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Document 22003D0171

    Decisione del Comitato misto SEE n. 171/2003, del 5 dicembre 2003, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 88 del 25.3.2004, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/171(2)/oj

    22003D0171

    Decisione del Comitato misto SEE n. 171/2003, del 5 dicembre 2003, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 088 del 25/03/2004 pag. 0043 - 0044


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 171/2003

    del 5 dicembre 2003

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 142/2003 del Comitato misto SEE del 7 novembre 2003(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive(2).

    (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2003, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz(3).

    (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/60/CE della Commissione, del 18 giugno 2003, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(4),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

    1) Ai punti 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio) e 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

    "- 32003 L 0060: Direttiva 2003/60/CE della Commissione, del 18 giugno 2003 (GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15)."

    2) Ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

    "- 32003 L 0060: Direttiva 2003/60/CE della Commissione, del 18 giugno 2003 (GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15),

    - 32003 L 0062: Direttiva 2003/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2003 (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 70)."

    3) Dopo il punto 54zzg [regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione] è inserito il seguente punto:

    "54zzh. 32003 L 0040: Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive (GU L 126 del 22.5.2003, pag. 34)."

    Articolo 2

    I testi delle direttive 2003/40/CE, 2003/60/CE e 2003/62/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(5) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    H. S. H. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

    (1) GU L 41 del 12.2.2004, pag. 23.

    (2) GU L 126 del 22.5.2003, pag. 34.

    (3) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 70.

    (4) GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15.

    (5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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