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Document 22003D0142

    Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 41 del 12.2.2004, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/142(2)/oj

    22003D0142

    Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 041 del 12/02/2004 pag. 0023 - 0024


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 142/2003

    del 7 novembre 2003

    che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2003 del 26 settembre 2003(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2382/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio(2).

    (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio(3),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

    1) Al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

    "- 32002 R 2382: Regolamento (CE) n. 2382/2002 della Commissione del 30 dicembre 2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 120),

    - 32003 R 0223: Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione del 5 febbraio 2003 (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3)."

    2) Dopo il punto 54zzf [regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione] è inserito il seguente punto:

    "54zzg. 32003 R 0223: Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3)."

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CE) n. 2382/2002 e (CE) n. 223/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    S. A. S. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

    (1) GU L 331 del 18.12.2003, pag. 18.

    (2) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 120.

    (3) GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3.

    (4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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