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Document 32004R1567
Commission Regulation (EC) No 1567/2004 of 31 August 2004 amending Council Regulation (EC) No 1727/2003 concerning certain restrictive measures in respect of the Democratic Republic of Congo
Regolamento (CE) n. 1567/2004 della Commissione, del 31 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1727/2003 del Consiglio relativo all'adozione di misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
Regolamento (CE) n. 1567/2004 della Commissione, del 31 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1727/2003 del Consiglio relativo all'adozione di misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
GU L 285 del 4.9.2004, p. 10–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2005; abrog. impl. da 32005R0889
4.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1567/2004 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 1727/2003 del Consiglio relativo all'adozione di misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1727/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'adozione di misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1727/2003 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso. |
(2) |
La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004. L’Atto di adesione non prevede la modifica dell’allegato suddetto. |
(3) |
Occorre quindi inserire nell’allegato le autorità competenti dei nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1727/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2004.
Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione
(1) GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 5.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 1727/2003 è così modificato:
1) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Belgio e Danimarca:
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2) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Germania e Grecia:
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3) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Italia e Lussemburgo:
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4) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Lussemburgo e Paesi Bassi:
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5) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Austria e Portogallo:
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6) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Portogallo e Finlandia:
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