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Document 32004D0594

2004/594/CE: Decisione della Commissione, del 10 agosto 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica Sudafricana [notificata con il numero C(2004) 3144](Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 265 del 12.8.2004, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2004; abrogato da 32004D0614

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/594/oj

12.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2004

recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica Sudafricana

[notificata con il numero C(2004) 3144]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/594/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia virale altamente contagiosa del pollame e dei volatili che può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell'uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(3)

Il 6 agosto 2004 la Repubblica Sudafricana ha confermato la presenza di un focolaio d'influenza aviaria ad alta patogenicità in due allevamenti di ratiti nella Provincia del Capo orientale.

(4)

Il ceppo del virus dell'influenza aviaria individuato è del sottotipo H5N2 e quindi diverso dal ceppo all'origine dell'epidemia attualmente in corso in Asia. In base alle conoscenze attuali, il rischio per la salute pubblica costituito da questo sottotipo è inferiore al rischio legato al ceppo circolante in Asia, che è del sottotipo H5N1.

(5)

Attualmente, per il pollame e i prodotti a base di pollame, la Repubblica Sudafricana è autorizzata ad importare nella Comunità unicamente ratiti vivi, uova da cova, carne fresca di ratiti e prodotti a base di carne contenenti carne di ratiti, nonché volatili diversi dal pollame.

(6)

Peraltro il 6 agosto 2004 le autorità competenti della Repubblica Sudafricana hanno sospeso la certificazione di ratiti vivi e delle loro carni, in attesa che la situazione si chiarisca.

(7)

Tenuto conto del rischio che l'introduzione della malattia nella Comunità potrebbe costituire per la salute degli animali, è opportuno, come misura immediata, sospendere le importazioni di ratiti vivi e di uova da cova di detta specie dalla Repubblica Sudafricana.

(8)

Ai sensi della decisione 2000/666/CE (3) della Commissione, sono autorizzate le importazioni di volatili diversi dal pollame provenienti da tutti i paesi membri dell'UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) soggetti a garanzie in materia di polizia sanitaria stabilite dal paese di origine nonché a rigorose misure di quarantena successive all'importazione negli Stati membri.

(9)

Tuttavia, è opportuno sospendere le importazioni nella Comunità di volatili diversi dal pollame, nonché di uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari in provenienza dalla Repubblica Sudafricana come misura supplementare onde fugare qualsiasi rischio di insorgenza della malattia nelle stazioni di quarantena sotto l'autorità degli Stati membri.

(10)

Inoltre, è opportuno sospendere le importazioni nella Comunità di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di preparazioni a base di carne e di prodotti a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie, ottenuti da volatili macellati dopo il 16 luglio 2004 in provenienza dalla Repubblica Sudafricana.

(11)

La decisione 97/222/CE (4) della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui deve essere sottoposto il prodotto dipende dallo status sanitario del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne; al fine di evitare un onere inutile sugli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame originari della Repubblica Sudafricana che abbiano subito un trattamento termico di almeno 70° C in tutte le loro parti.

(12)

È opportuno riesaminare le misure adottate a livello comunitario in relazione a questo focolaio non appena la Repubblica Sudafricana avrà comunicato ulteriori informazioni sulla situazione sanitaria e sulle misure di controllo adottate a tale riguardo.

(13)

Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate in occasione della prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Repubblica Sudafricana di:

ratiti vivi e uova da cova di detta specie, e

volatili diversi dal pollame, nonché uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari.

Articolo 2

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Repubblica Sudafricana di:

carne fresca di ratiti, e di

preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie.

Articolo 3

1.   In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al suddetto articolo che sono stati ottenuti da volatili macellati anteriormente al 16 luglio 2004.

2.   I certificati veterinari che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni:

«Carne fresca di ratiti/prodotti a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie/preparazioni a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie (5) ottenuti da volatili macellati prima del 16 luglio 2004, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/594/CE.

3.   In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carni consistenti o contenenti carne di ratiti, qualora le carni di tali specie siano state sottoposte ad uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato della decisione 97/222/CE della Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione viene riesaminata alla luce dell'evoluzione della malattia e sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità veterinarie della Repubblica Sudafricana.

Articolo 6

La presente decisione si applica fino al 1 gennaio 2005.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. Direttive modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Direttive modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

(4)  GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39. Direttive modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 62).

(5)  Cancellare la dicitura non pertinente.»


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