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Document 22004D0406R(01)

    Rettifica della decisione n. 3/2004 (2004/406/CE) del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, del 22 aprile 2004, recante modifica dell'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU L 151 del 30.4.2004)

    GU L 208 del 10.6.2004, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/406(2)/corrigendum/2004-06-10/oj

    10.6.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 208/7


    Rettifica della decisione n. 3/2004 (2004/406/CE) del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, del 22 aprile 2004, recante modifica dell'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151 del 30 aprile 2004 )

    La decisione n. 3/2004 (2004/406/CE) va letta come segue:

    DECISIONE N. 3/2004 DEL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA

    del 22 aprile 2004

    recante modifica dell'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

    (2004/406/CE)

    IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,

    visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso «l'accordo»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1.   Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'accordo, dopo il riferimento al regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio1, è aggiunto il seguente testo:

    «2002/30/CE

    Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

    (Articoli 1-12, 14-18)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

    La Svizzera applica la direttiva dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dalla direttiva per gli Stati membri della Comunità.»

    2.   Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'accordo, dopo il testo inserito di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, è aggiunto il seguente testo:

    «2000/79/CE

    Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

    La Svizzera applica la direttiva dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dalla direttiva per gli Stati membri della Comunità.»

    3.   Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'accordo, dopo il testo inserito di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, è aggiunto il seguente testo:

    «93/104/CE

    Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, modificata dalla direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000.

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

    La Svizzera applica la direttiva dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dalla direttiva per gli Stati membri della Comunità.»

    Articolo 2

    Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, al riferimento al regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, è aggiunto il seguente testo:

    «e dal regolamento (CE) n. 1105/2002 della Commissione, del 25 giugno 2002.

    Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

    La Svizzera applica il regolamento dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dal regolamento per gli Stati membri della Comunità.»

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella raccolta ufficiale delle leggi federali della Confederazione svizzera. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004.

    Per il comitato misto

    Il capo della delegazione comunitaria

    Enrico GRILLO PASQUARELLI

    Il capo della delegazione svizzera

    Dante MARTINELLI


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