This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004R1675
Commission Regulation (EC) No 1675/2004 of 24 September 2004 on amending Regulation (EC) No 214/2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards intervention on the market in skimmed-milk powder
Regolamento (CE) n. 1675/2004 della Commissione, del 24 settembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere
Regolamento (CE) n. 1675/2004 della Commissione, del 24 settembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere
GU L 300 del 25.9.2004, p. 12–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 22/10/2004; abrog. impl. da 32004R1838
25.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1675/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione (2), la quantità di latte scremato in polvere messa in vendita dall'organismo d'intervento degli Stati membri è limitata a quella entrata all'ammasso anteriormente al 1o ottobre 2002. |
(2) |
Alla luce del quantitavo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1o luglio 2003. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001, i termini «1o ottobre 2002» sono sostituiti dai termini «1o luglio 2003».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1339/2004 (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 4).