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Document 32004D0409R(01)

    Rettifica della decisione 2004/409/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'ethaboxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 151 del 30.4.2004)

    GU L 208 del 10.6.2004, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/409/corrigendum/2004-06-10/oj

    10.6.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 208/30


    Rettifica della decisione 2004/409/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'ethaboxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151 del 30 aprile 2004 )

    La decisione 2004/409/CE va letta come segue:

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 26 aprile 2004

    che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'ethaboxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2004) 1526]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/409/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

    (2)

    Il 30 settembre 2003 la società LG Life Sciences Ltd ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva ethaboxam chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (3)

    Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    (4)

    Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che il fascicolo risponde in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

    (5)

    La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato quale relatore per una determinata sostanza, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

    (6)

    Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfa in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE.

    Esso soddisfa inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli impieghi proposti.

    Articolo 2

    Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato del fascicolo in oggetto e riferisce alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il 30 aprile 2005, le conclusioni dell'esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

    Per la Commissione

    David BYRNE

    Membro della Commissione

    ALLEGATO

    SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

    N.

    Nome comune,

    numero di identificazione CIPAC

    Richiedente

    Data della domanda

    Stato membro relatore

    1

    Ethaboxam

    N. CIPAC non ancora

    LG Life Sciences Ltd

    30.9.2003

    UK


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/60/CE della Commissione (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 39).


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