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Document 32004R0201

    Regolamento (CE) n. 201/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

    GU L 34 del 6.2.2004, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/201/oj

    32004R0201

    Regolamento (CE) n. 201/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

    Gazzetta ufficiale n. L 034 del 06/02/2004 pag. 0007 - 0007


    Regolamento (CE) n. 201/2004 della Commissione

    del 5 febbraio 2004

    che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004(2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

    (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

    (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la ventesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 52,877 EUR/100 kg.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

    (2) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

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