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Document 22004A0430(01)

Accordo tra la Comunità europea e la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

GU L 143 del 30.4.2004, p. 99–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/424(2)/oj

Related Council decision

22004A0430(01)

Accordo tra la Comunità europea e la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 30/04/2004 pag. 0099 - 0115


Accordo

tra la Comunità europea e la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata "Comunità",

e

LA REGIONE AD AMMINISTRAZIONE SPECIALE DI MACAO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

in appresso denominata "RAS di Macao", debitamente autorizzata a concludere il presente accordo dal governo popolare centrale della Repubblica popolare cinese,

in prosieguo denominate "le parti contraenti",

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

FACENDO RIFERIMENTO al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 23.3.2001, pag. 1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato II, che esenta i titolari di un passaporto della "Região Administrativa Especial de Macau" dall'obbligo di possedere un visto, all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori della RAS di Macao o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

a) "Stato membro": qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b) "cittadino di uno Stato membro": qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

c) "residente permanente della RAS di Macao": qualsiasi persona che abbia il diritto di risiedere permanentemente nella RAS di Macao;

d) "persona di un'altra giurisdizione": qualsiasi persona che non sia né un residente permanente della RAS di Macao né un cittadino di uno Stato membro;

e) "autorizzazione di residenza": qualsiasi tipo di permesso rilasciato dalla RAS di Macao o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

f) "visto": un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dalla RAS di Macao o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I

RIAMMISSIONE DA PARTE DELLA RAS DI MACAO

Articolo 2

Riammissione dei residenti permanenti e degli ex residenti permanenti

1. La RAS di Macao riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente purché vi sia la prova o la fondata presunzione che si tratta di residenti permanenti della RAS di Macao.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, hanno perso il diritto alla residenza permanente nella RAS di Macao, a meno che lo Stato membro in questione non le abbia naturalizzate.

2. Su richiesta di uno Stato membro, la RAS di Macao rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 (sei) mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la RAS di Macao rilascia entro 14 (quattordici) giorni un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se la RAS di Macao non risponde alla richiesta dello Stato membro entro 15 (quindici) giorni, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

Articolo 3

Riammissione delle persone di un'altra giurisdizione

1. La RAS di Macao riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente purché vi sia la prova o la fondata presunzione che queste persone:

a) possedevano, al momento dell'ingresso nello Stato membro in questione, un'autorizzazione di residenza valida rilasciata dalla RAS di Macao; oppure

b) una volta arrivate nel territorio della RAS di Macao, sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio della RAS di Macao.

2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a) la persona di un'altra giurisdizione si è limitata a transitare attraverso il territorio della RAS di Macao; oppure

b) lo Stato membro richiedente ha rilasciato alla persona di un'altra giurisdizione, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un'autorizzazione di residenza, a meno che la persona non sia in possesso di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dalla RAS di Macao.

3. Su richiesta di uno Stato membro, la RAS di Macao rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 (sei) mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la RAS di Macao rilascia entro 14 (quattordici) giorni un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se la RAS di Macao non risponde alla richiesta dello Stato membro entro 15 (quindici) giorni, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a fini di espulsione.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DA PARTE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei cittadini e degli ex cittadini

1. Uno Stato membro riammette, su richiesta della RAS di Macao e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio della RAS di Macao purché vi sia la prova o la fondata presunzione che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione. Le disposizioni precedenti si applicano anche alle persone che, dopo essere entrate nel territorio della RAS di Macao, sono state private della nazionalità di uno Stato membro o vi hanno rinunciato, a meno che non siano residenti permanenti della RAS di Macao.

2. Su richiesta della RAS di Macao, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 (sei) mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione rilascia entro 14 (quattordici) giorni un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se lo Stato membro non risponde alla richiesta della RAS di Macao entro 15 (quindici) giorni, si considera che accetti l'uso del "permesso di viaggio per uso eccezionale" della RAS di Macao.

Articolo 5

Riammissione delle persone di un'altra giurisdizione

1. Uno Stato membro riammette, su richiesta della RAS di Macao e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio della RAS di Macao purché vi sia la prova o la fondata presunzione che queste persone:

a) possedevano, al momento dell'ingresso nella RAS di Macao, un'autorizzazione di residenza valida rilasciata dallo Stato membro interpellato; o

b) una volta arrivate nel territorio dello Stato membro interpellato, sono entrate illegalmente nel territorio della RAS di Macao in provenienza diretta dal territorio dello Stato membro interpellato.

2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a) la persona di un'altra giurisdizione si è trovata in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato;

b) la RAS di Macao ha rilasciato alla persona di un'altra giurisdizione, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un'autorizzazione di residenza, a meno che la persona non sia in possesso di un permesso di residenza di validità superiore rilasciato dallo Stato membro interpellato.

3. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4. Su richiesta della RAS di Macao, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 (sei) mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione rilascia entro 14 (quattordici) giorni un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se lo Stato membro non risponde alla richiesta della RAS di Macao entro 15 (quindici) giorni, si considera che accetti l'uso del "permesso di viaggio per uso eccezionale" della RAS di Macao.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principio

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli 2-5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente della parte contraente interpellata.

2. La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché:

a) la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi della parte contraente interpellata; e

b) la persona da riammettere sia disposta a tornare nella parte contraente interpellata.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1. Le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a) dati della persona da riammettere (soprannomi, cognomi, data e, possibilmente, luogo di nascita, e ultimo luogo di residenza);

b) indicazione dei mezzi contenenti prove o fondate presunzioni della nazionalità o della residenza permanente copie di documenti nonché, possibilmente, copie dei documenti.

2. Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione dovrebbe contenere anche:

a) una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b) tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3. Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

Articolo 8

Prove della nazionalità e della residenza permanente

1. Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri riconoscono la nazionalità, e la RAS di Macao riconosce la residenza permanente senza altre formalità. Le prove della nazionalità o della residenza permanente non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2. Le presunzioni fondate della nazionalità o della residenza permanente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri riconoscono la nazionalità, e la RAS di Macao considera stabilita la residenza permanente a meno che non possa dimostrare il contrario.

3. Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati negli allegati 1 o 2, le autorità competenti della RAS di Macao o dello Stato membro prendono, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, con qualsiasi mezzo, la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità o la residenza permanente.

Articolo 9

Prove relative a persone di un'altra giurisdizione

1. Le prove delle condizioni per la riammissione delle persone di un'altra giurisdizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 3 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori formalità.

2. Le presunzioni fondate delle condizioni per la riammissione delle persone di un'altra giurisdizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo. Quando vengono fornite dette prove prima facie, le parti contraenti considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario.

3. L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita constatando la mancanza dei documenti di viaggio della persona in questione oppure l'assenza su questi documenti del visto o dell'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente o della RAS di Macao. Analogamente, le presunzioni fondate dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dell'autorità competente della parte contraente richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

Articolo 10

Termini

1. La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente della parte contraente interpellata entro un anno da quando l'autorità richiedente è stata informata che una persona di un'altra giurisdizione non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2. Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, e comunque entro un mese dal loro ricevimento, giustificando l'eventuale rifiuto. Allo scadere del termine, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

3. Una volta avuta l'autorizzazione oppure, se del caso, dopo un mese, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato su richiesta del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1. Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti della RAS di Macao e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera e le eventuali scorte.

2. Sebbene non sia vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo), il ritorno avviene di norma in aereo senza che si debba obbligatoriamente ricorrere a vettori o addetti alla sicurezza nazionali della parte contraente richiedente. A tal fine, si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 12

Principi

1. La RAS di Macao autorizza il transito delle persone di un'altra giurisdizione attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito delle persone di un'altra giurisdizione attraverso il suo territorio su richiesta della RAS di Macao a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

2. Gli Stati membri e la RAS di Macao cercano di limitare il transito delle persone di un'altra giurisdizione ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

3. La RAS di Macao o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a) se la persona di un'altra giurisdizione rischia di essere perseguitata o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o della RAS di Macao;

b) per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna o ad altri interessi fondamentali connessi all'ordinamento giuridico.

4. La RAS di Macao o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora si verifichino o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 13

Procedura di transito

1. La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

a) tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

b) dati della persona (nome, cognome, data e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, tipo e numero del documento di viaggio);

c) valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d) una dichiarazione della parte contraente richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2. L'autorità competente della parte contraente interpellata informa immediatamente per iscritto dell'ammissione l'autorità competente richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o la informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3. In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4. Le autorità competenti della parte contraente interpellata agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 14

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico della parte contraente richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 15

Protezione dei dati

1. I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della RAS di Macao o di uno Stato membro, a seconda dei casi.

2. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali della RAS di Macao nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva.

3. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a) i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

b) i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

- particolari della persona da trasferire (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, nazionalità attuale, eventuali nazionalità precedenti, ecc.),

- carta d'identità o passaporto (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

- scali e itinerari,

- altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e) i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f) l'autorità che comunica i dati e il loro destinatario devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

g) il destinatario informa su richiesta l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;

i) le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 16

Clausola di non incidenza

1. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal diritto internazionale applicabile alla Comunità, agli Stati membri e alla RAS di Macao.

2. Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

APPLICAZIONE

Articolo 17

Comitato di riammissione

1. Le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato di riammissione incaricato in particolare di:

a) sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

b) stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'applicazione;

c) procedere periodicamente a scambi di informazioni su tutti i protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dalla RAS di Macao a norma dell'articolo 18;

d) raccomandare modifiche del presente accordo.

2. Le raccomandazioni del comitato di riammissione che riguardano modifiche degli allegati del presente accordo possono essere approvate dalle parti mediante una procedura semplificata.

3. Il comitato di riammissione è composto da rappresentanti della Comunità e della RAS di Macao; la Comunità è rappresentata dalla Commissione della Comunità europea, assistita da esperti degli Stati membri.

4. All'occorrenza, il comitato di riammissione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

5. Il comitato di riammissione stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Protocolli di attuazione

1. La RAS di Macao e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione riguardanti:

a) la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera, lo scambio dei punti di contatto e le lingue di comunicazione;

b) le condizioni per il transito sotto scorta delle persone di un'altra giurisdizione;

c) mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2. I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato di riammissione istituito dall'articolo 17.

3. La RAS di Macao accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 19

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e la RAS di Macao.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Entrata in vigore, durata e recesso

1. Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo illimitato, a meno che non venga rescisso in conformità del paragrafo 4.

4. Ciascuna parte contraente può rescindere il presente accordo notificandolo per iscritto all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 21

Allegati

Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì tredici ottobre duemilatre, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Economische Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/För Europeiska gemenskapen

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Por la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular de China/For Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Macao/Für die Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China/Για την Ειδική Διοικητική Περιφέρεια Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας/For the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China/Pour la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine/Per la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese/Voor de Speciale Administratieve Regio Macao van de Volksrepubliek China/Pela Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China/Kiinan kansantasavallan Macaon erityishallintotalueen puolesta/För folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao

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ALLEGATO 1

Elenco comune dei documenti la cui presentazione è considerata una prova della nazionalità o della residenza permanente

(articolo 2, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 1)

Stati membri:

- passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini),

- carte d'identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie),

- fogli matricolari e carte d'identità militari,

- registri navali e licenze degli skipper,

- documenti ufficiali da cui risulti la nazionalità dell'interessato.

Macao:

- passaporto della Regione ad amministrazione speciale di Macao (Passaporte da Região Administrativa Especial de Macau),

- carta d'identità di residente permanente della Regione ad amministrazione speciale di Macao (Bilhete de Identidade de Residente Permanente da Região Administrativa Especial de Macau),

- documenti ufficiali da cui risulti lo status di residenza permanente dell'interessato.

ALLEGATO 2

Elenco comune dei documenti la cui presentazione è considerata una presunzione fondata della nazionalità o della residenza permanente

(articolo 2, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 1)

- fotocopie di tutti i documenti elencati all'allegato 1 del presente accordo,

- carta d'identità di residente di Macao rilasciata per la prima volta almeno sette anni fa,

- certificati di nascita e loro fotocopie; dichiarazioni di testimoni,

- dichiarazioni dell'interessato/dell'interessata e lingua parlata da questa persona, anche mediante il risultato di un test ufficiale,

- qualsiasi altro documento utile per stabilire la nazionalità o la residenza permanente dell'interessato, quali le patenti di guida e i tesserini delle società.

ALLEGATO 3

Elenco comune dei documenti considerati una prova delle condizioni per la riammissione delle persone di un'altra giurisdizione

(articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1)

- visti, timbri di ingresso/uscita o affini sul documento di viaggio della persona in questione,

- scontrini, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (fatture alberghiere, cartoncini di appuntamenti di medici/dentisti, tessere di istituzioni pubbliche/private, ecc.) da cui risulti chiaramente che la persona ha soggiornato nel territorio dello Stato membro interpellato o della RAS di Macao,

- biglietti ferroviari e biglietti e/o elenchi di passeggeri aerei o navali indicanti l'itinerario sul territorio dello Stato interpellato,

- informazioni da cui risulti che la persona si è servita di un corriere o di un'agenzia di viaggi.

ALLEGATO 4

Elenco comune dei documenti considerati una prova prima facie delle condizioni per la riammissione delle persone di un'altra giurisdizione

(articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1)

- dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera e da altri testimoni dell'attraversamento del confine da parte della persona in questione,

- descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata una volta entrata nel territorio dello Stato membro richiedente o della RAS di Macao,

- informazioni relative all'identità e/o al soggiorno di una persona fornite da un'organizzazione internazionale,

- relazioni/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,

- dichiarazione dell'interessato.

ALLEGATO 5

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ALLEGATO 6

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DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI APOLIDI

Le parti contraenti prendono atto che, attualmente, alla RAS di Macao non si applicano convenzioni o accordi internazionali sugli apolidi. Questa categoria di persone rientrerà pertanto nella definizione di "persone di un'altra giurisdizione" di cui all'articolo 1, lettera d), del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI VISTI

Le parti contraenti prendono atto che, a norma delle leggi vigenti a Macao, i visti vengono rilasciati unicamente all'arrivo e scadono al momento della partenza. Di conseguenza, è impossibile che un cittadino di un paese terzo munito solo di un visto valido per Macao entri in uno Stato membro dell'UE.

Le parti decidono di consultarsi a tempo debito qualora questa situazione giuridica dovesse cambiare.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA a)

Le parti contraenti decidono che per persone di un'altra giurisdizione "che si limitano a transitare" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), si intendono le persone il cui transito è stato segnalato alle autorità competenti della RAS di Macao o che vengono scortate da dette autorità.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la RAS di Macao e la Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti contraenti prendono atto delle strette relazioni che uniscono la Comunità europea all'Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la RAS di Macao concluda un accordo di riammissione con l'Islanda e la Norvegia sul modello del presente accordo.

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