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Document 22003D0162
Decision of the EEA Joint Committee No 162/2003 of 7 November 2003 amending Annex XXII (Company law) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 162/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato XXII (diritto societario) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 162/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato XXII (diritto societario) dell'accordo SEE
GU L 41 del 12.2.2004, p. 62–63
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In force
Decisione del Comitato misto SEE n. 162/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato XXII (diritto societario) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 041 del 12/02/2004 pag. 0062 - 0063
Decisione del Comitato misto SEE n. 162/2003 del 7 novembre 2003 che modifica l'allegato XXII (diritto societario) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato XXII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 63/2003 del 16 maggio 2003(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2001/453/CE della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società(2), DECIDE: Articolo 1 Dopo il punto 12 (raccomandazione 2002/590/CE della Commissione) dell'allegato XXII dell'accordo viene aggiunto il seguente punto: "13. 32001 H 0453: Raccomandazione 2001/453/CE della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società (GU L 156 del 13.6.2001, pag. 33)." Articolo 2 I testi della raccomandazione 2001/453/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003. Per il Comitato misto SEE Il presidente S. A. S. Prinz Nikolaus von Liechtenstein (1) GU L 193 del 31.7.2003, pag. 52. (2) GU L 156 del 13.6.2001, pag. 33. (3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.