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Dokument 32004R1733

Regolamento (CE) n. 1733/2004 della Commissione, del 5 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 635/2004 relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali

GU L 309 del 6.10.2004, S. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Rechtlicher Status des Dokuments Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1733/oj

6.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1733/2004 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 635/2004 relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98 il fatto generatore del tasso di cambio per il pagamento alla superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (2), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e modifica alcuni regolamenti, interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto.

(2)

In virtù dell’articolo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli (3), la campagna di commercializzazione per la frutta a guscio ha inizio il 1o gennaio.

(3)

Il regolamento (CE) n. 653/2004 della Commissione (4) indica, nell'allegato, il tasso di cambio applicabile agli importi il cui fatto generatore interviene il 1o gennaio.

(4)

Il regolamento (CE) n. 635/2004 non fa riferimento al pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, è opportuno prevedere che i tassi fissati nel relativo allegato siano applicabili anche al pagamento per superficie per la frutta a guscio.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 635/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 635/2004, è aggiunta la lettera seguente:

«f)

il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

(3)  GU L 100 del 17.4.1997, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/2001 (GU L 154 del 9.6.2001, pag. 9).

(4)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 22.


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