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Document 22003D0147

    Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 41 del 12.2.2004, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/147(2)/oj

    22003D0147

    Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 041 del 12/02/2004 pag. 0033 - 0034


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 147/2003

    del 7 novembre 2003

    che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 109/2003 del 26 settembre 2003(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche(2).

    (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere)(3), rettificata dalla GU L 170 del 9.7.2003, pag. 31.

    (4) La direttiva 2002/95/CE contiene un riferimento alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che non è integrata nell'accordo, ma che potrebbe essere integrata nell'accordo(4),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

    1) Al punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

    "- 32003 L 0011: Direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 febbraio 2003 (GU L 42 del 15.2.2003, pag. 45), rettificata dalla GU L 170 del 9.7.2003, pag. 31."

    2) Dopo il punto 12p [regolamento (CE) n. 1687/2002 della Commissione] è inserito il seguente punto:

    "12q. 32002 L 0095: Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19)."

    Articolo 2

    I testi delle direttive 2002/95/CE e 2003/11/CE, rettificati dalla GU L 170 del 9.7.2003, pag. 31, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(5) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    S. A. S. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

    (1) GU L 331 del 18.12.2003, pag. 22.

    (2) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

    (3) GU L 42 del 15.2.2003, pag. 45.

    (4) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

    (5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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