EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0191

Regolamento (CE) n. 191/2004 della Commissione, del 3 febbraio 2004, che fissa la data limite di presentazione delle domande di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

GU L 30 del 4.2.2004, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/191/oj

32004R0191

Regolamento (CE) n. 191/2004 della Commissione, del 3 febbraio 2004, che fissa la data limite di presentazione delle domande di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

Gazzetta ufficiale n. L 030 del 04/02/2004 pag. 0003 - 0003


Regolamento (CE) n. 191/2004 della Commissione

del 3 febbraio 2004

che fissa la data limite di presentazione delle domande di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Gli aiuti all'ammasso privato concessi in applicazione del regolamento (CE) n. 2246/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, relativo alle condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine(2), hanno avuto risultati favorevoli sul mercato suino ed è prevedibile una stabilizzazione temporanea dei prezzi delle carni suine. Occorre quindi mettere fine agli aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

(2) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data limite di presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni suine è fissata al 5 febbraio 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

(2) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 34.

Top