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Document 32004R0988

    Regolamento (CE) n. 988/2004 della Commissione, del 17 maggio 2004, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese

    GU L 181 del 18.5.2004, p. 5–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/988/oj

    18.5.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 181/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 988/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 17 maggio 2004

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in appresso denominato «il regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (2), in particolare l'articolo 7,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   APERTURA

    (1)

    Il 19 agosto 2003, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) (di seguito denominato «avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata «RPC»).

    (2)

    Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 7 luglio 2003 dalla Federazione europea delle industrie del compensato (FEIC) (in appresso: «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria di legno compensato di okoumé. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

    2.   PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

    (3)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della RPC, gli importatori/operatori commerciali e le loro associazioni, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, come pure i rappresentanti del paese esportatore interessato e i produttori comunitari all'origine della denuncia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

    (4)

    In considerazione del numero elevato di produttori esportatori cinesi elencati nella denuncia, come pure del numero elevato di produttori comunitari del prodotto simile, nell'avviso di apertura era stata presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base.

    (5)

    Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori e i produttori comunitari sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2003).

    (6)

    Dopo aver esaminato le informazioni presentate dai produttori esportatori, e considerata la scarsità di risposte alle domande utili a valutare l'opportunità del campionamento, la Commissione ha deciso che nel caso dei produttori esportatori il ricorso al campionamento non era necessario.

    (7)

    Per quanto riguarda i produttori comunitari, la Commissione ha selezionato, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, un campione basato sul massimo volume rappresentativo di produzione e di vendite dell'industria comunitaria che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In base alle risposte ricevute dai produttori comunitari, la Commissione ha selezionato cinque società di tre Stati membri. I criteri su cui si fondava tale scelta erano sia il volume di produzione che il volume delle vendite di queste società; il campione selezionato sulla base di tali criteri era inoltre rappresentativo anche in termini di copertura geografica.

    (8)

    Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (in appresso: «TEM») o un trattamento individuale (in appresso: «TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati. Otto produttori esportatori hanno presentato domanda alla Commissione per ottenere il TEM, o il TI qualora l’inchiesta avesse stabilito che nel loro caso non sussistevano le condizioni per il TEM.

    (9)

    La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto al questionario sei produttori esportatori cinesi, i cinque produttori comunitari inclusi nel campione e un produttore del paese di riferimento, che è il Marocco.

    (10)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    a)

    Produttori comunitari

    Indústrias Jomar – Madeiras e Derivados SA, Portogallo;

    Joubert SAS, Francia;

    Plysorol SAS, Francia;

    Reni Ettore spa., Italia;

    Schauman Wood SA, Francia

    b)

    Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

    Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd.

    Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd.

    Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd.

    Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd.

    c)

    Produttore del paese di riferimento

    (11)

    Vista l’esigenza di determinare il valore normale per i produttori esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM, allo scopo di determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento, il Marocco, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:

    CEMA Bois de l’Atlas, Casablanca, Marocco.

    3.   PERIODO DELL'INCHIESTA

    (12)

    L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2002 e il 30 giugno 2003 (in appresso: «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti nel quadro della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e la fine del PI (in appresso: «il periodo in esame»).

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

    (13)

    Il compensato è un pannello a base di legno la cui caratteristica è di essere al tempo stesso leggero e dotato di una buona resistenza meccanica. Esso è costituito da fogli (strati) di piallaccio di legno incollati tra loro; gli strati da cui è costituito sono in numero dispari e incrociati tra loro. L’andamento delle fibre degli strati esterni corre di solito nel senso della lunghezza del pannello. Questo tipo di costruzione garantisce la resistenza e la stabilità del compensato.

    (14)

    Il compensato si può ricavare da varie specie di legno; quelli più comunemente usati in Europa per la produzione di compensato sono i legni di faggio, betulla, abete rosso, pioppo e okoumé.

    (15)

    Il legno di okoumé si ricava da alberi che crescono solamente nel Gabon, nella Guinea equatoriale e nel Camerun, e deve quindi essere importato tanto dai fabbricanti di compensato europei quanto da quelli cinesi. Il compensato fabbricato a partire dal legno di okoumé presenta una superficie levigata e uniforme di eccellente qualità nonché buone proprietà meccaniche dovute soprattutto all’assenza di nodi. Il compensato di legno di okoumé presenta quindi caratteristiche specifiche per quel che riguarda l’aspetto e le proprietà meccaniche, tali da permettere di distinguerlo, come prodotto, da altri tipi di compensato.

    (16)

    Il legno compensato di okoumé ha un’ampia gamma di utilizzazioni finali: è impiegato nell’industria edilizia in applicazioni esterne di falegnameria e carpenteria per tavolati, scuri o imposte, basamenti esterni, balaustre e pannellature lungo gli argini dei fiumi. Viene utilizzato inoltre per applicazioni di tipo più decorativo, tra l’altro nei trasporti su strada (ad es. autovetture, autobus da turismo o pullman, roulotte, autocaravan), nei trasporti marittimi (yacht), nell’industria dei mobili e nella fabbricazione di porte.

    (17)

    Esistono due tipi di legno compensato di okoumé: quello fabbricato unicamente con legno di okoumé («compensato intero di okoumé») e quello con almeno una delle facce esterne in legno di okoumé e il resto fabbricato con altro tipo di legno («compensato con rivestimento di okoumé»). Entrambi i tipi di compensato di okoumé presentano lo stesso aspetto esterno, e, malgrado alcune differenze quanto alle loro proprietà meccaniche, hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e vengono impiegati fondamentalmente per gli stessi scopi.

    2.   PRODOTTO IN ESAME

    (18)

    Il prodotto in esame è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno di okoumé, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabile nel codice NC ex 4412 13 10. In questa definizione rientrano sia il compensato intero di okoumé che il compensato con rivestimento di okoumé sopra descritti.

    (19)

    Nel corso della visita di verifica si è accertato che durante il PI una delle imprese aveva esportato verso la Comunità del compensato con rivestimento di okoumé e ricoperto di una pellicola di plastica. Si tratta di compensato con rivestimento di okoumé (e strati interni di altre qualità di legno) ricoperto di una pellicola di plastica. Si è ritenuto che quest’ultimo prodotto non fosse il prodotto in esame, in quanto non è costituito esclusivamente da fogli di legno e non presenta lo stesso aspetto esterno degli altri tipi di legno compensato di okoumé. Tale prodotto non presenta, pertanto, le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e di conseguenza è escluso dalla portata del presente procedimento.

    3.   PRODOTTO SIMILE

    (20)

    Si è accertato che il prodotto in esame e il legno compensato di okoumé fabbricato nella RPC e venduto sul mercato interno di tale paese, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese di riferimento (il Marocco), nonché quello fabbricato e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria, presentano sostanzialmente le medesime caratteristiche fisiche e tecniche e le stesse applicazioni. Detti prodotti sono pertanto considerati in via provvisoria prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    C.   DUMPING

    1.   TRATTAMENTO RISERVATO ALLE IMPRESE OPERANTI IN CONDIZIONI DI ECONOMIA DI MERCATO («TEM»)

    (21)

    Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale deve essere determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 del predetto articolo per quei produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento.

    (22)

    Brevemente, e solo per comodità di riferimento, si riportano di seguito in forma sintetica i criteri che le imprese richiedenti il TEM devono dimostrare di rispettare:

    1)

    le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;

    2)

    i documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e sono di applicazione in ogni caso;

    3)

    non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

    4)

    le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

    5)

    le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

    (23)

    Otto produttori esportatori della RPC hanno chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito l'apposito formulario di richiesta destinato ai produttori esportatori.

    (24)

    La domanda presentata da una società (l’impresa n. 2 nella tabella seguente) è stata respinta sulla base di un primo esame delle risposte fornite nell'apposito formulario TEM, dal quale è emerso che la società non rispondeva a tutti i criteri previsti. La domanda di un’altra società (l’impresa n. 4 nella tabella seguente) è stata invece respinta in quanto essa ha ritirato la sua offerta di collaborazione all’inchiesta prima che potesse svolgersi la visita di verifica. Non è stato quindi possibile accertare se detta impresa rispondesse ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

    (25)

    Quanto alle altre sei imprese, la Commissione ha raccolto e cercato riscontro presso le loro sedi a tutte le informazioni riportate nel formulario di richiesta del TEM e ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta.

    (26)

    Dall’inchiesta è emerso che quattro delle sei società summenzionate rispondevano a tutti i criteri previsti. A questi quattro produttori esportatori della RPC, elencati di seguito, è stato quindi accordato il TEM:

    Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd.

    Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd.

    Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd.

    Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd.

    (27)

    Le rimanenti due richieste di TEM sono state respinte. La seguente tabella presenta un quadro riassuntivo delle decisioni prese per le quattro società cui non è stato concesso il TEM in merito a ognuno dei cinque criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

    Società

    Criteri

    articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino

    articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino

    articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino

    articolo 2, paragrafo 7, lettera c), quarto trattino

    articolo 2, paragrafo 7, lettera c), quinto trattino

    1.

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    2.

    Non soddisfatto

     

     

     

     

    3.

    Mancanza di collaborazione

    4.

    Mancanza di collaborazione

    Fonte: Risposte al questionario, verificate, dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta

    (28)

    Alle società interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette risultanze. Due delle società hanno contestato la decisione sostenendo che esse dovrebbero beneficiare del TEM.

    (29)

    In merito al rispetto del primo criterio, la società n. 1 sosteneva che, contrariamente alle conclusioni cui era pervenuta la Commissione, la fonte di provenienza del suo capitale versato era trasparente, come pure che le sue vendite sul mercato interno venivano realizzate a prezzi di mercato. L’impresa non è stata tuttavia in grado di presentare nuovi elementi di prova che potessero confutare le conclusioni della Commissione. Quanto alle vendite sul mercato interno, è emerso che la politica dei prezzi applicata dalla società in questione non era conforme ai principi dell’economia di mercato, dal momento che il legno compensato di okoumé di qualità superiore veniva venduto allo stesso prezzo del compensato di qualità standard. Pertanto, entrambi gli argomenti suesposti avanzati dalla società n. 1 sono respinti.

    (30)

    La stessa società ha affermato che i suoi documenti contabili erano soggetti a revisione contabile indipendente conformemente alle norme internazionali in materia di contabilità. Tuttavia, dalla visita di verifica è emerso invece che i revisori dei conti non avevano annotato le osservazioni previste dalle norme internazionali: soprattutto, nei documenti contabili risultavano diversi bilanci patrimoniali per lo stesso anno senza alcuna spiegazione, nonché la perdita di quasi l’intero capitale versato senza alcuna osservazione al riguardo. Dato che queste lacune mettono seriamente in dubbio l’attendibilità dei documenti contabili, non è possibile ritenere che questi ultimi siano soggetti a una revisione contabile conforme alle norme internazionali. Anche questa affermazione è stata quindi respinta.

    (31)

    Sempre la società n. 1 ha poi sostenuto di non essere soggetta a interventi da parte dello Stato né a distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Tuttavia, i pagamenti per i diritti di utilizzo dei terreni, che la società avrebbe dovuto versare alle autorità locali, non sono stati corrisposti per parecchi anni senza alcuna spiegazione. Non è quindi possibile escludere interferenze da parte dello Stato o delle autorità locali, né la società ha potuto dimostrare di non essere soggetta a ingerenze da parte dello Stato. L'affermazione di cui sopra è stata quindi respinta.

    (32)

    Infine, la società n. 1 sosteneva di godere di certezza del diritto e stabilità che le venivano garantite da leggi in materia fallimentare e di proprietà. Durante la visita di verifica presso l’impresa, tuttavia, si è osservato che in un determinato esercizio finanziario le perdite registrate erano superiori al capitale. Si è quindi accertato che, sebbene la società avesse potuto in teoria vedersi applicare le disposizioni delle leggi in materia fallimentare, di fatto questo non era avvenuto, dato che nelle circostanze sopra descritte avrebbe dovuto essere avviata contro di essa una procedura di insolvenza. Occorre sottolineare che, anche in questo caso, i revisori dei conti non hanno fatto alcuna osservazione al riguardo. L’impresa non ha quindi potuto dimostrare di operare entro un quadro normativo che garantisca la certezza del diritto. L’argomento è stato quindi respinto.

    (33)

    La società n. 3 affermava di aver collaborato all’inchiesta della Commissione. Quest’impresa aveva due consociate (o società collegate) che producevano ed esportavano nella Comunità il prodotto in esame durante il PI. Nessuna di queste due società si è tuttavia manifestata presso la Commissione entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura del procedimento. Di conseguenza, entrambe le consociate sono state considerate produttori esportatori che non avevano collaborato all’inchiesta.

    (34)

    È prassi abituale della Commissione esaminare se un gruppo di società collegate, considerato nel suo complesso, soddisfi o no le condizioni per beneficiare del TEM, il che implica che ognuna delle società collegate che producono e/o vendono il prodotto in esame deve soddisfare i criteri per ottenere il TEM. Tenuto conto della mancata collaborazione alla presente inchiesta da parte delle società collegate, non è stato possibile stabilire se il gruppo nel suo complesso rispettasse i criteri previsti per il TEM, e di conseguenza non si è potuto accordare tale trattamento alla società n. 3.

    (35)

    L’industria comunitaria ha avuto la possibilità di presentare osservazioni ma non ha sollevato obiezioni in proposito. Il comitato consultivo è stato sentito e non ha contestato le conclusioni della Commissione.

    2.   TRATTAMENTO INDIVIDUALE (TI)

    (36)

    Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, per i paesi cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, del medesimo regolamento viene calcolato, se del caso, un unico dazio per tutto il paese, tranne nei casi in cui le imprese possono dimostrare, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, di essere libere di determinare i propri prezzi all'esportazione e i quantitativi da esportare, nonché le condizioni e i termini di vendita, di effettuare le conversioni del tasso di cambio ai tassi di mercato e di non subire interferenze statali tali da permettere l'elusione delle misure comunitarie, qualora siano applicate agli esportatori aliquote del dazio differenti.

    (37)

    Gli otto produttori esportatori, oltre a chiedere la concessione del TEM, hanno domandato che fosse loro applicato il trattamento individuale (TI), qualora non venisse loro riconosciuto il TEM. Tuttavia, a nessuna delle società cui è stato rifiutato il TEM è stato possibile accordare il TI.

    (38)

    Infatti alle due società che non hanno collaborato all’inchiesta non è stato possibile accordare il TI, poiché non si è potuto accertare se nel loro caso fossero o no soddisfatti i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (39)

    Dalla verifica in loco è emerso che i documenti contabili e quelli di esportazione della società n. 1 non erano attendibili e presentavano anzi gravi lacune. Visto il notevole grado di incertezza relativo a questa impresa, si è ritenuto impraticabile il calcolo di un margine di dumping individuale per quanto la riguardava. Dal momento infatti che i dati relativi alle vendite per l’esportazione della società non erano attendibili, non essendo possibile utilizzarli il calcolo di un margine di dumping individuale era di fatto impossibile. Poiché inoltre detta società non poteva garantire in alcun modo che le misure antidumping non sarebbero state eluse qualora le fosse stato concesso un margine individuale, il calcolo di un tale margine individuale non sarebbe giustificato in questo caso. Di conseguenza il TI non è stato accordato alla suddetta società n. 1.

    (40)

    Per finire, la società n. 2, che è di proprietà statale, non ha potuto dimostrare che l'ingerenza dello Stato non fosse tale da determinare l'elusione delle misure qualora venissero concesse aliquote del dazio differenti ai singoli esportatori.

    3.   VALORE NORMALE

    3.1.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e ai quali è stato accordato il TEM

    (41)

    Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite di legno compensato di okoumé realizzate sul mercato interno da ciascuno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta fossero rappresentative, vale a dire se il loro volume totale era pari almeno al 5 % del volume totale delle vendite per l'esportazione del produttore esportatore in questione nella Comunità. Dall’inchiesta è emerso che le vendite sul mercato interno erano rappresentative soltanto per due dei quattro produttori esportatori.

    (42)

    La Commissione ha successivamente individuato i tipi di legno compensato di okoumé venduti sul mercato interno dalle società con vendite complessive interne rappresentative e che erano identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità.

    (43)

    Per ciascuno dei tipi di prodotto in esame venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi di legno compensato di okoumé venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un determinato tipo di legno compensato di okoumé sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel corso del PI il loro volume complessivo corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite di legno compensato di okoumé di tipo comparabile esportate nella Comunità. Quattro tipi di prodotto in esame soddisfacevano la suddetta condizione per una delle due società per le quali si è accertato che le loro vendite sul mercato interno erano rappresentative, mentre per l’altra impresa nessun tipo di prodotto in esame è risultato sufficientemente rappresentativo.

    (44)

    La Commissione ha poi esaminato se le vendite dei quattro tipi di prodotto in esame di cui sopra si potessero considerare realizzate nell'ambito di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale di vendite remunerative del tipo di legno compensato di okoumé in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite di un dato tipo di legno compensato di okoumé effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, e se, inoltre, la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel determinato tipo di prodotto realizzate durante il PI, remunerative o meno. Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di un dato tipo di legno compensato di okoumé rappresentava l'80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo o la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative solamente di quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto. Per un solo tipo di prodotto, tuttavia, è stato possibile utilizzare i prezzi applicati sul mercato interno per la determinazione del valore normale. Quanto agli altri tre tipi di prodotto in esame, infatti, si è accertato che meno del 10 % delle vendite sul mercato interno di questi tipi è risultato remunerativo durante il PI.

    (45)

    Quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di prodotto era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, è stato considerato che il volume delle vendite di tale tipo di prodotto era insufficiente perché si potesse adeguatamente ricorrere al suo prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale. Ogni volta che, per stabilire il valore normale, non si sono potuti utilizzare i prezzi sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto in esame venduto da un produttore esportatore, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso. La Commissione ha quindi fatto ricorso ad un valore normale costruito, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (46)

    In conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti da ciascun produttore esportatore, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (o «SGAV») e per il profitto. La Commissione ha potuto utilizzare le SGAV di due produttori esportatori per i quali si è accertato che le vendite sul mercato interno del prodotto simile erano rappresentative, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Quanto al margine di profitto, si è fatto ricorso al profitto realizzato nel corso di normali operazioni commerciali da ciascuno dei due produttori esportatori summenzionati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base.

    (47)

    Per le due società che non disponevano di vendite rappresentative sul mercato interno, si è potuto fare ricorso alla media ponderata degli importi delle SGAV e del profitto delle due società per le quali si erano invece accertate vendite rappresentative sul mercato interno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base.

    (48)

    Per una delle imprese la Commissione non è stata in grado di stabilire con sufficiente certezza se il metodo di ripartizione dei costi dichiarato dalla società in questione nella risposta al questionario esprimesse adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame. Malgrado le sia stata offerta la possibilità di presentare le sue osservazioni in merito nel corso della visita di verifica presso la sua sede, la società in questione non è stata in grado di chiarire le incongruenze nel metodo di ripartizione dei suoi costi. Di conseguenza, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, quando si è calcolato il costo di fabbricazione la ripartizione dei costi è stata fatta in funzione del fatturato.

    (49)

    Una delle società acquistava piallacci di legno di pioppo da produttori locali, i quali non erano registrati come soggetti all’imposizione dell’IVA e quindi non pagavano tale imposta. La società in questione, tuttavia, aveva sottratto al costo dei piallacci da essa sostenuto una percentuale IVA del 13 %, affermando che una simile prassi era approvata dalle autorità responsabili in materia di IVA. Tuttavia, poiché la società non ha potuto dimostrare che l’IVA le era stata effettivamente rimborsata, si è ritenuto di dover respingere la suddetta riduzione che la società avrebbe voluto applicare per quanto riguardava il costo dell'IVA, in quanto i costi di cui occorre tener conto devono essere quelli effettivamente sostenuti.

    (50)

    Un’altra società ha suggerito che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il costo di produzione su un periodo più lungo rispetto a quello dell'inchiesta, sostenendo che questo avrebbe permesso di esprimere meglio i costi effettivi sostenuti, dal momento che alla sua contabilità erano state apportate alcune correzioni e aveva registrato inoltre un modesto volume di produzione. Visto però che la società in questione non è stata in grado di fornire alcun elemento di prova in merito alle presunte correzioni apportate alla contabilità, la Commissione ha utilizzato i dati relativi al PI forniti dalla società stessa.

    (51)

    Vi è poi il caso di una società che acquistava i piallacci di legno da una società collegata. Poiché i prezzi di trasferimento di queste transazioni tra le due imprese non esprimevano adeguatamente i costi di produzione dei piallacci di legno, si sono dovuti sostituire detti prezzi con i prezzi di transazioni non collegate: a tale scopo sono stati utilizzati i prezzi di altre transazioni realizzate dalla stessa società con fornitori indipendenti.

    3.2.   Determinazione del valore normale per tutti i produttori esportatori ai quali non è stato accordato il TEM

    3.2.1.   Paese di riferimento

    (52)

    Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato deve essere stabilito in base ai prezzi o al valore costruito di un paese di riferimento.

    (53)

    Nell’avviso di apertura del presente procedimento la Commissione aveva espresso l’intenzione di scegliere il Marocco quale paese terzo ad economia di mercato adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC, e aveva invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni circa tale proposta. Tre produttori esportatori avevano contestato, entro i termini stabiliti, la scelta della Commissione proponendo quali paesi di riferimento il Brasile e l’Indonesia.

    (54)

    Per stabilire se la proposta di scegliere il Marocco quale paese di riferimento fosse o no appropriata, la Commissione ha contattato in primo luogo tutti i produttori noti di legno compensato di okoumé al di fuori della Comunità europea e della RPC, cioè quelli di Marocco, Brasile e Indonesia. Tuttavia, soltanto un produttore del Marocco ha collaborato al procedimento, il che ha permesso di verificare i dati di detta impresa.

    (55)

    Nel corso dell’inchiesta è emerso che anche altri paesi, in particolare in Malaysia e in Turchia, si sarebbero potuti trovare produttori di legno compensato di okoumé. La Commissione ha perciò contattato i produttori noti di questi paesi, ricevendo però un’offerta di collaborazione al procedimento da un unico produttore turco. Tuttavia, considerati i termini rigorosi imposti per pervenire a una determinazione provvisoria, e dato che le informazioni fornite dal produttore turco in questione sono state inviate soltanto in una fase già avanzata dell’inchiesta e, pertanto, l’analisi di questi dati deve ancora essere portata a termine, la Commissione ha deciso di utilizzare il Marocco quale paese di riferimento adeguato nell’ambito della determinazione provvisoria per il presente procedimento.

    (56)

    Tre produttori esportatori hanno contestato la proposta della Commissione, avanzando due obiezioni principali: in primo luogo il fatto che la struttura dei costi del produttore marocchino non sarebbe simile a quella dei produttori cinesi, e in secondo luogo l’assenza di concorrenza interna che caratterizzerebbe il mercato del Marocco.

    (57)

    A tale proposito, l'inchiesta ha confermato in via provvisoria che sul mercato interno del Marocco è presente un unico produttore, come pure che è in vigore un dazio doganale elevato sul prodotto in esame. Tuttavia, si è ritenuto che le vendite realizzate dal produttore marocchino fossero significative e sufficientemente rappresentative rispetto al volume delle esportazioni cinesi del prodotto in esame verso la Comunità originarie della RPC registrato durante il PI. Di conseguenza, le obiezioni suesposte non sono state ritenute, di per sé, sufficienti né tali da impedire alla Commissione di determinare in via provvisoria un congruo valore normale, debitamente adeguato onde tener conto del dazio doganale. Qualora nel quadro dell'inchiesta dovesse successivamente risultare, a seguito dell'esame tuttora in corso dei dati forniti dal produttore turco, che la scelta della Turchia quale paese di riferimento appare più adatta, si terrà debito conto dei nuovi elementi emersi.

    3.2.2.   Determinazione del valore normale nel paese di riferimento

    (58)

    Per poter stabilire se le vendite sul mercato del Marocco di prodotti comparabili a quelli venduti per l’esportazione nella Comunità dai produttori esportatori cinesi fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, il prezzo di vendita sul mercato interno è stato confrontato con il costo di produzione totale (cioè il costo di fabbricazione maggiorato delle SGAV). Poiché la stragrande maggioranza del volume delle vendite dei tipi di prodotto venduti sul mercato interno era stato realizzato in perdita e, inoltre, la media ponderata del costo di produzione era superiore alla media ponderata del prezzo di vendita, il valore normale ha dovuto essere costruito.

    (59)

    In conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione del produttore in questione, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (o «SGAV») e per il profitto. La Commissione ha potuto utilizzare le SGAV del produttore poiché le sue vendite sul mercato interno del prodotto simile erano rappresentative. Quanto all’importo per il profitto, si è deciso di utilizzare in via provvisoria un congruo margine di profitto che rifletta il margine di utile globale medio registrato dal produttore, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

    4.   PREZZO ALL’ESPORTAZIONE

    (60)

    I prezzi all'esportazione per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta sono stati stabiliti sulla base dei prezzi pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per il consumo nella Comunità al primo acquirente indipendente, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    (61)

    Per i produttori esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta, i prezzi all’esportazione sono stati stabiliti in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. Nel loro caso, quindi, i prezzi all’esportazione sono stati determinati sulla base del prezzo all'esportazione più basso, verificato, del produttore esportatore che ha collaborato e al quale non è stato accordato né il TEM né il TI.

    5.   CONFRONTO

    (62)

    Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, allo stadio franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, sono stati applicati gli adeguamenti del caso per tener conto delle differenze che, in base a quanto affermato e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti, ove opportuno e giustificato, per le differenze inerenti a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, credito, spese bancarie e commissioni.

    (63)

    Si è accertato che una società aveva realizzato tutte le sue esportazioni tramite un operatore commerciale cinese. Quest’ultimo era incaricato dei rapporti con la clientela, di reperire nuove ordinazioni, di fatturare al cliente finale, e persino, tramite una seconda società, di restituire al produttore in questione il rimborso dell'IVA sulle sue esportazioni. In cambio, l’operatore commerciale riceveva una commissione sulle vendite e beneficiava di uno sconto sull’acquisto di un determinato quantitativo di prodotto. Si è ritenuto che tale sconto potesse essere ripartito unicamente sulle vendite per l’esportazione. L’importo totale dello sconto è stato quindi ripartito in base al fatturato delle esportazioni realizzato durante il PI, e nel calcolo dei prezzi all’esportazione della società produttrice si è tenuto conto dell’importo corrispondente alle vendite del prodotto in esame nella Comunità.

    (64)

    Le imprese della RPC hanno diritto a un rimborso IVA pari al 13 % del fatturato a livello FOB sulle loro esportazioni del prodotto in esame. Tuttavia, la percentuale IVA che le imprese devono imputare nella loro contabilità è del 17 % del fatturato a livello FOB. Nel calcolare il prezzo all’esportazione si è quindi applicato un adeguamento onde riflettere la differenza del 4 % tra le due percentuali.

    6.   MARGINE DI DUMPING

    6.1.   Per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e ai quali è stato accordato il TEM

    (65)

    In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato, per tipo di prodotto, in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, determinate come si è illustrato sopra.

    (66)

    I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping provvisorio

    Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd.

    23,9 %

    Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd.

    18,5 %

    Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd.

    12,0 %

    Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd.

    8,5 %

    6.2.   Per tutti gli altri produttori esportatori

    (67)

    Per poter calcolare il margine di dumping unico per l’intero paese applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha determinato anzitutto il loro livello di collaborazione. Si è effettuato un confronto tra i dati disponibili, rappresentati soprattutto dalle informazioni contenute nella denuncia, e i dati effettivamente riportati nelle risposte al questionario inviate alla Commissione dai produttori esportatori della RPC. Dal confronto emerge che il livello di collaborazione è stato estremamente modesto (20 %).

    (68)

    Il margine di dumping è stato calcolato mediante il confronto tra il valore normale medio ponderato determinato per il paese di riferimento e il prezzo all'esportazione medio ponderato stimato in base alle informazioni di cui dispone la Commissione, illustrate in precedenza sotto il titolo «Prezzo all'esportazione».

    (69)

    Su tale base, il livello unico del dumping per tutto il paese è stato fissato in via provvisoria al 48,5 % del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

    D.   INDUSTRIA COMUNITARIA

    1.   PRODUZIONE COMUNITARIA

    (70)

    Nella Comunità, il prodotto in questione viene notoriamente fabbricato in Francia, Italia, Portogallo, Grecia, Spagna e Germania; i produttori si possono suddividere come segue:

    dieci produttori per conto dei quali è stata presentata la denuncia; i cinque produttori selezionati per il campione (in appresso: «i produttori comunitari del campione») rappresentano il 57 % della produzione comunitaria e figuravano anche tra i denuncianti;

    un produttore che appoggiava il procedimento e che ha fornito una serie di informazioni di carattere generale;

    altri produttori comunitari che non figuravano tra i denuncianti, non hanno collaborato al procedimento e non vi si sono neppure opposti.

    (71)

    La Commissione ha concluso che tutte le società di cui sopra potevano essere considerate produttori comunitari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. La produzione di tutte le società summenzionate costituisce la produzione comunitaria.

    2.   INDUSTRIA COMUNITARIA

    (72)

    La produzione complessiva dei dieci produttori comunitari che hanno collaborato con la Commissione, tra i quali figurano i cinque produttori comunitari del campione, rappresenta l’85 % della produzione comunitaria totale di legno compensato di okoumé nella Comunità secondo quanto stimato nella denuncia. Si considera pertanto che detti produttori costituiscano «l'industria comunitaria» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

    E.   PREGIUDIZIO

    1.   OSSERVAZIONI PRELIMINARI

    (73)

    Poiché si è proceduto ad un campionamento per quanto riguarda l'industria comunitaria, il pregiudizio è stato valutato sulla base delle informazioni raccolte. Le tendenze relative alla produzione, alla produttività, alle vendite, alla quota di mercato, all'occupazione e alla crescita sono state analizzate con riferimento ai dati dell’intera industria comunitaria, mentre le tendenze relative a prezzi e redditività, flusso di cassa, capacità di ottenere capitali e investimenti, scorte, capacità, utilizzo della capacità, utile sul capitale investito e salari sono state analizzate in base alle informazioni raccolte tra i produttori comunitari del campione.

    2.   CONSUMO NELLA COMUNITÀ

    (74)

    Il consumo nella Comunità è stato calcolato sommando i volumi delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario alle vendite stimate degli altri produttori comunitari, e aggiungendo ancora tutte le importazioni dalla RPC, dal Marocco e dal Gabon e una quota stimata delle importazioni del prodotto in esame provenienti dagli altri paesi terzi indicate al codice NC 4412 13 10, dal momento che il prodotto in esame non è l’unico ad essere compreso sotto tale codice doganale. Tale quota stimata e la stima relativa a tutte le importazioni si basavano sul metodo adottato nella denuncia.

    (75)

    Tra il 1999 e il PI il consumo comunitario apparente è aumentato, passando da 394 663 m3 a 447 979 m3, il che equivale a una crescita del 14 %.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PI

    Consumo comunitario (m3)

    394 663

    401 096

    400 966

    424 131

    447 979

    3.   IMPORTAZIONI DAL PAESE INTERESSATO

    3.1.   Volume e quota di mercato

    (76)

    Le importazioni nella Comunità del prodotto in esame dalla RPC sono aumentate, passando da 1 093 m3 nel 1999 a 83 606 m3 nel PI. Pur attestandosi su volumi non molto significativi fino al 2001, le importazioni hanno poi registrato un netto aumento a partire da quell'anno e fino al termine del PI.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PI

    Importazioni dalla RPC (m3)

    1 093

    1 540

    9 531

    43 082

    83 606

    (77)

    La quota di mercato di tali importazioni è aumentata anch’essa, dallo 0,3 % registrato nel 1999 al 18,7 % nel PI, con un incremento particolarmente pronunciato — dal 2,4 % al 18,7 % — tra il 2001 e il PI.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PI

    Quota di mercato delle importazioni dalla RPC

    0,3 %

    0,4 %

    2,4 %

    10,2 %

    18,7 %

    3.2.   Prezzi

    (78)

    La media dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è scesa da 469 EUR/m3 nel 1999 a 393 EUR/m3 nel PI (-16,2 %). Dal momento che nel 1999 e nel 2000 i volumi delle importazioni erano molto bassi, i dati relativi ai prezzi delle importazioni in quegli anni non sono molto significativi; tuttavia, nonostante un lieve aumento registrato tra il 2000 e il 2001, nel corso dell’intero periodo in esame l’andamento complessivo dei prezzi risulta essere al ribasso.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PI

    Prezzo medio delle importazioni dalla RPC (EUR/m3)

    469

    361

    431

    434

    393

    3.3.   Sottoquotazione dei prezzi

    (79)

    Ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita di ciascun tipo di prodotto venduto dai produttori comunitari del campione ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario è stata confrontata con la media ponderata dei corrispondenti prezzi all'esportazione delle importazioni in esame. Il confronto è stato effettuato tra i prezzi al netto di sconti e riduzioni. I prezzi dell'industria comunitaria sono stati adeguati allo stadio franco fabbrica. I prezzi delle importazioni in esame erano a livello CIF, opportunamente adeguati per tener conto dei dazi doganali e delle spese successive all'importazione.

    (80)

    È stato fatto presente alla Commissione che i prodotti fabbricati dall'industria comunitaria sono generalmente di qualità superiore rispetto ai prodotti simili importati dalla RPC. In base agli elementi di prova riscontrati la Commissione ha ritenuto che questa differenza qualitativa giustificasse un adeguamento stimato al 10 %, percentuale di cui è stato maggiorato il prezzo CIF frontiera comunitaria dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta.

    (81)

    Dal confronto è emerso che durante il PI i prodotti in esame originari della RPC sono stati venduti nella Comunità a prezzi che, espressi in percentuale di quelli dell'industria comunitaria, risultavano inferiori a questi ultimi di un ampio margine compreso tra l’11 % e il 52 %.

    4.   SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

    (82)

    In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria comunitaria dal 1999 fino al PI incluso.

    4.1.   Dati relativi all'industria comunitaria nel suo complesso

    4.1.1.   Produzione, occupazione e produttività

    (83)

    Il volume di produzione dell’industria comunitaria ha registrato un calo del 10 % tra il 1999 e il PI, passando da 295 915 m3 a 267 591 m3.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PI

    Produzione (m3)

    295 915

    293 320

    309 933

    283 265

    267 591

    (84)

    L'occupazione ha registrato anch'essa un calo del 9 % tra il 1999 e il PI; non solo, ma durante il PI uno dei produttori comunitari ha deciso di ridurre il suo organico di 66 persone, benché per motivi legali tale misura abbia ufficialmente preso effetto soltanto dopo la fine del PI. La produttività è aumentata tra il 1999 e il 2001, per poi diminuire tra il 2001 e il PI per via del calo della produzione.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PI

    Occupazione

    1 608

    1 642

    1 600

    1 489

    1 462

    Produzione per lavoratore

    184

    179

    194

    190

    183

    4.1.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (85)

    Nel corso del periodo in esame il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è diminuito del 10 %, passando da 283 121 m3 nel 1999 a 255 943 m3 durante il PI. Il calo è stato particolarmente pronunciato tra il 2001 e il PI (-12 %).

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PI

    Vendite nella Comunità (m3)

    283 121

    291 562

    292 264

    272 488

    255 943

    (86)

    La quota di mercato dell’industria comunitaria ha registrato un calo, in volume, passando dal 71,7 % nel 1999 al 57,1 % nel PI. La riduzione è stata particolarmente pronunciata nei 18 mesi successivi all’improvviso incremento delle importazioni dalla RPC, quando la quota di mercato è scesa dal 72,9 % del 2001 al 57,1 % durante il PI.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PI

    Quota di mercato dell’industria comunitaria

    71,7 %

    72,7 %

    72,9 %

    64,2 %

    57,1 %

    4.1.3.   Crescita

    (87)

    Mentre il consumo nella Comunità è aumentato del 14 % tra il 1999 e il PI, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito del 10 %. Il volume delle importazioni dalla RPC ha registrato invece un netto aumento nello stesso periodo. Mentre la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è aumentata di oltre 16 punti percentuali, quella dell'industria comunitaria ha registrato un crollo di 15 punti percentuali. L’incremento delle importazioni interessate ha perciò comportato per l’industria comunitaria l’impossibilità di avvantaggiarsi della crescita del mercato registrata tra il 1999 e il PI.

    4.2.   Dati relativi ai produttori comunitari del campione

    4.2.1.   Scorte, capacità e utilizzo della capacità

    (88)

    I livelli delle scorte in questo tipo di industria di solito non sono molto elevati, dato che la maggior parte della produzione viene realizzata su ordinazione. Per completezza, si deve osservare che nel corso del periodo in esame i livelli delle scorte dell’industria comunitaria sono diminuiti, grazie soprattutto agli sforzi di razionalizzazione intrapresi da uno dei maggiori produttori della Comunità. Tuttavia, per i motivi suesposti, si è ritenuto che in questo caso le scorte non rappresentassero un indicatore pertinente del pregiudizio.

    (89)

    La capacità di produzione è stata calcolata in base al numero e alla capacità delle presse per compensato, con due turni di lavoro giornalieri. Per il calcolo della capacità di produzione si è dovuto ricorrere a stime, dato che alcuni produttori fabbricano il legno compensato di okoumé sugli stessi impianti e macchinari utilizzati per fabbricare altri tipi di compensato. In questo caso, quindi, la capacità di produzione relativa al prodotto in esame è stata stimata calcolando la percentuale di compensato di okoumé effettivamente prodotto rispetto alla produzione totale di compensato di un dato produttore, e applicando poi tale percentuale alla capacità di produzione totale dell’impianto di produzione in questione.

    (90)

    Tenuto conto che il metodo adottato era quello suesposto, si è accertato che durante il periodo in esame la capacità di produzione dell’industria comunitaria è diminuita del 5 %. Il calo registrato nel 2001 è da attribuire alla chiusura di un’unità di produzione. Nel corso dello stesso periodo in esame, l’indice di utilizzo della capacità dell’industria comunitaria è sceso dall’87 % al 74 %, vale a dire del 15 %.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PI

    Capacità di produzione (m3)

    255 774

    262 420

    236 348

    242 835

    242 668

    Indice di utilizzo della capacità

    87,4 %

    82,0 %

    93,1 %

    80,4 %

    74,2 %

    4.2.2.   Prezzi e fattori che influiscono sui prezzi del mercato interno

    (91)

    I prezzi medi al m3 del prodotto in esame fabbricato dall’industria comunitaria sono rimasti relativamente stabili, con un aumento nominale del 3 % tra il 1999 e il PI. L’assenza di ribasso dei prezzi malgrado la pressione concorrenziale delle importazioni a basso prezzo dalla RPC si può spiegare con la decisione dei produttori comunitari di introdurre alcuni cambiamenti nel loro mix di prodotti.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PI

    Prezzo medio di vendita (EUR/m3)

    695

    697

    723

    717

    717

    4.2.3.   Investimenti e capacità di ottenere capitali

    (92)

    Tra il 1999 e il 2001 l’industria comunitaria ha realizzato sostanziali investimenti, passando in quell’arco di tempo da 6,5 milioni di EUR di investimenti l’anno a 10,4 milioni di EUR l’anno. Dopo il 2001, quando le importazioni dalla RPC hanno registrato un netto incremento, gli investimenti sono invece diminuiti in misura altrettanto netta, fino a soli 1,3 milioni di EUR nel PI.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PI

    Investimenti (in migliaia di EUR)

    6 536

    7 500

    10 406

    3 093

    1 327

    (93)

    Negli ultimi anni, compreso il periodo in esame, i produttori comunitari di legno compensato di okoumé, i quali fanno parte del più ampio settore industriale dei prodotti del legno, hanno dovuto affrontare un importante processo di ristrutturazione e di unione tra imprese. Un tale processo ha comportato cambi di proprietà e raggruppamenti di imprese, talvolta all’interno di gruppi industriali di dimensioni maggiori, nonché, come illustrato in precedenza, massicci investimenti di modernizzazione.

    (94)

    Quanto alla capacità di ottenere capitali, l'industria comunitaria non si è lamentata di aver incontrato problemi a raccogliere capitali per le sue attività, né vi sono elementi che indichino l'esistenza di problemi del genere. Tale situazione può attribuirsi agli effetti del processo di unione tra imprese dell’industria ricordato in precedenza, processo grazie al quale alcuni produttori comunitari hanno potuto usufruire delle risorse finanziarie di grandi gruppi industriali.

    4.2.4.   Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

    (95)

    Nel corso del periodo in esame la redditività dei produttori comunitari del campione si è alquanto deteriorata: dal 3,5 % del 1999 è passata al -8,9 % nel PI. L’utile sul capitale investito ha seguito lo stesso andamento, scendendo dal 15,6 % nel 1999 al -27,5 % durante il PI.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PI

    Redditività

    3,5 %

    0,8 %

    -2,7 %

    -7,6 %

    -8,9 %

    Utile sul capitale investito

    15,6 %

    3,4 %

    -9,4 %

    -23,8 %

    -27,5 %

    (96)

    Il flusso di cassa generato dal prodotto simile è diminuito considerevolmente, passando da 7,6 milioni di EUR nel 1999 a 0,059 milioni di EUR durante il PI. Nel corso dello stesso periodo si sono registrate variazioni significative del flusso di cassa a breve termine, dovute a variazioni del livello delle scorte e a spese non di cassa collegate al processo di ristrutturazione dell’industria già ricordato.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PI

    Flusso di cassa (in migliaia di EUR)

    7 594

    -876

    -2 050

    591

    59

    4.2.5.   Salari

    (97)

    Il costo del lavoro è diminuito del 7 % nel corso del periodo in esame, passando da 32,2 milioni di EUR nel 1999 a 29,9 milioni di EUR durante il PI, per via della riduzione del numero di lavoratori impiegati nell’industria. Il costo medio del lavoro per singolo lavoratore in realtà è aumentato del 7 %, passando da 26 770 EUR a 28 638 EUR, un incremento cioè in linea con i prezzi al consumo.

     

    1999

    2000

    2001

    2002

    PI

    Costo del lavoro per singolo lavoratore (EUR)

    26 770

    27 661

    27 649

    28 641

    28 638

    4.2.6.   Entità del margine di dumping

    (98)

    Dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping effettivo, essendo anche questo significativo, non può essere considerata trascurabile.

    4.2.7.   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (99)

    L’industria comunitaria non si trovava nella situazione di dover ancora superare le conseguenze di precedenti pratiche di dumping pregiudizievole.

    5.   CONCLUSIONI RELATIVE AL PREGIUDIZIO

    (100)

    Tra il 1999 e il PI il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame originarie della RPC è aumentato, passando da 1 093 m3 a 83 606 m3. La quota di mercato di tali importazioni è aumentata anch’essa, dallo 0,3 % registrato nel 1999 al 18,7 % nel PI; gran parte di questo incremento si è verificato tra il 2002 e il PI. I prezzi medi delle importazioni in dumping sono diminuiti del 16,2 % nel corso del periodo in esame e sono rimasti costantemente al di sotto di quelli dell’industria comunitaria, rispetto ai quali registravano un margine di sottoquotazione compreso tra l’11 % e il 52 %.

    (101)

    L'analisi dei suddetti fattori rivela che tra il 1999 e il PI la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata. Nel corso del periodo in esame il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha registrato un calo del 10 %, mentre la quota di mercato dell’industria è diminuita di 14,6 punti percentuali. Anche l’occupazione è diminuita dal 2001 in poi. Per i produttori comunitari del campione gli investimenti si sono sensibilmente ridotti, mentre anche la redditività, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa sono crollati. Il deterioramento della situazione dell’industria comunitaria si è registrato soprattutto sotto forma di ripercussioni sul volume delle vendite, il che è evidenziato poi dalla riduzione dell'utilizzo della capacità. I livelli dei prezzi, dal 1999 fino al PI, hanno registrato solo un leggero calo in termini reali.

    (102)

    Alla luce delle considerazioni che precedono si conclude in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    F.   CAUSA DEL PREGIUDIZIO

    1.   INTRODUZIONE

    (103)

    Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni in dumping originarie della RPC abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di portata tale da potersi definire notevole. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping.

    2.   EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI IN DUMPING

    (104)

    Tra il 1999 e il PI il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC verso la Comunità è aumentato, passando da un livello trascurabile a 83 606 m3. La quota del mercato comunitario detenuta da tali importazioni è aumentata anch’essa, dallo 0,3 % registrato nel 1999 al 18,7 % nel PI; l’incremento più pronunciato si è verificato tra il 2001 e il PI.

    (105)

    Il considerevole aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni originarie del paese interessato nel 2002 e durante il PI, per di più a prezzi in ribasso e che sono rimasti ben al di sotto di quelli dell’industria comunitaria, è coinciso con il contemporaneo deterioramento della situazione dell’industria comunitaria, soprattutto in termini di volume delle vendite, quota di mercato, redditività, flusso di cassa e occupazione. Come si è già ricordato in precedenza, il prezzo delle importazioni originarie della RPC era notevolmente inferiore al prezzo medio di vendita dell’industria comunitaria, con margini di sottoquotazione compresi tra l’11 % e il 52 %.

    (106)

    Nel corso dell’analisi degli effetti delle importazioni in dumping è emerso che il prezzo costituisce un importante fattore di concorrenza, tenuto conto del fatto che i prodotti di legno compensato di okoumé presentano tutti caratteristiche relativamente standardizzate. Inoltre, anche prendendo in considerazione le differenze qualitative tra i prodotti, i prezzi delle importazioni in dumping risultavano notevolmente inferiori tanto a quelli dell'industria comunitaria quanto ai prezzi degli esportatori di altri paesi terzi. Infine, si è anche accertato che l’industria comunitaria aveva perso alcuni clienti importanti, i quali avevano deciso di rivolgersi a fornitori cinesi di compensato.

    (107)

    La Commissione ha quindi concluso in via provvisoria che la pressione esercitata dalle importazioni interessate, il cui volume e quota di mercato erano notevolmente aumentati dal 2001 in poi, e che venivano realizzate a prezzi bassi e tali da risultare in dumping, ha svolto un ruolo decisivo nel determinare la perdita di quota di mercato registrata dall'industria comunitaria e il conseguente deterioramento della sua situazione finanziaria.

    3.   EFFETTI DI ALTRI FATTORI

    3.1.   Importazioni originarie di altri paesi terzi oltre alla RPC

    (108)

    In base alla statistiche di Eurostat, le importazioni originarie di altri paesi terzi oltre alla RPC hanno registrato un lieve aumento, passando da 60 975 m3 nel 1999 a 62 430 m3 durante il PI. Nello stesso periodo, però, la loro quota di mercato è complessivamente diminuita, dal 15,4 % nel 1999 al 13,9 % nel PI. I maggiori paesi esportatori del prodotto in esame verso la Comunità sono il Gabon e il Marocco: la quota di mercato del Gabon si è mantenuta su un livello stabile globale del 5 %, mentre quella del Marocco è aumentata dall’1,1 % al 2,4 %.

    (109)

    In base alle statistiche di Eurostat, il prezzo medio delle importazioni originarie di altri paesi terzi oltre alla RPC sono rimasti pressoché immutati tra il 1999 e il PI. Durante tutto questo periodo, i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi risultavano più elevati di quasi il 50 % rispetto ai prezzi delle importazioni dalla RPC. Se ne deduce che le importazioni da altri paesi terzi non hanno esercitato una pressione concorrenziale sui prezzi dell'industria comunitaria comparabile a quella delle importazioni dalla RPC. Inoltre, la quota di mercato di ciascuno dei paesi di tale gruppo non superava il 5 %.

    (110)

    Si è quindi concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi terzi non potevano costituire una causa determinante della situazione di pregiudizio dell'industria comunitaria.

    3.2.   Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

    (111)

    Si è sostenuto che il calo delle esportazioni registrato dall'industria comunitaria per via di una sua perdita di competitività avrebbe anche causato il deterioramento della sua situazione finanziaria. In effetti, le vendite non realizzate sul mercato comunitario dai produttori comunitari del campione sono diminuite, da 9 522 m3 nel 1999 a 7 374 m3 durante il PI. Tuttavia, l’entità di questo calo, nonché il fatto che le vendite non comunitarie rappresentavano meno del 5 % delle vendite comunitarie durante il PI, significa che un simile andamento delle esportazioni non poteva costituire una causa determinante della situazione di pregiudizio dell'industria comunitaria.

    3.3.   Risultati degli altri produttori comunitari

    (112)

    Per quanto riguarda il volume delle vendite degli altri produttori comunitari, esso ha registrato un calo passando da 49 474 m3 (stimati) nel 1999 a 46 000 m3 nel PI. La loro quota del mercato comunitario è anch’essa diminuita nello stesso periodo, dal 12,5 % al 10,3 %, né è emersa dall'inchiesta alcuna indicazione che i prezzi di questi altri produttori comunitari fossero inferiori a quelli dei produttori dell'industria comunitaria che hanno collaborato. Di conseguenza, si è concluso in via provvisoria che le merci prodotte e vendute dagli altri produttori comunitari non avevano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    3.4.   Aumento dei costi dell’industria comunitaria

    (113)

    Si è affermato che l’andamento negativo della redditività dell’industria comunitaria potrebbe essere attribuito all’aumento dei suoi costi, soprattutto di quelli della materia prima. Tuttavia, dai dati raccolti durante la visita di verifica in loco emerge che l’aumento dei costi medi totali registrato tra il 1999 e il PI non era superiore al rialzo del livello complessivo dei prezzi nella Comunità nello stesso periodo, ed era pari cioè all'8 %. Tenuto conto del calo del volume di produzione, parte di tale aumento dei costi è da attribuire all'aumento dei costi fissi unitari, mentre con ogni probabilità i costi variabili sono aumentati in misura persino minore rispetto ai costi medi totali.

    (114)

    La Commissione ha quindi concluso in via provvisoria che, in condizioni economiche normali e in assenza di una forte pressione al ribasso sui suoi prezzi, l’industria comunitaria non avrebbe avuto difficoltà nel far fronte a qualsiasi aumento dei costi essa abbia dovuto sostenere tra il 1999 e il PI, e che, inoltre, tale aumento dei costi non era tale da annullare il nesso causale esistente tra le importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

    4.   CONCLUSIONI

    (115)

    Il notevole incremento in volume e quota di mercato delle importazioni originarie della RPC, in particolare tra il 2001 e il PI, nonché la significativa diminuzione dei loro prezzi di vendita e il livello di sottoquotazione dei prezzi accertato durante il PI hanno coinciso dal punto di vista temporale con il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

    (116)

    Sono stati esaminati inoltre le importazioni dagli altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria, i risultati degli altri produttori comunitari e l’andamento dei costi, ma si è accertato che tutti questi fattori non costituivano una causa determinante del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    (117)

    In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti che hanno un’incidenza sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si è concluso in via provvisoria che le importazioni originarie della RPC hanno causato all'industria comunitaria un pregiudizio materiale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

    G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (118)

    In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche di dumping causa del pregiudizio, non vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse della Comunità imporre misure in questo caso particolare. È stato perciò valutato l'impatto di eventuali misure su tutte le parti interessate dal procedimento e sono state esaminate altresì le conseguenze della mancata adozione di misure.

    1.   INTERESSE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

    (119)

    La produzione di legno compensato di okoumé è parte del più ampio settore industriale dei prodotti del legno nella Comunità. Alcune delle società oggetto dell’inchiesta sono specializzate, interamente o solo in parte, nella fabbricazione di prodotti di okoumé, i quali presentano caratteristiche distinte in termini di processo produttivo, qualità, applicazioni, canali commerciali ecc. Queste imprese rappresentano oltre 1 400 posti di lavoro diretti nella Comunità.

    (120)

    L'istituzione delle misure dovrebbe servire a prevenire ulteriori distorsioni del mercato e a ristabilire eque condizioni di concorrenza sul mercato comunitario. Questo dovrebbe quindi permettere all'industria comunitaria di aumentare le sue vendite, ottenendo così il margine di utile necessario a giustificare il fatto di continuare a investire nei suoi impianti di produzione. A sua volta, ciò porterebbe a un incremento della produttività, a una diminuzione dei costi unitari e a un miglioramento della situazione finanziaria dell’industria comunitaria.

    (121)

    Se invece le misure antidumping non venissero istituite, è probabile che l’andamento negativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria sarebbe confermato. Essa non sarebbe quindi in grado di realizzare gli investimenti necessari per competere efficacemente con le importazioni in dumping provenienti dai paesi terzi. Si può anzi affermare che, qualora le misure antidumping non venissero istituite, dato il calo delle entrate e il pregiudizio notevole subìto, con ogni probabilità la situazione finanziaria dell'industria comunitaria non farebbe che peggiorare, il che, altrettanto probabilmente, costringerebbe alcune società a cessare la produzione e a licenziare i loro dipendenti nel giro di poco tempo.

    (122)

    Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria comunitaria di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole subìto ed è quindi nell’interesse dell’industria stessa.

    2.   INTERESSE DEGLI IMPORTATORI INDIPENDENTI E DEGLI UTILIZZATORI NELLA COMUNITÀ

    (123)

    La Commissione ha inviato questionari a tutti gli importatori, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. In tutto sono stati spediti 27 questionari agli importatori e agli operatori commerciali, nonché alle loro associazioni, e 12 questionari agli utilizzatori. Nessuna risposta ai questionari è pervenuta alla Commissione da queste categorie.

    (124)

    I rappresentanti dei produttori esportatori hanno affermato che le industrie europee dell’edilizia e dei mobili necessitano di un’offerta abbondante ed economica di legno compensato di okoumé per potersi mantenere competitive sul mercato comunitario e su quelli di esportazione. Sebbene i produttori esportatori non siano legittimati a intervenire nel quadro dell’esame dell’interesse comunitario, la Commissione ha nondimeno valutato la fondatezza dell’argomentazione suesposta. Data l’assenza di collaborazione da parte degli utilizzatori e visto che le applicazioni note del legno compensato di okoumé sono ripartite su un ampio ventaglio di settori, non è stato possibile stimare l'eventuale impatto del dazio sui costi degli utilizzatori stessi.

    (125)

    Occorre inoltre ricordare che le misure non sono intese ad impedire le importazioni nella Comunità, ma ad assicurare che non siano effettuate a prezzi in dumping che arrechino pregiudizio. Si deve poi sottolineare che i cinque produttori comunitari del campione dispongono ancora di una capacità di produzione inutilizzata: quest’ultima e le esportazioni dagli altri paesi terzi rappresentano altrettante fonti alternative di approvvigionamento per gli utilizzatori.

    (126)

    Per di più, nessuna delle industrie utilizzatrici ha preso posizione rispetto al presente procedimento. Si può pertanto concludere in via provvisoria che le risultanze del procedimento non avranno un'incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale di dette industrie.

    3.   CONCLUSIONI RELATIVE ALL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (127)

    In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non vi sono validi e fondati motivi per non istituire misure nel presente caso e che l'applicazione di tali misure è nell'interesse della Comunità.

    H.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

    1.   LIVELLO NECESSARIO PER ELIMINARE IL PREGIUDIZIO

    (128)

    Per evitare che le importazioni in dumping causino un ulteriore pregiudizio, si considera opportuno adottare misure antidumping provvisorie.

    (129)

    Per stabilire il livello dei dazi, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subìto dall'industria comunitaria.

    (130)

    Tenuto conto del livello globale di redditività registrato dall’industria comunitaria nel 1999, un anno che, secondo la stessa industria, può essere considerato rappresentativo in quanto situato a metà del ciclo economico, si è accertato che un margine di profitto del 5 % sul fatturato poteva essere considerato un adeguato livello minimo che l'industria comunitaria poteva prevedere di ottenere in assenza di dumping pregiudizievole.

    (131)

    Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sottraendo dal prezzo di vendita dei produttori comunitari del campione la media dei loro margini di utile effettivi registrati durante il PI e aggiungendo il summenzionato margine di profitto del 5 %. L'eventuale differenza risultante dal suddetto confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale all'importazione CIF.

    (132)

    Dato che il livello necessario per eliminare il pregiudizio è superiore al margine di dumping accertato, le misure provvisorie devono basarsi su quest'ultimo valore.

    2.   MISURE PROVVISORIE

    (133)

    Alla luce delle considerazioni suesposte, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base si ritiene che sulle importazioni originarie della RPC debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, in conformità della «regola del dazio inferiore». Nel caso presente, tutte le aliquote del dazio devono pertanto essere fissate al livello dei margini di dumping accertati.

    (134)

    Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società indicate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l’intero paese applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche, di cui viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    (135)

    Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegate, ad esempio, a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti mutamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

    I.   DISPOSIZIONI FINALI

    (136)

    A fini di buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell’avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di okoumé, definito come legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno di okoumé, di cui al codice NC ex 4412 13 10 (codice TARIC 4412131010), originario della Repubblica popolare cinese.

    2.   L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti in esame fabbricati dalle società sotto elencate, è la seguente:

    Società produttrice

    Aliquota del dazio %

    Codice addizionale TARIC

    Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd.

    Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu Province, Repubblica popolare cinese

    12,0

    A526

    Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd.

    Linhai Economic Development Zone, Zhejiang, Repubblica popolare cinese

    23,9

    A527

    Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd.

    Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui Province 235323, Repubblica popolare cinese

    8,5

    A528

    Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd.

    North of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang Province, Repubblica popolare cinese

    18,5

    A529

    Tutte le altre società

    48,5

    A999

    3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    4.   L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

    Articolo 2

    Fatto salvo il disposto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento.

    A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla sua entrata in vigore.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2004

    Per la Commissione

    Pascal LAMY

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

    (3)  GU C 195 del 19.8.2003, pag. 3.


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