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Document 32004D0409R(01)
Corrigenda to Commission Decision 2004/409/EC of 26 April 2004 recognising in principle the completeness of the dossiers submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of ethaboxam in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (OJ L 151, 30.4.2004)
Rettifica della decisione 2004/409/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'ethaboxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 151 del 30.4.2004)
Rettifica della decisione 2004/409/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'ethaboxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 151 del 30.4.2004)
GU L 208 del 10.6.2004, p. 30–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/409/corrigendum/2004-06-10/oj
10.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 208/30 |
Rettifica della decisione 2004/409/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'ethaboxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151 del 30 aprile 2004 )
La decisione 2004/409/CE va letta come segue:
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2004
che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'ethaboxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2004) 1526]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/409/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari. |
(2) |
Il 30 settembre 2003 la società LG Life Sciences Ltd ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva ethaboxam chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(4) |
Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che il fascicolo risponde in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE. |
(5) |
La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato quale relatore per una determinata sostanza, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo. |
(6) |
Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfa in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE.
Esso soddisfa inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli impieghi proposti.
Articolo 2
Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato del fascicolo in oggetto e riferisce alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il 30 aprile 2005, le conclusioni dell'esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
ALLEGATO
SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE
N. |
Nome comune, numero di identificazione CIPAC |
Richiedente |
Data della domanda |
Stato membro relatore |
1 |
Ethaboxam N. CIPAC non ancora |
LG Life Sciences Ltd |
30.9.2003 |
UK |
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/60/CE della Commissione (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 39).