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Document 32004R1687

    Regolamento (CE) n. 1687/2004 della Commissione, del 28 settembre 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

    GU L 303 del 30.9.2004, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1687/oj

    30.9.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 303/24


    REGOLAMENTO (CE) N. 1687/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 28 settembre 2004

    che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 (2) prevede che siano considerate favorevolmente determinate richieste di cosiddetta «flessibilità straordinaria» presentate dall'India.

    (2)

    L’8 giugno 2004 la Repubblica indiana ha presentato una richiesta di trasferimenti fra categorie.

    (3)

    I trasferimenti chiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 e all'allegato VIII, colonna 9, del regolamento (CEE) n. 3030/93.

    (4)

    È opportuno che la richiesta venga accolta.

    (5)

    È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sono autorizzati per l'anno contingentale 2004, conformemente all'allegato, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica indiana.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004.

    Per la Commissione

    Pascal LAMY

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1).

    (2)  GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53.


    ALLEGATO

    664 INDIA

    Adeguamento

    Gruppo

    Categoria

    Unità

    Limite 2004

    Limite adeguato

    Quantità in unità

    Quantità in tonnellate

    %

    Flessibilità

    Nuovo limite adeguato

    IA

    3

    kg

    38 567 000

    41 266 690

    – 4 000 000

    – 4 000

    – 10,4

    Trasferimento alle categoria 4, 6, 7

    37 266 690

    IB

    4

    pezzi

    100 237 000

    98 919 259

    12 960 000

    2 000

    12,9

    Trasferimento dalla categoria 3

    111 879 259

    IB

    6

    pezzi

    13 706 000

    13 633 135

    1 760 000

    1 000

    12,8

    Trasferimento dalla categoria 3

    15 393 135

    IB

    7

    pezzi

    78 485 000

    78 716 569

    5 550 000

    1 000

    7,1

    Trasferimento dalla categoria 3

    84 266 569


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