 è modificato come segue:

1)

All’articolo 3, il testo del secondo paragrafo è soppresso.

2)

È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000. Essi trasmettono alla Commissione il nome dell’autorità o delle autorità designate e tutti i dati necessari per contattarle nonché eventuali successive modifiche. La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui trattasi, nella forma opportuna.»

.

3)

All’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«I programmi sono presentati utilizzando il modulo predisposto dalla Commissione e fornito agli Stati membri.»

4)

All’articolo 9, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Le attività di informazione e di promozione finanziate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (5) non possono beneficiare degli aiuti previsti nell’ambito del regolamento (CE) n. 2826/2000.

5)

All’articolo 10, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

«1.   Subito dopo aver compilato l'elenco definitivo dei programmi selezionati, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2826/2000, gli Stati membri informano le organizzazioni interessate dell'esito della domanda presentata. Gli Stati membri concludono contratti con le organizzazioni selezionate entro 60 giorni di calendario dalla data in cui è stata notificata la decisione della Commissione. Se si tratta di programmi presentati congiuntamente da diverse organizzazioni professionali o interprofessionali in più di uno Stato membro, i contratti vengono stipulati entro un termine di 90 giorni di calendario. Scaduto tale termine, nessun contratto può essere concluso senza la previa autorizzazione della Commissione.

2.   Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo forniti dalla Commissione. Essi possono eventualmente modificare alcuni termini dei contratti tipo, al fine di tenere conto di norme nazionali, sempre che ciò non pregiudichi l'applicazione della normativa comunitaria.»

.

6)

Il testo dell’articolo 12 è modificato come segue:

a)

Nel paragrafo 2, è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Per i programmi pluriennali, la relazione di valutazione interna di cui al paragrafo 2, lettera c), deve essere presentata dopo il completamento di ciascuna fase annua anche nei casi in cui non viene presentata una domanda di pagamento del saldo.»

.

b)

Il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i riepiloghi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), nonché la relazione di valutazione interna di cui al paragrafo 2, lettera c).

Due volte l’anno, essi inviano alla Commissione le relazioni trimestrali intermedie necessarie per i pagamenti intermedi a norma del paragrafo 1: la prima e la seconda relazione trimestrale sono trasmesse entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della seconda relazione, la terza e la quarta relazione unitamente ai riepiloghi e alla relazione di cui al primo comma del presente paragrafo.»

.

7)

All’articolo 14, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il tasso di interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni finanziarie in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.»

8)

L’allegato II è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, il disposto dell’articolo 1, punto 3, si applica alle proposte di programma presentate alla Commissione a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

(2)  GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 185/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 4).

(3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.».


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