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Document 22003D0145
Decision of the EEA Joint Committee No 145/2003 of 7 November 2003 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
GU L 41 del 12.2.2004, p. 29–30
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In force
Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 041 del 12/02/2004 pag. 0029 - 0030
Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2003 del 7 novembre 2003 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 108/2003 del 26 settembre 2003(1). (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 544/2003 della Commissione, del 27 marzo 2003, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(2). (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 665/2003 della Commissione, dell'11 aprile 2003, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(3). (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 739/2003 della Commissione, del 28 aprile 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(4), DECIDE: Articolo 1 Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino: "- 32003 R 0544: Regolamento (CE) n. 544/2003 della Commissione del 27 marzo 2003 (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 7). - 32003 R 0665: Regolamento (CE) n. 665/2003 della Commissione dell'11 aprile 2003 (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 7), - 32003 R 0739: Regolamento (CE) n. 739/2003 della Commissione del 28 aprile 2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 9)." Articolo 2 I testi dei regolamenti (CE) n. 544/2003, (CE) n. 665/2003 e (CE) n. 739/2003 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(5) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003. Per il Comitato misto SEE Il presidente S. A. S. Prinz Nikolaus von Liechtenstein (1) GU L 331 del 18.12.2003, pag. 20. (2) GU L 81 del 28.3.2003, pag. 7. (3) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 7. (4) GU L 106 del 29.4.2003, pag. 9. (5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.